Ing. Pietro Amodeo. Seminario. Le verifiche degli impianti di messa a terra e degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche



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Ing. Pietro Amodeo Seminario Le verifiche degli impianti di messa a terra e degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche Trapani, 10 luglio 2015

D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 (G.U.R.I. n. 6 del 08.01.2002) Art. 1 Ambito di applicazione Sono soggette all applicazione del DPR 462/01 soltanto le attività soggette al Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), cioè dove operano lavoratori subordinati o ad essi equiparati. Non rientrano infatti nel campo di applicazione del DPR 462/01 le attività escluse dal D.Lgs. 81/2008, gli impianti telefonici (DPR 323/56), nonché gli impianti regolamentati da apposite procedure non specificatamente abolite dal DPR 462/01 (verifiche impianti di terra di produttori e distributori di energia elettrica, per i quali non è stato abolito il Mod. O di verifica previsto nel DM 12.09.1959).

Ai fini dell applicazione del DPR 462/01: Per impianto di terra si intende il principale componente del sistema di protezione dai contatti indiretti mediante interruzione automatica del circuito di alimentazione. Non rientrano infatti nel campo di applicazione del DPR 462/01 anche gli impianti di terra non specificatamente utilizzati per la protezione dai contatti indiretti mediante interruzione automatica del circuito di alimentazione, come ad esempio gli impianti di messa a terra esclusivamente realizzati nell ambito di sistemi per la protezione catodica di condutture di gas, idriche, ecc.

Per dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche si intendono quelli atti a proteggere le strutture, gli edifici gli impianti e le attrezzature dalla fulminazione diretta ed indiretta. Rientrano però nel campo di applicazione del DPR 462/01 soltanto gli impianti installati su strutture e su edifici non protetti dalla fulminazione, in base alle vigenti norme CEI EN 62305/1-4 (CEI 81-10/1-4) ed in particolare quando il rischio di perdita di vite umane (R 1 ) risulta maggiore o uguale al rischio che la norma EN 62305-2 definisce tollerato (R T ). Tale ultima affermazione è anche avvalorata da quanto indicato nella Guida CEI 0-14 (Guida all'applicazione del DPR 462/01), indirizzata agli Enti verificatori (ASL, ARPA e Organismi abilitati) che hanno il compito di effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi dello tesso DPR 462/01, nella quale è riportato: CEI 0-14, art. 4.5 Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche Questa verifica riguarda gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (LPS) di strutture, risultati necessari a seguito della valutazione del rischio di fulminazione per le persone, allo scopo di contenere quest ultimo nei limiti di tollerabilità stabiliti dalle Norme.

Art. 2 - Messa in esercizio La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell impianto. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell impianto il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all ISPESL (oggi INAIL) ed all ASL o all ARPA territorialmente competenti (in Sicilia attualmente l ARPA non si occupa di tali problematiche).

Nella Regione Sicilia la dichiarazione di conformità deve essere inviata dal datore di lavoro all ISPESL (oggi INAIL) ed alla AUSL competenti unitamente all apposito modello allegato alla Circolare Assessorato della Sanità n.1108 del 21.03.2003 Linee guida e di indirizzo per l attuazione nella Regione Sicilia del D.P.R. 462/01, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 21/2003, oggi modificato nel modello riportato a fianco per tener conto principalmente dell entrata in vigore del DM 37/2008. Tale modello, che contiene tutti i dati necessari per la formulazione dei criteri di campionatura nella Regione Sicilia, deve essere compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dallo stesso datore di lavoro.

Art. 3 Verifiche a campione L ISPESL (oggi INAIL) effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le risultanze all ASL o all ARPA (Ufficio vigilanza, ai sensi della circolare ISPESL n. 13/2004). Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall ISPESL d intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri: a) localizzazione dell impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l impianto; b) tipo di impianto soggetto a verifica; c) dimensioni dell impianto. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 4 e 6 Verifiche periodiche Il datore di lavoro ha anche l obbligo di effettuare regolare manutenzione agli impianti; tale principio generale è stabilito anche nel Testo unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008). Le verifiche periodiche hanno proprio lo scopo di controllare le condizioni di manutenzione dell impianto e sono indipendenti dalle verifiche a campione effettuate dall ISPESL. I soggetti abilitati all effettuazione delle verifiche periodiche sono: - ASL - ARPA (attualmente non in Sicilia) - Organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive

La periodicità delle verifiche periodiche, per gli impianti di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche è riassunta nella seguente tabella: Tipologia impianto Periodicità Cantieri Locali adibiti ad uso medico Ambienti a maggior rischio in caso di incendio Altri impianti 2 anni 2 anni 2 anni 5 anni Tale periodicità può essere conteggiata a partire dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità, anche se sarebbe più logico, ma certamente più difficoltoso, calcolare la scadenza a partire dalla data di effettiva messa in esercizio dell impianto.

