MODULO II. La tutela del terzo trasportato (art. 141 Cod.Ass.)



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MODULO II La tutela del terzo trasportato (art. 141 Cod.Ass.) Il risarcimento del danno provocato da veicolo o natante estero nel territorio dello Stato la legittimazione passiva dell UCI (Artt. 125 e 126 Cod.Ass.) La liquidazione del danno non patrimoniale alla luce delle sentenze di S.Martino e la lesione di lieve entità secondo il Codice delle Assicurazioni ARTICOLO 141 CODICE DELLE ASSICURAZIONI (D.LGS. N. 209 DEL 7 SETTEMBRE 2005) COMMA I Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all' articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo Avv. Filippo Martini 1 1

ARTICOLO 141 CODICE DELLE ASSICURAZIONI (D.LGS. N. 209 DEL 7 SETTEMBRE 2005) COMMA II Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall' articolo 148. Avv. Filippo Martini 2 ARTICOLO 141 CODICE DELLE ASSICURAZIONI (D.LGS. N. 209 DEL 7 SETTEMBRE 2005) COMMA III L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all' articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV. Avv. Filippo Martini 3 2

ARTICOLO 141 CODICE DELLE ASSICURAZIONI (D.LGS. N. 209 DEL 7 SETTEMBRE 2005) COMMA IV L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall' articolo 150. Avv. Filippo Martini 4 SITUAZIONE ANTE ART. 141 (01.01.2006) 1) Sinistro stradale senza scontro tra veicoli il trasportato, a qualsiasi titolo (a partire da Cass. 26.10.1998 n. 10629) può pretendere il risarcimento del danno ex art. 2054, primo comma c.c., dal proprio vettore e dal suo assicuratore rc auto 2) Nel caso di sinistro stradale con scontro tra due o più veicoli, il trasportato a qualsiasi titolo può pretendere l'intero risarcimento sia dal proprio vettore, sia dai conducenti degli altri veicoli, con i relativi assicuratori, invocando nei confronti di ciascuno di essi la presunzione di responsabilità di cui all' art. 2054, comma primo e secondo, c.c., e di conseguenza il beneficio della solidarietà di cui all'art. 2055 c.c. (vedi Cass., sez. III, 20-04-2004, n. 7500 e Cass., sez. III, 26-02-2004, n. 3868). Avv. Filippo Martini 5 3

SOGGETTI SOLIDALMENTE OBBLIGATI PROPRIETARIO VEICOLO VETTORE TRASPORTATO 2054 C.C. CONDUCENTE VEICOLO VETTORE PROPRIETARIO E CONDUCENTE VEICOLO ANTAGONISTA ALTRI VEICOLI Avv. Filippo Martini 6 ASSICURATORE COOBLIGATO ASSICURATORE VETTORE TRASPORTATO 2054 C.C. ASSICURATORE VEICOLO ANTAGONISTA ASSICURATORE ALTRI VEICOLI Avv. Filippo Martini 7 4

A PARTIRE DAL 01.01.2006: ART. 141 CDA il trasportato, a qualsiasi titolo, domanda il risarcimento del danno all'assicuratore del vettore; quest'ultimo è tenuto al pagamento dell'indennizzo, salvo recuperare l'importo pagato nei confronti dell'assicuratore del terzo responsabile (tramite un sistema a forfait: vedi art. 150 CdA e 38 e seguenti della CARD); il trasportato non può agire nei confronti dell'assicuratore del veicolo antagonista, se non quando il massimale minimo di legge dell'assicuratore del vettore sia incapiente e quello dell'assicuratore dell'altro corresponsabile sia superiore al minimo di legge. Avv. Filippo Martini 8 ART. 141 COMMA I ASPETTI PROBLEMATICI Il danno è risarcito dall impresa del vettore SALVA L IPOTESI DI SINISTRO CAGIONATO DA CASO FORTUITO A PRESCINDERE DALL ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA DEI CONDUCENTI Contraddizione Il caso fortuito, secondo giurisprudenza costante, comprende anche il fatto del terzo (Cass. 27.1.2005 n. 1655; Cass. 30.3.2001 n. 4742; Cass. 22.2.2000 n. 1971) Avv. Filippo Martini 9 5

