SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 27 marzo 2014 (*)



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SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 27 marzo 2014 (*) «Cittadinanza dell Unione Principio di non discriminazione Regime linguistico applicabile ai processi civili» Nella causa C-322/13, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell articolo 267 TFUE, dal Landesgericht Bozen (Tribunale di Bolzano, Italia), con decisione del 6 giugno 2013, pervenuta in cancelleria il 13 giugno 2013, nel procedimento Ulrike Elfriede Grauel Rüffer contro Katerina Pokorná, LA CORTE (Seconda Sezione), composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, J.L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.-C. Bonichot e A. Arabadjiev, giudici, avvocato generale: E. Sharpston cancelliere: A. Calot Escobar vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: per K. Pokorná, da M. Mairhofer e F. Bauer, Rechtsanwälte; per la Repubblica italiana, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da W. Ferrante, avvocato dello Stato; per la Commissione europea, da E. Traversa e W. Bogensberger, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione degli articoli 18 TFUE e 21 TFUE.

2 Tale domanda è stata presentata nell ambito di una controversia tra la sig.ra Grauel Rüffer e la sig.ra Pokorná in merito ad un azione di risarcimento danni conseguente ad un incidente sciistico. Contesto normativo 3 L articolo 122, primo comma, del codice di procedura civile italiano dispone quanto segue: «In tutto il processo è prescritto l uso della lingua italiana». 4 L articolo 156 di detto codice così recita: «Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato». 5 In deroga alla suddetta regola, può essere usata la lingua tedesca dinanzi agli organi giurisdizionali della provincia di Bolzano, nelle cause civili, penali o amministrative. L uso di tale lingua dinanzi a detti organi giurisdizionali è fondato sulle previsioni degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (in prosieguo: il «D.P.R. n.670/1972»), nonché sul decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari (in prosieguo: il «D.P.R. n. 574/1988»). 6 L articolo 99 del D.P.R. n. 670/1972 dispone quanto segue: «Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente statuto è prevista la redazione bilingue». 7 L articolo 100 del D.P.R. n. 670/1972 stabilisce che: «I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa». 8 Ai sensi dell articolo 1, primo comma, del D.P.R. n. 574/1988: «Il presente decreto disciplina, in attuazione delle norme contenute nel titolo XI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ( ) l uso della lingua tedesca. Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana, che è la lingua ufficiale dello Stato: a) nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia medesima;

b) nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e tributari situati nella provincia di Bolzano; c) nei rapporti con la corte d appello, la corte di assise d appello, la sezione della corte d appello per i minorenni, la Procura Generale presso la corte d appello, il tribunale per i minorenni, il tribunale di sorveglianza e l ufficio di sorveglianza, il commissario regionale per la liquidazione degli usi civici (...); (...)». 9 L articolo 20 del D.P.R. n. 574/1988 cosi recita: «1. Nel processo civile ciascuna parte ha facoltà di scegliere la lingua per la redazione dei propri atti processuali. La scelta avviene per effetto della redazione nell una o nell altra lingua dell atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta o degli atti aventi funzione equipollente. 2. Quando l atto introduttivo di un giudizio e la comparsa di risposta ovvero gli atti equipollenti sono redatti nella stessa lingua, il processo è monolingue. In caso contrario il processo è bilingue. 3. Nel processo bilingue ciascuna parte usa la lingua dalla stessa scelta. I provvedimenti del giudice sono pronunciati e redatti in entrambe le lingue, salvo che vi rinunci, entro l udienza in cui è richiesta l emissione del provvedimento, la parte che vi abbia interesse. Gli atti e documenti di parte sono redatti nella lingua italiana o tedesca, senza obbligo di traduzione a cura e spese d ufficio. Nel processo bilingue le parti non residenti o non aventi sede nella provincia di Bolzano possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dal deposito di atti e documenti, chiedere al giudice che siano tradotti nell altra lingua in tutto o in parte a cura e spese dell ufficio. Il giudice può escludere in tutto o in parte la traduzione di documenti depositati dalle parti, ove ritenuti manifestamente irrilevanti». Procedimento principale e questione pregiudiziale 10 Dagli atti a disposizione della Corte risulta che, il 22 febbraio 2009, la sig.ra Grauel Rüffer, cittadina tedesca residente in Germania, è caduta su una pista da sci situata nella provincia di Bolzano riportando una ferita alla spalla destra. A suo avviso, tale caduta è stata provocata dalla sig.ra Pokorná, cittadina ceca residente nella Repubblica ceca. La sig.ra Grauel Rüffer ha chiesto alla signora Pokorná il risarcimento del danno subìto. 11 Nell ambito del procedimento proposto al giudice del rinvio, l atto di citazione presentato il 24 aprile 2012 su domanda della sig.ra Grauel Rüffer è stato redatto in lingua tedesca. La signora Pokorná, che ha ricevuto una traduzione in ceco di tale atto di citazione il 4 ottobre 2012, ha presentato la sua comparsa di risposta in lingua tedesca il 7 febbraio 2013 e non ha sollevato alcuna eccezione quanto alla scelta di quest ultima lingua come lingua processuale. 12 Durante la prima udienza, il giudice del rinvio, in considerazione della sentenza pronunciata dalla Corte suprema di cassazione il 22 novembre 2012 (sentenza n. 20715), ha sollevato la questione della scelta della lingua, vale a dire la lingua tedesca o la lingua italiana, in cui occorreva proseguire il procedimento.

