SETTORE MANUTENZIONI E AMBIENTE SERVIZIO AMBIENTE



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Comune di Nuoro SETTORE MANUTENZIONI E AMBIENTE SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI INERTI E DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO PROVENIENTI DA ATTIVITA DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento ha per oggetto la corretta gestione dei rifiuti inerti e delle terre e rocce, da parte dei soggetti conferitori o di tutti coloro che realizzano lavori di costruzione e demolizione che diano perciò luogo a produzione di rifiuti speciali. ART. 2 DEFINIZIONI RIFIUTI: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore/detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi o abbia l obbligo di disfarsi; PRODUTTORE: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti; in tale concetto possono includersi indifferentemente il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti; in questa definizione è incluso oltre al soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione e a carico del quale sia ascrivibile l obbligo di provvedere al corretto smaltimento; DETENTORE: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene; RIFIUTI INERTI: i rifiuti speciali derivanti dall attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi o le terre e rocce contaminate che derivano dalle attività di scavo; DEPOSITO TEMPORANEO: raggruppamento dei rifiuti inerti privi di sostanze pericolose depositatati temporaneamente sul luogo di produzione secondo le modalità indicate nell articolo apposito; TERRE E ROCCE: sono i materiali provenienti da scavi anche di gallerie, purchè non provenienti da siti contaminati, ottenute quali sottoprodotti da attività edificatoria destinati ad un concreto ed effettivo riutilizzo; MATERIE PRIME E PRODOTTI SECONDARI: sono i materiali che presentano i seguenti requisiti: Sono prodotti da un operazione di riutilizzo di recupero o di riciclo; Siano individuate con certezza la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre; Sono individuate le operazioni di riutilizzo, recupero, riciclo che le producono. Pagina 1

ART. 3 ONERI DEL PRODUTTORE E DEL DETENTORE DI RIFIUTI INERTI Gli oneri relativi all attività di smaltimento sono a carico del detentore e/o del produttore dei rifiuti speciali. Tale obbligo si intende assolto nel caso in cui i rifiuti siano conferiti a terzi autorizzati che effettuano le operazioni di stoccaggio di messa in riserva, di recupero, di deposito preliminare o di smaltimento. La responsabilità del detentore dei rifiuti, nel caso in cui i rifiuti sono destinati a impianti di stoccaggio (messa in riserva in deposito preliminare) è esclusa a condizione che quest ultimo, oltre al formulario di trasporto dei rifiuti, abbia ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell impianto che effettua una delle operazioni precedentemente indicate. Tale obbligo si intende assolto nel caso di invio ad impianto autorizzato per le operazioni di recupero e smaltimento, nel caso in cui il detentore abbia ricevuto la quarta copia controfirmata dall impianto di destinazione entro tre mesi dalla consegna del rifiuto. Il produttore o detentore dei rifiuti dovrà consegnare all Ente, insieme alla dichiarazione di fine lavori, una fotocopia della 4 a copia del formulario dei rifiuti. ART. 4 TERRE E ROCCE DA SCAVO Le terre e rocce da scavo, ottenute quali sottoprodotti nel corso di attività edificatorie e di costruzione di infrastrutture destinate all effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati non costituiscono rifiuti, purché: siano impiegate direttamente nell ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; siano utilizzati senza trattamenti preventivi o trasformazioni preliminari necessarie per garantire il raggiungimento di requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e a impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti nel luogo di destinazione, sia individuato con certezza il luogo e le modalità di riutilizzo; sia possibile dimostrare e verificare con certezza il completo e concreto riutilizzo; le caratteristiche chimico fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici interessate e sia quindi accertato che non provengano da siti contaminati o interessati da interventi di