ART. 141 COMMI II E III Il comma secondo si limita a richiamare la procedura di risarcimento di cui all art. 148 Il comma terzo, invece, sembra escludere in toto che il trasportato possa agire nei confronti di corresponsabili diversi dal vettore, con ciò derogando al principio della solidarietà tra coautori di un fatto illecito, ex art. 2055 c.c. Avv. Filippo Martini 10 QUESTIONE DELLA FACOLTATIVITA O DELL OBBLIGATORIETA DELL AZIONE DIRETTA EX ART. 141 Una prima lettura testuale sembrava dar credito alla tesi dell obbligatorietà: l azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro L impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Ratio legis: evitare la contemporanea pendenza di processi sia nei confronti dell assicuratore del vettore che nei confronti dell assicuratore del veicolo antagonista (vedi per dottrina, Peccenini, Hazan e Codice Commentato Bin che parla di condizione di procedibilità nei confronti degli altri coobbligati solidali) Avv. Filippo Martini 11 6

QUESTIONE DELLA FACOLTATIVITA O DELL OBBLIGATORIETA DELL AZIONE DIRETTA EX ART. 141 CRITICHE DOTTRINA: 1) In conseguenza di un sinistro stradale la vittima diviene creditore nell ambito di due diversi rapporti giuridici: uno ex delicto con il danneggiante ed uno ex lege con l assicuratore di quest ultimo. Limitare l azionabilità della pretesa al solo assicuratore del vettore significa sopprimere l azionabilità di un diritto di credito ex delicto: violazione art. 24 Cost. Avv. Filippo Martini 12 QUESTIONE DELLA FACOLTATIVITA O DELL OBBLIGATORIETA DELL AZIONE DIRETTA EX ART. 141 2) Interpretando come obbligatoria l azione diretta ex art. 141 vi sarebbe una soppressione della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito ex art. 2055 c.c.. Conflitto con legge delega (L. 29.7.2003 N. 229) ART. 4, lettera b: TUTELA DEL CONSUMATORE E, IN GENERALE DEI CONTRAENTI DEBOLI e art. 3 Cost. Avv. Filippo Martini 13 7

QUESTIONE DELLA FACOLTATIVITA O DELL OBBLIGATORIETA DELL AZIONE DIRETTA EX ART. 141 Giurisprudenza di merito propende per la facoltatività: l azione proposta solo contro la compagnia del vettore è una mera possibilità accordata al terzo danneggiato, il quale avrà il vantaggio di restare esente da questioni relative al solo riparto di responsabilità, differite al giudizio di rivalsa. Accordata tale opzione non pare però ragionevole precludere al terzo danneggiato la via tradizionale nei confronti dei proprietari dei veicoli e dei rispettivi garanti per la r.c.a. Tale interpretazione, non incompatibile con il testo della norma, pare quella che meglio si adegua ai principi costituzionali in tema di azione (Trib. Santa Maria Capua Vetere 22.08.2007, in Resp. E Ris. 2007, 9, 50). Avv. Filippo Martini 14 QUESTIONE DELLA FACOLTATIVITA O DELL OBBLIGATORIETA DELL AZIONE DIRETTA EX ART. 141 Ed ancora: si ritiene dunque che anche nel vigore della nuova disciplina il trasportato, al pari di qualsiasi altro danneggiato possa comunque agire a titolo risarcitorio nei confronti del responsabile del sinistro, diverso dal proprio vettore, in base agli ordinari principi codicistici e a titolo indennitario nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo antagonista, in base al nuovo articolo 144 del CdA (Trib. Torino 11.10.2007, in Arch. Giur. Circ. Sin. 2008, 65; in senso conforme Gdp Milano, Sez. 1^, Dott.ssa Fornaciari, 03.03.2008, inedita). Avv. Filippo Martini 15 8

