RISPOSTE A QUESITI (21.01.2014) 1) DOMANDA



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RISPOSTE A QUESITI (21.01.2014) 1) DOMANDA Poiché risulta che alla gara possono partecipare anche imprese in possesso di attestazione SOA per la sola costruzione indicando i progettisti si chiede quale punto del modello A, domanda di partecipazione, al paragrafo 3 Capacità tecnico Imprenditoriale, debba essere compilato. Le imprese prive della SOA per costruzione e progettazione ma in possesso di attestazione SOA per la sola costruzione devono indicare i dati identificativi del certificato e i riferimenti alle categorie e classifiche possedute nell Allegato A1 paragrafo 3.2. Tale indicazione può avvenire indicando direttamente nel modulo tali dati o allegando dichiarazioni separate. Ai sensi di quanto previsto dal disciplinare di gara l utilizzo degli schemi allegati non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni richieste. In tale paragrafo dovranno essere indicati anche i requisiti complessivi di cui alle lettere A), B), C) e D) che saranno autocertificati dai soggetti di cui alle schede A3 (progettisti indicati dal concorrente) e A4 (progettisti associati dal concorrente) in quanto titolari di tali requisiti tecnici di partecipazione. 2) DOMANDA In caso di partecipazione in A.T.I. formata da due imprese iscritte alla SOA sia per costruzione e progettazione quale punto del paragrafo 3 dell allegato A1 deve essere compilato? In caso di partecipazione in ATI di imprese in possesso di SOA per costruzione e progettazione ciascuna impresa partecipante deve compilare l Allegato A1 riportando nel paragrafo 3.1. i dati identificativi del certificato e i riferimenti alle categorie e classifiche possedute rispettivamente dalla capogruppo e dalla mandante dell ATI orizzontale o verticale. Al paragrafo 3.2. dovranno essere indicati anche i requisiti complessivi di cui alle lettere A), B), C) e D) che saranno autocertificati dai soggetti di cui alle schede A2 ( staff di progettazione del concorrente), A3 (progettisti indicati dal concorrente) e A4 (progettisti associati dal concorrente) in quanto titolari di tali requisiti tecnici di partecipazione. Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dal disciplinare di gara l utilizzo degli schemi allegati non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni richieste. 3) DOMANDA Volendo richiedere di essere invitati alla gara in oggetto in Raggruppamento temporaneo di Imprese indicando i progettisti, chiedevo quanto segue: nel modello Domanda di partecipazione A1, dove dobbiamo indicare i progettisti che compileranno la dichiarazione sostitutiva A3? Inoltre sempre nel modello A1, paragrafo 3 (Capacità Tecnico Imprenditoriale), indicando i progettisti dobbiamo compilare solo il paragrafo 3.1a e non il paragrafo 3.2 che riguarda i progettisti.

In caso di partecipazione in ATI di imprese in possesso di SOA per costruzione e progettazione ciascuna impresa partecipante deve compilare l Allegato A1 riportando nel paragrafo 3.1. i dati identificativi del certificato e i riferimenti alle categorie e classifiche possedute rispettivamente dalla capogruppo e dalla mandante dell ATI orizzontale o verticale. In caso di partecipazione in ATI di imprese prive di SOA per costruzione e progettazione ma in possesso di attestazione SOA per la sola costruzione, ciascuna impresa partecipante deve compilare l Allegato A1 riportando nel paragrafo 3.2. i dati identificativi del certificato e i riferimenti alle categorie e classifiche possedute rispettivamente dalla capogruppo e dalla mandante dell ATI orizzontale o verticale. Al paragrafo 3.2. dovranno essere indicati anche i requisiti complessivi di cui alle lettere A), B), C) e D) che saranno autocertificati dai soggetti di cui alle schede A2 ( staff di progettazione del concorrente), A3 (progettisti indicati dal concorrente) e A4 (progettisti associati dal concorrente) in quanto titolari di tali requisiti tecnici di partecipazione. 