Allegato 2 al Piano d Azione Provinciale SCHEDE OPERATIVE PER L INSERIMENTO DEI CRITERI ECOLOGICI NELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA



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Allegato 2 al Piano d Azione Provinciale SCHEDE OPERATIVE PER L INSERIMENTO DEI CRITERI ECOLOGICI NELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Introduzione Nel presente documento sono riportate le schede operative per l inserimento dei criteri ambientali nella documentazione di gara, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di GPP. Le schede riportano, oltra a tali criteri, anche quelli migliorativi, ovvero criteri ambientali più stringenti, facoltativi, nel caso si ritenga opportuno richiedere prestazioni ambientali più alte in fase di gara. Ogni scheda riporta, dopo una piccola introduzione per condividere le motivazioni riferite alla scelta dell obiettivo di GPP, i criteri ambientali stabiliti per raggiungere tale obiettivo e successivamente la guida a come inserire tali criteri nelle varie fasi di gara, compresi i metodi di verifica. Nelle parti in grigio di ogni scheda vengono fornite le indicazioni operative per inserire anche i suddetti criteri migliorativi. Le schede sono state realizzate per ogni bene/servizio/opera oggetto del Piano d Azione della Provincia e vengono riportate in ordine alfabetico. 2

Categoria Arredi Obiettivo proposto: 80% L obiettivo è stato ridimensionato rispetto allo scorso Piano d Azione (100%) in quanto la strategia è stata allargata a tutti i settori della Provincia. È stato scelto di mantenere i criteri ambientali adottati nello scorso Piano d Azione in quanto essi, nonostante fossero in alcuni casi più stringenti dei CAM, erano stati applicati nel 100% dei casi, rispettando l obiettivo e dimostrando l applicabilità di un tale livello prestazionale. Per tale motivo questi criteri più stringenti sono stati riconfermati e integrati con i criteri obbligatori dei CAM. È bene ricordare quindi che tali criteri ambientali più stringenti non sono assolutamente in contrasto con i CAM. Pertanto rispettando tali criteri, si rispettano implicitamente anche i CAM. Criteri ambientali Di seguito i criteri ambientali minimi per il raggiungimento dell obiettivo e i criteri premianti per un livello più avanzato da richiedere in fase di gara. CRITERI PER RAGGIUNGIM ENTO OBIETTIVO 2014 Il prodotto deve possedere le seguenti caratteristiche: Prodotti che utilizzano come materia prima materiali e/o legno riciclati e/o legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile (marchio FSC, PEFC o equivalenti) al 100% Limiti quantitativi di specifiche sostanze. Riciclabilità delle parti di plastica aventi peso pari o maggiore di 50 g I prodotti vernicianti non devono contenere ingredienti classificati come pericolosi dalle Direttive 67/548/CE e 99/45/CE (sostituite dal Reg. CLP n. 1272/2008) Contenuto di COV non superiore al 60% in peso Contenuto di COV negli adesivi non superiore al 10% in peso nei prodotti a base acqua e al 30% nei prodotti a base solvente Gli imballaggi devono rispondere ai requisiti di cui all All. F, della parte IV Rifiuti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e essere costituito, se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60% I materiali costituenti il prodotto devono essere disassemblabili manualmente 3

Guida all inserimento dei criteri ambientali nelle procedura d acquisto La scheda seguente contiene le indicazioni per l inserimento dei criteri ambientali all interno delle fasi della procedura d acquisto. In grigio sono presentati i criteri migliorativi per l assegnazione di un ulteriore punteggio attraverso il principio dell offerta economicamente più vantaggiosa. Fase della procedura d acquisto Criteri ambientali Oggetto dell appalto Acquisto di arredi ambientalmente sostenibili (D.M. 22 febbraio 2011) Specifiche tecniche di base (obbligatori per il raggiungimento dell obiettivo) e verifica rispondenza ai requisiti Legno e materiali a base di legno I prodotti devono utilizzare come materia prima materiali e/o legno riciclati e/o legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile (marchio FSC, PEFC o equivalenti) al 100% Verifica: Presentazione della documentazione utile a tracciare l intera filiera produttiva dei passaggi di custodia e delle quantità utilizzate nel prodotto finito. In particolare: Indicazione del tipo di legname utilizzato, dell origine del legname, dell annessa documentazione che attesti, nel caso, la gestione sostenibile della foresta di cui è origine, della quantità media utilizzata sul prodotto finito espressa in percentuale in peso sul totale. Documentazione fiscale utile alla tracciabilità sopra riferita. Il prodotto è ritenuto conforme se in possesso del certificato di catena di custodia riconosciuto a livello internazionale (per esempio Forest Stewardship Council (FSC) o Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC), con attestazione del rispetto della percentuale del 100% di presenza effettiva di materia prima proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile o materiale riciclato nel prodotto certificato, o equivalenti. Legno riciclato Il legno riciclato, quando utilizzato per la produzione dei pannelli a base di legno costituenti il prodotto finito, non deve contenere le sostanze di seguito elencate in quantità maggiore a quella specificata. Elemento/composto mg/kg di legno riciclato Arsenico 25 Cadmio 50 Cromo 25 Rame 40 Piombo 90 Mercurio 25 Cloro 1000 Fluoro 100 Pentaclorofenolo 5 4

