REGOLAMENTO PER LA PROCEDURA PER LA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI



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REGOLAMENTO PER LA PROCEDURA PER LA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI Approvato dal Consiglio generale della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì il 23 febbraio 2006

Indice Articolo 1 Ambito di applicazione Articolo 2 Requisiti etici, di professionalità e competenza Articolo 3 Criteri per le nomine Articolo 4 Presentazione di candidature per la nomina dei componenti il Consiglio generale di cui all'articolo 17, comma 1, dello Statuto Articolo 5 Documentazione Articolo 6 Designazioni riservate all'assemblea dei Soci Articolo 7 Nomine Articolo 8 Procedura di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione Articolo 9 Procedura di nomina dei componenti del Collegio sindacale Articolo 10 Pubblicità Articolo 11 Disposizioni generali 2

Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dello Statuto della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, specifica i requisiti e disciplina le procedure per la nomina dei membri del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Fondazione medesima. Art. 2 Requisiti etici, di professionalità e competenza 1. I candidati alla carica di membro del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione, fatte salve le ineleggibilità e le incompatibilità previste negli articoli 6, 8 e 9 dello Statuto della Fondazione, devono possedere comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione o nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economiche o finanziarie, attraverso un'adeguata esperienza, come previsto negli articoli 17, comma 2, e 21, comma 3, dello Statuto. 2. I membri del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione devono avere piena capacità civile ed essere di specchiata moralità e indiscussa probità. In particolare non possono ricoprire cariche coloro che abbiano cause pendenti con la Fondazione e siano stati, con sentenza passata in giudicato, condannati al risarcimento di danni cagionati alla Fondazione. 3. I candidati alla carica di membro del Collegio sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dallo Statuto e dai commi 1 e 2 del presente articolo e, inoltre, devono essere scelti fra coloro che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti. Art. 3 Criteri per le nomine 1. I membri del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione devono essere scelti fra persone fisiche, residenti da almeno tre anni nel territorio di prevalente attività della Fondazione e che in detto territorio abbiano il centro prevalente dei propri affari ed interessi. 2. Nell'avviare le procedure di nomina e al fine di realizzare una razionale e adeguata rappresentanza delle varie competenze occorrenti per il raggiungimento dei fini della Fondazione, possono essere specificate le professionalità richieste ai candidati alla carica di membro del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione, con riguardo ai settori di attività e alle linee di azione definite con il documento programmatico previsionale pluriennale e con i suoi aggiornamenti annuali, nonché alle esigenze gestionali, operative e organizzative della Fondazione medesima. Art. 4 Presentazione di candidature per la nomina dei componenti il Consiglio generale di cui all'articolo 17, comma 1, dello Statuto 1. Il Presidente della Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio generale, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a richiedere alla Assemblea dei Soci della Fondazione, nonché ai soggetti designanti esterni, l'indicazione dei nominativi di spettanza, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento. 3

Precisamente: - uno al Presidente della Provincia di Forlì-Cesena; - uno al Sindaco del Comune di Forlì; - uno congiuntamente ai Sindaci dei Comuni di Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Castrocaro Terme e Terra del Sole; - uno congiuntamente ai Sindaci dei Comuni di Civitella di Romagna, Dovadola, Predappio e Modigliana; - uno congiuntamente ai Sindaci dei Comuni di Santa Sofia, Galeata, Bagno di Romagna, Verghereto, Premilcuore, Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto e Tredozio; - uno al Presidente della C.C.I.A.A. della Provincia di Forlì-Cesena; - uno al Rettore della Alma Mater Studiorum-Università di Bologna; - undici alla Assemblea dei Soci. 2. Ai fini della nomina dei restanti quattro componenti il Consiglio generale di cui all'articolo 17, comma 1, dello Statuto, si osservano le seguenti procedure e criteri: a) - un componente designato congiuntamente dai legali rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali legalmente riconosciuti, presenti nel territorio di prevalente attività della Fondazione; - un componente designato congiuntamente dai legali rappresentanti degli enti e associazioni di volontariato del settore socio-assistenziale, con forte presenza nel territorio di prevalente attività della Fondazione; - un componente designato congiuntamente dai legali rappresentanti degli enti e associazioni di volontariato del settore socio-sanitario, con forte presenza nel territorio di prevalente attività della Fondazione; - un componente designato congiuntamente dai legali rappresentanti degli enti e associazioni culturali, con forte presenza nel territorio di prevalente attività della Fondazione; b) le organizzazioni di volontariato socio-assistenziali e socio-sanitarie designanti, di cui ai trattini 2 e 3 della precedente lettera a), devono essere costituite con le formalità previste dalla legge, devono essere iscritte nel Registro Regionale del Volontariato (Legge n. 266/91) o nell'albo Regionale delle Cooperative sociali (Legge n. 381/1991) o nel Registro Prefettizio di Forlì (R.D. n.278/1911 - Legge n.381/1991), o comunque devono essere costituite per provvedimento di organismi civili e religiosi secondo la disciplina che le regola. Esse devono inoltre avere una stabile organizzazione e aver dato prova di continuità operativa, attraverso dettagliata relazione, per aver svolto per almeno tre anni attività effettiva non discriminatoria; esse verranno specificatamente individuate, di volta in volta, dal Consiglio generale uscente a suo insindacabile giudizio, purché ricorrano almeno due dei seguenti criteri: 1. organizzazioni di volontariato socio-assistenziali: - abbiano almeno numero 10 volontari; - abbiano almeno numero 10 assistiti; - limitatamente alle Associazioni, abbiano almeno numero 10 associati; - dispongano di un volume di entrate annue, risultante dall'ultimo rendiconto approvato, di almeno Euro 50.000,00, oppure in alternativa abbiano la disponibilità di almeno una casa d'accoglienza; 2. organizzazioni di volontariato socio-sanitarie: - abbiano almeno numero 3 volontari; - abbiano almeno numero 10 assistiti; - limitatamente alle Associazioni, abbiano almeno numero 10 associati; - dispongano di un volume di entrate annue, risultante dall'ultimo rendiconto approvato, di almeno Euro 15.000,00; c) gli enti e associazioni culturali designanti, di cui al 4 trattino della precedente lettera a) 4

