AL DIRIGENTE DEL II REPARTO MOBILE e, p.c. ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP



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Nr.6 dell 11 febbraio 2019

Segreteria Provinciale La Spezia Via N. Sauro, n La Spezia Tel/fax 0187/

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

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Segreteria Provinciale di Padova Piazzetta Palatucci 5 Padova Tel. +39 049 833217 Fax: +39 049 661258 e-mail: padova@coisp.it www.coisp.it COISP COORDINAMENTO PER L INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA Prot. Nr. 434/2012/R.M./S.P. Padova, 04 aprile 2012 AL DIRIGENTE DEL II REPARTO MOBILE e, p.c. ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP S E D E R O M A OGGETTO: Art. 12 A.N.Q.. Richiesta di immediata applicazione della normativa. Egregio Dirigente, dopo aver più volte rappresentato e sollecitato a livello periferico che anche al II Reparto Mobile di Padova fosse applicato quanto previsto dall Art.12 A.N.Q., in data 10 dicembre 2011 la nostra Segreteria Nazionale inviava nota al Superiore Ministero (che alleghiamo in copia) con la quale richiedeva di far rispettare quanto statuito dall articolo 12. Successivamente, in data 22 dicembre 2011, il Ministero rispondeva alla nota del Nazionale comunicando che era stato sensibilizzato il Dirigente del Reparto il quale aveva assicurato che nel prossimo mese di gennaio 2012 avrebbe previsto l introduzione di ulteriori nuovi criteri per l esame delle istanze in questione, anche al fine di superare eventuali contrasti interpretativi. Siamo ad aprile e nulla ancora è stato fatto per risolvere questa che, a nostro avviso, è un autoritaria violazione della norma, illegittima sotto tutti gli aspetti. Vogliamo sorvolare sulle tante inesattezze riportate nella risposta del Ministero scritte, presumiamo, su indicazioni dell ex Dirigente del Reparto, ma è di tutta evidenza che il predetto Dirigente, ed evidentemente anche i Suoi collaboratori, non hanno compreso i contenuti dell art. 12 né quanto riportato dalla circolare firmata dal Prefetto Manganelli. Dr. Mastromattei, noi riteniamo che non si debba aspettare nessuna verifica o riunione per l introduzione di nuovi criteri per l esame delle DUE uniche istanze presentate al Reparto, ma che debba immediatamente essere applicato quanto previsto dall A.N.Q. il quale, all art. 12 punto 2, già prevede quali siano i criteri da applicare in assenza di una specifica contrattazione decentrata. Per quanto sopra esposto Le chiediamo l immediata applicazione della normativa vigente. Cordiali saluti. LA SEGRETERIA PROVINCIALE COISP DI PADOVA

SEGRETERIACOISPPADOVA 146/2012 28GEN2012 Segreteria Nazionale Via Farini, 62-00186 Roma Tel. +39 06 48903773-48903734 Fax: +39 06 62276535 coisp@coisp.it www.coisp.it COISP COORDINAMENTO PER L INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA Prot. 80/12 S.N. Roma, 27 gennaio 2012 MINISTERO DELL'INTERNO UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLA P.S. UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 00184 ROMA OGGETTO: Il Dirigente del Reparto Mobile di Padova pone inverosimili motivazioni a sostegno del diniego di usufruire del beneficio previsto dall art. 12 dell ANQ, nonché fantasiose soluzioni alternative al diritto richiesto. ULTERIORE SEGUITO Ad integrazione della nota di questa Segreteria Nazionale del 13 gennaio u.s., recante prot. 30/12 S.N. ed avente pari oggetto della presente, si richiede di sottoporre al Tavolo di Confronto di cui all art. 25 dell ANQ la questione rappresentata nella predetta missiva, vista la divergente interpretazione della norma evidenziatasi tra questa O.S. e codesto Ufficio. Si allega la documentazione, rimanendo in attesa di un urgentissimo riscontro. La Segreteria Nazionale del COISP