4) DOMANDA Si chiede di confermare che le dichiarazioni di cui all art. 38 comma 1 lett. b), c) ed m ter) del D.Lgs. 163/2006 devono essere rese da tutti i soggetti in esso indicati. Relativamente al punto 2.9 del Modello allegato A.3 si chiede di confermare che il riferimento di cui al punto A.1.4 del disciplinare sia un refuso. Relativamente a quanto richiesto al Paragrafo 3 lettera D) del Modello ALL. A.3 si chiede di confermare che non debbano essere indicati i nominativi dei soggetti costituenti l organico medio annuo ma che la tabella ivi indicata sia riferita all indicazione dei soggetti costituenti il gruppo di progettazione Le dichiarazioni di cui all art. 38 comma 1 lett. b), c) ed m ter) del D.Lgs. 163/2006 devono essere rese da tutti i soggetti in esso indicati. L Allegato A3 al punto 2.9 contiene un refuso relativamente al riferimento di cui al punto A.1.4 del disciplinare di cui pertanto non deve essere tenuto conto. Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dal disciplinare di gara l utilizzo degli schemi allegati non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni richieste. Si conferma che la tabella indicata al paragrafo 3, lettera D) del modello allegato A.3, si riferisce ai soggetti costituenti il gruppo di progettazione. 5) DOMANDA Quale modulistica deve essere compilata in caso di RTI di imprese? L indicazione della composizione del RTI è prevista nell All. A1 pagine 5 e 6. Al paragrafo 3.2. dovranno essere indicati anche i requisiti complessivi di cui alle lettere A), B), C) e D) che saranno autocertificati dai soggetti di cui alle schede A2 ( staff di progettazione del concorrente), A3 (progettisti indicati dal concorrente) e A4 (progettisti associati dal concorrente) in quanto titolari di tali requisiti tecnici di partecipazione.

Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dal disciplinare di gara l utilizzo degli schemi allegati non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni richieste. 6) DOMANDA In riferimento all'appalto integrato avente il seguente oggetto: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori e delle forniture necessarie per la realizzazione della Variante S.R.T. 439 ai centri abitati di cascine di Buti, Bientina ed adeguamenti nel comune di Calcinaia - 1 Lotto, si pone il seguente quesito: 1) premesso che nel disciplinare di gara al paragrafo 5.3 punti b) e c) viene richiesto ai progettisti l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252 del D.P.R. 207/2010 e i due servizi di punta Si chiede di confermare che per soddisfare i requisiti di cui ai punti sopra riportati possano essere inseriti servizi di progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva e/o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione e/o Direzione Lavori come la normativa vigente prevede (art. 263 del D.P.R 207/2010 da voi citato nel disciplinare di gara). In risposta al quesito posto si conferma che saranno presi in considerazione i servizi indicati all'art. 252 del D.P.R. 207/2010. 7) DOMANDA All'art.5.3 del disciplinare di gara, vi sono i requisiti che deve possedere il progettista Vorrei sapere se il possesso del requisito in classe classe IX b (dighe, conche, elevatori, ponti di ferro, pere metalliche di tipo speciale di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari) può essere "sostituito" dal possesso del requisito in classe Ig (strutture o parti di strutture in cemento armato, richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le strutture antisismiche),che nel nostro caso è stata SEMPRE utilizzata (classe Ig) per la progettazione e realizzazione anche di ponti con struttura in acciaio) In risposta al quesito sopra riportato, si comunica che per l'assimilabilità delle categorie IX classe b e la categoria I classe g, questa Stazione Appaltante si atterrà alla normativa specifica tenendo conto anche delle indicazioni di cui alla Determinazione n 5 dell'avcp del 20/07/2010 avente per ogetto "Linee guida per l affidamento dei servizi attinenti all architettura ed all ingegneria". 8) DOMANDA In caso di impresa in possesso di SOA per costruzione e progettazione di classifica inferiore a quella richiesta dal bando è possibile costituire ATI associandosi con altre imprese o progettisti in possesso dei requisiti mancanti. Il bando di gara e il disciplinare non prevedono relativamente ai raggruppamenti di professionisti la sussistenza di percentuali minime di partecipazione. Si conferma l applicazione dell art. 37, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 ai soli lavori.