bonifica; Qualora la produzione di terre e rocce avvenga nell ambito della realizzazione di opere o attività soggetto a V.I.A. (valutazione impatto ambientale) o ad autorizzazione ambientale integrata (A.I.A.) i requisiti sopra indicati devono essere accertati nel progetto sottoposto a V.I.A. e secondo le modalità previste dal progetto approvato dall Autorità competente, dove devono essere indicati i tempi per il deposito temporaneo (di norma non superiore a un anno). Ove la produzione di terre e rocce avvenga nell ambito della realizzazione di opere o attività soggette a D.I.A. (dichiarazione inizio attività) o a permesso a costruire (autorizzazione edilizia o concessione edilizia) i requisiti sopra indicati, i tempi per il deposito e le modalità di riutilizzo devono essere accertati e verificati nel progetto allegato al permesso a costruire o nella D.I.A. approvati dall Autorità competente; il tempo di deposito non può in ogni caso essere superiore ad un anno. Pagina 2

Ove la produzione di terre e rocce avvenga nell ambito della realizzazione di lavori pubblici non soggetti a V.I.A., D.I.A. o permesso a costruire, la verifica delle condizioni sopra richiamate deve risultare da idoneo progetto di riutilizzo allegato al progetto dell opera sottoscritto dal progettista approvato dall Autorità competente; anche in questo caso il tempo di deposito non può essere superiore ad un anno. Nel caso in cui le terre e rocce vengano riutilizzate nell ambito dello stesso progetto i tempi di deposito temporaneo possono coincidere con la durata del progetto purché in ogni caso non superiore a tre anni. Per i progetti di riutilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione si può procedere entro 90 gg dall inizio, a comunicare il rispetto dei requisiti indicati al comma 1, l Autorità competente può disporre indicazioni e prescrizioni entro 60 gg. Qualora le terre e rocce non rispondano ai requisiti indicati al comma 1 o non vengano completamente riutilizzate, rientrano nel novero dei rifiuti e sono soggette a tale normativa. Nel caso in cui non sia possibile l immediato riutilizzo del materiale di scavo, dovrà essere indicato il sito di deposito del materiale, il quantitativo, la tipologia del materiale che dovrà essere riutilizzato entro un anno dall avvenuto deposito. Nel progetto approvato dovrà essere indicato anche il luogo del riutilizzo in modo che sia evidente il percorso del materiale. La non contaminazione del sito potrà essere dichiarata nei casi comuni dal progettista e dovrà essere dimostrata nei casi dubbi con indagini svolte a cura del produttore e accertati dalla Autorità competenti. Tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta inerenti questa materia, saranno trasmessi per il controllo, al corpo di Polizia Municipale Provinciale e al Corpo Forestale. ART. 5 RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA DI MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell infrastruttura a rete o tramite terzi può coincidere con la sede del cantiere ovvero in altro luogo idoneo preferibilmente individuato in sede di progettazione, autorizzato dall ente con provvedimento di Giunta Comunale. Tale luogo, dove il materiale tolto d opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l attività di manutenzione o con la sede locale del gestore dell infrastruttura. La valutazione tecnica è finalizzata all individuazione del materiale direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza che venga sottoposto ad alcun trattamento e secondo i requisiti indicati al comma 1 dell art. 4. La valutazione tecnica deve essere effettuata a cura di un tecnico di esperienza e professionalità adeguata e deve essere eseguita non oltre sessanta giorni dall ultimazione dei lavori, qualora gli stessi abbiano durata inferiore a dieci mesi. Per i lavori di durata superiore, tale valutazione tecnica dovrà essere effettuata semestralmente. Copia della documentazione relativa alla valutazione tecnica dovrà essere inviata all ente mentre l originale dovrà essere conservata per cinque anni dal gestore dell infrastruttura, insieme al formulario dei rifiuti. In nessun caso possono essere riutilizzati tali quali i rifiuti derivanti dall asportazione del materiale bituminoso. Pagina 3

