REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI INSEDIAMENTI URBANISTICI DEGLI IMPIANTI DI STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA CELLULARE



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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI INSEDIAMENTI URBANISTICI DEGLI IMPIANTI DI STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA CELLULARE COMUNE DI CIAMPINO PROVINCIA DI ROMA REGOLAMENTO COMUNALE per la disciplina degli insediamenti urbanistici degli impianti di stazioni radio base per telefonia cellulare

S O M M A R I O Art. Descrizione Art. Descrizione 1 2 3 Principali riferimenti normativi Oggetto del regolamento Obiettivi Principi generali 16 17 18 Piani di risanamento Tutela dei dati personali Pubblicità del regolamento 4 Definizioni e abbreviazioni 19 Casi non previsti dal presente 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Modalità autorizzative Attività istruttoria relativa alle infrastrutture di comunicazione elettronica per S.R.B. Attività istruttoria relativa ad opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico. Modifiche agli impianti Installazione su edifici in condominio Installazioni su aree libere Rimozione degli impianti in disuso Soggetti e luoghi sensibili Zonizzazione Impianti già installati ed autorizzati Minimizzazione dell esposizione ai campi elettromagnetici 20 21 22 23 regolamento Sanzioni Attività di controllo in funzione delle emissioni prodotte Entrata in vigore Allegati: Modello A Modello B Modello C Modello D TAVOLA A: Piano delle antenne sul territorio comunale Pagina di 29 2

Principali riferimenti normativi: - L. 22.02.2001 N. 36 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; - D.P.C.M. 08.07.2003 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 khz e 300 Ghz; - D.Lgs. 01.08.2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche; - LEGGE 16 gennaio 2004, n.5 - Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica; - Direttive del Parlamento e Consiglio europeo del 07.03.2002 relative alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica : - Direttiva 2002/19/CE - (Direttiva accesso); - Direttiva 2002/20/CE - (Direttiva concorrenza); - Direttiva 2002/21/CE - (Direttiva quadro); - Direttiva 2002/22/CE - (Direttiva servizio universale). - Direttiva 2002/77/CE della Commissione del 16.09.2002 - Relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. Art. 1 Oggetto del regolamento 1. II presente regolamento, ai sensi dell' art. 8, c. 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, disciplina, nel rispetto delle disposizioni e norme sovraordinate, le caratteristiche, le modalità di autorizzazione, I installazione, le modifiche e la gestione, in tutto il territorio del comune di Ciampino, delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti di telefonia mobile disciplinati dalla legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 e dal Codice delle comunicazioni elettroniche. 2. Inoltre, il presente regolamento disciplina le forme di localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il monitoraggio e il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni, tenuto conto della pluralità delle fonti di emissione elettromagnetica nel campo delle radioonde e microonde e dei dati risultanti Pagina di 29 3

dalla mappatura aggiornata dei campi elettromagnetici effettuata sull intero territorio comunale alla data di approvazione dello stesso regolamento. Art. 2 Obiettivi 1. Con il presente regolamento il Comune intende assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, garantire l'attuazione del principio della cautela, da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all articolo 174, comma 2, del trattato istitutivo dell Unione Europea, della minimizzazione dei valori di campo elettromagnetico, affinché rientrino nei limiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, con particolare riferimento alle aree di pertinenza di attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche e similari, della tutela della salute e dell'ambiente e del minore impatto ambientale e paesaggistico, nonché promuovere la corretta informazione della popolazione. Art. 3 Principi generali 1. L autorizzazione per l'installazione di tutti gli impianti oggetto del presente regolamento e di altri servizi similari può essere consentita purché siano rispettate le esigenze di tutela della salute pubblica, ambientale e paesaggistica, dei monumenti e delle aree archeologiche, oltre che la normativa statale sugli impianti ricetrasmittenti, e nel rispetto della pianificazione urbanistica adeguata ai sensi della legislazione regionale vigente, con particolare riferimento alle aree menzionate nel precedente art. 2, impiegando la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Art.4 Definizioni e abbreviazioni 1. Ai fini del presente regolamento, per quanto non specificato, si fa riferimento alle definizioni contemplate all art. 3 della l. n. 36/2001 ed all art. 1 del d.lgs. n. 259/2003, ed, in particolare, si intendono per: a. stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: uno o più trasmettitori o ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, Pagina di 29 4

necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio al quale partecipa in materia permanente o temporanea; b. impianto per telefonia mobile o stazione radio base (S.R.B.): è la stazione radio di terra permanete o temporanea del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare; c. microcella: Stazione Radio Base caratterizzata da antenne di piccole dimensioni con potenze comprese tra 1-5 W, con area di copertura tra 100-500 m e quota d'installazione compresa tra 3,5-7 m. Tali apparati possono essere di tipo omnidirezionale, direttivo, single band, dual band. d. infrastrutture dell impianto radioelettrico: manufatto composto da un sistema di antenne, da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici, dagli apparati di trasmissione e dall eventuale sistema di condizionamento d aria. Il sistema di antenne può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo o di un traliccio di sostegno; e. modifica di una stazione radioelettrica: aumento della potenza e/o modifica delle frequenze di trasmissione autorizzate, variazione della disposizione spaziale delle antenne, relativamente a stazioni già installate e dotate di regolare titolo abilitativo edilizio; f. unità di misura e grandezze fisiche: quelle definite nell Allegato A del D.P.C.M. 08.07.2003; g. c.e.m.: campo elettromagnetico; h. soggetto avente titolo: il concessionario, il licenziatario o altro soggetto autorizzato all uso delle frequenze; i. esposizione: ogni tipo di esposizione di una persona ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; j. limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all art.1 c.1 lett.a) della L.36/2001; k. valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le Pagina di 29 5

finalità di cui all art.1 c.1 lettere b) e c) della L.36/2001. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine; l. obiettivi di qualità: 1. i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall articolo 8 della L. 36/2001; 2. i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell esposizione ai campi medesimi; 3. risanamento: adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa vigente. Art. 5 Modalità autorizzative 1. Le infrastrutture delle stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili, di cui agli articoli 87 e 88 del D.Lgs. 01.08.2003, n. 259, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia. 2. L'installazione di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS e similari viene autorizzata dal Comune di Ciampino, previo accertamento, da parte dell A.R.P.A. LAZIO competente ad effettuare i controlli, di cui all articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 08.07.2003. 3. Le istanze di autorizzazione e/o denunce di inizio attività per l installazione di infrastrutture di cui al comma 2, comprese quelle sugli edifici esistenti, che potranno prevedere anche il riuso di eventuali volumi tecnici dismessi o non funzionali alle esigenze degli immobili dei quali sono pertinenza, devono essere presentate allo Sportello Unico per l Edilizia dai soggetti a tale fine abilitati. 4. Le domande devono essere presentate in conformità ai seguenti modelli, realizzati anche al fine della loro acquisizione su supporti informatici e destinati alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale: Pagina di 29 6

a) MODELLO A - PER RICHIESTE DI INSTALLAZIONI SOGGETTE A PERMESSO DI COSTRUIRE (impianti con potenza in singola antenna superiore ai 20 Watt); b) MODELLO B - PER RICHIESTE DI INSTALLAZIONI SOGGETTE A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITà (impianti con potenza in singola antenna inferiore o uguale ai 20 Watt). c) MODELLO C - PER RICHIESTE DI OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO. d) MODELLO D - PER RICHIESTE DI OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREE EXTRAURBANE. 5. Per gli impianti tecnologici di radiotelecomunicazioni dedicati al controllo ed alla sicurezza per l esercizio del traffico ferroviario con sistema GSM-R ad uso esclusivo interno della Societa' Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa per l'istallazione, su aree ferroviarie, di una rete di telecomunicazioni, e' sufficiente la denuncia di inizio attivita', di cui al MODELLO B, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' indicati al comma 2. 6. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio Sportello Unico per l Edilizia indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. 7. L informazione ai cittadini avviene, ai sensi dell art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, tramite comunicati stampa o altre forme di pubblicità ai residenti della zona interessata dell avvenuta presentazione dell istanza di autorizzazione. 8. Tali disposizioni si applicano a tutte le istanze di autorizzazione e le denunce di attività presentate antecedentemente e non ancora autorizzate o assentite, nonché a tutte le istanze e denunce presentate successivamente alla data di esecutività delle presenti norme. Art. 6 Attività istruttoria relativa alle infrastrutture di comunicazione elettronica per S.R.B. 1. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. 2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della Pagina di 29 7

documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 6 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. 3. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'amministrazione dissenziente. 4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. 5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 6. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività oggetto del presente regolamento, nonché quelle relative alle modifiche, come definite all art. 4. c. d, delle caratteristiche degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 5, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. 7. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso. Art. 7 Attività istruttoria relativa ad opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico. 1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di Pagina di 29 8