Creosoto 0.5 Il produttore di pannelli a base di legno deve presentare documentazione tecnica basata su rapporti di prova eseguiti da un organismo riconosciuto, quale un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO 17025, secondo i metodi raccomandati nell allegato 1 al presente documento. Sono ammesse come strumenti di verifica le Dichiarazioni ambientali di prodotto redatte secondo le norme ISO 14025:2006. Si presume conforme al requisito il prodotto in possesso dell etichetta EU Eco-label 2009/894. Plastica Tutte le parti di plastica di peso 50 g, ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati di materiale sintetico, devono essere contrassegnate con un marchio di identificazione che consenta il riciclaggio in conformità della norma UNI EN ISO 11469 Materie plastiche - Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche. I prodotti devono rispondere al requisito con la presenza del marchio di identificazione. Rivestimenti superficiali con prodotti vernicianti I prodotti vernicianti usati per il rivestimento delle superfici non devono essere etichettati con le seguenti frasi: R45, R49, R60, R61, R61, R62, R46, R68, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R46, R48, R50, R50/53, R51, R51/53, e R68, sulla base dei criteri di classificazione riportati nelle Direttive 67/548/CE e 99/45/CE, sostituite dal Regolamento CLP n. 1272/2008. Il contenuto di composti organici volatili (COV) nelle vernici utilizzate nel prodotto fornito dal fabbricante non deve superare il limite del 60% in peso. Gli offerenti devono presentare l elenco dei prodotti usati per il trattamento delle superfici di ciascun materiale presente nei mobili, allegando la relativa scheda tecnica informativa in materia di sicurezza o documentazione equivalente (ad esempio: rapporti di prova del produttore di vernici) attestante la conformità ai suddetti criteri. Il contenuto di COV nelle vernici deve essere determinato con i metodi descritti nella UNI EN ISO 11890-1 per i prodotti bicomponenti o UNI EN ISO 11890-2 per i prodotti monocomponente. Il possesso dell etichetta EU Eco-label 2009/894 CEE, o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità. Adesivi e colle Il contenuto di COV negli adesivi pronti all uso utilizzati per assemblare il mobile non deve superare il 10% in peso nei prodotti a base acqua e il 30% nei prodotti a base solvente. L offerente deve presentare un elenco di tutti gli adesivi utilizzati per assemblare il mobile allegando le relative schede di sicurezza o documentazione equivalente (ad esempio: rapporti di prova del produttore di adesivi e colle) che indichi il contenuto di COV e dimostri il soddisfacimento del requisito. La percentuale di COV negli adesivi deve essere determinata con i metodi descritti nelle parti appropriate della norma UNI EN ISO 11890. Il possesso dell etichetta EU Eco-label 2009/894 CEE, o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità. Requisiti dell imballaggio L imballaggio (primario, secondario e terziario) deve: 5

Condizioni esecuzioni/clausole contrattuali di a) rispondere ai requisiti di cui all All. F, della parte IV Rifiuti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare: UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizioneprevenzione per riduzione alla fonte UNI EN 13429:2005 Imballaggi Riutilizzo UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione -Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi. b) essere costituito, se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%. L offerente deve descrivere l imballaggio che utilizzerà, indicando a quale delle norme tecniche sopra richiamate è conforme (riportare il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell imballaggio, come è realizzato l assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare) e dichiarare il contenuto di riciclato. Per quanto riguarda il requisito di cui alla lett. b), si presume conforme l imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzioni Ambientali Autodichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 Etichettatura ambientale di tipo I (ad esempio Plastica Seconda Vita ed equivalenti). Disassemblabilità Il mobile deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati a fini energetici. In particolare, materiali come alluminio, acciaio e vetro, legno e plastica (ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati), devono essere separabili. L offerente deve fornire una scheda tecnica esplicativa (schema di disassemblaggio) che specifichi il procedimento da seguire per il disassemblaggio, che deve consentire la separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi. Disponibilità parti di ricambio L offerente deve garantire la disponibilità delle parti di ricambio del mobile che ne assicurano la funzionalità, per almeno cinque anni dalla data dell acquisto. Le parti di ricambio, per essere considerate tali, devono svolgere la stessa funzione degli elementi sostituiti, ma non necessariamente essere identiche al componente da sostituire. Questo requisito non si applica alle finiture del mobile. La verifica di rispondenza ai requisiti deve essere comprovata mediante dichiarazione del legale 6

rappresentante dell azienda produttrice. Forniture di divani, sedie, poltrone: tessuti di rivestimento Le parti tessili presentano le caratteristiche ambientali indicate come specifiche tecniche di base dei Criteri ambientali minimi della categoria prodotti tessili, prima edizione. Valgono i mezzi di prova o di presunzione di conformità richiamati nei Criteri ambientali minimi della categoria prodotti tessili, prima edizione. Forniture di divani, sedie, poltrone: imbottiture in schiume poliuretaniche I prodotti sono imbottiti utilizzando schiume poliuretaniche che rispettano tutti i criteri dell etichetta CertiPUR o di altra certificazione equivalente. Il documento completo con i requisiti su cui si basa il etichetta CertiPUR può essere consultato al seguente indirizzo internet: www.europur.com. Il rispetto dei requisiti è comprovato con il possesso dell etichetta CertiPUR. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. Specifiche tecniche premianti e verifica rispondenza ai requisiti Prodotti vernicianti I prodotti usati per il rivestimento delle superfici non devono contenere: sostanze pericolose classificate in conformità della direttiva 1999/45/CE come cancerogene (R40, R45, R49), pericolose per il sistema riproduttivo (R60, R61, R62, R63), mutagene (R46, R68), tossiche (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), allergeniche se inalate (R42) o dannose per l ambiente (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53), che causano danni genetici ereditabili (R46), che comportano il rischio di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata (R48), che possono comportare il rischio di effetti irreversibili (R68); composti organici volatici (COV) in misura superiore al 5% del loro peso; ftalati che, al momento della domanda, soddisfino i criteri di classificazione di qualsiasi delle seguenti frasi di rischio (e relative combinazioni): R60, R61, R62, in conformità della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche. Gli offerenti devono presentare un elenco di tutte le sostanze usate per il trattamento delle superfici di ciascun materiale presente nei mobili, allegando la relativa scheda tecnica informativa in materia di sicurezza o documentazione equivalente attestante la conformità ai suddetti criteri. Il possesso dell etichetta EU Eco-label 2009/894 CEE, o di qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto a tali criteri vale come mezzo di presunzione di conformità. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. 7