ART. 6 DEPOSITO TEMPORANEO I titolari di permesso a costruire (concessione edilizia, autorizzazione edilizia) o D.I.A o coloro che eseguono lavori di manutenzione ordinaria o opere interne, possono depositare temporaneamente i rifiuti inerti non contenenti sostanze pericolose, a piè d opera e avviare a recupero o allo smaltimento secondo le seguenti modalità operative: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti raggiunga i 20 m.c. (in questa ipotesi il deposito temporaneo non può essere superiore all anno); Ai fini del computo dei tempi sopra specificati, vale il concreto inizio lavori di cui si dovrà trasmettere idonea dichiarazione all ente (Settore Urbanistica e Settore Manutenzioni e Ambiente) nelle forme di legge da trasmettere contestualmente anche agli organi di polizia urbana comunale e provinciale per il controllo; Qualora nella massa di inerti compaiano anche sostanze pericolose, il deposito temporaneo prima dell avvio a recupero o a smaltimento deve procedere con le seguenti modalità operative: con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti raggiunga i 10 m.c. (in questa ipotesi il deposito temporaneo non può essere superiore all anno); La dichiarazione relativa al deposito temporaneo deve contenere l indicazione del luogo in cui viene effettuato il deposito temporaneo e dell indicazione riferibile alla pericolosità o meno del rifiuto. In tale dichiarazione deve sempre comparire il nome del produttore, dell eventuale detentore e del luogo di produzione dei rifiuti (indirizzo di cantiere); I rifiuti depositati temporaneamente devono essere raggruppati per tipi omogenei e nel rispetto della normativa ambientale vigente, in particolare l area scelta per il deposito temporaneo dei rifiuti deve avere caratteristiche tali da evitare dispersioni e inquinamenti e garantire quindi un elevato grado di tutela ambientale. Il raggruppamento dei rifiuti deve essere effettuato verificando la compatibilità degli stessi e adottando le stesse modalità previste per le materie prime. Non si può parlare di deposito temporaneo se i rifiuti provengono da luogo diverso da quello do produzione, al di fuori dei casi stabiliti al precedente art. 5 se i rifiuti provengono da luogo diverso da quello di produzione si parla di deposito preliminare o di stoccaggio e quindi presuppone un attività di gestione dei rifiuti vera e propria da autorizzarsi secondo le modalità di legge. La gestione in assenza di autorizzazione è perseguibile penalmente. ART. 7 RIUTILIZZO DELLE MATERIE PRIME SECONDARIE I residui che non possono essere riutilizzati senza ulteriore trattamento, sono inviati ad impianto di recupero autorizzato con le procedure semplificate previste dagli artt. n. 214,n. 215 e n. 216 del D. Lgs. 152/2006. I residui sottoposti a trattamento negli impianti autorizzati, diventano materia prima secondaria e possono essere riutilizzati nel ciclo di lavorazione come rinterri rilevati etc. L ente favorisce il riutilizzo delle materie prime secondarie provenienti dagli impianti di recupero autorizzati. Nella progettazione di opere pubbliche, è fatto obbligo inserire nei capitolati la clausola per cui almeno il 30% del materiale utilizzato per rinterri, rilevati etc deve essere realizzato con materie prime secondarie provenienti da rifiuti inerti sottoposti ad Pagina 4

un processo di trasformazione in impianti autorizzati secondo le procedure semplificate di cui al comma 1. Al verbale di ultimazione dei lavori deve essere allegata idonea dimostrazione riferibile alla provenienza delle materie prime secondarie. ART. 8 DIVIETI E fatto divieto a chiunque di riutilizzare i rifiuti inerti tal quali derivanti da una demolizione in nessun caso, neanche per la realizzazione di terrapieni, rilevati, piazzali, strade etc., devono invece subire un processo di recupero che richiede l autorizzazione della Provincia secondo le procedure semplificate di cui al comma 1. ART. 9 AZIONI DELL ENTE PER FAVORIRE LA DIMINUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI INERTI E INTERCETTAZIONE DEI FLUSSI Al fine di limitare, ove possibile, la produzione dei rifiuti da costruzione e demolizione l ente può stringere accordi di programma con le associazioni di categoria ( Imprese iscritte alla C.C.I.A.A. per la categoria lavori edili o simili) che prevedano: demolizione