In risposta al quesito di cui al punto 3 che ho soprariportato, comunico che per l'assimilabilità delle categorie IX classe c e la categoria IX classe b, questa Stazione Appaltante si atterrà alla normativa specifica tenendo conto anche delle indicazioni di cui alla Determinazione n 5 dell'avcp del 20/07/2010 avente per ogetto "Linee guida per l affidamento dei servizi attinenti all architettura ed all ingegneria". In risposta al quesito di cui al punto 4 che ho soprariportato, comunico che quanto riportato al paragrafo 5.3 del Disciplinare di Gara, attiene a servizi tecnici espletati ovvero formalizzati mediante specifici contratti e portati a termine. 9) DOMANDA Si richiede il Modello Dichiarazione art. 38 comma 1 lettera B), C), M-TER) del D.lgs 163/2006 a cui fa riferimento l allegato A.3 al punto 2.9 Le autocertificazioni da rendere da parte dei soggetti di cui all art. 38, comma 1, lett. b), c) e m ter) possono essere rese utilizzando il Modello di dichiarazione B di cui all ALL.A1. Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dal disciplinare di gara l utilizzo degli schemi allegati non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni richieste 10) DOMANDA Vorrei avere chiarimenti in merito al punto 5.3 a. e d. del bando in oggetto. Siamo una società di ingegneria costituita da meno di 3 anni quindi non possiamo dimostrare il fatturato negli ultimi 5 esercizi e il numero medio annuo di personale. Per i requisiti delle classi e categorie, invece, facciamo riferimento a quelli del direttore tecnico grazie ai sensi dell articolo 253, comma 15, del decreto legislativo n. 163 del 2006? Relativamente ai punti 5.3 a (fatturato globale) e 5.3. d (numero medio annuo del personale tecnico) del disciplinare di gara, ai fini del possesso dei requisiti indicati è sufficiente il loro raggiungimento da parte dell impresa, anche se costituita in un periodo inferiore al quinquennio. E applicabile l art. 253, comma 15, del D.Lgs. 163/2006. 11) DOMANDA Chiediamo se un membro dell ATI per la categoria OS12-A, può partecipare con la sola SOA priva di ISO, visto che la normativa prevede che fino alla II classifica, la non obbligatorietà della ISO. Confermiamo l ammissibilità della partecipazione all ATI per la categoria OS12-A, di un impresa in possesso della sola SOA priva di ISO, visto che la normativa prevede che fino alla II classifica, la non obbligatorietà della ISO. 12) DOMANDA

In caso di progettista indicato, la documentazione da produrre di cui all articolo 49 del Dlgs 163/2006 è da effettuare in questa fase di gara oppure da produrre in sede di gara a seguito di invito? Fermo restando quanto stabilito dall'art. 49 del D.Lgs. 163/ in tema di avvalimento, in merito alla posizione del progettista "indicato" si richiama quanto stabilito dalla AVCP con la determinazione n. 2/2012. L Avcp, con determinazione n. 2/2012, concernente Criteri interpretativi per l utilizzo dell istituto dell avvalimento nelle procedure di gara, ha affermato che non costituisce avvalimento, secondo le disposizioni dell articolo 49 del Codice, la possibilità contemplata dall articolo 53, comma 3 per gli operatori economici che partecipano a gare che hanno per oggetto anche la progettazione, di avvalersi di progettisti qualificati. In questo caso, il progettista, prescelto dall impresa partecipante ed indicato alla stazione appaltante, non assume la qualità di concorrente, che compete unicamente all impresa, rimanendo il primo un mero collaboratore esterno, la cui posizione non rileva nei rapporti con l Amministrazione appaltante. Si tratta dunque di un ipotesi particolare di avvalimento, riconducibile alla categoria generale dell avvalimento di cui agli artt. 47 e 48 Direttiva 2004/18/CE ed art. 54 Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, ma svincolata all osservanza delle regole dettate dall articolo 49 del Codice appalti in relazione all avvalimento ordinario, svincolata dalla regola della responsabilità solidale dell avvalso. Il progettista indicato è un vero e proprio ausiliario (sia pure sui generis, e sottratto alla pedissequa applicazione delle norme di cui al citato articolo 49), del quale l appaltatore si avvale ai fini della propria qualificazione e ammissione in gara. Di conseguenza, non è ammissibile che tale tecnico indicato del quale il concorrente si avvale ai sensi dell articolo 53 del Codice per essere ammesso in gara sia a propria volta sprovvisto della qualificazione richiesta dal bando in relazione alle prestazioni riguardanti la progettazione e a propria volta si avvalga di un altro progettista per ovviare alla propria carenza dei requisiti. Si realizzerebbe altrimenti un inammissibile ipotesi di avvalimento a cascata, in palese contrasto con il tenore e il contenuto delle disposizioni di cui all articolo 49 del d.lgs. 163/2006. 13) DOMANDA Volevo sapere se la tabella di cui al paragrafo 3 punto D, nel caso di raggruppamento di professionisti per la progettazione, deve essere compilata con riferimento solo alla propria struttura o all'intero raggruppamento. Visto che le tabelle precedenti sono da compilare con riferimento alla propria struttura, immagino che anche la D sia da riferire alla stessa ma nel titolo c'è un riferimento al numero di personale tecnico non inferiore a 10. Ciascun progettista deve compilare l'all. A3 relativamente alla propria struttura e quindi ai propri requisiti, compresa la tabella di cui al paragrafo 3 punto D) 14) DOMANDA Al punto 5.3 - Requisiti relativi alla progettazione del disciplinare di gara alla lettera d viene chiesto un numero medio del personale non inferiore a 10; A seguito di quanto la scrivente società chiede se è possibile cumulare i requisiti del personale tra l impresa esecutrice, che ha certificato SOA anche per progettazione e i progettisti.