E bene precisare che ai sensi: 1. del parere Dipartimento Omologazione e Certificazione ISPESL n. 010678 del 16.12.2003; 2. del parere espresso dal Gruppo di Lavoro ISPESL Criteri per il controllo a campione degli impianti di terra e scariche atmosferiche DPR 462/01, riunitosi a Roma in data 13-14.03.2006; 3. del parere Dipartimento Omologazione e Certificazione ISPESL n. A00-09/0000947/06 del 16.03.2006; 4. dell ulteriore parere espresso dal Gruppo di Lavoro ISPESL Criteri per il controllo a campione degli impianti di terra e scariche atmosferiche DPR 462/01, riunitosi a Roma in data 23.02.2007; L ISPESL debba comunque effettuare la prima verifica a campione anche se l impianto sia stato verificato da ASL o Organismo Abilitato. Ciò in quanto il compito di verifica a campione, assegnato all ISPESL, non è delegabile ad altra struttura, sia essa ASL o Organismo Abilitato, autorizzati solo all effettuazione delle verifiche periodiche.

Capo III Impianti in luoghi con pericolo di esplosione Art. 5 - Messa in esercizio e omologazione 1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2. 2. Tale verifica e' effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. 3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'asl o all'arpa territorialmente competenti.

4. L'omologazione e' effettuata dalle ASL o dall'arpa competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati. 5. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 3 e' presentata allo sportello. 6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 7 Verifiche straordinarie Il datore di lavoro ha anche l obbligo di fare effettuare eventuali verifiche straordinarie, esclusivamente nei seguenti casi: a) esito negativo della verifica periodica; b) modifica sostanziale dell'impianto; c) richiesta del datore del lavoro. I soggetti abilitati all effettuazione delle verifiche straordinarie sono: - ASL - ARPA (attualmente non in Sicilia) - Organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive

Art. 8 Variazioni relative agli impianti Il datore di lavoro ha l obbligo di comunicare tempestivamente all ISPESL (oggi INAIL) ed all ASL o all ARPA: la cessazione dell esercizio; le modifiche sostanziali preponderanti; il trasferimento o spostamento degli impianti.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE 3.1 Impianti di messa a terra Nell ambito di applicazione sopra evidenziato, sono soggetti all obbligo di denuncia di cui all art.2 del DPR 462/01 gli impianti di messa a terra realizzati per la protezione delle persone dai contatti indiretti mediante interruzione automatica dell alimentazione. Non rientrano in tale obbligo gli impianti di terra realizzati esclusivamente per ragioni funzionali, o per altri motivi, ed i sistemi di protezione dai contatti indiretti che non si basano sull interruzione automatica dell alimentazione. Per impianto di terra si deve intendere l insieme dei dispersori, conduttori di terra, conduttori equipotenziali, collettori di terra e conduttori di protezione destinati a realizzare la messa a terra di protezione. Ai fini del DPR 462/01 si intendono facenti parte dell impianto di terra anche i segnalatori di primo guasto (ove esistenti) ed i dispositivi di protezione dalle sovracorrenti o dalle correnti di dispersione predisposti per assicurare la protezione dai contatti indiretti.

3.2 Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche Nell ambito di applicazione sopra evidenziato, tenuto conto dell art. 80 lettera e) e dell art. 84 del D.Lgs. 81/2008, sono soggetti all obbligo di denuncia di cui all art.2 del DPR 462/01 le installazioni e i dispositivi di protezione relativi a strutture che secondo le pertinenti norme tecniche non risultano protette dal rischio di fulminazione diretta e indiretta con riferimento al rischio R 1 (perdita di vite umane).

4. Esclusioni Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche ugualmente realizzati quando R 1 < R T ; Impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche nelle industrie estrattive a cielo aperto o in sotterraneo (D.Lgs 624/96); Impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche in strutture direttamente connesse al controllo ed all attuazione dei trasporti aerei, navali e ferroviari; Impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche in complessi militari di cui all art. 18 del DM 12.09.1959; Impianti di terra di imprese concessionarie di impianti telefonici (DPR 323/56); Impianti di terra in aziende produttrici e distributrici dio energia elettrica; Impianti di terra di pertinenza ENEA (DM 14.09.2004).