Categoria Autovetture e veicoli leggeri acquisto, noleggio e leasing Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone (massa massima non superiore a 5t), o per il trasporto di merci. Obiettivo proposto: 50% Rispetto all obiettivo precedente (30%), il valore di acquisti verdi da sostenere al 2014 è stato aumentato del 20% in quanto è stato pienamente soddisfatto e superato il valore precedente. Criteri ambientali Di seguito i criteri ambientali minimi per il raggiungimento dell obiettivo. CRITERI PER RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO 2014 AUTOVETTURE E VEICOLI LEGGERI (mezzi fino a 2,6 Tonnellate) Acquisto, noleggio e leasing I livelli massimi di emissioni di inquinanti sono quelli stabiliti nella tabella 1 dell allegato I al regolamento (CE) n.715/2007 (e s.m.i.) (standard Euro 5) in vigore ai fini dell immatricolazione. Alla data in cui entreranno in vigore ai fini dell immatricolazione i livelli di emissioni stabiliti nella tabella 2 dell Allegato I dello stesso Regolamento (standard Euro 6), i veicoli offerti dovranno rispettare tali livelli di emissione come limiti massimi. Acquisto di autovetture e veicoli commerciali leggeri di seconda mano I livelli massimi di emissioni di inquinanti sono quelli relativi alla direttiva 98/69B (Euro 4). Alla data in cui entreranno in vigore ai fini dell immatricolazione i livelli di emissioni di inquinanti della tabella 2 dell allegato I al regolamento (CE) n.715/2007, i veicoli offerti dovranno rispettare i livelli di emissione di cui alla tabella 1 dell allegato I del regolamento (CE) n.715/2007 (Euro 5). Limiti di emissioni di anidride carbonica (CO2) Acquisto, noleggio e leasing: Le emissioni di CO2 dei veicoli offerti non devono essere superiori ai seguenti limiti: Categoria di veicoloco2 g/km Fuoristrada 175 Furgoni (N1, classe I)150 Altre categorie 130 Veicoli commerciali leggeri con massa inferiore alle 3,5 tonnellate (N1, classe II e III)225 NOTE - Applicazione delle norme la norma Euro 5 è applicabile dal 1 settembre 2009 per quanto riguarda il rilascio dell'omologazione e sarà applicabile a partire dal 1 gennaio 2011 per quanto riguarda l'immatricolazione e la vendita dei nuovi tipi di veicoli; la norma Euro 6 sarà applicabile a partire dal 1 settembre 2014 per quanto riguarda il rilascio dell'omologazione e dal 1 settembre 2015 per quanto riguarda l'immatricolazione e la vendita dei nuovi tipi di veicoli. 8

Guida all inserimento dei criteri ambientali nelle procedura d acquisto La scheda seguente contiene le indicazioni per l inserimento dei criteri ambientali all interno delle fasi della procedura d acquisto. In grigio sono presentati i criteri migliorativi per l assegnazione di un ulteriore punteggio attraverso il principio dell offerta economicamente più vantaggiosa. Fase della procedura d acquisto Oggetto dell appalto Criteri ambientali veicoli leggeri Acquisto/leasing/noleggio di autovetture e veicoli leggeri a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico. Specifiche tecniche di base e verifica rispondenza ai requisiti Specifiche tecniche premianti e verifica rispondenza ai requisiti** (nel caso di appalti aggiudicati secondo il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa) Limiti di emissioni di inquinanti Acquisto, noleggio e leasing: I livelli massimi di emissioni di inquinanti sono quelli stabiliti nella tabella 1 dell allegato I al regolamento (CE) n.715/2007 (e s.m.i.) Standard Euro 5 - in vigore ai fini dell immatricolazione. Alla data (1 settembre 2015) in cui entreranno in vigore ai fini dell immatricolazione i livelli di emissioni stabiliti nella tabella 2 dell Allegato I dello stesso Regolamento Standard Euro 6 -, i veicoli offerti dovranno rispettare tali livelli di emissione come limiti massimi. Acquisto di autovetture e veicoli commerciali leggeri di seconda mano: i livelli massimi di emissioni di inquinanti sono quelli relativi alla direttiva 98/69B (Euro 4). Alla data (1 settembre 2015) in cui entreranno in vigore ai fini dell immatricolazione i livelli di emissioni di inquinanti della tabella 2 dell allegato I al regolamento (CE) n.715/2007, i veicoli offerti dovranno rispettare i livelli di emissione di cui alla tabella 1 dell allegato I del regolamento (CE) n.715/2007 (Euro 5). Il legale rappresentante della ditta offerente deve sottoscrivere una dichiarazione per attestare la conformità al criterio. In relazione all acquisto di autovetture e veicoli commerciali leggeri di seconda mano, devono essere presentate le copie delle carte di circolazione dei veicoli offerti. Costi energetici ed ambientali di esercizio Si attribuisce un punteggio proporzionale in relazione al minor valore monetario dei costi di esercizio energetici ed ambientali (emissioni di CO2, NOx, NMHC e particolato) dei veicoli offerti, da calcolare in base alla formula di seguito riportata. CE= contenuto energetico per tipo di alimentazione (tab. 1 All.1 D.lgs. 24/2011) [Mj/l] CPA= costo pre accisa per unità di energia (minor prezzo tra benzina e diesel per autotrazione) [./Mj] CC = consumo di carburante [l/km] oppure [Nm3/km]] (In riferimento all art. 5, comma 5 del D.Lgs. 24/2011 nel caso dei veicoli elettrici, i consumi energetici d esercizio del veicolo sono quelli riportati sulla documentazione di omologazione e/o sulla carta di circolazione dei veicoli offerti. Nel caso dei veicoli elettrici, inoltre, le emissioni di inquinanti in fase di esercizio sono nulle) CM = chilometraggio veicoli per il trasporto su strada (tab. 3 all. 1) [km] eco2 = emissioni di CO2 [kg/km] 9

