Contratto di Assicurazione contro gli Infortuni



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OPTIMISSIONS Fascicolo Informativo Ed. 03/2015 Contratto di Assicurazione contro gli Infortuni Il presente Fascicolo informativo, contenente: 1. Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario; 2. Condizioni di Assicurazione; deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. AVVERTENZA Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. Rappresentanza Generale per l'italia Via Moscova n. 3-20121 Milano - Tel.02 8067101 - Fax 02 8057236 - C.F./P.I. 06372070968 - R.e.a. n. 1888481 Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni Rami Danni - Iscritta nell'elenco Imprese ISVAP in data 16/10/2008 al n. 1.00077 - Codice ISVAP Impresa D877R

Polizza Viaggi OPTIMISSIONS NOTA INFORMATIVA Ai sensi dell Art. 123 del decreto legislativo del 17 marzo 1995 n 175 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento IVASS n 35 del 26 Maggio 2010. La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA 1. Informazioni generali La CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Rappresentanza Generale per l Italia è la sede secondaria in Italia di CHUBB Insurance Company of Europe SE con sede in Londra, 106 Fenchurch Street EC3M 5NB, United Kingdom. A European company incorporated in England e Wales, registrata al numero SE13 e autorizzata da Financial Services Authority. La Rappresentanza Italiana CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Rappresentanza Generale per l Italia Via Moscova, 3-20121 Milano tel. 02 806710.1 - fax. 02 8057236 www.chubb.com iscritta nell'elenco Imprese IVASS in data 16/10/2008 al n. I.00077 - Codice IVASS Impresa D877R, è autorizzata all esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione nei rami: Infortuni; Malattia; Corpi di veicoli ferroviari; Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; Merci trasportate; Incendio ed elementi naturali; Altri danni ai beni; R.c. aeromobili; R.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali (con esclusione dell'assicurazione obbligatoria dei natanti); R.c. generale; Cauzione; Perdite pecuniarie di vario genere; Assistenza. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Il patrimonio netto dell Impresa è pari a GBP 881.106.000.= Il Capitale Sociale Sottoscritto ed Interamente Versato di CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE ammonta a GBP 417.787.564.= Il totale delle riserve patrimoniali ammonta a GBP 53.151.000.= L indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 516% e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati sono riferiti all ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2013. B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto, si rinvia al testo delle norme generali di assicurazione contenute in polizza. Durata del contratto Ad eccezione delle ipotesi in cui sia stata inserita in polizza apposita clausola derogatoria, il contratto, in assenza di Rappresentanza Generale per l'italia - Via Moscova n. 3-20121 Milano - Tel.02 8067101 - Fax 02 8057236 - C.F./P.I. 06372070968 - R.e.a. n. 1888481 Pagina 1 di 8

disdetta inviata dalle parti almeno 30 giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art. 1901-2 comma del Codice Civile. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Coperture Assicurative Il presente contratto offre una serie di coperture assicurative INFORTUNI, MALATTIA, ASSISTENZA, TUTELA GIUDIZIARIA, PERDITE PECUNIARIE, MERCI TRASPORTATE e RC GENERALE (art. 1 delle Condizioni Generali di Polizza e seguenti) di seguito definite che includono la garanzia Base e le Garanzie Aggiuntive. Morte; Invalidità permanente da infortunio; Garanzie complementari Infortuni; Rimborso spese mediche da malattia e/o infortunio; Prestazioni di assistenza varie; Assistenza legale all Estero; Cancellazione o variazione dei piani di Viaggio; Bagagli; Perdite pecuniarie; Responsabilità Civile personale; Evacuazione per ragioni politiche o catastrofe naturale. Tale garanzia è soggetta ai massimali, alle limitazioni e alle esclusioni previsti nel suddetto Articolo e nei successivi delle Condizioni Generali di Polizza. Si rammenta inoltre che può essere prevista l applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di corresponsione dell indennizzo. Esempio di applicazione di franchigia su invalidità permanente - Capitale assicurato: Euro 100.000.= - Franchigia: 3% - Invalidità permanente da infortunio accertata: 8% - Totale indennizzo liquidato: Euro 5.000.= (5% di Euro 100.000.=) Come previsto delle Condizioni Generali di Polizza sono stabiliti dei limiti massimi di età assicurabile. 4. Periodo di carenza contrattuale Nelle Condizioni Aggiuntive di Polizza possono essere previste carenze per la Garanzia Malattia. 5. Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato in ordine alle circostanze di rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt.1892,1893,1894 del Codice Civile. Si rammenta l obbligo di rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande previste dall eventuale questionario sanitario richiesto. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione della professione Tutte le circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, nonché eventuali variazioni della professione svolta, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall Assicurato. Per maggiore dettaglio si rinvia agli articoli delle Condizioni di Polizza. Esempio di aggravamento del rischio: Assicurato varia l attività professionale svolta passando da un attività che non comporta alcun lavoro manuale (impiegato) ad un attività che comporti lo svolgimento di Pagina 2 di 8