5. COMPITI DELL INAIL 5.1 Generalità Secondo l art.2 del DPR 462/01, la messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità al Dipartimento territorialmente competente dell'inail. In base all art. 3 del DPR 462/01, risulta attribuito all'inail il controllo a campione della "prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici".

Per verifica dell'impianto di terra si deve intendere la verifica del sistema di protezione dai contatti indiretti, realizzato mediante interruzione automatica del circuito, secondo quanto definito dalla legislazione vigente in materia. Per verifica dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche si deve intendere la verifica del sistema di protezione dalla fulminazione diretta ed indiretta. La prima verifica, a campione, va effettuata solo su impianti di nuova installazione o che abbiano subito un rifacimento tale da poterlo considerare assimilabile ad un nuovo impianto.

Con riferimento agli impianti di messa a terra si considerano tali le variazioni della categoria dell'impianto, la modifica della destinazione d uso con applicazione di una diversa normativa tecnica che prevede un aumento del livello di sicurezza dell impianto. Con riferimento agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, in linea generale, si ritiene che l aumento del livello di protezione deve essere considerato nell ambito di nuova denuncia.

La verifica di impianto è l insieme delle procedure con le quali si accerta la rispondenza degli impianti alle norme applicabili. La verifica comprende le seguenti attività: esame della documentazione; esame a vista dei luoghi e degli impianti; effettuazione di prove e misure; redazione del verbale di verifica; comunicazione all organo di vigilanza.

Dati Impianto Nuovo Impianto NO Cessazione o Trasferimento SI SI NO Manutenzione Straordinaria SI NO Fine SI ( * ) NO Invio Dichiarazione di conformità art. 2 del DPR 462/01 Invio comunicazione art. 8 del DPR 462/01 ( * ) La trasformazione/ampliamento è riconducibile ad un rifacimento tale da poterlo considerare nuovo impianto ( variazione della categoria dell impianto, modifica della destinazione d uso con applicazione di una diversa norma tecnica con aumento del livello di sicurezza dell impianto).

Nuova denuncia di LPS Come già detto, nella Guida INAIL al DPR 462/01, per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, in linea generale, si ritiene che l aumento del livello di protezione, legato ad una nuova valutazione del rischio di fulminazione, deve essere considerato nell ambito di nuova denuncia ai sensi dello stesso DPR 462/01. Nel seguito vedremo in quali casi attualmente si rende necessario, secondo le vigenti norme tecniche e giuridiche, effettuare una nuova valutazione del rischio di fulminazione.

Nel DLgs 81/2008, all art. 29, comma 3 è prescritto che La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate... Appare quindi chiaro che, nel caso specifico, il DLgs 81/2008 demanda direttamente alle norme tecniche (che stabiliscono proprio il grado di evoluzione della tecnica) la necessità o meno di aggiornare la valutazione del rischio di fulminazione.

A tal proposito occorre precisare che proprio le norme tecniche prevedono che: 1. è necessario aggiornare le valutazioni del rischio di fulminazioni basate sulle vecchie norme CEI 81-1 e CEI 81-4 (pubblicate nel 1996) soltanto per le strutture con rischio di esplosione, gli ospedali e tutte le altre strutture in cui guasti di impianti interni possono provocare immediato pericolo per la vita umana, in cui non sia già stato installato un LPS; per tali strutture è in pratica prevista una verifica dell idoneità delle misure di protezione (che parte proprio dalla valutazione del rischio di fulminazione) in conformità alle nuove norme tecniche specifiche (Premessa nazionale alla Norma CEI EN 62305-2, Edizione 1, 2006).

2. Nella Premessa nazionale alla nuova norma CEI EN 62305-2, Edizione 2 (2013) è invece precisato esclusivamente che la serie di Norme CEI EN 62305/1-4, Ed. 2 sostituisce i corrispondenti documenti normativi CEI EN 62305/1-4, Ed. 1, che rimangono in vigore fino al 01.12.2013, fissando un periodo di contemporanea validità di entrambe le edizioni della norma (appunto fino al 01.12.2013) e non prevedendo in nessun altro articolo eventuali aggiornamenti delle valutazioni del rischio di fulminazione già effettuate secondo la precedente norma CEI EN 62305-2, Edizione 1 (2006).

2. In relazione all abrogazione della Guida CEI 81-3 a partire dal 30.06.2014 e con l entrata in vigore della nuova Guida CEI 81-30, occorre in pratica rivalutare il rischio relativo al fulmine soltanto se il valore di Ng è superiore al precedente Nt di cui alla stessa Guida CEI 81-3. Per fare ciò, a partire dal 01.07.2014 occorre: visitare il sito internet del CEI, accedendo al database della densità dei fulmini al suolo ProDiS; introdurre longitudine e latitudine del punto di interesse; pagare al CEI la somma di 15 + IVA; scaricare il valore di Ng relativo alla maglia del territorio (5 km di lato) in cui il punto ricade.