cuco2 = costo unitario delle emissioni di CO2 (tab. 2 all. 1) [./kg] enox = emissioni ossido di azoto [g/km] cunox = costi unitari delle emissioni ossido di azoto (tab. 2, all.1) [./g] enmhc = emissioni degli idrocarburi non metanici cunmhc = costi unitari delle emissioni degli idrocarburi non metanici epart = emissioni di particolato cu Part = costi unitari delle emissioni di particolato Costi di esercizio = CM * (CC * CE) * CPA + CM * eco2 *cuco2 + CM * enox *cunox +... CM * enmhc*cunmhc.. + CM * epart* cupart Che semplificando diventa: Costi di esercizio = CM (CC * CE * CPA + eco2 *cuco2 + enox *cunox + enmhc*cunmhc + epart* cu Part) I costi energetici ed ambientali di esercizio, nel caso di acquisto o noleggio/leasing di veicoli diversi è il valore medio della flotta offerta. L offerente deve indicare il modello del veicolo offerto, il tipo di alimentazione, la categoria del veicolo e la relativa potenza e, in relazione a ciascun tipo di veicolo offerto, deve produrre una dichiarazione della casa costruttrice attestante i livelli di emissioni di CO2, NOx, NMHC e particolato, i consumi energetici su percorso misto e urbano misurati in omologazione. In relazione ai veicoli a doppia alimentazione, deve essere riportata la media aritmetica dei dati relativi ad entrambe le tipologie di alimentazione. Emissioni di inquinanti Acquisto, leasing: Si attribuisce un punteggio tecnico all offerta di veicoli caratterizzati da livelli di emissioni di inquinanti inferiori del 30% rispetto ai valori limite relativi al regolamento (CE) n.715/2007 entrati in vigore ai fini dell immatricolazione, così come definito nella specifica tecnica. L offerente deve produrre una dichiarazione della casa costruttrice attestante i valori delle emissioni di inquinanti misurati in omologazione relativi a ciascun tipo/variante/versione dei veicoli offerti. 10

Oli lubrificanti Nella manutenzione dei veicoli debbono essere usati oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità (corrispondenti ad un grado SAE di 0W30 o 5W30 o equivalenti), oli lubrificanti rigenerati o che rispettano i criteri ecologici per l assegnazione del marchio di qualità ecologica dell Unione europea ai lubrificanti (Ecolabel UE) della Decisione 2011/381/UE del 24 giugno 2011. Clausole contrattuali per contratti di noleggio/leasing che prevedono la manutenzione a carico dell aggiudicatario Per la verifica della rispondenza al requisito sarà necessaria la dichiarazione del legale rappresentante. Ogni semestre l aggiudicatario dovrà fornire una lista completa dei lubrificanti utilizzati riportando produttore e nome commerciale e tipologia del prodotto e l eventuale possesso dell etichetta Ecolabel. Per i prodotti non in possesso dell Ecolabel, ma conformi alle caratteristiche dell Ecolabel, deve allegare la documentazione tecnica del fabbricante. Per i lubrificanti rigenerati o a bassa viscosità, l etichetta dei lubrificanti utilizzati o la scheda tecnica che riporti le caratteristiche indicate nel criterio. Smaltimento di oli lubrificanti e pneumatici L'assegnatario deve fornire prova delle misure poste in essere ai fini della raccolta e dello smaltimento di oli lubrificanti e pneumatici usati, riducendo al minimo l'impatto ambientale e garantendo il trattamento idoneo di tali componenti di scarto. Verifica: l'assegnatario sottoscrive un contratto con uno o più centri di smaltimento autorizzati o fornisce prova delle misure poste in essere ai fini della raccolta e dello smaltimento di oli lubrificanti e pneumatici usati. 11

Categoria Autoveicoli adibiti al trasporto su strada manutenzione Obiettivo proposto: 20% È stata proposta una percentuale non eccessivamente alta in quanto il servizio di manutenzione dei veicoli adibiti al trasporto su strada viene proposto per la prima volta all interno del Piano d Azione della Provincia. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente scheda, per motivi di affidabilità del mezzo anche in condizioni estreme, i mezzi adibiti ad attività di protezione civile. Criteri ambientali Di seguito i criteri ambientali minimi per il raggiungimento dell obiettivo. CRITERI PER RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO 2014 Per la sostituzione degli pneumatici devono essere utilizzati: - pneumatici ricondizionati a basso impatto ambientale almeno nel 50% dei casi - pneumatici i cui livelli di rumorosità sono inferiori alla soglia massima prevista dall'allegato II, parte C, del regolamento 661/2009 (cfr. allegato II al presente documento). Tale valore equivale alle due categorie superiori (delle tre disponibili) della classe di rumorosità esterna di rotolamento indicata sull'etichettatura dei 9 pneumatici UE. - pneumatici la cui resistenza al rotolamento (dei pneumatici nuovi o rigenerati), espressa in kg/tonnellata, deve rientrare nei limiti secondo la norma ISO 28580 o altra norma equivalente Nella manutenzione dei veicoli si richiede l utilizzo di oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità (corrispondenti ad un grado SAE di 0W30 o 5W30 o equivalenti), oli lubrificanti rigenerati o che rispettano i criteri ecologici per l assegnazione del marchio di qualità ecologica dell Unione europea ai lubrificanti (Ecolabel UE) della Decisione 2011/381/UE del 24 giugno 2011. Guida all inserimento dei criteri ambientali nelle procedura d acquisto La scheda seguente contiene le indicazioni per l inserimento dei criteri ambientali all interno delle fasi della procedura d acquisto. In grigio sono presentati i criteri migliorativi per l assegnazione di un ulteriore punteggio attraverso il principio dell offerta economicamente più vantaggiosa. 12

