Separazione dei coniugi - Assegnazione della casa coniugale - Ordinanza di assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario - Separazione dei beni - Vendita - Rilascio dell'immobile a favore del terzo acquirente - Esclusione - Trascrizione - Provvedimento di assegnazione - Trascrizione dell'atto di vendita - Contemporaneità dei due atti - Difetto di anteriorità della trascrizione - Opponibilità dell'assegnazione - Sussistenza - Rif.Leg.artt.155,1599 cc; Sentenza n. 15P/05 Pronunciata il 22/02/2005 Depositata il 26/04/2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE PRIMA Il Giudice istruttore dotto Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente nella causa civile n. 564/99 R. G. promossa da SENTENZA XX1, XX2 - Attorirappresentati e difesi dall Avv. D. Bianchini del Foro di Modena CONTRO YY1 - Convenuta - rappresentata e difesa dall'avv. P. Casini del Foro di Modena; YY2 - Convenuto - rappresentato e difeso dall'avv. R. Stefani del Foro di Modena; in punto a: rilascio immobile. All'udienza del 2/12/04 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 31/1/05 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 20/2/05 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente: per parte attrice: "contrariis reiectis, voglia l'ill.mo Tribunale condannare la sig.ra YY1 all'immediato rilascio dell'immobile posto in Formigine, Via., di proprietà degli attori ed occupato dalla convenuta senza titolo; voglia inoltre condannare la sig.ra YY1 al risarcimento dei danni patiti
nella misura stimata annualmente dal C. T. U, oltre rivalutazione al 100% ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dell'acquisto all'effettivo rilascio. Con riserva di chiedere in separato giudizio il risarcimento dei danni subiti a causa del degrado subito dall'immobile per effetto della occupazione illegittima e per i danni eventualmente arrecati allo stesso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa"; per parte convenuta YY1: "Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta. In via istruttoria, in parziale riforma dell'ordinanza I Li0.01. ammettersi la prova per interrogatorio degli attori e del chiamato in causa sui capitoli di cui alla memoria 21.9.00; ordinarsi agli stessi di esibire e produrre in giudizio il preliminare concluso in relazione alla pretesa compravendita immobiliare di cui è causa e, soprattutto, degli assegni o degli altri mezzi di pagamento con cui gli attori avrebbero provveduto al pagamento del prezzo; ordinarsi alla Banca Popolare dell'emilia Romagna Sede di Modena di produrre tutta la documentazione in suo possesso riguardante i versamenti e i prelievi effettuati sul conto corrente n. 521648, aperto nel giugno 1992 presso l'agenzia di Modena - n. 2 e cointestato ai sigg. YY2 e YY1, e, in particolare, i soggetti che hanno effettuato i predetti versamenti e quelli a favore dei quali gli stessi risultano essere stati effettuati. Nel merito, darsi accoglimento alle conclusioni rassegnate in via graduata dalla sig.ra YY1 nell'atto di chiamata in causa 4.6.1999: NEL MERITO E IN VIA RICONVENZIONALE: 1. dichiararsi simulato e, in via subordinata, revocarsi la compravendita immobiliare conclusa dagli attori con il sig. YY2 con l'atto 3. 1 1.1997 a ministero del Notaio Dott. G. Moschi e, conseguentemente, respingersi le domande attoree; 2. in via subordinata, respingersi le domande attoree in forza del giusto titolo di detenzione e occupazione dell'immobile da parte della convenuta, rappresentato dal provvedimento ex art. 708, secondo comma, cpc dell'8.11.1997, con cui il Presidente del Tribunale di Modena ha assegnato la casa familiare alla convenuta; 3. in via ulteriormente subordinata, respingersi le domande attoree perché la compravendita, a cui fanno riferimento gli attori, è stata compiuta dalle parti nell'intento e, comunque, nella consapevolezza di danneggiare la convenuta e comunque, dichiararsi tenuto e, conseguentemente, condannarsi il chiamato in causa YY2, ex art. 2043 c.c. e/o ex art. 1601 c.c., a tenere indenne la sig.ra YY1 da ogni domanda nei di lei confronti proposta dagli attori, compresa quella di rilascio dell'immobile, con conseguente affermazione dell'obbligo del chiamato in causa a corrispondere alla convenuta una somma equivalente al canone di locazione che dovrà corrispondere per rinvenire una nuova abitazione per sé e le figlie conviventi; accertata e dichiarata la simulazione parziale dell'acquisto in capo al solo YY2 dell'immobile di cui al rogito 11.6.1992 - rep. n. 56111/9539 a ministero del Notaio Giovanni Moschi, essendo effettiva volontà dei coniugi YY2 e YY1 acquistare la casa familiare "in comunione fra loro e pro indiviso", dichiararsi che tale acquisto deve essere considerato a favore di entrambi i coniugi YY2 e YY1 e, nel caso che tale circostanza non risulti opponibile agli attori, dichiararsi tenuto e condannarsi il YY2 a risarcire alla convenuta il danno provocatole con la vendita dell'immobile a sua insaputa in misura pari alla metà dell'effettivo valore dell'immobile al momento della vendita, al netto della quota capitale residua del mutuo e, comunque, in via subordinata, dichiararsi tenuto e condannarsi il terzo chiamato in causa YY2 a rimborsare alla convenuta quanto dalla stessa conferito, direttamente o indirettamente, per l'acquisto della casa familiare nella misura che risulterà provata o che risulterà di giustizia, oltre alla rivalutazione e agli interessi. Con vittoria di spese, diritti e interessi di causa.";