5.2 Impianti non rientranti nel campo di applicazione del DM 37/2008 Come sopra segnalato, la messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto. Per gli impianti che, per loro natura, non rientrano nel campo di applicazione del DM 37/2008, quali ad esempio gli impianti di illuminazione pubblica, l omologazione dell impianto è attestata da una dichiarazione (rilasciata dall installatore dell impianto) di rispondenza dell impianto alla regola dell arte secondo le indicazione della Legge 186/68. Tale dichiarazione deve riportare l indicazione dell avvenuta effettuazione della verifica iniziale sull impianto con esito positivo e non deve essere confusa con la dichiarazione di rispondenza di cui all art. 7, comma 6 del DM 37/2008. Gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche installati negli edifici non ad uso civile dopo il 27 marzo 2008 devono essere corredati della dichiarazione di conformità di cui al DM 37/2008.

5.3 Impianti rientranti nel campo di applicazione del DM 37/2008 e dotati di dichiarazione di rispondenza Secondo l art. 7, comma 6 del DM 37/2008, nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto e' sostituito, per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008 e dopo il 13 marzo 1990, da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista/responsabile tecnico con le competenze indicate dallo stesso DM 37/2008. In tali casi, la dichiarazione di rispondenza, eventualmente corredata di ulteriori dichiarazioni di conformità a seguito di eventuali adeguamenti degli impianti potrà essere utilizzata per gli adempimenti previsti dal DPR 462/01 e, ai fini degli adempimenti di verifica, il datore di lavoro dovrà mettere a disposizione del verificatore la documentazione prevista al successivo punto 8.2.

6. Modalità di trasmissione della dichiarazione di conformità dell'impianto Ai fini degli obblighi previsti dal DPR 462/01, al fine di semplificare il procedimento di invio e di mantenimento degli atti documentali, non è necessario inviare con la dichiarazione di conformità la documentazione tecnica prevista. Tali allegati devono invece essere conservati presso il luogo dove è situato l'impianto e resi disponibili in occasione della visita del verificatore, che potrà richiederli in visione ed eventualmente acquisirli in copia, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici. La dichiarazione di conformità in originale, copia conforme o fotocopia, va inoltrata al Dipartimento INAIL competente per territorio unitamente al modulo predisposto dall'istituto firmato in originale dal datore di lavoro, al fine di acquisire i dati necessari per la formulazione dei criteri di campionatura.

7. Sistemi di campionatura Nelle more dell attuazione di una specifica procedura informatica, la trasmissione delle dichiarazioni di conformità avviene o per mezzo postale o tramite posta elettronica certificata o a mezzo di consegna di persona da parte dell'utenza. Al ricevimento di tale documentazione il personale preposto nei singoli dipartimenti dovrà controllare la completezza/correttezza formale ai fini del riconoscimento della dichiarazione quale atto omologativo dell impianto. Successivamente i vari Dipartimenti procederanno alla campionatura degli impianti utilizzando i criteri in vigore e descritti nelle circolari ISPESL n. 17/2002 e n. 13/2004 le quali rimangono in vigore, fino a diverso avviso, anche per le modalità di invio dei bollettini di pagamento delle competenze INAIL all utente.

8. Procedure di verifica 8.1 Generalità La verifica va effettuata prendendo come riferimento la Guida CEI-ISPESL 64-14 "Guida alla verifica degli impianti elettrici utilizzatori" per la parte attinente alle verifiche inerenti gli impianti di terra mentre si fa riferimento alle norme della serie EN 62305-3 (CEI 81-10 parti 1,2,3,4) per le verifiche degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. La verifica della corretta installazione va estesa anche a quelle parti dell'impianto elettrico che nel corso della verifica dell'impianto sono di evidente e immediata osservazione da parte del tecnico verificatore con un controllo a vista (es. protezione dai contatti diretti, protezione dalle influenze esterne, installazione dei dispositivi di sezionamento e comando, ecc.).

8.2 Documentazione tecnica necessaria per la verifica La documentazione tecnica a corredo dell impianto è essenziale per poter procedere alla verifica dell'impianto stesso. L esame della presenza della documentazione tecnica e della sua completezza è parte integrante dell attività di verifica. Una dichiarazione di conformità sprovvista di documentazione tecnica e degli allegati obbligatori non si può considerare atto omologativo dell impianto. Per la definizione della documentazione di progetto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 5 e 7 del DM 37/2008 si può fare riferimento alla Guida CEI 0-2 " Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici".