Fase della procedura d acquisto Oggetto dell appalto Criteri ambientali Acquisto di servizi di manutenzione a basso impatto ambientale per i veicoli Specifiche tecniche di base e verifica rispondenza ai requisiti Pneumatici Per la sostituzione dei pneumatici devono essere utilizzati pneumatici ricondizionati a basso impatto ambientale almeno nel 50% dei casi Pneumatici dei veicoli rumorosità Per la sostituzione devono essere utilizzati pneumatici i cui livelli di rumorosità sono inferiori alla soglia massima prevista dall'allegato II, parte C, del regolamento 661/2009 (cfr. allegato II al presente documento). Tale valore equivale alle due categorie superiori (delle tre disponibili) della classe di rumorosità esterna di rotolamento indicata sull'etichettatura dei 9 pneumatici UE. Pneumatici dei veicoli resistenza al rotolamento Per la sostituzione devono essere utilizzati pneumatici la cui resistenza al rotolamento (dei pneumatici nuovi o rigenerati), espressa in kg/tonnellata, deve rientrare nei seguenti limiti secondo la norma ISO 28580 o altra norma equivalente: Classe del pneumatico/valore massimo di resistenza al rotolamento (kg/tonnellate)/categoria relativa al consumo di carburante dell'etichetta del pneumatico C1 / 10,5 / E C2 /9,2 / E C3 /7 / D Verifica: l'offerente deve fornire un elenco di tutti i pneumatici che intende utilizzare, i risultati delle prove conformemente alla norma ISO 28580 o a norme equivalenti relativi ai pneumatici per verificare la conformità, nonché una dichiarazione firmata con cui si impegna a utilizzare tali prodotti per l'intera durata del contratto. Tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. Saranno accettati anche altri mezzi di prova appropriati. Oli lubrificanti Nella manutenzione dei veicoli debbono essere usati oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità (corrispondenti ad un grado SAE di 0W30 o 5W30 o equivalenti), oli lubrificanti rigenerati o che rispettano i criteri ecologici per l assegnazione del marchio di qualità ecologica dell Unione europea ai lubrificanti (Ecolabel UE) della Decisione 2011/381/UE del 24 giugno 2011. Per la verifica della rispondenza al requisito sarà necessaria la dichiarazione del legale rappresentante. Ogni semestre l aggiudicatario dovrà fornire una lista completa dei lubrificanti utilizzati riportando produttore e nome commerciale e tipologia del prodotto e l eventuale possesso dell etichetta Ecolabel. Per i prodotti non in possesso dell Ecolabel, ma conformi alle caratteristiche dell Ecolabel, deve allegare la documentazione tecnica del fabbricante. Per i lubrificanti rigenerati o a bassa viscosità, l etichetta dei lubrificanti 13

utilizzati o la scheda tecnica che riporti le caratteristiche indicate nel criterio. Clausole contrattuali (solamente per contratti di leasing) Smaltimento di oli lubrificanti e pneumatici L'assegnatario fornisce prova delle misure poste in essere ai fini della raccolta e dello smaltimento di oli lubrificanti e pneumatici usati, riducendo al minimo l'impatto ambientale e garantendo il trattamento idoneo di tali componenti di scarto. Verifica: l'assegnatario sottoscrive un contratto con uno o più centri di smaltimento autorizzati o fornisce prova delle misure poste in essere ai fini della raccolta e dello smaltimento di oli lubrificanti e pneumatici usati. 14

Categoria Carta Obiettivo proposto: 100% È stato confermato l obiettivo dello scorso Piano d Azione, pienamente rispettato dall ente senza riscontrare particolari criticità. Criteri ambientali Di seguito i criteri ambientali minimi per il raggiungimento dell obiettivo. CRITERI PER RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO 2014 CARTA RICICLATA Carta costituita per il 100% da fibre riciclate (sia post che preconsumo) Percentuale minima di fibre riciclate post consumo pari o superiore al 85% La pasta per carta deve essere priva di cloro (ECF, TCF) CARTA VERGINE 100% proveniente da fonti legali Può contenere una percentuale di fibre riciclate La pasta per carta deve essere priva di cloro (ECF, TCF) Guida all inserimento dei criteri ambientali nelle procedura d acquisto La scheda seguente contiene le indicazioni per l inserimento dei criteri ambientali all interno delle fasi della procedura d acquisto. In grigio sono presentati i criteri migliorativi per l assegnazione di un ulteriore punteggio attraverso il principio dell offerta economicamente più vantaggiosa. Fase della procedura d acquisto Oggetto dell appalto Specifiche tecniche di base e verifica rispondenza ai requisiti Criteri ambientali (Carta riciclata) Acquisto carta ecologica/a basso impatto ambientale riciclata Fibre La carta deve essere costituita per il 100% da fibre riciclate (sia post che preconsumo). La percentuale minima di fibre riciclate da post-consumo deve essere pari o superiore all'85%. Il rispetto del requisito relativo alle fibre riciclate va comprovato attraverso una documentazione tecnica del fabbricante che specifichi le qualità di macero impiegate (in base alla classificazione della Norma UNI-EN 643) e le quantità utilizzate (espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria (ADT) nella fabbricazione della pasta e della carta con una precisione tale da consentire di svolgere eventuali controlli destinati a verificare la provenienza del materiale in ingresso nel processo di produzione. 15