devono essere costituite con le formalità previste dalla legge, devono avere una stabile organizzazione e aver dato prova di continuità operativa, attraverso dettagliata relazione, per aver svolto per almeno tre anni attività effettiva non discriminatoria; gli stessi verranno specificatamente individuati, di volta in volta, dal Consiglio generale uscente a suo insindacabile giudizio, purché ricorrano almeno due dei seguenti criteri: - abbiano almeno numero 3 volontari; - limitatamente alle Associazioni, abbiano almeno numero 10 associati; - dispongano di un volume di entrate annue, risultante dall'ultimo rendiconto approvato, di almeno Euro 15.000,00; d) gli enti, le organizzazioni e le associazioni, di cui alle lettere b) e c) del presente comma 2, verranno informate dell'apertura della procedura di designazione dei componenti il Consiglio Generale tramite avviso pubblicato su uno o più quotidiani locali, recante il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura e per la presentazione della documentazione richiesta; tale termine non potrà essere inferiore a 30 giorni dalla data di prima pubblicazione; e) ai fini della designazione dei componenti il Consiglio generale di cui alla precedente lettera a) si osservano le seguenti procedure: 1. il Presidente della Fondazione convoca, tempestivamente, in quattro distinte e separate riunioni, previa individuazione con le modalità e i criteri di cui alle precedenti lettere b), c) e d): - i legali rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali di cui al 1 trattino della precedente lettera a); - i legali rappresentanti degli enti e associazioni di volontariato di cui ai trattini 2 e 3 della precedente lettera a); - i legali rappresentanti degli enti e associazioni culturali di cui al trattino 4 della precedente lettera a); 2. le riunioni sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la maggioranza dei convocati. E' consentito il conferimento di delega scritta ad altro convocato; la stessa persona non può ricevere più di una delega. Ove, in prima convocazione, non sia presente la maggioranza dei convocati, le riunioni sono convocate in seconda seduta, da tenersi non oltre tre giorni dalla prima e si intendono validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti. Le riunioni hanno luogo presso la sede della Fondazione o in altra località indicata nell'avviso di convocazione e sono coordinate dal Presidente della Fondazione; svolge le funzioni di segretario il Segretario Generale della Fondazione; 3. il Presidente della Fondazione invita i partecipanti a ogni singola riunione a proporre candidati al Consiglio generale in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento. Ciascun partecipante può presentare una candidatura; sulle candidature si procede a votazione secondo le modalità di cui al comma seguente, salvo sia raggiunta l'unanimità su una di esse; 4. i partecipanti alla riunione procedono a un'unica votazione sui singoli candidati; ciascun partecipante può esprimere non più di una preferenza. Si intende designato il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti, si procede a una votazione unica di ballottaggio e, ove ricorra ulteriore parità di voti, si intende designato il candidato più anziano per età. Tutte le votazioni avvengono a scrutinio segreto. Nel verbale della riunione viene dato atto dei voti riportati da ciascun candidato; 5. ove non sia stato possibile pervenire alle previste designazioni le nomine vengono effettuate secondo il dettato dell'art 18, comma 4, dello Statuto ripreso all'articolo 7, comma 2, del presente Regolamento; 5

6. il Presidente della Fondazione invita i candidati eletti ai sensi della presente lettera e) a trasmettere, entro quindici giorni dalla richiesta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento. Art. 5 Documentazione 1. Gli enti, le organizzazioni e i soggetti che presentano designazioni devono allegare alle proposte la documentazione comprovante il possesso da parte dei candidati dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento. 2. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del presente Regolamento, può essere comprovato mediante la produzione di curriculum sottoscritto dal candidato. 3. Il possesso di ogni altro requisito deve essere comprovato mediante la produzione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Art. 6 Designazioni riservate all'assemblea dei Soci 1. Per la designazione degli undici componenti il Consiglio generale riservata all'assemblea dei Soci (art. 17, comma 1, lettera c), dello Statuto), l'assemblea stessa procede sulla base di liste, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. 2. Le liste, che possono avere un numero di candidati non superiore a sedici e non inferiore a undici, devono essere presentate almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. 3. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno ventidue Soci (che possono essere anche candidati nella stessa lista). 4. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. 5. Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di cui al comma 2 del presente articolo, deve essere depositato il curriculum professionale dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento. 6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 5 sono considerate come non presentate. 7. Ciascun Socio può esprimere il proprio voto per una sola lista, indicando all'interno della stessa fino ad un massimo di undici preferenze. Risulteranno eletti i candidati maggiormente votati della lista che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti. 8. Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Ogni Socio può essere portatore di una sola delega. 6