Esempio: Impresa esecutrice con SOA per progettazione illimitata, numero personale tecnico 6 Progettista indicato X numero personale tecnico 1 Progettista indicato Y numero personale tecnico 3 Totale requisito personale tecnico 10 unità Si conferma che è possibile cumulare i requisiti del personale tecnico di staff dell'impresa qualificata per progettazione ed esecuzione, con quelli del personale tecnico dei progettisti indicati. 15) DOMANDA In riferimento al Disciplinare di gara capitolo 5 REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA paragrafo 5.3 d), questa società CHIEDE di sapere quale sia l'attinenza fra il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei migliori tre degli ultimi cinque anni con la condizione "che firmino il progetto...ecc.." Il dubbio deriva dal fatto che questa società è in possesso del requisito del numero medio annuo del personale ma ritiene, per lo svolgimento del presente progetto, di utilizzare altro personale attualmente alle dipendenze e che invece non era dipendente della società negli anni indicati. Si ritiene dall'altra parte che il requisito del numero medio annuo del personale tecnico previsto dalle legge non implica nessun rapporto con le modalità esecutive del progetto ma serve solo ad indicare la consistenza tecnica del personale alle proprie dipendenze. Nel caso in esame questa società ha indicato n. 13 dipendenti che, negli anni scelti fra i ultimi cinque anni, servono a dimostrare il possesso del requisito. I detti dipendenti, per la maggior parte sono stati oggi sostituiti con altri ingegneri, architetti e geometri, che saranno quindi quelli che collaboreranno alla stesura del progetto, anche se non indicati nel numero medio annuo del personale tecnico. Per questo motivo nell'allegato A3, verranno indicati a parte oltre ai dipendenti tecnici impiegati negli anni scelti fra i ultimi cinque anni, gli attuali dipendenti che collaboreranno alla elaborazione progettuale. Si conferma l'ipotesi esposta. Il requisito serve in effetti a valutare la consistenza tecnica dell'offerente. 16) DOMANDA Al punto 5.3 del Disciplinare di Gara sono indicati i requisiti relativi alla progettazione. Con particolare riferimento ai comma b e c si chiede se come servizi tecnici qualificanti svolti negli ultimi dieci anni è possibile utilizzare i servizi di progettazione preliminare e definitiva (di cui al DPR 207/2010 Titolo 2 Capo 1 Sezioni 2 e 3) o solo quelli di progettazione esecutiva (di cui al DPR 207/2010 Titolo 2 Capo 1 Sezione 4). Confermo che saranno presi in considerazione i servizi indicati all'art. 252 del D.P.R. 207/2010. 17) DOMANDA

In merito alla richiesta di invito per partecipare alla gara di appalto per la Variante alla SRT 439, Le volevo porre la seguente domanda : noi vorremmo partecipare in A.T.I. fomata da tre imprese iscritte alla SOA rispettivamente alla categioria OG3: OG3 classifica VI OG3 classifica V OG3 classifica III La domada è la seguente: la terza impresa con categoria OG3 classifica III e quindi inferiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori, parteciperebbe in qualità di IMPRESA MANDANTE COOPTATA Ai sensi dell art. 92 comma 5 del suddetto D.P.R. 207/2010 e quindi la stessa eseguirà una quota di lavori non superiore al 20% dell importo complessivo dell appalto. Premesso che la cooptata deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale, ai sensi dell art. 92 c. 5 del DPR 207/2010 emergono quattro elementi caratterizzanti la fattispecie della cooptazione: 1. il soggetto associante (impresa singola o ATI) deve avere di per sé tutti i requisiti 2. necessari a concorrere; 2. l impresa associata minore, c.d. cooptata, può possedere una qualificazione anche per categorie e classifiche diverse da quelle richieste dal bando; 3. i lavori che la o le associate minori eseguiranno non devono superare il 20% dell'importo complessivo dell'appalto; 4. la somma delle classifiche relative alle qualificazioni possedute dall associata minore deve coprire l importo dei lavori che essa eseguirà. Pertanto nel caso prospettato la cooptata potrà avere in affidamento lavori in misura pari a 1.033.000,00 essendo in possesso di qualificazione di importo pari alla classifica III e quindi per lavori di importo inferiore al 20%. 