PARLIAMO DI. ATTIVITA PRODUTTIVE E RIFIUTI SPECIALI



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CITTÀ DI BARLETTA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PARLIAMO DI. ATTIVITA PRODUTTIVE E RIFIUTI SPECIALI Tutte le attività produttive, che nell esercizio del ciclo lavorativo producono rifiuti speciali, devono provvedere a loro spese al conferimento degli stessi alle ditte specializzate, autorizzate dagli uffici provinciali al trasporto, stoccaggio, riutilizzo, recupero, smaltimento dei rifiuti ai sensi degli artt. 208 209 210 211 212 214 215 216. I rifiuti speciali si distinguono in rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi e tossico nocivi. Il nostro contesto socio economico nell ambito della gestione dei rifiuti è interessato soprattutto dai rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività artigianali specializzate nella produzione di capi di maglieria, confezioni, attività terziarie calzaturiere e imprese edili. Le industrie e le attività artigianali che trasportano con mezzi propri i rifiuti da loro prodotti presso gli impianti autorizzati di smaltimento, stoccaggio e recupero,

DEVONO ai sensi dell art. 212 comma 8 del D.Lvo. n 152 del 03/04/2006, ESSERE ISCRITTE ALL ALBO DEI GESTORI AMBIENTALI DEI RIFIUTI, PRESSO LA SEZIONE REGIONALE di appartenenza. Le predette ditte e chi esercita per professione il trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, deve redigere il formulario di identificazione dei rifiuti, che va compilato in tutti i punti richiesti dallo stampato. Il blocco dei formulari prima dell utilizzo deve essere vidimato presso l ufficio del Registro. >Registro di Carico e Scarico Le ditte di cui all art. 189 comma 3, del sopra citato Decreto Legislativo, hanno l obbligo di tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti, dove devono annotare le caratteristiche quantitative e qualitative dei rifiuti movimentati, integrati con i formulari di identificazione dei rifiuti compilati per il trasporto ai sensi dell art.193. Come i formulari di identificazione dei rifiuti, i registri di carico e scarico devono essere vidimati presso l ufficio del Registro. Le ditte di cui all art. 189 comma 3, sono obbligate anche alla dichiarazione annuale dei rifiuti ( M.U.D. ) entro il 30/04 dell anno successivo. >SANZIONI Per la inosservanza delle norme sopra citate sono previste a carico dei soggetti responsabili sanzioni amministrative e penali; in particolare i soggetti di cui all art. 189 comma 3 che non effettuano la dichiarazione annuale dei rifiuti ( M.U.D. ) incorrono nella violazione amministrativa prevista ai sensi dell art. 258 comma 1 di 5.200,00, se la comunicazione viene effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza, la sanzione amministrativa che si applica è di 52,00. I soggetti di cui all art. 189 comma 3 che omettono di tenere i registri di carico e scarico, previsti ai sensi dell art.190

incorrono nella sanzione amministrativa di 30.000,00 e la sospensione dalla carica occupata nell azienda ( da un mese a un anno ), del responsabile della violazione e della carica dell amministratore legale. chi durante il trasporto dei rifiuti è sprovvisto del formulario di identificazione previsto ai sensi dell art. 193, incorre nella sanzione amministrativa di 3.200,00 chi trasporta i propri rifiuti senza aver provveduto alla iscrizione prevista ai sensi dell art. 212 comma 8, incorre nella sanzione penale prevista ai sensi dell art. 256 comma 1. Chi in violazione dell art. 192 abbandona o deposita i rifiuti speciali sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque superficiali, incorre nella sanzione amministrativa prevista ai sensi dell art. 255 comma 1 di 210,00; se i rifiuti non sono ingombranti si applica la sanzione amministrativa di 50,00. SE L ABBANDONO DEI RIFIUTI RIGUARDA I SOGGETTI DI CUI ALL ART. 189 COMMA 3 O COMUNQUE SOGGETTI TITOLARI DI ATTIVITA INDUSTRIALI O ARTIGIANALI NON APPARTENENTI A QUELLI INDICATI DALL ART. 189 COMMA 3 SI APPLICA LA SANZIONE PREVISTA DALL ART. 256 COMMA 2 I SOGGETTI CHE A QUALSIASI TITOLO SVOLGONO ATTIVITA DI GESTIONE DEI RIFIUTI ( smaltimento, stoccaggio, trasporto, recupero, riutilizzo, trattamento, al fine del riciclaggio, previste ai sensi dei suddetti art. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216 ) senza la prescritta autorizzazione, iscrizione all albo o comunicazione, rilasciata dall organo competente, incorre nelle sanzioni penali previste ai sensi dell art. 256 vari commi.