Specifiche premianti tecniche Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche, quali Der Blauer Engel (RAL UZ-14). Il possesso delle altre eco-etichette quali il Nordic Ecolabelling (Versione 3.0) o l'ecolabel Europeo (Decisione della commissione 2002/741), qualora specifichi che la carta è prodotta con il 100% di fibre riciclate, è accettato come mezzo di prova. Processi di sbiancamento La pasta per carta deve essere ECF (Elemental Chlorine-Free) o TCF (Total Chlorine-Free). Il rispetto del requisito relativo al processo di sbiancamento va comprovato con una documentazione tecnica presentata dal fabbricante di pasta da carta che attesti che lo sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di gas di cloro (nel caso di ECF) o di cloro (nel caso di TCF). Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14), Nordic Swan (Versione 3.0). Fibre La carta è costituita per il 100% da fibre riciclate da post-consumo. Il rispetto del requisito relativo alle fibre riciclate va comprovato attraverso una documentazione tecnica del fabbricante che specifichi le qualità di macero impiegate (in base alla classificazione della Norma UNI-EN 643) e le quantità utilizzate (espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria (ADT) nella fabbricazione della pasta e della carta con una precisione tale da consentire di svolgere eventuali controlli destinati a verificare la provenienza del materiale in ingresso nel processo di produzione. Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche Der Blauer Engel (RAL UZ-14). Il possesso delle altre ecoetichette quali il Nordic Ecolabelling (Version 3.0) o l'ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), qualora specifichi che la carta è prodotta con il 100% di fibre riciclate, è accettato come mezzo di prova. Monomeri residui La quantità totale di monomeri residui classificati come R45-R46-R49-R50/53- R51/53-R52/53-R60-R61 (ad eccezione dell'acrillamide) in conformità alla Direttiva 67/548/CEE, presente nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, deve essere <=100ppm (calcolata in base al contenuto di materia solida del prodotto chimico impiegato). Il rispetto dei requisiti relativi ai monomeri residui e all'acrillamide devono essere comprovati attraverso una dichiarazione di conformità del fornitore e documentazione adeguata (Schede MSDS) conformemente alla Direttiva 67/548/CEE. Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Swan (Version 3.0). Acrillamide 16

La concentrazione di acrillamide (calcolata in base al contenuto di materia solida del prodotto chimico impiegato) nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, deve essere <=100ppm. Il rispetto dei requisiti relativi ai monomeri residui e all'acrillamide devono essere comprovati attraverso una dichiarazione di conformità del fornitore e documentazione adeguata (Schede MSDS) conformemente alla Direttiva 67/548/CEE. Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Swan (Version 3.0). Biocidi Conformemente ai test OCSE 107, 117 o 305 A-E, i componenti attivi dei biocidi o degli agenti biostatici non danno luogo ad una bio-accumulazione. Il rispetto del requisito relativo ai biocidi deve essere comprovato dalla presentazione di un rapporto di prova eseguito secondo uno dei seguenti metodi: OCSE 107, 117 o 305 A-E. Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14), Nordic Swan (Version 3.0). AOX Le emissioni di alogeni organici assorbibili (AOX) legate alla fabbricazione di ciascun tipo di pasta non devono superare il limite di 0,25 kg per tonnellata essiccata all'aria (kg/adt Air dry tons). Il rispetto del requisito relativo agli AOX deve essere comprovato dalla presentazione di un rapporto di prova eseguito secondo il metodo AOX ISO 9562 (1989). Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Swan (Version 3.0). Imballaggi Devono essere costituiti, per quanto riguarda gli imballaggi in cartone devono essere composti per il 100% da fibre riciclate. Verifica della rispondenza al requisito mediante presentazione di una dichiarazione da parte del produttore. 17

Fase della procedura d acquisto Oggetto dell appalto Criteri ambientali (Carta vergine) Acquisto di carta ecologica vergine in risme Fibre Il 100% delle fibre vergini utilizzate deve provenire da fonti legali. La carta può contenere percentuali di fibre riciclate. Specifiche tecniche di base e verifica rispondenza ai requisiti Il produttore deve presentare idonea documentazione in cui sia dichiarato il tipo (es. fibra lunga, corta, mista, ecc.), l'origine e le quantità di fibre utilizzate (espresse in percentuale di fibre vergini e/o riciclate utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria ADT) nella fabbricazione della pasta e della carta. Le fibre devono poter essere tracciate attraverso l'intera filiera produttiva dalla foresta al prodotto, con adeguata documentazione attestante i passaggi di custodia, cioè certificazione di «catena di custodia - CoC». Il possesso di una certificazione riconosciuta a livello internazionale costituisce un idoneo mezzo di prova della gestione sostenibile delle foreste di origine della materia prima utilizzata. Esempi di certificazioni forestali riconosciute sono: CSA, FSC, PECF, SFI. Processi di sbiancamento La pasta per carta deve essere ECF (Elemental Chlorine-Free) o TCF (Total Chlorine-Free). Il rispetto del requisito relativo al processo di sbiancamento va comprovato con una documentazione tecnica presentata dal fabbricante di pasta da carta che attesti che lo sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di gas di cloro (nel caso di ECF) o di cloro (nel caso di TCF). Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche, quali: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14), Nordic Ecolabelling (Version 3.0). Fibre Almeno il 10% delle fibre vergini utilizzate proviene da foreste gestite in modo sostenibile. Il punteggio premiante è attribuito in modo proporzionale alla percentuale di fibre provenienti da foreste gestite in modo sostenibile. Specifiche premianti tecniche La rispondenza al requisito sarà dimostrata mediante documentazione attestante l'adesione della foresta/piantagione d'origine ai principi contenuti nelle «Linee- Guida Operative paneuropee per la gestione sostenibile delle foreste» o, se di provenienza extraeuropea, ai principi di gestione forestale adottati dalla Conferenza di Rio 1992. Il possesso di una certificazione riconosciuta a livello internazionale costituisce un idoneo mezzo di prova della gestione sostenibile delle foreste di origine della materia prima utilizzata. Esempi di certificazioni forestali riconosciute sono: CSA, FSC, PECF, SFI. Monomeri residui La quantità totale di monomeri residui classificati come R45-R46-R49-R50/53- R51/53-R52/53-R60-R61 (ad eccezione dell'acrillamide) in conformità alla 18