SEGRETERIACOISPPADOVA 59/2012 13GEN2012 Segreteria Nazionale Via Farini, 62-00186 Roma Tel. +39 06 48903773-48903734 Fax: +39 06 62276535 coisp@coisp.it www.coisp.it COISP COORDINAMENTO PER L INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA Prot. 30/12 S.N. Roma, 13 gennaio 2012 MINISTERO DELL'INTERNO UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLA P.S. UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 00184 ROMA OGGETTO: Il Dirigente del Reparto Mobile di Padova pone inverosimili motivazioni a sostegno del diniego di usufruire del beneficio previsto dall art. 12 dell ANQ, nonché fantasiose soluzioni alternative al diritto richiesto. SEGUITO Con nota del 10 dicembre 2011, recante prot. 1707/11 S.N. e pari oggetto della presente (che si allega e che codesto Ufficio deve leggere attentamente!), questa O.S. ha denunciato il fatto che il Dirigente del II Reparto Mobile ha rigettato le richieste di esonero dai turni serali e notturni avanzate ex art. 12 dell ANQ da alcuni Sovrintendenti, affermando quanto segue: L istanza presentata è respinta. In luogo dell applicazione dell istituto di cui all art. 12 ANQ, viene applicato, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 12, quale soluzione alternativa, lo schema d impiego allegato alla nota di preavviso di rigetto datata 24/10/2011. Tale schema d impiego prevede: 1. Non più di 1 impiego esterno in quadrante orario serale in ciascun mese dell anno; 2. Non più di 1 impiego esterno in quadrante orario notturno in ciascun bimestre dell anno; 3. Servizio di op fuori sede con pernotto o aggregazioni di durata non superiori a gg. 8 e non più di 1 servizio/aggregazione per quadrimestre. Viene preso in considerazione il quadrante orario di impiego operativo, al netto del tempo necessario per gli spostamenti per e dal luogo di effettivo svolgimento del servizio; I limiti di cui al punto 1 e 2 possono essere superati durante i periodi di cui al punto 3. Rappresentavamo quindi che l art. 12 dell ANQ non prevede nella maniera più assoluta la possibilità che venga negato al dipendente il beneficio in essa previsto, ma statuisce che possa essere negato al dipendente di fruire di tale beneficio nell ufficio ove presta servizio qualora la dotazione organica o la tipologia di servizio di tale ufficio in cui opera il richiedente non consenta di accogliere la richiesta. In questo caso, comunque, devono essere adottate soluzioni alternative, con ciò significando come peraltro, essendo più che palese, ha convenuto codesto stesso Ufficio nel corso delle innumerevoli discussioni al riguardo che le eventuali possibili soluzioni alternative possono essere esclusivamente l assegnazione ad altro ufficio dell Ufficio di appartenenza, ove il dipendente possa tranquillamente fruire del beneficio. Si pretendeva pertanto un intervento di codesto Ufficio rivolto a far rispettare, anche presso il Reparto Mobile di Padova e con urgenza, quanto statuito dall art. 12 dell ANQ.

SEGRETERIACOISPPADOVA 59/2012 13GEN2012 Ebbene, con nota del 22 dicembre 2011 recante prot. 557/RS/01/67/2907, codesto Ufficio ha FARNETICATO che non si è potuti addivenire ad un accoglimento in forma integrale ma all applicazione di una soluzione alternativa, in coerenza con quanto previsto dal comma 3 del citato art. 12, consistente nel porre un tetto massimo agli impieghi serali e notturni degli istanti e che Tenuto conto che nel Reparto Mobile di Padova, il numero dei Sovrintendenti ed Ispettori è assai esiguo situazione che si aggraverà nel 2012 allorquando andranno in pensione altre nove unità dei citati ruoli si è ritenuto di non potersi assolutamente privare in maniera totale del contributo, anche serale e notturno, degli istanti nei servizi esterni di ordine pubblico. NON VI E ALCUN DUBBIO CHE QUALCUNO DEVE CAMBIARE SPACCIATORE!!! Codesto Ufficio non può avallare e sostenere interpretazioni assolutamente illegittime e vaneggianti. Ribadiamo che l unica soluzione alternativa che può essere adottata a seguito di istanza di esonero dal turno serale e notturno è l assegnazione in un Ufficio che garantirebbe al dipendente l esonero richiesto. QUESTO È STATO CONDIVISO DURANTE GLI INCONTRI CON CODESTO UFFICIO CHE STA ADESSO EVIDENZIANDO UNA INCOERENZA INCREDIBILE ED INACCETTABILE! Si pretende un immediato intervento finalizzato a ripristinare la norma così come è stata concordata che sia da interpretare. La Segreteria Nazionale del COISP 2