selettiva; prima cernita dei materiali, in gruppi omogenei e puliti; riutilizzo in cantiere, ove possibile e nel rispetto della normativa vigente, solo dei materiali inerti prodotti di elevata qualità direttamente sul luogo di produzione ; conferimento dei rifiuti da demolizione a impianti di recupero e smaltimento concordati, fatta salva la possibilità per le imprese di organizzarsi autonomamente per il trattamento delle macerie edili prodotte in cantiere con propri impianti mobili di recupero; ART. 10 TRASPORTO DEI RIFIUTI INERTI Ai fini del trasporto di rifiuti inerti da parte di enti o imprese è obbligatoria l emissione del formulario di accompagnamento dei rifiuti redatto in quattro esemplari in accordo con il disposto dell art. 193 del D. Lgs. 152/2006. All atto dell emissione dell attestazione di fine lavori o prima del rilascio del certificato di abitabilità nel caso di committenti privati, devono essere consegnate all ente le quarte copie dei formulari, complete dell accettazione dell impianto di destinazione e controfirmate dal trasportatore. I committenti privati possono trasportare in proprio i rifiuti inerti prodotti purché non contengano sostanze pericolose e solo in modo occasionale e saltuario che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi. In quest ultima ipotesi i committenti privati devono trasmettere all Ente, Settori Urbanistica e Manutenzioni e Ambiente, idonea dichiarazione secondo il fax simile allegato al presente regolamento che sostituirà il formulario dei rifiuti; Nel caso di lavori pubblici al verbale di ultimazione lavori devono essere allegate le quarte copie dei formulari dei rifiuti complete della firma dell impianto di destinazione finale. I trasporti di rifiuti effettuati da imprese di costruzioni o da artigiani iscritti alla C.C.I.A.A. nell esercizio della propria attività non sono considerate occasionali e pertanto richiedono comunque l emissione del formulario. Pagina 5

Le imprese o gli artigiani che trasportano i propri rifiuti in modo regolare anche in quantità che non eccedano i 30 Kg, devono iscriversi all Albo Nazionale Gestori Ambientali; Il trasporto delle terre e rocce dovrà essere accompagnata da idonea dichiarazione da trasmettere all Ente, Settori Urbanistica e Manutenzioni e Ambiente, in conformità al fax simile allegato al presente regolamento. Non è invece considerato trasporto dei rifiuti la movimentazione degli stessi all interno di un area privata. ART. 11 DIVIETO DI ABBANDONO E fatto divieto abbandone i rifiuti inerti provenienti da demolizione in siti di proprietà comunale o privata, chiunque venga sorpreso ad abbandonare rifiuti inerti dovrà provvedere a proprie spese all allontanamento dei rifiuti dal sito e nel caso siano presenti sostanze pericolose in concentrazioni superiori alle CSR anche alla bonifica dello stesso ai sensi dell art. 242 del D. L.gs 152/2006. L ente emanerà apposita ordinanza completa dell indicazione dei tempi e delle modalità di allontanamento dei rifiuti a carico di colui che ha effettuato l abbandono e degli obbligati in solido, ai sensi dell art. 192 del D. Lgs. 152/2006. ART. 12 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INERTI EFFETTUATA DA PARTE DI PRODUTTORI DI RIFIUTI DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE Il committente privato, all atto della presentazione dell istanza per l ottenimento di titolo abilitativo (permesso a costruire) nelle forme di concessione edilizia, autorizzazione edilizia, denuncia di inizio attività (DIA) dichiarazione asseverativa, è tenuto a presentare oltre alla documentazione indicata all art. 16 del Regolamento Edilizio vigente, la seguente documentazione: 1. Stima, redatta da tecnico abilitato, contenente: Quantità di rifiuti provenienti da demolizione, da classificarsi come inerti misti da demolizione (codice CER 17 07 01) che si presume possano derivare dai lavori, da determinarsi in modo analitico o con l ausilio di qualunque altra dimostrazione quali grafici o simili; Ove ricorra il caso: Quantità approssimativa di rifiuti separati se si fa ricorso alla demolizione selettiva: quali mattonelle, ceramica, cemento, mattoni, materiali isolanti, legno, vetro plastica anche contenenti sostanze pericolose o inquinanti; Ove ricorra il caso: Quantità di rifiuti potenzialmente pericolosi o inquinanti: quali materiali da costruzione a base di gesso, materiali da costruzione contenenti amianto, asfalto, catrame e prodotti catramosi; Ove ricorra il caso: Quantità di metalli derivanti dalle lavorazioni ( rame, alluminio, ferro, acciaio etc); Eventuale quantità di terre e rocce provenienti dagli scavi; Ove ricorra il caso: Quantità di materiali direttamente riutilizzabili, senza trasformazioni preliminari, quali cantonetti in granito, travi in legno, strutture in ferro o acciaio. Pagina 6

