PER GLI ENTI DI PATRONATO 1 INABILITA TEMPORANEA ASSOLUTA ASPETTI DI RILEVANZA MEDICO LEGALE Relatore: Dott.ssa Angela GOGGIAMANI SOVRINTENDENZA MEDICA GENERALE Settore III Infortuni e Malattie Professionali Con il contributo: Dott. Dario Orsini A cura della Dott.ssa Elena Carmela Castello In collaborazione con: INABILITA TEMPORANEA ASSOLUTA 2 Infortunio indennizzabile o malattia professionale (ad esclusione della silicosi ed asbestosi) Stato di malattia Inabilità temporanea assoluta
DEFINIZIONE DI MALATTIA 3 "modificazione peggiorativa dello stato anteriore a carattere dinamico, estrinsecantesi in un disordine funzionale apprezzabile (di una parte o dell intero organismo) il quale determina una effettiva limitazione della vita organica e, soprattutto, della vita di relazione e richiede un intervento terapeutico per quanto modesto" -Cesare Gerin - RICAPITOLANDO 4 MALATTIA anormalità evolutività alterazione funzionale, generale o locale necessità di prestazioni diagnostico-terapeutiche
INABILITA TEMPORANEA ASSOLUTA 5 La nuova normativa sul Danno Biologico (D.Lgs 38/2000) non ha introdotto modifiche al riguardo Restano confermate le previsioni normative ex T.U. Inail (DPR 1124/1965) INABILITA TEMPORANEA ASSOLUTA 6 in particolare articolo 68: A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro, è corrisposta all'infortunato stesso un'indennità giornaliera
INABILITA TEMPORANEA ASSOLUTA 7 La prestazione erogata è in relazione alla perdita temporanea assoluta dell attitudine lavorativa specifica, dunque in relazione all attività lavorativa svolta al momento dell infortunio o del manifestarsi della malattia professionale Di fatto viene presunta una riduzione temporanea di guadagno da parte dell assicurato a seguito delle menomazioni causate dall infortunio o m.p. MODULISTICA INAIL 8
MODULISTICA INAIL 9 VISITA MEDICA DI CONTROLLO DELLA INABILITA TEMPORANEA ASSOLUTA 10 Infortunio indennizzabile o malattia professionale (ad esclusione della silicosi ed asbestosi) Stato di malattia IL MEDICO INAIL Inabilità temporanea assoluta
INABILITA TEMPORANEA ASSOLUTA 11 Non esiste alcun limite alla durata della inabilità temporanea assoluta da infortunio lavorativo (o malattia professionale) dipendendo solo dal riscontro, alla visita medica, dell avvenuta guarigione clinica (senza postumi o con postumi permanenti stabilizzati) CESSAZIONE DELLA INABILITA TEMPORANEA ASSOLUTA AL LAVORO (in relazione alla specifica attività svolta) INABILITA TEMPORANEA ASSOLUTA PER LA SPECIFICA ATTIVITA LAVORATIVA SVOLTA 12 Una lesione/menomazione può incidere in maniera diversa sull attività lavorativa svolta dal soggetto danneggiato esempio: ferita da taglio al dorso della mano destra (in destrimane) frattura di caviglia In attività impiegatizia In operaio/ manovale
LA GUARIGIONE CLINICA 13 GUARIGIONE SENZA POSTUMI ovvero cessazione dello stato di malattia e quindi ASSENZA DI: anormalità evolutività alterazione funzionale, generale o locale necessità di prestazioni diagnostico-terapeutiche (VEDI DEFINIZIONE DI MALATTIA) LA GUARIGIONE CLINICA 14 GUARIGIONE CON POSTUMI ovvero stabilizzazione dello stato di malattia e quindi IN PRESENZA DI: anormalità evolutività stabilizzazione alterazione funzionale, generale o locale necessità (o possibile ricorso) di prestazioni diagnostico-terapeutiche (VEDI DEFINIZIONE DI MALATTIA)