Per poter procedere alla verifica degli impianti di terra, si ritiene essenziale almeno la seguente documentazione con i relativi dati tecnici: 1. Relazione tecnica contenente: Destinazione d uso, classificazione degli ambienti, dati del sistema elettrico, tipo di alimentazione, ecc.; criteri di dimensionamento dell'impianto di terra; misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti; scelta del tipo di impianto e componenti in relazione ai parametri elettrici e condizioni ambientali. 2. Elaborati grafici: schemi di sistema (per gli impianti complessi); schemi elettrici unifilari (quadri elettrici MT e BT principali e secondari); schemi planimetrici (impianto di terra, ubicazione dei quadri elettrici principali e secondari con destinazione d'uso locali).

3. Calcolo, tabelle e/o diagrammi di coordinamento delle protezioni (per la protezione dai guasti a terra); 4. Tipi di dispositivi di protezione; 5. Curve di intervento; Gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche sono oggi oggetto delle norme tecniche della serie EN 62305 (CEI 81-10). Ai fini della verifica di tali impianti si ritiene necessaria la documentazione prevista dalle citate norme per quanto riguarda l LPS esterno ed interno. In particolare essa consiste in: 1. valutazione del rischio da fulmine; 2. progetto dell LPS esterno (sistema di captatori, calate, e dispersori); 3. progetto dell LPS interno (sistema di collegamenti equipotenziali, SPD, distanze di sicurezza).

8.4 Controlli che devono essere effettuati durante la verifica In relazione agli impianti di messa a terra si rimanda alla guida CEI- ISPESL 64-14 "Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori" per le procedure e le metodologie di prova. Durante la verifica dell impianto di terra, il tecnico deve controllare anche quelle parti dell'impianto elettrico che sono di evidente e immediata osservazione con un esame a vista (es. protezione dai contatti diretti, protezione dalle influenze esterne, installazione dei dispositivi di sezionamento e comando, colorazione dell'isolamento dei conduttori, ecc.). La verifica dell impianto di protezione dalle scariche atmosferiche in genere consiste in: 1. controllo della rispondenza dell impianto ai dati di progetto relativamente all impianto di protezione dalle scariche atmosferiche; 2. esame a vista circa il corretto stato di installazione dell LPS esterno e interno (EN 62305-3 E.7.2.3); 3. prove e misure (EN 62305-3 E.7.2.4).

10. Rapporti con ASL, ARPA, Organi di vigilanza e Ministeri competenti A completamento delle attività di verifica, sarà cura del Dipartimento INAIL territorialmente competente trasmettere le risultanze dei rapporti di verifica redatti dai tecnici verificatori agli organi di vigilanza competenti per territorio. In proposito, attesa la diversa regolamentazione delle varie regioni in materia di organismi di vigilanza (ASL, ARPA ecc.), sarà cura dei Dipartimenti INAIL territorialmente competenti concordare con gli organismi medesimi le modalità di comunicazione opportune al fine di uniformare il comportamento a livello regionale.

Durante l attività tecnico-amministrativa relativa all espletamento della verifica a campione, i funzionari tecnici INAIL possono venire formalmente a conoscenza di possibili inadempienze da parte dei soggetti abilitati ai sensi dell art.4 del DPR 462/01. In tal caso, vista la competenza del Ministero dello Sviluppo Economico per quanto riguarda l autorizzazione di detti soggetti, si ritiene opportuno, laddove si rilevino palesi inadempienze, inviare una apposita segnalazione al Ministero dello Sviluppo Economico per le eventuali azioni di competenza. In relazione al carattere di uniformità che caratterizza l attività disciplinata dalla presente guida, si ritiene che tali segnalazioni siano inviate al Ministero competente per il tramite del Dipartimento Certificazione e Conformità dei Prodotti e Impianti.

11. Verbalizzazioni Secondo l art.3 del DPR 462/01, l'nail effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'asl o ARPA. A completamento delle attività di verifica prima citate, sarà cura del tecnico verificatore redigere il verbale di verifica secondo i modelli unificati (allegati alla presente): INAIL 462-RVA per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; INAIL 462-RVB per gli impianti di messa a terra; Sarà cura del Dipartimento INAIL territorialmente competente trasmettere le risultanze dei rapporti di verifica, con le relative risultanze, all ASL o ARPA competenti per territorio secondo quanto stabilito al punto precedente.