per parte convenuta YY2: "Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, piaccia al Tribunale Ill.mo rigettare le domande tutte svolte da YY1 nei confronti degli attori e di YY2. Con vittoria nelle spese.". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione notificato in data 26.2.1999 XX1 e la moglie XX2 convenivano avanti al Tribunale di Modena YY1 per sentirla dichiarare tenuta all'immediato rilascio dell'immobile posto in Formigine, Via., dalla medesima occupato senza titolo. Chiedevano, altresì, la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi nella misura che sarebbe risultata dovuta all'esito dell'istruttoria. Aggiungevano che detto appartamento era stato da loro acquistato da YY2, marito dell'yy1 in regime di separazione dei beni, prima dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti il Presidente e quindi prima dell'assegnazione della casa coniugale alla YY1. L'atto di compravendita, avvenuto il 3.11.1997, era stato regolarmente trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Modena prima dell'assegnazione della casa coniugale. 2. Con comparsa di risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio la convenuta affermando: a) che i coniugi si erano sposati in regime di comunione legale dei beni; b) che all'atto dell'acquisto della casa coniugale avevano dovuto accendere un mutuo che, a detta del marito, l'istituto di credito avrebbe concesso soltanto se egli fosse stato in regime di separazione dei beni; c) che per tale motivo ella aveva accettato di modificare il regime patrimoniale da quello della comunione a quello di separazione; d) che, ciononostante, i coniugi avevano acceso un conto corrente bancario cointestato su cui veniva accreditato lo stipendio della sola convenuta ed addebitate semestralmente le rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, cosa che era avvenuta dal 1992 al 1997; e) che soltanto all'udienza presidenziale l'yy1 aveva avuto notizia della vendita dell'appartamento da parte del marito; f) che l'acquirente risultava essere il titolare dell'agenzia di Frassinoro della Compagnia di Ass.ni Generali S.p.A., presso la quale il marito svolgeva attività di liquidatore; g) che la vendita era avvenuta per il prezzo di. 179.000.000, mentre il prezzo effettivo dell'immobile era di. 440.000.000; h) che pertanto vi era il fondato sospetto della simulazione dell'atto di compravendita. Chiedeva, conseguentemente, che le domande attrici fossero respinte e chiedeva, altresì, l'autorizzazione alla chiamata in causa del marito YY2. 3. A seguito di chiamata in causa si costitutiva con comparsa depositata il terzo chiamato, che si opponeva a tutte le argomentazioni e alle domande svolte dalla convenuta affermando che: 1) la casa coniugale era di sua esclusiva proprietà e che il mutuo di. 15.000.000 richiesto dalla moglie era servito per acquistare l'arredamento della stessa; 2) entrato in crisi il rapporto coniugale, egli era stato allontanato dalla sua abitazione e, conseguentemente, si era trovato nella necessità di ottenere liquidità per affittare un nuovo appartamento e nel contempo continuare a pagare le rate del mutuo;
3) aveva dovuto contemporaneamente provvedere al mantenimento della moglie e delle due figlie, oltre che provvedere alle proprie esigenze. Produceva inoltre, per contestare l'affermazione della moglie secondo la quale l'appartamento era stato venduto a sua insaputa, copia della lettera inviata al difensore della medesima sin dal 10.6.1997, nella quale esponeva la necessità di vendere a terzi la casa coniugale. Contestava, pertanto, sia la domanda diretta a conseguire la dichiarazione di simulazione dell'atto di compravendita tra lui e gli attori che la richiesta di manleva dalle domande svolte da questi ultimi. Eccepiva, altresì, l'improponibilità, in questa sede, di tale domanda, essendo la stessa già stata proposta in sede di separazione giudiziale. 