LA STABILIZZAZIONE DEI POSTUMI 15 POSTUMI STABILIZZATI = QUADRO CLINICO STABILIZZATO? I DUE CONCETTI NON SONO SOVRAPPONIBILI infatti si può avere la fase della stabilizzazione clinica di un soggetto ancora in corso di malattia e dunque ancora in fase evolutiva LA STABILIZZAZIONE DEI POSTUMI 16 PARLIAMO DI POSTUMI STABILIZZATI QUANDO: le menomazioni, conseguenti alla lesione patita o alla malattia professionale, anche con il concorso di concause di lesioni preesistenti, simultanee o sopravvenute, sono da ritenersi non più significativamente modificabili, in melius o in peius e quindi stabilizzate, secondo le consolidate indicazioni della scienza medica (eventuali modificazioni gestibili nell ambito dell istituto della revisione)
17 LA STABILIZZAZIONE DEI POSTUMI IN DUE TEMPI PARZIALE NOVITA RISPETTO AL T.U. INAIL Accertamento provvisorio introdotto dall art. 13 comma 8 DLgs 38/2000 Al termine del periodo di inabilità assoluta al lavoro è prevista la possibilità della liquidazione dell indennizzo in capitale in maniera provvisoria DI FATTO VENGONO SVOLTI DUE VISITE DI ACCERTAMENTO POSTUMI 18 LA STABILIZZAZIONE DEI POSTUMI IN DUE FASI art. 13 comma 8 DLgs 38/2000 Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell'integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell'indennizzo in capitale, l'istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all'interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell'inabilita' temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l'indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato
19 LA STABILIZZAZIONE DEI POSTUMI IN DUE TEMPI GIA PRECEDENTEMENTE PREVISTO DALL ART. 102 T.U. Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di inabilità permanente, l'istituto assicuratore liquida una rendita in misura provvisoria, dandone comunicazione nel termine suddetto all'interessato, con riserva di procedere a liquidazione definitiva 20 LA STABILIZZAZIONE DEI POSTUMI IN DUE FASI l art. 13 comma 8 DLgs 38/2000 nasce per evitare indennizzi in capitale superiori all effettivo grado della menomazione definitivamente accertata, trattandosi di importi non più recuperabili
RIAMMISSIONE IN TEMPORANEA PER RICADUTA 21 PER RICADUTA SI INTENDE: una riacutizzazione del precedente processo morboso (apparentemente guarito o non ancora giunto a guarigione) non legata ad una nuova causa violenta NB L inabilità temporanea assoluta (e relativa prestazione economica) spetta anche in caso di intervenuta disoccupazione, licenziamento, pensionamento. RIAMMISSIONE IN TEMPORANEA PER RICADUTA 22 1. RICADUTA dopo la ripresa dell attività lavorativa 2. RICADUTA in continuazione senza ripresa dell attività lavorativa
1. RIAMMISSIONE IN TEMPORANEA PER RICADUTA DOPO LA RIPRESA DELL ATTIVITA LAVORATIVA 23 Dopo la chiusura del periodo di inabilità temporanea assoluta, ripresa l attività lavorativa, si può verificare una "ricaduta" nello stato di inabilità temporanea assoluta con conseguente riapertura della pratica Per la riammissione in temporanea, è necessario mettere a conoscenza sia il datore da lavoro sia la Sede INAIL di appartenenza con certificato medico, oppure, preferibilmente, richiedere direttamente la visita medico-legale alla sede Inail 2. RIAMMISSIONE IN TEMPORANEA IN CONTINUAZIONE SENZA RIPRESA LAVORO 24 Nel caso in cui l assicurato si trovi nell'impossibilità di riprendere l'attività lavorativa, si può continuare lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro.