QUESTIONE DELLA FACOLTATIVITA O DELL OBBLIGATORIETA DELL AZIONE DIRETTA EX ART. 141 Ordinanza interpretativa di rigetto C. Costituzionale 13.06.2008 n. 205: le due ordinanze (di rimessione: GdP Montepulciano 19.12.2006 e Gdp Pavullo 20.02.2007) investono, sostanzialmente, sotto vari profili, la legittimità costituzionale della disciplina dell azione diretta del trasportato danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, quale risultante dagli articoli 141 e seguenti del decreto legislativo n. 209 del 2005. Avv. Filippo Martini 16 QUESTIONE DELLA FACOLTATIVITA O DELL OBBLIGATORIETA DELL AZIONE DIRETTA EX ART. 141 Nel caso di specie un interpretazione costituzionalmente orientata che avesse tenuto conto del fatto che le norme del Codice delle Assicurazioni ex art. 141 e seguenti: si limitano a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell autore del fatto dannoso avrebbe, secondo la Corte: consentito di superare i prospettati dubbi di costituzionalità. Avv. Filippo Martini 17 9

QUESTIONE DELLA FACOLTATIVITA O DELL OBBLIGATORIETA DELL AZIONE DIRETTA EX ART. 141 Due principi: - le norme del codice delle assicurazioni (nella fattispecie l art. 141) debbono essere interpretate nel senso che sono volte a rafforzare la posizione del danneggiato soggetto debole (nella fattispecie il trasportato); - il soggetto debole (nella fattispecie il trasportato) potrà dunque sempre far valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell autore del fatto danno, ex artt. 2043, 2054 e 2055 c.c.. Avv. Filippo Martini 18 DOPO CORTE COST. N. 180 DEL 2009 IN SINTESI Il danneggiato-trasportato, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale, può dunque scegliere di agire: -ex art. 141 nei confronti della sola impresa di assicurazione del vettore (sia in ipotesi di non collisione con altri veicoli, che in ipotesi di collisione con altri veicoli ed a prescindere da questioni di accertamento della responsabilità), - oppure, anche ex art. 2054 cc. e seguenti nei confronti dei civilmente responsabili (conducenti-proprietari del o dei veicoli coinvolti nel sinistro in ipotesi di scontro), - oppure, in caso di collisione, ed in ipotesi di possibile lesione della posizione del trasportato soggetto debole (danni gravi con problemi di massimale) ex artt. 141 e 144 del Codice, anche nei confronti dell impresa del veicolo civilmente responsabile (o corresponsabile) sul quale non era trasportato. Avv. Filippo Martini 19 10

L UFFICIO CENTRALE ITALIANO ARTT. 125 126 COD.ASS. NON E' UNA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE, ma l'ente ("Bureau" con terminologia internazionale) riconosciuto per "l'assistenza assicurativa ad automobilisti in circolazione internazionale" (D.M. 26.5.1971 in G.U. 4.6.71 n.141). L'UCI svolge, pertanto, le funzioni che gli sono riconosciute e disciplinate, in sede nazionale, dal contenuto normativo dell'art. 6 della Legge 990/69 (come emendato dall'art. 1 L.n. 242 del 7.8.1990, ora artt.125 e 126 ), mentre, in sede internazionale, dalla Convenzione inter-bureau di Londra del 1952. Avv. Filippo Martini 20 L UFFICIO CENTRALE ITALIANO LEGITTIMAZIONE PASSIVA ARTT. 125 126 COD.ASS. A. il veicolo straniero risultava, all'epoca del sinistro, coperto dalla garanzia di una valida "Carta Verde", il così detto certificato di assicurazione internazionale che viene rilasciato dal Bureau corrispondente dell'uci ("Bureau émetteur", così definito nella Convenzione internazionale l'ufficio che provvedere alle materiale emissione del certificato) al proprietario del veicolo, ovvero Avv. Filippo Martini 21 11