suolo pubblico, il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 6 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. 2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento può convocare, con provvedimento motivato, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate dall'installazione. 3. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. 4. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 5. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. 6. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a trenta giorni. 7. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello D allegato, viene presentata a tutti i soggetti interessati. Essa può essere valutata in una conferenza di servizi per ciascun ambito regionale convocata dal comune di maggiore dimensione demografica. La conferenza può essere convocata anche su iniziativa del soggetto interessato. 8. Nei casi di cui al comma 7, la conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, Pagina di 29 9

sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Art. 8 Modifiche agli impianti 1. Le eventuali richieste di modifiche alle caratteristiche degli impianti, come definite all art. 4. c. d del presente Regolamento, dovranno essere inoltrate al comune previa acquisizione dei pareri dell'a.r.p.a. LAZIO. Art. 9 Installazione su edifici in condominio 1. Le installazioni su edifici privati in condominio, qualora il posizionamento degli impianti e degli apparati tecnici a loro servizio comporti l'utilizzazione di parti comuni dell'edificio ovvero di volumi o aree adibiti a servizi di uso comune (terrazze, stenditoi, lavatoi, lastrici solari, ecc.), dovranno rispettare le norme di cui al Titolo VII Capo II del Codice Civile. Art. 10 Installazione su aree libere 1. La installazione degli impianti fissi su aree libere, pubbliche o private, e le relative recinzioni e pertinenze tecnologiche saranno soggette ad autorizzazione o D.I.A. previo parere favorevole dell'a.r.p.a., in conformità al disposto dell art. 5 del presente Regolamento. 2. Inoltre, tali installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica, delle aree verdi, dei monumenti e delle zone archeologiche e con le vigenti disposizioni di leggi e di regolamenti in materia. Pagina di 29 10

3. In particolare, dovrà essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesistici ed architettonici. 4. Se tecnicamente realizzabili, sono preferibili installazioni di impianti che utilizzino pali e tralicci esistenti. Art. 11 Rimozione degli impianti in disuso 1. In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale, il richiedente dovrà inoltre sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo alla rimozione degli impianti e di tutte le eventuali pertinenze e di ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro 90 giorni dalla scadenza della concessione ministeriale ove questa non venga rinnovata e l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante. Tale obbligo dovrà essere esteso anche al caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida in modo autonomo di disattivare l'impianto ricetrasmittente. 2. Dell avvenuto ripristino dovrà essere data comunicazione all ufficio tecnico comunale entro i 120 giorni successivi alla disattivazione. Art. 12 Soggetti e luoghi sensibili 1. Per garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili, è esclusa l'installazione di impianti ricetrasmittenti per l'erogazione del servizio di telefonia radiomobile o per servizi similari sull area di pertinenza di ospedali, scuole, asili nido, case di cura e di riposo, zone a verde attrezzato e parchi pubblici, attrezzature sportive, come evidenziate nella TAVOLA A: Piano delle antenne sul territorio comunale, se è possibile individuare idonee localizzazioni alternative. Art. 13 Zonizzazione 1. Sono in ogni caso escluse le installazioni previste all interno delle aree nelle quali il livello dei campi elettromagnetici esistenti, secondo la zonizzazione evidenziata nella TAVOLA Pagina di 29 11

A: Piano delle antenne sul territorio comunale, raggiunge il limite previsto dalla normativa vigente. 2. Le installazioni di impianti sono altresì vietate sugli altri siti eventualmente ed analiticamente individuati dalla legislazione regionale. 3. Fatto salvo quanto previsto all'art.12 del presente regolamento, per garantire il servizio di telefonia radiomobile e minimizzare l'esposizione della popolazione, la copertura è assicurata da una rete macrocellulare e da una rete microcellulare affiancate. 4. le installazioni di S.R.B. sono consentite nei limiti della zonizzazione risultante dalla mappatura dei campi elettromagnetici esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, come graficizzati nella TAVOLA A: Piano delle antenne sul territorio comunale: Macro aree caratterizzate da tre intervalli di variazione del campo elettromagnetico Zonizzazione del territorio Individuazione dei siti idonei alla collocazione di impianti di telecomunicazioni., secondo la quale il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone: ZONE D AREE IDONEE ALL INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE RETE MACROCELLULARE; ZONE E AREE IDONEE ALL INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE RETE MICROCELLULARE; ZONE F AREE IDONEE ALL INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE RETE MACRO E MICROCELLULARE SOLO SE NON ESISTONO ALTERNATIVEPER LA COPERTURA DEL TERRITORIO; ZONE G AREE IDONEE ALL INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE RETE MACRO E MICROCELLULARE SOLO SE NON È POSSIBILE L INSTALLAZIONE NELLE ZONE F; ZONE H AREE NON IDONEE ALL INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE RETE MACROCELLULARE; Art. 14 Impianti già installati e autorizzati 1. Tutti gli impianti già autorizzati secondo la normativa vigente, realizzati e funzionanti, e quelli in corso di installazione dovranno adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo. Pagina di 29 12