Nei modelli di verbale allegati, oltre ai dati caratteristici dell impianto, dei riferimenti alla documentazione tecnica e delle prove e misure effettuate, si riporteranno le eventuali inosservanze riscontrate in relazione alle prove effettuate, ai risultati ottenuti e a quanto è stato possibile controllare a vista nel corso della verifica. Nell apposito spazio Altro, a seconda dei casi si indicherà: La presente verifica ha avuto esito negativo. Le risultanze del presente rapporto di verifica, ai sensi dell art. 3 del DPR 462/01, saranno inviate all Organo di Vigilanza competente per territorio. Si invita, pertanto, a predisporre la nuova documentazione relativa agli adeguamenti realizzati da conservare sul luogo di lavoro. La presente verifica ha avuto esito positivo. Si ricorda al datore di lavoro di fare effettuare le verifiche periodiche all impianto in esame, secondo quanto prescritto dal DPR 462/01.

Altre eventuali situazioni particolari riscontrate potranno essere indicate sempre nell apposito spazio Altro ; si riportano alcune situazioni tipiche a titolo di esempio ed in maniera non esaustiva: Per gli impianti di cui al punto 3.2, qualora, all atto della verifica sull impianto di messa a terra, si venga a conoscenza che il datore di lavoro non ha comunque effettuato la valutazione del rischio di fulminazione specificatamente prevista dagli articoli 80 ed 84 del D.Lgs 81/2008, sempre nell apposito spazio Altro si dovrà indicare: All atto della presente verifica non è stata resa disponibile idonea documentazione inerente la protezione dagli effetti dei fulmini (per fulminazione diretta ed indiretta) dell edificio, degli impianti, delle strutture e delle attrezzature di pertinenza dell attività in esame (art. 84, D.Lgs. n. 81/2008);

Obblighi del datore di lavoro a seguito delle verifiche a campione INAIL (ex ISPESL) Occorre distinguere i seguenti due casi, che individuano gli obblighi del datore di lavoro successivamente all effettuazione della verifica a campione da parte dell INAIL (ex ISPESL): Verifica a campione INAIL (ex ISPESL) con esito positivo Il datore di lavoro dovrà successivamente gestire correttamente l impianto e dovrà curarne specificatamente la manutenzione; a tale scopo dovrà fare effettuare alla AUSL o agli organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive, alle scadenze previste dal DPR 462/01 (art. 4, comma 1), le specifiche verifiche periodiche.

Verifica a campione INAIL (ex ISPESL ) con esito negativo Occorre ulteriormente distinguere i seguenti casi: Nel caso di semplici inosservanze alle norme di buona tecnica rilevate dall INAIL (ex ISPESL), il datore di lavoro dovrà comunque fare effettuare tutte le modifiche all impianto di terra o di protezione dalle scariche atmosferiche derivanti da quanto indicato nel rapporto di verifica INAIL (ex ISPESL) (con eventuali modifiche alla documentazione di progetto, agli impianti e rilascio di eventuali nuove dichiarazioni di conformità). Nel caso in cui dalla verifica emergano invece inosservanze alla legislazione vigente penalmente sanzionate (D.Lgs. 81/08) insieme al rapporto di verifica l INAIL (ex ISPESL) dovrà trasmettere alla AUSL (Ufficio Vigilanza) anche un rapporto giudiziario (a firma del tecnico verificatore), ai sensi dell art. 331 del Codice di Procedura Penale; l Organo di Vigilanza dovrà quindi procedere secondo quanto specificatamente previsto dal D.Lgs. 758/94 Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.

In entrambi i casi inoltre: Successivamente alla verifica a campione INAIL (ex ISPESL) il datore di lavoro dovrà comunque fare effettuare le verifiche periodiche all impianto, secondo le già citate scadenze previste dall art. 4, comma 1 del DPR 462/01. Se a seguito della verifica a campione INAIL (ex ISPESL), sullo stesso impianto dovessero rendersi necessarie delle modifiche (sostanziali ma comunque non assimilabili a nuovo impianto ) il datore di lavoro, al completamento delle stesse ed indipendentemente dalla verifica periodica, dovrà invece richiedere alla AUSL o agli organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive una verifica straordinaria, ai sensi dell art. 5 del DPR 462/01; tale verifica potrà anche essere richiesta volontariamente dallo stesso datore di lavoro alla AUSL o agli organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive, nel caso l ottemperanza a quanto indicato dall INAIL (ex ISPESL) non comporti comunque modifiche (sostanziali non preponderanti) all impianto.