Direttiva 67/548/CEE, presente nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, deve essere <=100ppm (calcolata in base al contenuto di materia solida del prodotto chimico impiegato). Il rispetto dei requisiti relativi ai monomeri residui e all'acrillamide devono essere comprovati attraverso una dichiarazione di conformità del fornitore e documentazione adeguata (Schede MSDS) conformemente alla Direttiva 67/548/CEE. Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Swan (Version 3.0). Acrillamide La concentrazione di acrillamide (calcolata in base al contenuto di materia solida del prodotto chimico impiegato) nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, deve essere <=100 ppm. Il rispetto dei requisiti relativi ai monomeri residui e all'acrillamide devono essere comprovati attraverso una dichiarazione di conformità del fornitore e documentazione adeguata (Schede MSDS) conformemente alla Direttiva 67/548/CEE. Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Swan (Version 3.0). Biocidi Conformemente ai test OCSE 107, 117 o 305 A-E, i componenti attivi dei biocidi o degli agenti biostatici non danno luogo ad una bio-accumulazione. Il rispetto del requisito relativo ai biocidi deve essere comprovato dalla presentazione di un rapporto di prova eseguito secondo uno dei seguenti metodi: OCSE 107, 117 o 305 A-E. Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14), Nordic Swan (Version 3.0). AOX Le emissioni di alogeni organici assorbibili (AOX) legate alla fabbricazione di ciascun tipo di pasta non devono superare il limite di 0,25 kg per tonnellata essiccata all'aria (kg/adt = Air dry tons). Il rispetto del requisito relativo agli AOX deve essere comprovato dalla presentazione di un rapporto di prova eseguito secondo il metodo AOX ISO 9562 (1989). Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Swan (Version 3.0). Imballaggi Devono essere costituiti, per quanto riguarda gli imballaggi in cartone devono essere composti per il 100% da fibre riciclate. 19

Il rispetto del requisito deve essere comprovato mediante dichiarazione del produttore. 20

Categoria Climatizzatori Obiettivo proposto: 50% L obiettivo è rimasto il medesimo del precedente Piano d Azione in quanto per l anno 2010 dal monitoraggio della Provincia sono emerse alcune criticità per la strategia di acquisto relativa a questa tipologia di prodotto. Inoltre il valore non è stato aumentato anche in ragione del fatto che ulteriori uffici sono stati coinvolti in tale strategia. Criteri ambientali Di seguito i criteri ambientali minimi per il raggiungimento dell obiettivo. CRITERI PER RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO 2014 Climatizzatore di tipo classe A Il livello di rumorosità dell apparecchio non deve essere superiore ai 25Db Guida all inserimento dei criteri ambientali nelle procedura d acquisto La scheda seguente contiene le indicazioni per l inserimento dei criteri ambientali all interno delle fasi della procedura d acquisto. In grigio sono presentati i criteri migliorativi per l assegnazione di un ulteriore punteggio attraverso il principio dell offerta economicamente più vantaggiosa. Fase della procedura d acquisto Oggetto dell appalto Specifiche tecniche di base e verifica rispondenza ai requisiti Specifiche tecniche premianti e verifica rispondenza ai Criteri ambientali Acquisto di climatizzatori a basso impatto ambientale o a basso consumo energetico Consumo energetico I prodotti offerti devono rispettare le caratteristiche previste dalla classe energetica A Verifica: La classe energetica A costituisce prova delle specifiche richieste. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. Rumorosità Il livello di rumorosità dell apparecchio non deve superare i 25db Verifica Il produttore/distributore deve fornire documentazione tecnica, ad esempio scheda tecnica dell apparecchio, dichiarante il livello di rumorosità dello stesso. I prodotti offerti devono prevedere in termini di resa energetica, caratteristiche superiori rispetto a quelle previste dalla classe energetica A 21

requisiti** Verifica La classe energetica AA costituisce prova delle specifiche richieste. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. 22

Categoria Edilizia Obiettivo proposto: 50% La Provincia di Roma si è dotata di un Repertorio dei criteri ambientali applicabili nelle gare di appalto dei lavori pubblici e linee guida (in corso di completamento). In questo documento sono descritti i principali criteri ambientali per: - la pianificazione e progettazione degli insediamenti edilizi; - la progettazione dell involucro edilizio; - la selezione dei materiali da costruzione, semilavorati, prefabbricati e lavorazioni. Pertanto l obiettivo proposto del 50% si riferisce all applicazione di un articolato sistema di criteri ambientali in grado di garantire elevate prestazioni ambientali sia a livello di salubrità urbana che a livello di edificio nonché di ciclo di vita dei materiali impiegati. NB: prima di procedere ad un appalto di lavori pubblici, al fine di contenere il consumo di suolo, l impermeabilizzazione del suolo, la perdita di habitat, la distruzione di paesaggio agrario, la perdita di suoli agricoli produttivi, verificare se non sia possibile anche procedendo a varianti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e predisponendo: - recuperare edifici esistenti; - riutilizzare aree dismesse; - localizzare l opera pubblica in aree gia urbanizzate/degradate/impermeabilizzate; purche caratterizzate da: - presenza di servizi, spazi di relazione, verde pubblico (nel caso di destinazioni residenziali) - accessibilità e presenza del trasporto pubblico e piste ciclabili. Nel caso si debba procedere a nuova occupazione di suolo, garantire anche procedendo a varianti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica: - densità territoriali e densità edilizie elevate (nel caso di destinazioni residenziali); - continuità delle reti ecologiche regionali e locali (adeguate cinture verdi e/o aree agricole); contrasto all insularizzazione di SIC, ZPS, aree naturali protette, ecc.; - presenza di servizi, spazi di relazione, verde pubblico attrezzato (nel caso di destinazioni residenziali); - accessibilità e presenza/realizzazione del trasporto pubblico e piste ciclabili; - impermeabilizzazione del suolo limitata alle strade/aree carrabili e agli edifici. La relazione illustrativa generale di cui all art. 14 (Studi di fattibilità) del DPR 207/2010, da conto delle alternative progettuali anche con riferimento alla scelta dell area di progetto, tenuto conto dei criteri sopraindicati. Criteri ambientali Di seguito i criteri ambientali minimi per il raggiungimento dell obiettivo e i criteri premianti per un livello più avanzato da richiedere in fase di gara. CRITERI PER RAGGIUNGIM ENTO OBIETTIVO Applicazione dei criteri ambientali indicati nel Repertorio dei criteri ambientali applicabili nelle gare di appalto dei lavori pubblici e linee guida (in corso di completamento) della Provincia di Roma. 23