18) DOMANDA Volendo partecipare alla gara in qualità di progettisti indicati dall'impresa e dovendoci associare sotto forma di RTP, vorremmo sapere se dobbiamo allegare un'apposita dichiarazione di costituenda di RTP tra progettisti unitamente alla compilazione del modello A3 da parte di ciascuno. 2) Per quanto riguarda l'impresa, chiediamo se sia necessario che venga allegata una apposita dichiarazione dove viene indicato il RTP per i progettisti, non essendo questa prevista nel modello A1. Ai sensi di quanto previsto dal disciplinare di gara l utilizzo degli schemi allegati non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni richieste. Pertanto è possibile integrare i modelli di dichiarazione predisposti dalla stazione appaltante con ulteriori autocertificazioni circa i soggetti partecipanti e i loro requisiti. 19) DOMANDA 1) La dichiarazione di voler sub appaltare determinate categorie di cui la scrivente non possiede l attestazione SOA, è necessaria ai fini della richiesta di invito, oppure si farà in sede di offerta? Nel modello all. A1 non si fa riferimento al sub appalto.

2) Per quanto riguarda i requisiti di Progettazione, la scrivente vorrebbe associare uno studio di progettazione. A tale studio manca il solo requisito del numero medio annuo del personale tecnico non inferiore a 10 (punto 5.3 lettera d del disciplinare). Per coprire il requisito, si appoggerà ad altro studio tecnico. La domanda è questa: volendo la scrivente partecipare in Associazione con lo/gli studi in questione, chiede conferma se il raggruppamento può essere fatto con più di uno studio tecnico, in quanto leggendo il punto 5.1.1. del disciplinare, si parla di indicando i nominativi di uno o più progettisti (non facenti parte del proprio staff di progettazione o associando, quale soggetto mandante uno dei soggetti progettisti. 3) Nella dichiarazione all. A1 domanda di partecipazione, al punto 3.2 requisiti di capacita tecnicoorganizzativa ed economico-finanziaria per concorrenti privi di iscrizione soa per prestazioni di costruzione e progettazione (forse va cancellata la parola costruzione??), dato che ci avvaliamo di uno studio tecnico, possiamo scrivere VEDI DICHIARAZIONE RESE CON MODELLO A3 o A4? 1) Con riferimento al primo quesito si conferma che la dichiarazione di subappalto è necessaria solo nella successiva fase di presentazione dell offerta a seguito di ricevimento della lettera di invito. 2) E ammissibile il raggruppamento tra un impresa e più studi tecnici. In questo caso l impresa dovrà compilare l ALL.A1 e ciascuno degli studi associati dovrà compilare per quanto di propria competenza, l ALL. A4. 3) Le imprese prive della SOA per costruzione e progettazione ma in possesso di attestazione SOA per la sola costruzione devono indicare i dati identificativi del certificato e i riferimenti alle categorie e classifiche possedute nell Allegato A1 paragrafo 3.2. Tale indicazione può avvenire indicando direttamente nel modulo tali dati o allegando dichiarazioni separate. Ai sensi di quanto previsto dal disciplinare di gara l utilizzo degli schemi allegati non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni richieste. In tale paragrafo dovranno essere indicati anche i requisiti complessivi di cui alle lettere A), B), C) e D) che saranno autocertificati dai soggetti di cui alle schede A3 (progettisti indicati dal concorrente) e A4 (progettisti associati dal concorrente) in quanto titolari di tali requisiti tecnici di partecipazione.