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI N.557IRS/01l67/2907 Roma, 22 dicembre 20 Il OGGETTO: Reparto Mobile Padova. Diniego ad usufruire del beneficio previsto dall'art. 12 A.N.Q. ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP =ROMA= In merito alla situazione segnalata da codesta Segreteria Nazionale, con la nota n. 1707111 del lo dicembre u.s., concernente l'oggetto, sono stati acquisiti i seguenti chiarimenti dal Reparto Mobile di Padova. Detto Reparto, in sostanza, si è attenuto alla disciplina prevista dall'art. 12 dell' A.N.Q., che, come noto, attribuisce ai titolari degli uffici l'esame delle istanze "secondo i criteri di priorità concordati preliminarmente con le segreterie provinciali in sede di accordo decentrato ". In sede di accordo decentrato, non si è ritenuto da parte delle OO.SS. firmatarie, di aggiungere o dettagliare ulteriormente i criteri già indicati dal citato articolo (età del personale, anzianità di servizio, infermità derivanti da causa di servizio, percorso professionale). Con riferimento al caso concreto, è stato segnalato che presso il Reparto sono state inoltrate quattro istanze di esonero, le prime due da Ispettori in forza a Nuclei operativi, altre due da Sovrintendenti in forza ad articolazioni burocratiche. Per tutte le predette istanze non si è potuti addivenire ad un accoglimento in forma integrale ma all' applicazione di una "soluzione alternativa", in coerenza con quanto previsto dal comma 3 del citato art. 12, consistente nel porre un tetto massimo agli impieghi serali e notturni degli istanti. AnC/gdn 01.113.2685 rep mob padova coisp

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI Ciò in conformità alle direttive di questo Dipartimento che impongono l'impiego di personale di elevata professionalità ed adeguata qualifica al comando di squadre (Sovrintendenti) e contingenti (Ispettori e Funzionari) dei Reparti Mobili impiegati in servizi di ordine pubblico. Tenuto conto che nel Reparto Mobile di Padova, il numero dei Sovrintendenti ed Ispettori è assai esiguo - situazione che si aggraverà nel 2012 allorquando andranno in pensione altre nove unità dei citati ruoli - si è ritenuto di non potersi assolutamente privare in maniera totale del contributo, anche serale e notturno, degli istanti nei servizi esterni di ordine pubblico. Il parziale accoglimento delle istanze, o, più precisamente, il diniego con "soluzione alternativa 'l, nei primi due casi ha incontrato soddisfazione degli interessati. In merito alla problematica, è stato, comunque, sensibilizzato il dirigente del Reparto, il quale ha assicurato la propria disponibilità ad affrontare con le OO.SS., in occasione della prossima verifica semestrale prevista per il mese di gennaio, la possibilità di introdurre ulteriori criteri per l'esame delle istanze in questione, secondo la procedura prevista dall'art. 6 A.N.Q., anche al fine di superare eventuali contrasti interpretativi. LL'UFFICIO AnC/gdn 01. 113.2685 rep mob padova coisp