2014 Guida all inserimento dei criteri ambientali nelle procedura d appalto La scheda seguente contiene le indicazioni per l inserimento dei criteri ambientali all interno delle fasi della procedura d appalto. In grigio sono presentati i criteri migliorativi per l assegnazione di un ulteriore punteggio attraverso il principio dell offerta economicamente più vantaggiosa. Elementi della procedura d appalto Oggetto dell appalto Capacità tecnica e professionale (art. 42 D.Lgs. 163) Criteri ambientali Progettazione e lavori di edilizia sostenibile (ristrutturazione o nuova costruzione) Selezione dei candidati progettisti Oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, i candidati (progettisti) devono dimostrare: a) di avere maturato un esperienza di almeno 3 anni nella progettazione di edifici ecologici o di aver progettato almeno tre edifici ecologici. In particolare i candidati devono avere progettato edifici caratterizzati da: alto rendimento energetico e con utilizzo di FERL. Includendo, se disponibili, i dati relativi al fabbisogno energetico specifico per m² di una precedente realizzazione, comprensivi di riscaldamento, raffrescamento, illuminazione e ventilazione; impiego di cogenerazione ad alto rendimento; impiego di fonti energetiche rinnovabili; ricorso a contratti per rendimento energetico garantito con società di servizi energetici; progettazione di sistemi a tenuta d aria e di scambio dell aria con recupero del calore; architettura bioclimatica finalizzata all efficienza energetica, al benessere termico e visivo, alla qualità dell aria interna, limitando l uso di sistemi meccanici, per esempio utilizzando sistemi che sfruttano l illuminazione naturale; utilizzo di materiali e prodotti da costruzione conformi a criteri ambientali; efficienza idrica; riduzione della quantità di rifiuti. conseguimento di una qualità elevata dell aria negli ambienti interni. b) di poter fare riferimento ad esperti, come per esempio consulenti tecnici per la progettazione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento, degli impianti ad energia rinnovabile, dei sistemi di recupero e riciclo delle acque piovane, di misure in grado di garantire la qualità ambientale interna, delle aree a verde, ecc. c) di avere a disposizione strumenti di studio o di ricerca per l applicazione del LCC (costi lungo il ciclo di vita) e LCA nella progettazione. Per dimostrare l esperienza di cui alla precedente lettera a), i candidati presentano l elenco delle esperienze come previsto alla lettera a) del comma 1 dell art. 42 del Codice degli appalti. Per gli esperti di cui alla precedente lettera b), i candidati presentano l elenco dei tecnici e esperti che verranno utilizzati nell appalto, come previsto alla lettera b) del comma 1 dell art. 42 del Codice degli appalti. 24

Per gli strumenti di studio e ricerca di cui alla precedente lettera c), i candidati presentano una descrizione degli strumenti che verranno utilizzati, come previsto alla lettera c) del comma 1 dell art. 42 del Codice degli appalti. Sistemi di gestione ambientale (art. 44 D.Lgs. 163) Selezione dell appaltatore Oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, i candidati (appaltatori e subappaltatori) devono dimostrare di possedere le capacità tecniche e organizzative (all interno dell impresa o cooperando con esperti esterni) necessarie all attuazione di misure di gestione ambientale indispensabili a garantire che i lavori edili siano eseguiti nel rispetto dell ambiente. Le misure di gestione ambientale dovranno soddisfare in particolare i seguenti requisiti: garantire una tutela efficace della flora e della fauna nel sito della costruzione e nell area circostante (nei casi in cui l opera sia edificata in un area sensibile sotto il profilo ambientale); impedire la creazione di flussi di rifiuti e di sostanze dannose che possono avere impatti negativi sulla zona; minimizzare la produzione di rifiuti nel cantiere, rispettare i limiti di rumorosità ed evitare problemi al traffico; garantire un uso efficiente dell energia e dell acqua. Per dimostrare i requisiti soggettivi di cui sopra l offerente deve allegare una dichiarazione nella quale dichiarerà che nell appalto oggetto di gara verranno utilizzati sistemi di gestione ambientale certificati da ente terzo quali certificati EMAS e ISO 14001 o certificati equivalenti rilasciati in conformità al diritto comunitario o agli standard internazionali o europei applicabili in materia di certificazione degli standard di gestione ambientale. Sono accettati anche altri mezzi di prova forniti dall impresa atti a dimostrare il possesso della capacità tecnica necessaria. Specifiche tecniche di base (obbligatori per il raggiungimento dell obiettivo) e verifica rispondenza ai requisiti Prestazione energetica dell edificio Il criterio si riferisce a edifici di nuova costruzione e a edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante ossia interessante più del 25% della superficie dell involucro dell edificio (ai sensi dell art. 2 della Direttiva 31/2010) o più di 1000 mq (ai sensi del D.Lgs. 192/2005). Il progetto dell edificio, ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, ecc.), deve garantire le seguenti contestuali prestazioni e prevedere i seguenti interventi per garantire dette prestazioni: - il fabbisogno annuo di energia primaria per climatizzazione invernale deve essere inferiore del 10% rispetto al valore limite di cui all Allegato C del D.Lgs 192/2005, per le diverse classificazioni di edifici di cui all art. 3 del DPR 412/1993: 25

Tab. Allegato C, D.Lgs 192 - la trasmittanza termica delle strutture verticali opache, delle strutture orizzontali trasparenti e delle chiusure trasparenti deve essere inferiore del 10% rispetto ai valori limite di cui all Allegato C del D.Lgs 192/2005: - il rendimento globale medio stagionale dell impianto termico deve essere maggiore del 10% rispetto ai valori di cui all Allegato C del D.Lgs 192/2005 (punto 5): - la prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio, così 26