In vigore dal 01.03.2013

1.3.18 - Verifica ispettiva Iniziale (DPR 462/01, art.3 - a campione), periodica e straordinaria (DPR 462/01, artt. 4 e 7) sono eseguite dai soggetti individuati nell ambito di applicazione del DPR 462/01. 3. Contenuti della verifica La verifica delle misure di protezione contro i fulmini, consiste in un controllo di rispondenza alle Norme della serie CEI EN 62305 (CEI 81-10) e ai dati di progetto delle misure di protezione esistenti o adottate per ricondurre i valori di rischio a valori tollerabili; essa viene attuata tramite: esame della documentazione, esame ordinario (a vista) e prove. Durante la verifica si devono prendere tutte le precauzioni per garantire la sicurezza delle persone ed evitare danni ai beni ed ai componenti installati.

3.1 Esame della documentazione tecnica La documentazione tecnica è esaminata sotto l aspetto della completezza, della conformità alla Norma e all impianto così come realizzato. La documentazione riveste particolare importanza, in quanto le misure di protezione non sono univocamente individuate dal tipo di struttura e dalla destinazione d uso, ma dipendono dagli elementi che concorrono alla valutazione del rischio. In base al confronto tra il valore del rischio calcolato ed il valore del rischio tollerabile, nella valutazione del rischio dovuto al fulmine e nel progetto sono indicate le eventuali misure di protezione. L'idoneità della documentazione è propedeutica all'esame delle misure di protezione. L esame della documentazione riguarda essenzialmente: valutazione del rischio dovuto al fulmine; progetto del sistema di protezione e definizione delle misure adottate; dichiarazione di conformità resa ai sensi del DM 37/08 art. 7; eventuali rapporti relativi alle verifiche e alle manutenzioni.

3.1.1 Valutazione del rischio dovuto al fulmine L esame del documento di valutazione del rischio dovuto al fulmine va eseguito in conformità alla norma CEI EN 62305-2 e dovrebbe contenere i seguenti dati: identificazione e classificazione dell oggetto (volume) da proteggere e delle sue caratteristiche; identificazione di tutti i tipi di perdita dell oggetto e dei corrispondenti rischi; determinazione del rischio per ciascun tipo di perdita; valutazione della necessità della protezione effettuando il confronto tra i rischi R1, R2 e R3 per una struttura con il rischio tollerabile RT; livello di protezione richiesto; misure di protezione da adottare; periodicità dei controlli.

L esame della documentazione di valutazione del rischio dovuto al fulmine è effettuata allo scopo di verificare che: siano evidenziati tutti i dati di ingresso utilizzati per la valutazione del rischio dovuto al fulmine (verifica iniziale, o prima verifica); non siano cambiati i dati di ingresso (verifiche periodiche successive alla prima); siano coerenti i dati utilizzati per la valutazione del rischio dovuto al fulmine. L esame del documento di valutazione del rischio non ha lo scopo di verificare l esattezza o meno dell elaborazione dei dati d ingresso. La mancata disponibilità della documentazione di valutazione del rischio dovuto al fulmine in conformità alla Norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) non consente l esecuzione della verifica.

3.1.2 Progetto L esame è volto ad accertare che il documento riporti almeno una relazione ed eventuali elaborati grafici che richiamino le seguenti indicazioni: elenco delle leggi e norme tecniche di riferimento, compreso norme di prevenzione incendi; individuazione ed ubicazione della struttura da proteggere in accordo al documento di valutazione del rischio; dimensioni in pianta, altezza e forma della struttura; livello di protezione richiesto e livello di protezione adottato; parametri caratteristici del fulmine, relativi al livello di protezione adottato; caratteristiche dell LPS esterno da realizzare con informazioni sul dimensionamento e posizionamento dei captatori, delle calate e dei dispersori; eventuali vincoli architettonici per stabilire se l LPS deve essere isolato o non isolato; vincoli da rispettare per la connessione del dispersore dell LPS a quello di altri impianti ed eventuali provvedimenti contro la corrosione;

caratteristiche dell LPS interno da realizzare con caratteristiche, numero e ubicazione dei collegamenti equipotenziali diretti e tramite ISG di parti strutturali metalliche, corpi metallici, impianti interni, corpi metallici esterni e linee connesse alla struttura; isolamento elettrico dell LPS esterno; caratteristiche del sistema SPD da realizzare per la protezione contro le sovratensioni: caratteristiche, numero e ubicazione degli SPD sulle linee elettriche entranti nella struttura; dimensionamento del dispersore per la protezione contro le sovratensioni; eventuali misure di protezione addizionali o particolari. La mancata disponibilità della documentazione di progetto non consente l esecuzione della verifica.