4. Dopo il rigetto dell'istanza di riunione del presente giudizio a quello relativo alla separazione giudiziale, la causa veniva istruita con acquisizioni documentali ed espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio per accertare il canone attualmente vigente sul mercato per l'immobile oggetto del giudizio, con specifico riferimento al periodo oggetto di contestazione. Dopo il deposito della relazione peritale veniva rinnovato il tentativo di conciliazione fra le parti che però non aveva esito positivo in quanto la rinuncia degli attori ad una parte del loro indennizzo era subordinata al rilascio dell'immobile entro il settembre 2003, cosa che la YY1 non accettava. 5. All'udienza del 2/12/04 venivano quindi precisate le conclusioni sopra trascritte, con i termini indicati in epigrafe per il deposito di conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE 6. Il primo luogo, non ricorre la fattispecie simulatoria, come dedotto in via riconvenzionale da parte convenuta. L'affermazione della convenuta è rimasta priva di qualsiasi fondamento e non suffragata sul piano probatorio, sicché non può trovare accoglimento. La documentazione prodotta dagli attori (atto pubblico regolarmente registrato e trascritto, estinzione del mutuo gravante sull'immobile da parte degli acquirenti, pagamento dell'ici dovuta annualmente) dà conto di una situazione di effettivo trasferimento ed effettiva intestazione dell'immobile, rispondente ad una situazione di effettiva e non simulata proprietà. Non sono stati forniti idonei elementi probatori a dimostrazione dell'accordo simulatorio e dell'apparenza contrattuale, non potendo ricavarsi l'esistenza di una simulazione assoluta solo dalle considerazioni di parte convenuta sulla pretesa esiguità del prezzo di vendita. 7. Premesso quanto sopra, la domanda attorea si fonda sul presupposto che l'atto di compravendita, stipulato il 3.11.1997, sia stato trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Modena prima dell'assegnazione della casa coniugale, con conseguente inopponibilità dell'assegnazione della casa coniugale agli attori. La fattispecie concreta è indubbiamente singolare, per i seguenti motivi. In giurisprudenza, infatti, si ritiene che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi è opponibile, se avente data certa e non trascritto, ai terzi entro il novennio, ai sensi dell'art. 1599 c. c., ovvero anche dopo i nove anni se il titolo sia stato in precedenza trascritto (cfr. Cass. II, 18/8/97, n. 7680); la stessa, recente,
giurisprudenza citata da parte attrice, stabilisce che il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente l'immobile, limitatamente al periodo di nove anni, mentre per l'opponibilità ultra novennale occorre la trascrizione del provvedimento di assegnazione (Cass. 1, 2/4/03, n. 5067). Sulla base della menzionata premessa ermeneutica, va rilevato che l'onere della prova dell'attore in rilascio è l'esistenza di un titolo idoneo; ove, però, venga opposto in eccezione dal detentore un analogo titolo idoneo, fondato appunto sul provvedimento giudiziale di assegnazione, è nuovamente onere dell'attore fornire la prova estintiva dell'eccezione del convenuto, mediante la prova dell'esistenza di un titolo idoneo anteriore. L'anteriorità, per quanto concerne la compravendita, si regola sulla base della trascrizione dell'atto di compravendita. E non della sua stipula; mentre per il provvedimento di assegnazione, come si è visto, si regola sulla base della data di emanazione (ossia il deposito dell'ordinanza ove non pronunciata in udienza), che conferisce, di per sé, data certa all'assegnazione. Poiché, nel caso di specie, i due atti sono contemporanei, giacché la nota di trascrizione dell'atto di compravendita è del giorno 8/11/97, e nella medesima data è stata depositata l'ordinanza di assegnazione, non può dirsi provato che l'acquisto degli attori sia anteriore al provvedimento di assegnazione, in quanto non è divenuto opponibile in data anteriore. Il presupposto che fonda la domanda attorea, pertanto, non è stato dimostrato; la domanda non può trovare accoglimento sul piano probatorio. 8. La regolazione degli interessi che gli attori assumono lesi avverrà, eventualmente, in diversa sede, tra gli attori stessi ed il loro dante causa. La reiezione della domanda attorea rende superfluo l'esame delle altre domande di parte convenuta, svolte in via graduata a verso il terzo chiamato in causa. Vi è soccombenza reciproca e, comunque, attesa la particolarità del caso di specie, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese tra le parti. P. Q. M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge le domande avanzate da Ciannotti Ado!fo e Camti Maria Teresa verso YY1 con atto di citazione notificato in data 26.2.1999, e con chiamata in causa di YY2; dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Modena, il 22/2/05; consegnato per il deposito in Cancelleria 21/03/05 Il Giudice (Dr. G. Pagliani) Depositato in Cancelleria il 21/03/2005