SEGRETERIACOISPPADOVA 1413/2011 Segreteria Nazionale Via Farini, 62-00186 Roma Tel. +39 06 48903773-48903734 Fax: +39 06 62276535 coisp@coisp.it www.coisp.it 10DIC2011 COISP COORDINAMENTO PER L INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA Prot. 1707/11 S.N. Roma, 10 dicembre 2011 MINISTERO DELL'INTERNO UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLA P.S. UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 00184 ROMA OGGETTO: Il Dirigente del Reparto Mobile di Padova pone inverosimili motivazioni a sostegno del diniego di usufruire del beneficio previsto dall art. 12 dell ANQ, nonché fantasiose soluzioni alternative al diritto richiesto. L articolo 12 del vigente ANQ prevede: 1. Il personale che abbia compiuto 50 anni di età, ovvero con un anzianità di servizio di almeno 30 anni, impiegato nei servizi esterni, può chiedere di essere esonerato dai turni previsti nelle fasce serali e notturne. 2. I titolari degli uffici provvedono, con cadenza trimestrale, all esame delle istanze secondo criteri di priorità concordati preliminarmente con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali in sede di accordo decentrato. Nell individuazione dei criteri si tiene conto, nell ordine: - dell età del personale; - dell anzianità di servizio; - delle infermità derivanti da causa di servizio; - del percorso professionale. 3. Nel caso in cui la dotazione organica o la tipologia di servizio dell ufficio in cui opera il richiedente non consenta di accogliere la richiesta, l Amministrazione informa l interessato delle eventuali possibili soluzioni alternative. Con circolare del 6 luglio 2011, recante prot. 557/RS/01/113.12/00198 ed avente oggetto Accordo Nazionale Quadro Art. 12: impiego del personale con particolari requisiti, il Signor Capo della Polizia ha comunicato a tutti i Dirigenti centrali e periferici, compreso quello del II Reparto Mobile di Padova, che I dati fatti pervenire da codesti Uffici, relativi allo scorso anno, mostrano un numero contenuto di istanze di esonero dai turni previsti nelle fasce serali e notturne, marginali problematiche applicative e la non incidenza sulla funzionalità dei servizi. l eterogeneità delle situazioni locali non consente, come richiesto da alcuni Uffici, che la disposizione sia completata da indicazioni di carattere generale relative ad aliquote massime di accoglimento delle istanze e/o alla modifica di criteri di rotazione tra gli istanti. Si evidenzia, inoltre, che l art. 12, nel riconoscere la facoltà di presentare l istanza, da valutarsi secondo i criteri di priorità concordati con le locali OO.SS., stabilisce che, nel caso in cui la dotazione organica o la tipologia di servizio dell ufficio in cui opera il richiedente non consenta di accoglierla, l Amministrazione informa l interessato delle eventuali possibili soluzioni alternative. Alla luce dell esito del monitoraggio, sarà cura di questo Ufficio seguire con attenzione gli effetti