L UFFICIO CENTRALE ITALIANO LEGITTIMAZIONE PASSIVA ARTT. 125 126 COD.ASS. B. il veicolo circolante in Italia sia stato immatricolato in un Paese della CEE, ovvero terzo quando "con atto della CEE sia stato rimosso l'obbligo negli stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da detto stato terzo". Avv. Filippo Martini 22 MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DECRETO MINISTERIALE DEL 9 FEBBRAIO 1994 GAZZETTA UFFICIALE DEL 22 FEBBRAIO 1994, N. 43 Articolo 1 - [Paesi per i quali si considera assolto l'obbligo di assicurazione] Stati esteri: Austria, Belgio, Danimarca e Isole Faroe, Finlandia, Francia e Principato di Monaco, Gran Bretagna, Gibilterra, Isola di Man e Isole della Manica, Irlanda, Islanda, Lussemburgo Norvegia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Repubblica ellenica, Repubblica federale tedesca, Repubblica portoghese, Repubblica slovacca, Spagna, Ceuta e Melilla, Svezia, Svizzera, Liechtenstein e Ungheria. ONERE DELLA PROVA Avv. Filippo Martini 23 12

L UFFICIO CENTRALE ITALIANO TERMINI DI COMPARIZIONE art. 126 comma III cod.ass. 3. Ai fini della proposizione dell'azione diretta di risarcimento nei confronti dell'ufficio centrale italiano i termini di cui all'articolo 163 bis, primo comma, e 318, secondo comma, del codice di procedura civile sono aumentati del doppio, risultando perciò stabiliti in centottanta giorni per il giudizio di fronte al tribunale e in novanta giorni per il giudizio di fronte al giudice di pace. I termini di cui all'articolo 163 bis, secondo comma, del codice di procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni. Avv. Filippo Martini 24 1) INTEGRALE RISARCIMENTO DANNO NON PATRIMONIALE (MA NON OLTRE) 2) PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO 3) ALLEGAZIONI E PROVA 4) NO A DUPLICAZIONI RISARCITORIE (DANNO MORALE % DANNO BIOLOGICO, SOFFERENZA FISICA o PSICHICA, DANNO ALLA VITA DI RELAZIONE, PERDITA O COMPROMISSIONE SESSUALITA, DANNO ESTETICO, DANNO ESISTENZIALE) Avv. Filippo Martini 25 13

VECCHIO SISTEMA RISARCITORIO DANNO BIOLOGICO DANNO MORALE % DEL BIOLOGICO ASPETTI DINAMICO RELAZIONALI (o personalizzazione + 20% o + 30% ex artt. 138 e 139 Cod. Ass. e Tabelle Milano) Avv. Filippo Martini 26 NUOVO SITEMA RISARCITORIO LESIONE BENE SALUTE ASPETTI DINAMICO RELAZIONALI DANNO MORALE O SOFFERENZA FISICA O PSICHICA DANNO BIOLOGICO UNICITA LIQUIDAZIONE Avv. Filippo Martini 27 14

STRUTTURA DEL DANNO ALLA SALUTE DANNO ESISTENZIALE CONCERNENTE ASPETTI RELAZIONALI DELLA VITA (danno estetico, sessuale, ecc) LESIONE DEL DIRITTO INVIOLABILE DELLA SALUTE DANNO ALLA PERSONA DANNO BIOLOGICO DANNO MORALE COME SOFFERENZA FISICA E PSICHICA UNICITA DELLA LIQUIDAZIONE Avv. Filippo Martini 28 I^ SOLUZIONE DANNO BIOLOGICO VALORE DANNO ALLA PERSONA DANNO MORALE Avv. Filippo Martini 29 15

II^ SOLUZIONE TABELLA DANNO BIOLOGICO BASE (O STATICO) PERSONALIZZAZIONE DANNO (MAX % EVENTUALE) Avv. Filippo Martini 30 LA QUESTIONE DEL DANNO MORALE DI LIEVE ENTITA Avv. Filippo Martini 31 16

ARTICOLO 139 DANNO BIOLOGICO PER LESIONI DI LIEVE ENTITÀ Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito Avv. Filippo Martini 32 ARTICOLO 139 DANNO BIOLOGICO PER LESIONI DI LIEVE ENTITÀ L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'istat. Decreto del ministero dello Sviluppo economico 19 giugno 2009 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2009 n. 157) 728,16 Avv. Filippo Martini 33 17