attività manuali con un significativo livello di rischio (cuoco). 7. Premi Il contratto, salva diversa pattuizione tra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio. E consentito il frazionamento in frazioni di anno, senza ulteriori oneri aggiuntivi, fatto salvo che il premio è comunque dovuto per l intera annualità. Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento: 1. assegni bancari, postali o circolari non trasferibili intestati all impresa o all Intermediario che gestisce il contratto; 2. ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al punto 1.; 3. denaro contante con il limite di settecentocinquanta (750,00.=) Euro annui per ciascun contratto. 8. Adeguamento del premio Le somme assicurate e il premio possono essere soggette ad adeguamento; si rinvia alle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Non è previsto alcun adeguamento automatico sulla base di indici statistici. 9. Rivalse Eccetto che per la Sezione I Infortuni per cui è esplicitamente stabilita la rinuncia all azione di regresso a favore dell'assicurato o suoi aventi diritto come da Art. 1.6, la Società si riserva il diritto ad espletare l'azione di rivalsa che le compete verso i terzi responsabili ai sensi dell'art. 1916 C.C. inviare almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale (salva diversa specifica pattuizione tra le parti) secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Polizza. Il contratto prevede inoltre la facoltà per entrambe le parti di esercitare il diritto di recesso in caso di sinistro. Inoltre nei contratti di durata poliennale è prevista la possibilità del Contraente consumatore, ai sensi di Legge, di recedere dall assicurazione alla ricorrenza annuale senza oneri e con preavviso di almeno 60 giorni. 11. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell art. 2952 del Codice Civile i diritti dell Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro di questi azione. 12. Legislazione applicabile al contratto Nel presupposto che l ubicazione del rischio sia la Repubblica Italiana, la Legislazione applicabile al contratto sarà quella Italiana. Fatta salva la prevalenza delle norme imperative del Diritto Italiano, è data facoltà di applicare al contratto, previo accordo fra le parti, una Legislazione diversa da quella da noi prevista. 13. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Il trattamento fiscale applicabile al suddetto contratto è quello in vigore. 10. Diritto di recesso Avvertenza Il contratto prevede la possibilità per entrambe le parti di recedere dall assicurazione mediante disdetta da Pagina 3 di 8

C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri Liquidazione dell Indennizzo Il contratto prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per l accertamento del danno, nonché le ipotesi in cui è richiesta la visita medica. Si rinvia per maggiore dettaglio delle procedure liquidative alla disciplina specifica degli articoli delle Condizioni di Polizza. 15. Reclami Eventuali reclami riguardanti il contratto e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società: CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Rappresentanza Generale per l Italia Servizio Reclami Via Moscova, 3-20121 Milano Tel. 02 806710.1 - Fax. 02 806710315 E-mail: servizioreclamiitalia@chubb.com Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: IVASS Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, 21-00187 Roma Financial Ombudsman Service South Quay Plaza, 183 Marsh Wall E14 9SR UK Tel. 00442079641000 Email: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo alle suddette Autorità di controllo o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedure Fin-net. Corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 16. Arbitrato Ai sensi delle Condizioni Generali di Polizza al punto Controversie, il luogo di svolgimento dell arbitrato è la città sede dell Istituto di medicina legale più vicina all assicurato. Fatto salvo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Polizza, l Assicurato e gli altri aventi diritto possono in ogni caso rivolgersi alla competente Autorità giudiziaria. CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. od in alternativa a Rappresentanza Generale per l'italia Il Rappresentante Legale Stefano Vincoli Pagina 4 di 8