13 Nella suddetta sentenza, la Corte suprema di cassazione ha dichiarato che le disposizioni del D.P.R. n. 574/1988 si applicano solo ai cittadini italiani residenti nella provincia di Bolzano. 14 Il giudice del rinvio rileva che, conformemente a detta sentenza, scegliendo la lingua tedesca come lingua processuale la convenuta nel procedimento principale non potrebbe sanare la nullità dell atto introduttivo del giudizio risultante dall uso di tale lingua. Occorrerebbe pertanto dichiarare nulli sia l atto introduttivo del giudizio sia l atto processuale conseguente, ovvero la comparsa di risposta. 15 Detto giudice ritiene tuttavia che il diritto dell Unione potrebbe ostare a che le disposizioni nazionali di cui trattasi nel procedimento principale vengano applicate secondo l interpretazione fornitane dalla Corte suprema di cassazione. Si porrebbe infatti la questione se dispongano della facoltà di usare la lingua tedesca dinanzi ad un giudice che statuisce in materia civile solo i cittadini italiani residenti nella provincia di Bolzano o se tale facoltà debba essere concessa anche ai cittadini italiani che non risiedano in tale provincia o ai cittadini di Stati membri dell Unione europea diversi dalla Repubblica italiana che risiedano in detta provincia oppure, come nel procedimento principale, ai cittadini di tali Stati membri che non risiedano nella medesima provincia. 16 È vero che, secondo il giudice del rinvio, le disposizioni relative all uso della lingua tedesca perseguono l obiettivo di tutelare la minoranza etnica e culturale germanofona che risiede nella provincia di Bolzano. Tuttavia, tale obiettivo non verrebbe affatto scalfito dalla possibilità di applicare la normativa controversa ai cittadini di Stati membri diversi dalla Repubblica italiana che si avvalgano della loro libertà di circolazione. 17 Alla luce di tali considerazioni, il Landesgericht Bozen ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l interpretazione degli articoli 18 TFUE e 21 TFUE osti all applicazione di disposizioni di diritto nazionale, come quelle controverse nella presente fattispecie, che riconoscono il diritto di utilizzare la lingua tedesca nei processi civili pendenti dinanzi ai giudici della provincia di Bolzano ai soli cittadini italiani residenti nella provincia di Bolzano, e non anche ai cittadini di altri Stati membri dell Unione, a prescindere dalla loro residenza nella provincia di Bolzano». Sulla questione pregiudiziale 18 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 18 TFUE e 21 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che riconosce il diritto di utilizzare, nei processi civili pendenti dinanzi ai giudici di uno Stato membro che abbiano sede in un ente locale determinato di tale Stato, una lingua diversa dalla lingua ufficiale di detto Stato solo ai cittadini di quest ultimo residenti nel medesimo ente locale. 19 Per rispondere a tale questione, occorre ricordare innanzitutto che, quanto a queste medesime disposizioni, la Corte, nella sua sentenza Bickel e Franz (C-274/96, EU:C:1998:563, punti 19 e 31), ha affermato che il diritto riconosciuto da una normativa nazionale di ottenere che un procedimento penale si svolga in una lingua diversa dalla lingua principale dello Stato interessato rientra nella sfera di applicazione del diritto dell Unione, il quale osta ad una normativa nazionale che riconosca ai cittadini di una lingua determinata, diversa dalla lingua principale dello Stato membro interessato, che risiedono nel territorio di un determinato ente locale il diritto di ottenere che il procedimento penale si svolga nella loro lingua, senza garantire il medesimo diritto ai cittadini degli altri Stati membri, della stessa lingua, che circolano e soggiornano in detto territorio.