applicativi dei criteri sopra indicati, con particolare riferimento alle sedi caratterizzate da un maggior numero di destinatari della norma. In data 4 maggio 2010 il Dirigente del II Reparto Mobile di Padova ha sottoscritto con le OO.SS. provinciali la contrattazione decentrata, statuendo, a riguardo dei Criteri per l esame delle istanze inoltrate dal personale ai sensi del comma 1 dell articolo 12 dell ANQ, che: Per l esame delle istanze relative all attribuzione del beneficio di cui all art. 12 ANQ le parti convengono che i criteri da seguire siano quelli previsti dal medesimo articolo. Nel caso in cui l istanza non venga accolta l interessato verrà comunque immediatamente informato di altre eventuali soluzioni alternative, come estrema soluzione, la collocazione in altre articolazioni del Reparto. Tutto ciò premesso, il 7 giugno 2011, due Sovrintendenti Capo in servizio al menzionato Reparto hanno fatto istanza di esonero dai servizi serali e notturni esterni, ai sensi dell articolo 12 più volte richiamato. Le suddette istanze erano state avanzate dagli stessi lo scorso anno e non avevano avuto alcun riscontro scritto. Questa volta, a conferma comunque della strafottenza della Direzione del II Reparto Mobile, trovavano un primo riscontro quasi 5 mesi dopo la loro presentazione (altro che l immediatezza statuita in sede di contrattazione decentrata!!) e solo successivamente al sollecito della nostra locale Segreteria. Con note del 24.10.2011, difatti, la Direzione di citato Reparto rispondeva ai summenzionati colleghi con un preavviso di rigetto (a parer nostro nemmeno previsto nel caso di specie), comunicando di essere orientato a respingere l istanza tesa ad ottenere l applicazione del beneficio previsto dall art. 12 dell ANQ vigente in quanto L esiguo numero di appartenenti al ruolo dei Sovrintendente in forza non consente a questa Direzione di privarsi della possibilità di impiego della S.V. in qualità di Capo Squadra nei servizi di op serali o notturni in cui è necessario l utilizzo di appartenenti al Suo ruolo. per poi specificare che in considerazione dell età e del prolungato servizio svolto dalla S.V., è orientata ad adottare quale soluzione alternativa ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 12 ANQ lo schema di impiego 1. Non più di 1 impiego esterno in quadrante orario serale in ciascun mese dell anno; 2. Non più di 1 impiego esterno in quadrante orario notturno in ciascun bimestre dell anno; 3. Servizio di op fuori sede con pernotto o aggregazioni di durata non superiori a gg. 8 e non più di 1 servizio/aggregazione per quadrimestre. In relazione a quanto sopra si specifica che: Viene preso in considerazione il quadrante orario di impiego operativo, al netto del tempo necessario per gli spostamenti per e dal luogo di effettivo svolgimento del servizio; I limiti di cui al punto 1 e 2 possono essere superati durante i periodi di cui al punto 3. In data 9.11.2011, il Dirigente del II Reparto Mobile emanava i decreti definitivi nei quali affermava che L istanza presentata è respinta. In luogo dell applicazione dell istituto di cui all art. 12 ANQ, viene applicato, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 12, quale soluzione alternativa, lo schema d impiego allegato alla nota di preavviso di rigetto datata 24/10/2011. Ebbene, tutto ciò premesso, è di tutta evidenza che il Dirigente del Reparto Mobile di Padova non intenda concedere un diritto del personale. Nella migliore delle ipotesi seppure la meno credibile, lo stesso ha mal compreso quanto statuito dall articolo 12 dell ANQ. La citata norma, difatti, non prevede nella maniera più assoluta la possibilità che venga negato al dipendente il beneficio in essa previsto, ma statuisce che possa essere negato al dipendente di fruire di 2

tale beneficio nell ufficio ove presta servizio qualora la dotazione organica o la tipologia di servizio di tale ufficio in cui opera il richiedente non consenta di accogliere la richiesta. In questo caso, comunque, devono essere adottate soluzioni alternative, con ciò significando come peraltro, essendo più che palese, ha convenuto codesto stesso Ufficio nel corso delle innumerevoli discussioni al riguardo che le eventuali possibili soluzioni alternative possono essere esclusivamente l assegnazione ad altro ufficio dell Ufficio di appartenenza, ove il dipendente possa tranquillamente fruire del beneficio L art. 12 dell ANQ non consente certo di adottare le assurde soluzioni alternative studiate dal Dirigente del menzionato Reparto Mobile. L illogicità della motivazione fornita dal predetto funzionario, peraltro, è insita in sé stessa oltre che contrastante con le risultanze del Signor Capo della Polizia, sulla base delle quali quest ultimo ha emanato la circolare del 6 luglio 2011 sopra riportata. Affermare difatti che L esiguo numero di appartenenti al ruolo dei Sovrintendente in forza non consente a questa Direzione di privarsi della possibilità di impiego della S.V. in qualità di Capo Squadra nei servizi di op serali o notturni in cui è necessario l utilizzo di appartenenti al Suo ruolo, lascia presupporre (e non potrebbe essere diversamente perché altrimenti verrebbe smentita tale stessa affermazione) che ai due Sovrintendenti Capo in argomento viene e verrà negata dalla Direzione del Reparto anche la fruizione del congedo ordinario, di eventuale congedo straordinario, aspettativa o altro. Come potrebbe il Reparto Mobile di Padova assolvere ai compiti demandatigli se uno dei due citati Sovrintendenti solo osasse chiedere un periodo di congedo oppure osasse ammalarsi? È chiaro che tali privilegi gli verranno negati! La Direzione del Reparto non può privarsi della possibilità di impiegarli nei servizi di op!! Senza quei due colleghi il Reparto Mobile di Padova può anche chiudere i battenti! Orbene, poiché quanto sopra non può accadere e non accade di certo, non vi può essere altra interpretazione sui contenuti della motivazione addotta nel provvedimento di diniego del beneficio di cui all art. 12 dell ANQ che non il fatto che la stessa è del tutto delirante. Che sia così lo afferma peraltro lo stesso Signor Capo della Polizia quando, nella sua circolare del 6 luglio 2011, dichiara I dati fatti pervenire da codesti Uffici (il riferimento è a tutti gli Uffici cui la circolare è indirizzata, tra cui sono i Dirigenti dei Reparti Mobili ), relativi allo scorso anno, mostrano un numero contenuto di istanze di esonero dai turni previsti nelle fasce serali e notturne, marginali problematiche applicative e la non incidenza sulla funzionalità dei servizi.. Allo stato quindi dei fatti (quantomeno quelli di nostra conoscenza ma non risulta ve ne possano essere altri), considerato quanto sopra, sembra esservi due sole possibilità: o il Dirigente del II Reparto Mobile di Padova ha mentito al Capo della Polizia quando ha fornito i suddetti dati, oppure mente adesso quando nelle motivazioni di diniego del beneficio di cui all art. 12 ANQ, richiesto dai due Sovrintendenti Capo in argomento, scrive che l approvazione della loro istanza produrrebbe gravissime problematiche applicative e una forte incidenza sulla funzionalità dei servizi. Ciò premesso, a codesto Ufficio è rivolta la pretesa del COISP di far rispettare, anche presso il Reparto Mobile di Padova e con urgenza, quanto statuito dall art. 12 dell ANQ. In attesa di cortese immediato riscontro, l occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. La Segreteria Nazionale del COISP 3