GLOSSARIO Aggressione: Qualunque aggressione fisica, involontariamente subita dall Assicurato, causata dall azione volontaria, improvvisa e brutale di un altra persona o gruppo di persone. Assicurato: La persona fisica indicata per nome o categoria di impiego nelle Condizioni Speciali. La categoria degli Assicurati ai sensi del presente contratto non comprende le persone che beneficiano di uno status di espatriato o distaccato. Anche il Coniuge e/o i Figli a carico che accompagnano l Assicurato nel Viaggio beneficiano della copertura delle Sezioni II, III e IV, se tali Sezioni sono state sottoscritte. Assicurazione: Il contratto di Assicurazione. Attrezzature professionali: Attrezzature appartenenti al Contraente o da lui noleggiate e affidate all Assicurato. Autovettura a Noleggio: Qualsiasi veicolo terreste motorizzato e su 4 ruote, adibito al trasporto di persone e/o merci, e noleggiato da un professionista qualificato. Beneficiario: La persona che ha diritto di essere indennizzata in caso di Sinistro, vale a dire: - In caso di morte o di coma da Infortunio, i beneficiari designati dall Assicurato o, in difetto di designazione, gli eredi legittimi dell Assicurato; - Per le restanti coperture, l Assicurato che è vittima dell evento oggetto di copertura o il Contraente. Centrale Operativa di Assistenza: Mondial Service Italia S.c.a.r.l., Piazzale Lodi 3, 20137 Milano, che fornirà servizi di assistenza alla Chubb Insurance Company of Europe SE. Coniuge: Il marito o la moglie, non divorziati o separati giudizialmente, il coniuge secondo la giurisprudenza o more uxorio. Contraente: Persona giuridica che richiede la redazione del contratto, lo firma e si impegna a pagarne i premi. Danni all abitazione / danni ai locali dell azienda : Quando l abitazione o i locali dell azienda dell Assicurato non sono più agibili a causa di uno dei seguenti evento: incendio, esplosione, implosione, danni causati dall acqua, finestre rotte, rapina, tentata rapina, vandalismo, condizioni climatiche (temporali, grandine sui tetti, peso della neve sui tetti), rischi esterni (tuoni, affumicamento, caduta di un aeroplano o di un veicolo spaziale, impatto di un veicolo terrestre motorizzato), congelamento delle condutture e del sistema di riscaldamento, danni causati dall acqua a seguito di straripamento degli scarichi occasionato da piogge di eccezionale intensità, o in caso di catastrofe naturale oggetto di un pubblico decreto. Effetti personali: tutto ciò che è usato dall Assicurato durante il Viaggio e non destinato alla vendita. Estero: Qualsiasi paese diverso dal Paese di residenza dell Assicurato. Per un Assicurato con residenza in Italia tutti i paesi del Mondo al di fuori della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Pagina 5 di 8

Eventi bellici: Conflitto armato tra due o più stati, con o senza dichiarazione di guerra, compresa l invasione, la guerra civile o la ribellione armata da parte della popolazione contro l ordine costituito. Evento Dannoso: Il fatto, azione o evento all origine di perdite subite dalla vittima e oggetto di una Richiesta di Risarcimento. Familiari: Genitori, suoceri, nonni, figli, Coniuge, fratelli, sorelle, cognate e cognati dell Assicurato domiciliati nello stesso Paese di residenza dell Assicurato. Figli a carico: I figli legittimi, naturali o adottati che non siano sposati, minori di 18 anni o di 25 nel caso stiano continuando gli studi, e finanziariamente dipendenti dai loro genitori alla data del Sinistro. Franchigia: Parte dei danni o delle spese sostenute dall Assicurato. Queste possono essere espresse in Euro, ore, giorni o in percentuale. Franchigia sul Noleggio di Autovettura: Franchigia stabilita nel contratto di noleggio che l Assicurato accetta o non accetta sulla copertura Theft Protection Cover (TPC) per assicurarsi contro i furti. Guardia Medica: è la struttura interna alla Centrale Operativa, costituita da Medici specializzati nell organizzazione delle prestazioni di assistenza che, in collaborazione con gli operatori, provvedono al contatto con l Assicurato, all organizzazione delle prestazioni stesse e, se necessario, all organizzazione ed all invio di operatori sanitari (medici, infermieri, ecc.) sul luogo dell evento. Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. Infortunio: L evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettiva-mente constatabili. È considerato Infortunio anche quanto segue: colpo di sole, annegamento, trauma, soffocamento, tentato omicidio, Aggressione, atti di terrorismo, morsi di animali, morsi di insetti, avvelenamento dovuto all assorbi-mento di sostanze tossiche o corrosive, lesioni determinate da sforzo (esclusi gli infarti e le ernie, fatto salvo quanto previsto dall Art. 1.2 - Rischi coperti delle Condizioni Generali). Intermediario: Il broker o l agente iscritto alla rispettiva Sezione del Registro Unico degli Intermediari. Istituto di cura: L ospedale, la casa di cura, la clinica universitaria, l istituto universitario, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all erogazione dell assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche. Lesione fisica grave: Qualsiasi Infortunio o Malattia che determini l incapacità dell Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni per un periodo superiore ai 40 giorni oppure rappresenti un pericolo di vita per l Assicurato stesso oppure causi un indebolimento permanente ad un senso o ad un organo. Locali dell azienda: Luogo in cui l Assicurato esercita la sua attività professionale secondo quanto descritto nei documenti ufficiali. Può trovarsi in qualunque posto nel mondo. Pagina 6 di 8