20 Occorre ritenere che le considerazioni che hanno spinto la Corte, nella sentenza Bickel e Franz (EU:C:1998:563), ad ammettere che un cittadino dell Unione, appartenente ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro interessato, nell ambito di un procedimento penale possa avvalersi, allo stesso titolo dei cittadini di quest ultimo Stato membro, di un regime linguistico quale quello di cui trattasi nel procedimento principale e possa pertanto rivolgersi al giudice adito in una delle lingue previste da tale regime, si applichino a qualsiasi procedimento giurisdizionale che si svolga nell ente locale interessato, segnatamente ad un processo civile. 21 In caso contrario, un cittadino di lingua tedesca di uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, che circoli e soggiorni nella provincia di Bolzano, sarebbe svantaggiato rispetto ad un cittadino italiano di lingua tedesca che risiede in detta provincia. Infatti, mentre un tale cittadino italiano può adire un giudice, nell ambito di un processo civile, e ottenere che quest ultimo si svolga in tedesco, tale diritto verrebbe negato ad un cittadino di lingua tedesca di uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana che circoli in detta provincia. 22 In merito alle osservazioni del governo italiano, secondo cui non vi sarebbe alcuna ragione di estendere il diritto di usare la lingua della minoranza etnica e culturale interessata ad un cittadino di uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, che si trovi nella regione di cui trattasi solo occasionalmente e temporaneamente, poiché gli sono garantiti gli strumenti che gli consentono di esercitare adeguatamente i sui diritti nonostante egli non conosca la lingua ufficiale dello Stato membro ospitante, va rilevato che la medesima osservazione era stata formulata da detto governo nella causa che ha dato origine alla sentenza Bickel e Franz (EU:C:1998:563, punto 21) e che la Corte l aveva respinta ai punti da 24 al 26 della medesima sentenza concludendo che la normativa in questione nel procedimento principale è contraria al principio di non discriminazione. 23 Una normativa siffatta potrebbe essere giustificata solo se fosse basata su considerazioni oggettive indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito dall ordinamento nazionale (sentenza Bickel e Franz, EU:C:1998:563, punto 27). 24 In primo luogo, quanto all argomento dedotto dal governo italiano, secondo cui dall applicazione del regime linguistico di cui trattasi nel procedimento principale ai cittadini dell Unione conseguirebbe un appesantimento del processo per quanto riguarda l organizzazione e i termini, occorre rilevare che tale affermazione è esplicitamente contraddetta dal giudice del rinvio, secondo cui i giudici della provincia di Bolzano sono perfettamente in grado di svolgere i procedimenti giurisdizionali in lingua italiana, in lingua tedesca o in entrambe le lingue. 25 In secondo luogo, quanto all osservazione formulata da tale medesimo governo, relativa ai costi supplementari che l applicazione di tale regime linguistico ai cittadini dell Unione causerebbe allo Stato membro interessato, risulta da una costante giurisprudenza che motivi di natura puramente economica non possono costituire ragioni imperative di interesse generale idonee a giustificare una limitazione di una libertà fondamentale garantita dal Trattato (v. sentenza Kranemann, C-109/04, EU:C:2005:187, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). 26 Di conseguenza, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non può essere considerata giustificata. 27 Dal complesso delle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla questione posta dichiarando che gli articoli 18 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel

procedimento principale, che riconosce il diritto di utilizzare, nei processi civili pendenti dinanzi ai giudici di uno Stato membro che abbiano sede in un determinato ente locale di tale Stato, una lingua diversa dalla lingua ufficiale di detto Stato solo ai cittadini di quest ultimo che siano residenti in questo stesso ente locale. Sulle spese 28 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: Gli articoli 18 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che riconosce il diritto di utilizzare, nei processi civili pendenti dinanzi ai giudici di uno Stato membro che abbiano sede in un determinato ente locale di tale Stato, una lingua diversa dalla lingua ufficiale di detto Stato solo ai cittadini di quest ultimo che siano residenti in questo stesso ente locale. Firme Lingua processuale: il tedesco. *