.RIFIUTI DELL ATTIVITA EDILIZIA Tenuto conto della non corretta gestione di tale particolare rifiuto da parte delle ditte edili, delle norme statali successive al D.L. 22/97, che meglio hanno disciplinato le rocce e terre da scavo e del regolamento regionale per la gestione dei materiali edili, prodotto dall assessorato all ecologia della Regione Puglia, si è ritenuto opportuno parlare in maniera specifica di questa tipologia di rifiuto, delle terre e rocce di risulta da scavo e delle procedure finalizzate al riutilizzo di detti materiali in caso di reinterro Un grosso problema per le strade comunali periferiche a ridosso delle zone 167, per i terreni privati incolti e non recintati e per le vecchie cave dismesse è rappresentato dall abbandono incontrollato dei rifiuti speciali di demolizione edile. Infatti molto spesso si notano grandi estensioni incolte, in attesa di attuazione di piani edificatori, trasformate in discariche o depositi incontrollati di rifiuti di demolizione edile, di massicciate stradali e di materiali di risulta da scavo e rocce. Successivamente alla entrata in vigore del D.L.vo 152/2006, la Regione Puglia ha regolamentato la gestione dei materiali di risulta da scavo, delle rocce e dei rifiuti di demolizione edili avviati alla procedura del riutilizzo. ( articolo 1 del regolamento ) Terre e Rocce da scavo Detti elementi risultanti da lavori di scavo sono stati esclusi dalla normativa sui rifiuti ( art. 186 del D.Lgs.vo n 152/2006) Tali materiali vengono utilizzati per le opere di reinterro e riempimento di aree non più utilizzate per le attività estrattive.

L utilizzo di tali materiali non contaminati per le opere sopra dette è consentito nel momento in cui i piani di risanamento e reinterro, per la loro complessità e interesse paesaggistico e ambientale specifico di zona, sono autorizzati dagli enti competenti visti i pareri favorevoli specifici dell ARPA PUGLIA (agenzia regionale per la protezione ambientale) qualora il progetto non necessiti della VIA ( valutazione d impatto ambientale ). Per quanto previsto dall art. 1 comma 19, legge 21/12/2001 n 443 ( legge Lunardi ), come modificato dall art. 23 comma 1 legge 31/1072003 n 306 ( comunitaria 2003 ) è possibile prevedere l effettivo utilizzo di tale materiale anche in differenti cicli industriali, sempre che esso sia autorizzato secondo le modalità sopra richiamate. I produttori delle terre e rocce da scavo devono favorire il reimpiego diretto di tale materiale previa autorizzazione sopra richiamata per i reinterri, i piani di risanamento e di miglioramento fondiario. SENZA LE AUTORIZZAZIONI PREVISTE PER IL RIUTILIZZO, TALI MATERIALI SONO CONSIDERATI RIFIUTI E SONO PERTANTO SOGGETTI ALLE NORME PREVISTE DAL D.L.vo 152/2006. Rifiuti di demolizione edili I materiali non pericolosi derivanti da operazioni di costruzione e demolizione, comprese le operazioni di costruzione e demolizione di strade previa selezione, vagliatura e riduzione volumetrica operata sempre all interno dello stesso cantiere, possono essere avviati alle operazioni del riutilizzo solo all interno dello stesso cantiere, ai fini del rispetto delle caratteristiche tecniche degli aggregati riciclati definite nella circolare M.A.T.T. n 5205 del 2005, in quanto attraverso questa procedura non rientrano nella classificazione di rifiuti. Pertanto i soggetti che producono materiali derivanti da lavori di costruzione e demolizione, comprese le costruzioni stradali, devono adottare tutte le misure atte a favorire la riduzione di rifiuti da smaltire in discarica, attraverso operazioni di reimpiego, previa verifica e compatibilità tecnica al riutilizzo in relazione ai lavori previsti.

Pertanto, al fine di conferire in discarica meno rifiuti, nel cantiere si deve procedere alla selezione, alla aggregazione per omogeneità dei rifiuti, alla previsione delle modalità del riutilizzo e in ultima fase al conferimento in discarica, secondo le modalità previste per legge, dei rifiuti residui esclusi dalla fase del riutilizzo. I materiali da costruzione e demolizione che non sono utilizzati nel cantiere ma che devono essere successivamente avviati alla fase del riutilizzo, possono essere stoccati in aree individuate dai titolari delle imprese concordate con i Comuni. Questi centri di stoccaggio per materiali prodotti da lavori di costruzione e demolizione, devono essere autorizzati ai sensi dell art. 214 e 216 del Decreto Legislativo 152/2006.