Art. 15 Minimizzazione dell esposizione ai campi elettromagnetici 1. Al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, in ossequio a quanto previsto dall'art. 8, comma 6, della legge 22.2.2001, n. 36, con l obiettivo di stabilire una dialettica procedimentale tra amministrazione e gestori, il Comune individua delle localizzazioni alternative a quelle che dovessero essere necessarie per le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti, onde non recare pregiudizio alla localizzazione delle reti, in contraddittorio con gli stessi gestori. 2. I soggetti gestori del servizio di telefonia mobile forniscono annualmente ai Comuni, tramite l ufficio competente, la mappa dei siti operativi ed il programma di sviluppo della rete del servizio di telefonia mobile, comprensivo sia dei siti di insediamento di telefonia cellulare esistenti, sia delle aree di interesse per l'installazione di nuovi impianti non ancora definiti in siti puntuali; 3. I soggetti gestori, di cui al comma 2, concertano con il Comune programmi adeguati di sviluppo della rete nel rispetto dei livelli di esposizione della popolazione stabiliti dalla legge e sulle base delle risultanze di carattere scientifico riguardo il livello di inquinamento elettromagnetico esistente sul territorio, adottando tutti gli accorgimenti volti a limitare l impatto delle stazioni radio base, con particolare attenzione all ambiente ed al paesaggio, in ragione degli avanzamenti tecnologici. 4. I soggetti gestori devono prevalentemente tenere conto, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, della presenza, nell area di interesse, di siti di proprietà pubblica ai fini delle installazioni, ove tecnicamente possibile. 5. L assegnazione dei terreni o edifici o manufatti pubblici ai gestori di telefonia cellulare per l installazione delle stazioni radio base avviene a titolo oneroso. Il Comune di Ciampino stabilisce ed aggiorna, ai sensi della normativa vigente, l ammontare dei canoni di affitto per ogni area individuata come idonea all installazione di stazioni radio base. 6. I soggetti gestori sostengono il Comune, previo concerto, nella realizzazione delle attività finalizzate all attuazione di campagne di informazione sui rischi eventuali connessi all esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici emessi dagli impianti di stazioni radio base e simili, e sugli accorgimenti adottati per Pagina di 29 13

garantire la salute dei cittadini e la costante informazione alle popolazioni interessate attraverso il monitoraggio in continuo dei suddetti campi. 7. I soggetti gestori, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, devono verificare la possibilità di condivisione dei siti con gli altri gestori, laddove tecnicamente realizzabile. Art. 16 Piani di risanamento 1. Per l'attuazione di quanto previsto al precedente art. 14 possono essere redatti, con riferimento ad impianti presenti nell'ambito del territorio comunale, piani di risanamento. 2. TaIi piani di risanamento, redatti a cura e spese dei soggetti gestori, sono sottoposti alla valutazione dell A.R.P.A. LAZIO e alla approvazione della amministrazione comunale. 3. Tali piani potranno prevedere anche la delocalizzazione di impianti, con onere a carico dei titolari degli impianti stessi. Il mancato risanamento degli impianti fissi secondo le prescrizioni del piano, dovuto a inerzia o inadempienza degli esercenti, comporta la disattivazione temporanea degli impianti. Art. 17 Tutela dei dati personali 1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche. Art. 18 Pubblicità del regolamento 1. Copia del presente regolamento, a norma dell art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata: Pagina di 29 14

- a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica; - ai segretari delle commissioni consiliari; - a tutti i responsabili dei servizi comunali; - all organo di revisione; - a tutte le aziende e istituzioni dipendenti. 3. L invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni. Art. 19 Casi non previsti dal presente regolamento 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione: a) la legge 23 febbraio 2001, n. 36; b) il D.Lgs. 01.08.2003, n. 259; c) il D.P.R. 06.06.2001, n. 380; d) le leggi regionali vigenti; e) gli strumenti urbanistici comunali vigenti. Art. 20 Sanzioni 1. Salvo che il fatto non costituisce reato e fatta salva l applicazione delle sanzioni previste per le violazioni: a) delle norme di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, per le quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla stessa legge all art. 15; b) delle norme di cui al D.Lgs. 01.08.2003, n. 259, per le quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla stessa legge all art. 98; f) per le violazioni di natura urbanistica delle norme e prescrizioni del presente regolamento trovano applicazione le sanzioni in materia di abusivismo edilizio previste dal D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e dalla normativa nazionale sulla tutela dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali. Pagina di 29 15

