AGEVOLAZIONE ASSUNZIONE PERCETTORE ASPI Tabella di paragone con decreto Fornero (Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.264 del 19 aprile 2013) e mobilità (Art.8, commi 2 e 4, art.25, comma 9 della Legge n.223/91) A cura di Salvatore Cardella In data 22 agosto 2013 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge n.99 del 9 agosto, di conversione, con modifiche, del Decreto Legge n.76, il c.d. Decreto Lavoro del 28 giugno 2013. Il Decreto Lavoro all articolo 7, comma 5, lettera b), inserisce un comma 10-bis all articolo 2 della Legge n.92/2012 che disciplina un nuovo beneficio a favore dei datori di lavoro finalizzato a favorire l occupazione di quei soggetti percettori del trattamento di A.S.p.I. (Assicurazione Sociale per l Impiego). Il nuovo istituto prevede che il datore di lavoro che assume, senza averne l obbligo, a tempo pieno e indeterminato lavoratori che percepiscono l A.S.p.I., potrà chiedere all INPS un incentivo pari al 50% della residua indennità spettante al lavoratore. La misura introdotta, per struttura e finalità, è simile a quella già prevista dall art.8, comma 4, Legge n.223/1991 per l assunzione di lavoratori in mobilità. Le condizioni per la fruizione del beneficio sono: - assunzione intervenute dal 28 giugno 2013; - il datore di lavoro deve procedere all assunzione di lavoratori che fruiscono dell ASpI con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato senza esservi tenuto; - i lavoratori da assumere non devono essere stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell impresa che effettua l assunzione o risulta con quest ultima in rapporto di collegamento o controllo. Il datore di lavoro dovrà successivamente all atto della richiesta di avviamento, rilasciare apposita dichiarazione attestante la non ricorrenza delle richiamate condizioni ostative. A parere di chi scrive, trattando la norma di datore di lavoro, si presume che dovrebbero avere diritto al beneficio oltre alle imprese anche altri soggetti come ad esempio le Associazioni, i Professionisti, le Cooperative, ecc.. Inoltre non sono previsti limiti di età o altre condizioni soggettive richieste al lavoratore da assumere. L Agevolazione è immediatamente operativa anche se si attendono le necessarie istruzioni dell INPS; nell attesa si presume che il beneficio sarà corrisposto a conguaglio con i contributi mensili e per tutte le mensilità non ancora percepite dal lavoratore. Si ricorda che l indennità ASpI mensile viene riconosciuta, su domanda, ai lavoratori che
abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, che versino in stato di disoccupazione e possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l inizio del periodo di disoccupazione. Oltre ai previsti requisiti soggettivi, l ASpI sarà riconosciuta per l anno 2013 per la durata di 8 mesi per i lavoratori di età inferiore a 50 anni, per la durata di 12 mesi per i lavoratori di età pari o superiore ai 50 anni, per aumentare progressivamente nel 2014 e nel 2015, sino a quando, nel 2016, si avrà una durata pari a 12 mesi per i lavoratori sino a 55 anni di età e di 18 mesi per i lavoratori di almeno 55 anni. La prestazione viene calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi, non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. L articolo 2, comma 7, della Legge n.92/2012 dispone che inizialmente l importo mensile sia stabilito dalle seguenti percentuali, commisurate a scaglioni di retribuzione: - 75% fino alla retribuzione di 1.180,00 euro nel 2013 (importo annualmente rivalutato sulla base dell indice ISTAT); - In caso di retribuzione superiore a 1.180,00 euro al predetto valore (75%) si aggiunge una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e l importo di 1.180,00 euro. ESEMPIO Si ipotizzi che: - l imponibile previdenziale annuo di un dipendente, comprensivo di tutti gli elementi sopra descritti sia pari a: - euro 24.000,00 nel primo anno di riferimento; - euro 27.000,00 nel secondo periodo di riferimento. In questo esempio, dunque, l imponibile previdenziale degli ultimi due anni è pari a euro 51.000,00 (24.000,00 + 27.000,00). Nell ipotesi in cui il lavoratore abbia ininterrottamente lavorato nel biennio le settimane di contribuzione sono pari a 104 (52 settimane per 2 anni). La retribuzione mensile di riferimento per il calcolo dell indennità ASPI è pari a euro 2.123,36 (51.000,00/104x4,33) Dunque l indennità mensile di disoccupazione sarà pari a: - 75% di euro 1.180,00, pari a euro 885,00; - 25% di euro 943,36 (2.123,36-1.180,00), pari a euro 235,84; - Per un totale di euro 1.120,84 (885,00 + 235,84) Il valore ottenuto va rapportato all importo mensile massimo di integrazione salariale relativo alla fascia più alta di retribuzione. Pertanto, nel caso in cui l importo dell indennità ASpI sia superiore al massimane di integrazione salariale, il valore dell indennità di disoccupazione si blocca a quest ultimo importo, pari per il 2013 a euro 1.152,90 (cfr. circ. INPS 14/2013).