Segreteria Provinciale di Padova Piazzetta Palatucci 5 Padova Tel. +39 049 833217 Fax: +39 049 661258 e-mail: padova@coisp.it www.coisp.it COISP COORDINAMENTO PER L INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA Prot.n. 1280/2011/R.M./S.P. Padova, 16 novembre 2011 ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP e, p.c. AL DIRIGENTE DEL II REPARTO MOBILE R O M A S E D E OGGETTO: Art. 12 A.N.Q. Incongruenze e difformità con le disposizioni ministeriali. Richiesta convocazione tavolo tecnico di cui all'art.25 A.N.Q.. La difformità applicativa e l'irrigidimento della Direzione del II Reparto Mobile nel ritenere valida in modo incondizionato la propria soggettiva interpretazione e le modalità applicative della norma e dei profili attuativi, a parere di questa Segreteria Provinciale, sufficientemente circostanziati anche dalla circolare esplicativa del Signor Capo della Polizia, si stanno traducendo in una conflittualità crescente che sembra non riuscire ad avere una risoluzione. Tale situazione sta generando notevole malcontento ed arreca danno al personale e, per questa ragione, rischia d'ingenerare l'insorgenza di iniziative di natura giurisdizionale a livello territoriale che, a nostro parere, debbono essere prevenute attraverso l'urgente convocazione del tavolo tecnico per chiarire e regolamentare in modo uniforme ed oggettivo la problematica in argomento. Vogliamo sottolineare in merito all'art. 12 A.N.Q. che il Superiore Ministero, dopo la fase sperimentale, ha constatato che i dati fatti pervenire dagli uffici periferici, relativi allo scorso anno, mostrano un numero contenuto delle istanze di esonero; marginali problematiche applicative e la NON incidenza sulla funzionalità dei servizi. Alla luce di questi dati confortanti, il Dipartimento ha voluto e potuto rappresentare nuovamente un indirizzo di massima al fine di rispondere ai quesiti pervenutegli dalla periferia. Il Ministero, quindi, ha determinato due nuove tipologie di dipendenti a cui va riconosciuta l'esenzione ed esse sono: 1) coloro che prestano ordinariamente servizio esterno; 2) coloro che prestano tale servizio occasionalmente. Sempre il Ministero, a completamento delle delucidazioni ai quesiti sottopostogli, ha infine dichiarato perentoriamente che l'esenzione prevista è da intendersi solamente per i servizi serali e notturni esterni e non anche dai servizi serali e notturni interni. Preso atto che anche le domande di esonero del personale in servizio presso il II Reparto Mobile di Padova sono in linea con i risultati nazionali e alla luce di quanto sopra esposto, abbiamo contestato le inesatte motivazioni a conforto del rigetto delle istanze presentate da due operatori impiegati nei servizi non continuativi, poiché in evidente discordanza con l'indirizzo interpretativo del superiore Ministero. 1