9. L' Assemblea dei Soci, relativamente alla designazione di cui al precedente comma 1, viene convocata sulla base delle previsioni di cui all'articolo 15 dello Statuto. 10. Nel caso non siano presentate liste, l'assemblea nomina gli undici componenti il Consiglio generale votando su candidature singole. In tal caso ciascun Socio potrà esprimere fino ad un massimo di undici preferenze; risulteranno eletti gli undici candidati maggiormente votati, prevalendo, a parità di voti, il più anziano di età. Art. 7 Nomine 1. Le designazioni di cui agli articoli 4 e 6 devono essere fatte pervenire entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato, ai fini della verifica del possesso dei requisiti. 2. Qualora i soggetti esterni, cui compete la designazione, non provvedano entro il predetto termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di designazione, il potere di nomina viene attribuito al Prefetto di Forlì-Cesena. 3. Successivamente alla nomina, il Presidente della Fondazione ne dà tempestiva ufficiale comunicazione alla Assemblea, ai soggetti designanti ed agli interessati, affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro quindici giorni. 4. Il Consiglio generale, nella sua prima riunione, previa verifica della esistenza dei requisiti, provvede alla convalida delle nomine dei propri componenti. Art. 8 Procedura di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio generale, per la nomina dei nove membri che compongono il Consiglio di Amministrazione, procede sulla base di liste, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. 2. Le liste, che possono avere un numero di candidati non superiore a dodici e non inferiore a nove, devono essere presentate almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta convocata per le nomine. 3. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno otto componenti il Consiglio generale. 4. Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di cui al precedente comma 2 del presente articolo, deve essere depositato il curriculum professionale dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla Legge e dallo Statuto. 5. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono considerate come non presentate. 6. Ciascun Consigliere esprimere il proprio voto per una sola lista, indicando all'interno della stessa fino ad un massimo di nove preferenze. Risulteranno eletti i candidati maggiormente votati della lista che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età. 7

Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti. 7. Nel caso non siano presentate liste, il Consiglio generale nomina i nove componenti il Consiglio di amministrazione votando su candidature singole. In tal caso ciascun Consigliere potrà esprimere fino ad un massimo di nove preferenze; risulteranno eletti i nove candidati che avranno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, prevalendo, a parità di voti, il più anziano di età. Art. 9 Procedura di nomina dei componenti del Collegio sindacale 1. Il Consiglio generale, per la nomina dei membri che compongono il Collegio sindacale, tre membri effettivi e due membri supplenti, procede sulla base di liste, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. 2. Le liste, che possono avere un numero di candidati non superiore a sette e non inferiore a cinque, devono essere presentate almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta convocata per le nomine. 3. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno otto componenti il Consiglio generale. 4. Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di cui al precedente comma 2 del presente articolo, deve essere depositata per ogni singolo candidato la documentazione che attesti il possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti, insieme con le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla Legge e dallo Statuto. 5. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono considerate come non presentate. 6. Ciascun Consigliere esprime il proprio voto per una sola lista, indicando all'interno della stessa fino ad un massimo di cinque preferenze. Risulteranno eletti quali sindaci effettivi i tre candidati maggiormente votati della lista che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età. Il candidato che in assoluto avrà riportato il maggior numero di voti assumerà la carica di Presidente del Collegio sindacale; in caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età. I candidati che si saranno posizionati al quarto e quinto posto nella graduatoria dei voti relativa alla lista che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti risulteranno eletti quali sindaci supplenti; in caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti. 7. Nel caso non siano presentate liste, il Consiglio generale nomina i componenti del Collegio sindacale votando su candidature singole. In tal caso ciascun consigliere potrà esprimere fino ad un massimo di cinque preferenze; risulteranno eletti, secondo le modalità e con le attribuzioni di cui al comma precedente del presente articolo, i cinque candidati maggiormente votati, prevalendo, a parità di voti, il più anziano di età. Art. 10 Pubblicità 8

1. Lo Statuto della Fondazione ed il presente Regolamento possono essere consultati presso la Segreteria della Fondazione e sono resi disponibili sul sito Internet della stessa (www.fondazionecariforli.it). 2. L'elenco delle persone nominate alla carica di componente il Consiglio generale, di componente il Consiglio di amministrazione e di componente il Collegio sindacale è reso pubblico mediante avviso su un quotidiano a diffusione nazionale o con altro strumento, anche telematico, che consenta un'adeguata conoscenza della notizia. Art. 11 Disposizioni generali 1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento e nello Statuto si osservano le norme di legge. 9