2. RIAMMISSIONE IN TEMPORANEA IN CONTINUAZIONE SENZA RIPRESA LAVORO 25 Il medico Inail, in procedura CarCli, non apre incarico di ricaduta ma continua la trattazione della temporanea in incarico base. (annullata la precedente data di ripresa lavoro) NB GESTIONE DELLE CERTIFICAZIONI ESTERNE RIAMMISSIONE IN TEMPORANEA PER RICADUTA SU DEFINIZIONE CON POSTUMI 26 NON SI PROCEDE alla riammissione in temporanea se il quadro clinico-disfunzionale è sovrapponibile a quanto accertato alla visita medica di accertamento dei postumi SI PROCEDE alla riammissione in temporanea se il quadro clinico-disfunzionale presenta le caratteristiche di una riacutizzazione del precedente processo invalidante valutato e suscettibile di cure mediche e chirurgiche per una nuova stabilizzazione
RIAMMISSIONE IN TEMPORANEA E VINCOLI DI TEMPO 27 RIAMMISSIONE IN TEMPORANEA SE LA RICADUTA AVVIENE: 1. entro il decennio dalla data di decorrenza* della rendita nei casi di infortunio 2. entro il quindicennio* nei casi di malattia professionale *giorno successivo a quello della cessazione dell i.t.a. ovvero dalla data di ricezione della denuncia (o del primo certificato medico) nei casi di malattia professionale senza periodo di i.t.a. SOSTANZIALE DIFFERENZA CON LA RECIDIVA 28 PER RECIDIVA SI INTENDE: Una nuova manifestazione morbosa nella stessa sede anatomica di un precedente infortunio, già definito con o senza postumi, ma in presenza di una nuova causa violenta. Trattasi di un nuovo evento infortunistico per il quale va aperta una nuova pratica NON SUSSISTONO PARTICOLARI PROBLEMATICHE MEDICO-LEGALI
DEFINIZIONE DELLA TEMPORANEA 29 MEDICO INAIL MEDICO DI FAMIGLIA L ASSICURATO PUO TORNARE AL LAVORO ALTRI MEDICI DEL SSN MEDICO COMPETENTE INABILITA TEMPORANEA ASSOLUTA PER LA SPECIFICA ATTIVITA LAVORATIVA SVOLTA 30 Una lesione/menomazione può incidere in maniera diversa sull attività lavorativa svolta dal soggetto danneggiato esempio: ferita da taglio al dorso della mano destra (in destrimane) frattura di caviglia In attività impiegatizia In operaio
DIVERGENZE SULLA CESSAZIONE O MENO DELL INABILITA ASSOLUTA AL LAVORO 31 VISTA DEL MEDICO COMPETENTE Art. 41 D.Lgs 81/2008 e 106/2009 visita a richiesta del lavoratore in caso di assenza per motivi di salute, di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l idoneità alla mansione visita per DIVERGENZE SULLA CESSAZIONE O MENO DELL INABILITA ASSOLUTA AL LAVORO 32 la valutazione della fine dell inabilità assoluta al lavoro da parte del medico Inail e la verifica dell idoneità alla mansione specifica da parte del medico competente SONO CONCETTI SOVRAPPONIBILI?
DIVERGENZE SULLA CESSAZIONE O MENO DELL INABILITA ASSOLUTA AL LAVORO 33 Il medico competente, per il ruolo e la funzione che ricopre, ha a disposizione tutti gli elementi per valutare al meglio l idoneità specifica alla mansione svolta LA COLLEGIALE MEDICA SULLA TEMPORANEA 34 In sede di collegiale medica potranno essere riesaminati gli aspetti relativi alla correlazione tra la clinica e la specifica attività lavorativa svolta dall assicurato al momento dell infortunio anche con elementi aggiuntivi forniti dal medico competente avendo comunque a riferimento l'inabilità assoluta totalmente e di fatto
VEXATA QUAESTIO 35 CONVENZIONE INAIL - INPS