Art. 21 Attività di controllo in funzione delle emissioni prodotte 1. Il Comune eseguirà annualmente controlli sull intero territorio comunale allo scopo di verificare il rispetto del livello di inquinamento elettromagnetico entro i limiti di legge. 2. I gestori sono obbligati a comunicare eventuali variazioni e anomalie riscontrate negli impianti da loro gestiti o da quelli esistenti in zona che si presume facciano superare i limiti di legge. Art. 22 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione. 1. Modello A. 2. Modello B. 3. Modello C. 4. Modello D. Art. 23 ALLEGATI 5. TAVOLA A: Piano delle antenne sul territorio comunale. Pagina di 29 16

MODELLO A PER RICHIESTE DI INSTALLAZIONI SOGGETTE A PERMESSO DI COSTRUIRE (impianti con potenza in singola antenna superiore ai 20 Watt) Al Responsabile dello Sportello Unico per l Edilizia Il sottoscritto, nato a, residente in Via n., cap, nella sua qualita' di della Societa' con sede in via n., Chiede il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto dichiarandone la conformita' ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e Chiede contestualmente il permesso di costruire per l impianto oggetto della presente domanda da realizzare presso Codesto Comune, in Via n., foglio catastale, particella. (Le domande devono contenere l indicazione del domicilio ove effettuare le comunicazioni necessarie e l elenco dei documenti allegati.) Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti. - Posizionamento degli apparati. Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito. - Descrizione del terreno circostante. Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando: - edifici posti in vicinanza del sito; - conformazione e morfologia del terreno circostante; - eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da Pagina di 29 17

installare. (Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione piu' dettagliata). - Caratteristiche radioelettriche dell'impianto. Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente. (Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata). - Stime del campo generato. Presentare i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica specificate nel seguito. Tali risultati dovranno essere forniti, alternativamente, in una delle due forme seguenti: 1. Volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36. Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" [Guida CEI 211-10]. Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie. 2. Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max. 10 punti/sito). Per questi ultimi occorre: - evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore); - effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (e' possibile riferirsi alla "Norma CEI 211-7 Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 khz - 300 GHz", con riferimento all'esposizione umana). La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell'operatore, secondo quanto riportato nella Guida CEI gia' citata. In entrambi i casi (volume di rispetto o calcolo puntuale), le valutazioni sopra Pagina di 29 18

indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo. - Modalità di simulazione numerica. Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata. Indicare la conformita' del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena emanate. Allega alla presente istanza la seguente documentazione ai sensi dell art. 87 c. 3 del D.Lgs. 01.08.2003, n. 259: 1. Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dbi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico). 2. Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in db del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0). 3. Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto. Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto. 4. Planimetria generale ante operam e post operam del progetto di impianto, su scala 1:500. 5. Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante. In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza. 6. Mappe del territorio circostante all'impianto. a) Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso); b) Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri Pagina di 29 19

intorno all'impianto; c) Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche; Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico. Allega, inoltre, la seguente documentazione: 1. tre elaborati grafici, comprensivi di: a) stralcio catastale in scala 1:2.000 o 1: 5000, con indicazione del punto di installazione; b) stralcio aerofotogrammetrico in scala 1:2.000 o 1: 5000, con indicazione del punto di installazione; c) stralcio dello strumento urbanistico in scala 1:5000, con indicazione del punto di installazione; d) planimetria generale quotata in scala 1:500, con indicazione del punto di installazione; e) piante, prospetti e due sezioni verticali quotate, riportanti lo stato ante operam e post operam del progetto di impianto, in scala 1:100; 2. rappresentazione fotografica dell immobile oggetto dell intervento; 3. relazione tecnico-illustrativa del progettista di asseverazione dell intervento; a) copia titolo di proprietà o dichiarazione dell avente legittima disponibilità dell immobile; b) progetto impianti tecnologici ai sensi degli artt. 107 e 110 del d.p.r. 380/2001 e del d.p.r. 447/1991 di cui all art. 119 del d.p.r. 380/2001, o dichiarazione sostitutiva. Nel contempo, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi, Rilascia la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta': "L'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, e' conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36. A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identita'. Pagina di 29 20