Si sottolinea dunque che il valore mensile dell agevolazione assumerà l importo massimo, per il 2013, di 576,45. Di seguito un paragone con le agevolazioni previste dalla normativa per l assunzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo (Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.264 del 19 aprile 2013) e i lavoratori assunti dalle liste di mobilità (art. 8, comma 4, Legge n.223/91). ASSUNZIONI AGEVOLATE A CONFRONTO ASSUNZIONE PERCETTORE ASPI ASSUNZIONE LAVORATORI LICENZIATI PER GMO ASSUNZIONE LAVORATORI IN MOBILITÀ CON E SENZA DIRITTO NORME Legge n.99 del 9 agosto, di conversione, con modifiche, del Decreto Legge n.76, il c.d. Decreto Lavoro del 28 giugno 2013 Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.264 del 19 aprile 2013 A CHI SI RIVOLGE TUTTI i Datori di lavoro TUTTI i Datori di lavoro privati con esclusione dei datori di lavoro domestico TIPOLOGIE DI Lavoratori percettori dell ASpI Lavoratori licenziati per GMO da LAVORATORI CHE imprese che occupano meno di quindici dipendenti nei dodici CONSENTONO DI FRUIRE mesi precedenti l assunzione. DEL BENEFICIO In sostanza, si usufruirà dell'agevolazione per i lavoratori dipendenti che fino all'anno scorso potevano iscriversi nelle liste della "piccola mobilità" e il cui reimpiego era sostenuto da agevolazioni. ALL INDENNITÀ Art.8, comma 4, Legge n.223/91 Art.8, comma 2, Legge n.223/91 Art.25, comma 9, Legge 223/91 TUTTI i Datori di lavoro, compresi gli enti pubblici economici definibili impresa ex art.2082 c.c. e le Cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche rapporti di lavoro subordinato Beneficio economico: lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n.223/1991 aventi titolo al relativo trattamento. Beneficio contributivo e normativo: lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n.223/1991. CONDIZIONE Beneficio a favore di quei datori di lavoro per assunzioni Beneficio a favore di quei datori di lavoro privati che nel corso del Beneficio a favore di quei datori di lavoro che senza esservi tenuti, intervenute dal 28 giugno 2013. 2013 assumano a tempo a tempo assumono a tempo indeterminato, Il datore di lavoro deve procedere determinato o indeterminato anche ovvero trasformano a tempo pieno all assunzione di un lavoratore part time lavoratori licenziati nei e indeterminato rapporti di lavoro che fruisce dell ASpI con 12 mesi precedenti l assunzione a termine instaurati con lavoratori contratto di lavoro a tempo pieno da imprese che occupano anche iscritti nelle liste di mobilità ex e indeterminato senza esservi meno di quindici dipendenti per lege n.223/1991 aventi diritto
tenuto. I lavoratori da assumere non devono essere stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell impresa che effettua l assunzione o risulta con quest ultima in rapporto di collegamento o controllo; Il datore di lavoro dovrà poi, all atto della richiesta di avviamento, rilasciare apposita dichiarazione attestante che non ricorrono le richiamate condizioni ostative. GMO connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro. Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore assunto interventi di formazione professionale sul posto di lavoro, anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale all indennità di mobilità. La trasformazione deve avvenire nel periodo di svolgimento del rapporto di lavoro a termine (anche l ultimo giorno). Sono esclusi i lavoratori collocati in mobilità da parte dello stesse o diverso settore di attività che al momento del licenziamento presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell impresa che assume o risulti con quest ultima in rapporto di collegamento o controllo. MISURA DEL BENEFICIO Il beneficio consiste in un contributo mensile pari al 50% dell indennità ASpI non percepita che sarebbe