Segreteria Provinciale di Padova Piazzetta Palatucci 5 Padova Tel. +39 049 833217 Fax: +39 049 661258 e-mail: padova@coisp.it www.coisp.it COISP COORDINAMENTO PER L INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA Ebbene, nonostante i contenuti della disposizione del Capo della Polizia siano più che chiari, il Dirigente del II Reparto Mobile ha inteso negare l accoglimento delle istanze di esonero prima con un avviso di diniego (si allega copia) dichiarando : L'esiguo numero di appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti in forza non consente a questa Direzione di privarsi della possibilità di impiego della S.V., in qualità di Capo Squadra nei servizi serali e notturni in cui è necessario l'utilizzo di appartenenti al suo ruolo.. e ancora.. Nondimeno questa Direzione, in aderenza al dettato del citato art. 12, ed in considerazione dell'età e del prolungato servizio svolto dalla S.V., è orientata ad adottare- quale soluzione alternativa ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 12 ANQ lo schema di impiego meglio illustrato nell'allegata scheda, da considerarsi parte integrante della presente nota. Successivamente a tale avviso di diniego è stato prodotto dal Dirigente, in data 9 novembre u.s., il decreto (si allega copia) con il quale respinge totalmente l'istanza prodotta dal dipendente. Va rilevato inoltre che attualmente al Reparto Mobile di Padova sono state presentate solo due domande di esenzione e che a nessun collega, nemmeno a quelli che avevano presentato domanda lo scorso anno, è stato mai riconosciuto quanto previsto dall Art. 12 A.N.Q.. Inutile sottolineare che con questa nota il Dirigente del Reparto Mobile ha negato senza un giusto motivo le istanze presentate dai dipendenti creando, con le giustificazioni addotte, una discriminazione per i colleghi appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti. Ancor più grave a nostro avviso è che siamo in presenza di un comportamento antisindacale significando che lo stesso Dirigente ha contrattualizzato l'impiego in servizio dei colleghi senza aver preventivamente informato e concordato con le OO.SS. i criteri introducendo, a tutti gli effetti, un nuovo contratto AD PERSONAM. Ciò, nella sua gravità, è confermato ed attestato anche da successivi incontri che questa O.S. ha avuto con la Direzione del Reparto Mobile e dalla legittima nostra presa di posizione che invitava il Dr. Culiersi al rispetto delle norme e della circolare del Capo della Polizia. È di tutta evidenza che il predetto Dirigente, ed evidentemente anche i Suoi collaboratori, non hanno compreso i contenuti dell art. 12 né della menzionata circolare firmata dal Prefetto Manganelli. A nostro avviso in alcun modo la norma consente di negare l accoglimento dell istanza di esonero ed il criterio adottato dal Dirigente è pertanto un autoritaria violazione della norma, illegittima sotto tutti gli aspetti. Per i motivi suesposti si prega la Segreteria Nazionale di voler intervenire presso l'ufficio per le Relazioni Sindacali per richiedere la convocazione di un tavolo tecnico di cui all'art. 25 A.N.Q. in quanto questa Segreteria Provinciale è indotta a ritenere che sia necessario un confronto affinchè si assuma una decisione chiara e definitiva che non lasci più spazio a possibili interpretazioni soggettive della norma che penalizzino il personale. Cordiali saluti. LA SEGRETERIA PROVINCIALE COISP DI PADOVA 2