3.1.6 Dichiarazione di Conformità La dichiarazione di conformità va redatta ai sensi del DM 37/08 dall impresa installatrice o dall ufficio tecnico interno di una impresa non installatrice, ed è il documento con il quale l impresa installatrice dell impianto o l ufficio tecnico interno, dichiara la rispondenza dell opera realizzata al progetto ed alla regola dell arte, previa effettuazione delle obbligatorie verifiche iniziali. Nei luoghi di lavoro essa costituisce, ai sensi del DPR 462/01, anche il documento per l omologazione dell impianto. La Guida prevede un approfondito controllo formale della dichiarazione di conformità e dei suoi allegati obbligatori (con particolare riferimento, oltre al progetto, della Relazione sulla tipologia dei materiali utilizzati, del Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali e del libretto o delle istruzioni di uso e manutenzione dell opera realizzata).

3.2.2 Esame ordinario LPS esterno L esame a vista prende in esame tutte le parti costituenti l LPS, le condizioni della struttura protetta e gli elementi del sistema di protezione e controlla che essi rispondano a quanto indicato dal progetto. Con l esame ordinario si accerta che: la sezione dei captatori e delle calate previste dal progetto sia adeguata; non vi siano connessioni che presentino rotture o interruzioni nelle giunzioni dell LPS; nessun elemento sia indebolito dalla corrosione, in particolare a livello del suolo; tutte le connessioni a terra visibili siano intatte (funzionalmente operanti); tutte le connessioni ed i componenti visibili siano ancorati alla superficie di fissaggio ed i componenti che assicurano la protezione meccanica siano intatti ed efficienti; non vi siano stati ampliamenti o modifiche alla struttura protetta che richiedano una protezione addizionale;

non vi siano indizi di danni all LPS esterno o a eventuali spinterometri all esterno della struttura; siano realizzate corrette connessioni equipotenziali per ogni servizio; i conduttori equipotenziali all interno della struttura siano presenti ed intatti (funzionalmente operanti); siano rispettate le distanze di sicurezza previste dal progetto; siano rispettati i criteri per i luoghi all aperto previsti dal progetto: isolamento delle calate, barriere, sezionamenti, fissaggi, ecc; la conformità dei materiali a quanto definito nel documento di progetto e nelle tavole relative che i materiali devono rispondere ai requisiti minimi indicati nelle tabelle contenute nella norma CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3).

3.2.3 Esame ordinario LPS interno L esame ordinario accerta che: siano realizzate corrette connessioni equipotenziali per ogni servizio; i conduttori equipotenziali all interno della struttura siano presenti ed intatti (funzionalmente operanti); siano integri gli eventuali spinterometri di separazione (ISG); i corpi metallici (quali ad esempio canaline, tubazioni, canali di condizionamento, ecc) siano direttamente collegati all LPS o siano posizionati a distanza superiore alla distanza di sicurezza calcolata e definita in progetto; controllo a vista dello stato dei segnalatori (se esistenti: cambio di colore della finestrella indicatrice) e nel controllo a vista della presenza di bruciature sul componente o di danni evidenti dello stato dei relativi dispositivi di distacco esterno se presenti.

3.2.4 Esame ordinario SPM (Misure di protezione impianti interni) L esame ordinario dello SPM deve verificare: l assenza di connessioni scollegate nonché di rotture accidentali nei conduttori e nelle giunzioni, che nessun elemento dell installazione sia indebolito a causa di corrosioni, in particolare a livello del suolo, l integrità dei conduttori equipotenziali e degli schermi dei cavi, l assenza di ampliamenti e modifiche che richiederebbero ulteriori misure di protezione, l assenza di danno agli SPD ai loro fusibili e ai dispositivi di distacco, il mantenimento dei percorsi appropriati dei circuiti, il rispetto delle distanze di sicurezza degli schermi locali.

3.3 Esame approfondito L esame approfondito comprende l esame a vista approfondito e le prove strumentali. Per i controlli periodici il verificatore procede all'esame della documentazione relativa ad eventuali riparazioni, modifiche, interventi manutentivi, ecc. Le prove consistono: nella misura della resistenza di terra del sistema di dispersori; nella verifica di continuità dei ferri di armatura, qualora non vi fosse idonea documentazione in tal senso. Prove e misure Le prove vanno effettuate secondo le norme di buona tecnica e consistono nell'accertamento: del valore della resistenza di terra; della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali; del valore della resistenza dei ferri di armatura ai fini della loro continuità elettrica quando vengono utilizzati come elementi dell'impianto