Malattia: Ogni repentina alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Medico: Persona con una Laurea in medicina o chirurgia che sia valida nel Paese in cui si trova l Assicurato. Oggetti preziosi: Gioielleria, oggetti realizzati con metalli preziosi, pietre preziose, perle, orologi, attrezzature fotografiche o per la riproduzione del suono e delle immagini accessori compresi, pellicce, fucili da caccia. essere oggetto di diverse Richieste di Risarcimento, relative allo stesso evento e portate avanti da una o più vittime. Ricovero: Permanenza imprevista per un periodo superiore alle 24 ore in un Istituto di cura pubblico o privato, prescritta da un Medico per una terapia medica o chirurgica a seguito di Infortunio o Malattia indennizzabile ai sensi del presente contratto. Rischio: La probabilità che si verifichi il Sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. Paese di residenza: Il paese che è la residenza principale dell Assicurato prima della sua partenza per il Viaggio. Può essere situato ovunque nel mondo. Parente stretto: Qualsiasi membro della famiglia entro il 3 grado di parentela diretta, nonché qualsiasi altra persona fisica presente nello stato di famiglia. Polizza: Il documento che prova l Assicurazione. Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società. Raccomandazione: Avviso formale del Ministero degli Esteri italiano di lasciare il paese in cui l Assicurato si trova in Viaggio, per ragioni politiche o in seguito ad un disastro naturale. Richiesta di risarcimento: Qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di Terzi per fatto di responsabilità di un Assicurato, o tramite lettera scritta all Assicurato o alla Società, o per citazione di fronte ad un tribunale civile o amministrativo. Un singolo Sinistro può Sinistro: Il verificarsi dell evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società: Chubb Insurance Company of Europe SE. Terzi: Qualsiasi persona fisica o giuridica, con l esclusione del Contraente, di qualsiasi Assicurato, dei familiari dell Assicurato, dei suoi genitori e discendenti, nonché dei dipendenti del Contraente. Viaggio: Qualsiasi viaggio professionale effettuato dall Assicurato, compresi quelli per seminari, mostre e congressi, compiuti per conto del Contraente in tutto il mondo, a partire dalla data di entrata in vigore del presente contratto. Per ciascun Viaggio, la copertura entra in vigore dal momento in cui l Assicurato lascia il luogo di lavoro o la propria abitazione e termina con il suo ritorno a uno dei due punti di partenza. La copertura è assicurata 24 ore al giorno per tutta la durata del periodo. Per estensione, sono oggetto di copertura i viaggi personali compiuti dall Assicurato per una durata minima di una notte e un massimo di 15 giorni in immediata concomitanza con il Viaggio e non superiori alla durata del Viaggio. Pagina 7 di 8

Volo di linea: Un volo gestito da una compagnia aerea in possesso di certificati, licenze e autorizzazioni richieste per il regolare trasporto aereo di passeggeri, emessi dalle autorità competenti nel paese di immatricolazione del velivolo. La compagnia aerea ha fissato e pubblicato tariffe passeggeri secondo orari regolari. Si specifica che il volo segue regolarmente itinerari e orari conformi a quelli pubblicati nella guida «ABC WORLD AIRWAYS GUIDE». Durata del volo, coincidenze e destinazioni sono quelle indicate sul biglietto. Pagina 8 di 8