spettata al lavoratore. Il valore mensile dell agevolazione assumerà l importo massimo, per il 2013, di euro 576,45 Il beneficio è stabilito nella misura di 190,00 mensili per i lavoratori full time. Tale misura è rapportata alla percentuale part time, in caso di lavoratori ad orario ridotto, secondo l'ordinario rapporto tra l'orario di lavoro previsto e l'orario di lavoro normale. La durata del beneficio varia a seconda della tipologia di contratto di lavoro applicato: per i contratti a tempo indeterminato: 12 mesi (misura massima 2.280,00); per i contratti a tempo determinato: 6 mesi (misura massima 1.140,00). I benefici sono concessi nel rispetto delle regole del de minimis. L art. 25, comma 9 e l art.8, comma 4 della legge n. 223/1991, prevedono rispettivamente che l assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità venga incentivata sotto una duplice forma: quella contributiva e quella economica. BENEFICIO CONTRIBUTIVO: la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti (10%) dalla legge 19 gennaio 1955, n.25, e successive modificazioni. BENEFICIO ECONOMICO: Il beneficio economico consiste in un contributo mensile pari al 50% dell indennità di mobilità non percepita che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo massimo di: 12 mesi per i lavoratori fino a 50 anni di età; 24 mesi per i lavoratori con più di 50 anni di età, elevati a 36 mesi per le aziende operanti
in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale. Il contributo spetta soltanto per i periodi di effettiva corresponsione della retribuzione al lavoratore. Si considerano retribuite anche le giornate in cui sono erogati gli emolumenti ridotti. L art. 8, comma 2, della legge n.223/1991, incentiva, invece, sotto l aspetto contributivo e normativo l assunzione a termine di lavoratori in mobilità per un massimo di dodici mesi, come mezzo per facilitare il loro reingresso nel mondo del lavoro. La quota di contribuzione a carico del datore sulla retribuzione imponibile è pari al 10%. Se nel corso del rapporto lo stesso è trasformato a tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi. A tale beneficio contributivo, all atto della trasformazione a tempo indeterminato, si somma quanto previsto come beneficio economico per le assunzioni a tempo indeterminato, come sopra richiamato. Incentivo di natura normativa perché l assunzione di un lavoratore a tempo determinato è regolata, per espressa disposizione contenuta nell art.10 del D.L.vo n.368/2001, dalla Legge n.223/1991. PROCEDURA PER LA Al fine della fruizione Al fine della fruizione Al fine della fruizione CONCESSIONE dell'incentivo si attende apposita circolare INPS dell'incentivo, i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare dell'incentivo economico, i datori di lavoro interessati dovranno apposita istanza all'lnps inoltrare apposita istanza di esclusivamente in via telematica, autorizzazione all'lnps indicando i dati relativi esclusivamente in via telematica all'assunzione effettuata, con le con il mod. 223/1.
modalità definite dall'istituto entro L INPS comunica all azienda 30 giorni dalla data di entrata in mediante il mod.223/2, vigore del decreto. In attesa di l accoglimento o meno della circolare INPS domanda, l importo e la durata del beneficio. Per l incentivo di natura contributiva, i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare apposita dichiarazione di autorizzazione esclusivamente in via telematica dal cassetto previdenziale. EROGAZIONE L erogazione dell incentivo L erogazione dell incentivo L erogazione dell incentivo sia DELL INCENTIVO avviene presumibilmente mediante conguaglio sulle avviene mediante conguaglio sulle dichiarazioni contributive. contributivo che economico avviene mediante conguaglio sulle dichiarazioni contributive. dichiarazioni contributive.