TRIBUNALE DI MILANO N. 5595 DEL 27.4.2009 il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua componente di danno morale è dovuto anche quando il danno biologico sia riconducibile alle c.d. micropermanenti, poiché nella definizione di danno biologico di cui alle tabelle ministeriali non è ricompreso, sia tenendo conto del dato letterale della norma, che della genesi della norma ricostruita attraverso i lavori preparatori. Avv. Filippo Martini 34 DECRETO LEGISLATIVO RECANTE CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, A NORMA DELL ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2003 N. 229. RELAZIONE ILLUSTRATIVA L articolo 138 attribuisce al Ministro della salute, di concerto con gli altri Ministri competenti, il compito di predisporre una specifica tabella unica per il risarcimento del danno alla persona di non lieve entità. La norma è stata riformulata per accogliere l osservazione formulata dalle Commissioni Parlamentari relativa alla definizione di criteri di redazione della tabella unica nazionale. L articolo 139 disciplina il risarcimento del danno alla persona di lieve entità, determinando il valore del punto percentuale di invalidità e affidando ad un decreto ministeriale l individuazione della specifica tabella delle menomazioni. Avv. Filippo Martini 35 18

RIASSUMENDO E IN SINTESI DANNI DI NON LIEVE ENTITA : MORALE = PERSONALIZZAZIONE DANNI DI LIEVE ENTITA IN REGIME RCA: OBBLIGATORIETA TABELLA DM RELAZIONE COD.ASS. LETTERA ART. 139 COD.ASS. RATIO LEGIS AMMISSIBILITA CONTENIMENTO COSTI SOCIALI (CORTE COST. N. 369 del 2 novembre 1996): La regola generale di integralità della riparazione ed equivalenza al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura costituzionale PREVALENZA NORMA SU CONSUETUDINE FORO LINEARITA ORIENTAMENTO CASS SSUU N. 26972 ONERE ALLEGAZIONE E PROVA E REGIME PRESUNZIONI Avv. Filippo Martini 36 TABELLA BOLOGNA Infine, a differenza che nelle precedenti tabelle 2008 di questa sezione, le tabelle di legge di cui all art.139 Codice Assicurazioni Private sono utilizzate solamente qualora le micropermanenti siano conseguenza di un incidente stradale successivo alla data del 4-4-01; infatti la non estensione della loro applicazione anche alle altre micropermanenti trova giustificazione nel fatto che l esigenza di personalizzazione fatta propria dalle sentenze delle Sezioni Unite del novembre 2008 può essere meglio perseguita facendo riferimento al sistema sopra illustrato; al proposito si ritiene che la limitazione alla misura non superiore ad un quinto dell aumento del danno biologico di cui al Co.3 dell art.139 Codice Assicurazioni Private vada riferita unicamente alla personalizzazione inerente a specifici aspetti dinamico-relazionali, e non alla sofferenza soggettiva in esame (compresa tra il 25 e il 50 %). Avv. Filippo Martini 37 19

TRIBUNALE DI VENEZIA NON MENZIONE QUESTIONE Non si ritiene al riguardo (incremento biologico per specificità caso ndr) che il giudice, nelle controversie diverse da quelle relative ai sinistri stradali non sia vincolato ai limiti previsti dal codice delle assicurazioni private ; Per le menomazioni fino al 9% la percentuale di incremento (auto e non) per la componente sofferenza sarà fino al 20%, assumendo, salvo diversa e più puntuale allegazione sempre da riscontrare a mezzo CTU, una proporzionalità tra ambito della perdita della validità psicofisica e misura della sofferenza Avv. Filippo Martini 38 TABELLA ROMA Ripensamento sulle ragioni per le quali nel 2007 si giunse ad applicare i parametri delle micropermanenti di cui alla legge 57/2001 anche a tutto il restante danno biologico che sia conseguenza di illecito o di inadempimento contrattuale (bilanciamento attuariale economico premi/danni); Per il danno biologico conseguente ad incidenti stradali che secondo i parametri di legge verrà determinato in misura compresa tra l 1 ed il 9% troverà applicazione la tabella per le cd micropermanenti e l importo della inabilità temporanea definito sempre secondo i parametri della legge 57/2001. Avv. Filippo Martini 39 20

TABELLA MILANO? Avv. Filippo Martini 40 GIUDICE DI PACE DI MILANO N. 5546 del 12.3.2009 Avv. Filippo Martini 41 21