2. Eventuale ricorso al deposito temporaneo e indicazioni precise sul luogo da adibire allo scopo e sugli accorgimenti necessari per mantenere un elevata qualità ambientale; 3. Quantità presumile di materie prime seconde oggettivamente ed effettivamente riutilizzabile senza trasformazione; 4. Quantità di rifiuti presumibile da avviare a recupero con indicazione dell impianto di recupero o di messa in riserva; 5. Indicazione dell impianto di smaltimento (ubicazione e denominazione) presso il quale verranno conferiti i rifiuti non riutilizzabili, riferibile a ciascuna tipologia di rifiuto; La stima prodotta, dal tecnico incaricato, deve essere resa in forma di relazione asseverativa. Qualora vi siano riportate nella relazione affermazioni false o affette da evidente malafede, grave negligenza o imperizia al professionista potrà essere contestato il reato di falso ideologico. ART. 13 VERSAMENTO CAUZIONE A TITOLO DI CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI INERTI L Ente a titolo di garanzia sulla corretta gestione dei rifiuti inerti, prima del rilascio del titolo abilitativo, chiede contestualmente alla documentazione prevista nel Regolamento Edilizio e nelle varianti al Piano di fabbricazione la garanzia prestata nelle forme indicate: Versamento su C. C. postale o Bancario come comunicato con opportuna nota, riportante la seguente causale oneri a garanzia della corretta gestione dei rifiuti speciali provenienti da demolizione ; Nel caso in cui nella dichiarazione resa dal professionista si indichi un impianto di smaltimento diverso dall impianto di titolarità dell ente, il committente può versare la garanzia anche nella seguente forma: Garanzia fidejussoria prestata nelle forme previste per legge per un importo pari a quanto sotto indicato valida per tutto il periodo dei lavori di demolizione che verrà comunque svincolata a dimostrazione del corretto smaltimento dei rifiuti, mediante la produzione della quarta copia firmata per accettazione dall impianto di smaltimento. L importo da corrispondere a titolo di garanzia, verrà calcolato moltiplicando la tariffa unitaria stabilita dall Ente per il quantitativo di rifiuti indicati nella stima. ART. 14 RIMBORSO DI ONERI NON DOVUTI Nell ipotesi in cui il committente privato non ottenga il permesso a costruire, rinunci ad esercitare il diritto (nel periodo di validità del titolo abilitativo) o utilizzi altro impianto di smaltimento diverso da quello comunale, (dandone dimostrazione mediante produzione della quarta copia del formulario opportunamente firmato per accettazione dall impianto di destinazione), è onerato della presentazione della richiesta di rimborso degli oneri a garanzia della corretta gestione dei rifiuti inerti. La richiesta di rimborso deve essere corredata dalla copia del versamento, dovrà essere chiaramente specificata la motivazione per la quale non sono dovuti gli oneri. Pagina 7

ART. 15 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INERTI NELL IMPIANTO DI SMALTIMENTO DI TITOLARITA DELL ENTE Il produttore e/o detentore dei rifiuti che intenda conferire i propri rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione presso l impianto di smaltimento di titolarità dell ente, dovrà procedere con il versamento come specificato all art. 13, oltre che nei casi di manutenzione straordinaria, recupero e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, realizzazione di opere interne o altre attività soggette a DIA, o ad autorizzazione edilizia ai sensi della L.R. 16/05/2003, n 5 anche nel caso di opere di manutenzione ordinaria. All atto dell accettazione del rifiuto in discarica il gestore dovrà verificare il quantitativo di rifiuto ed eventualmente richiedere in forma scritta (dandone comunicazione all ente) l ulteriore versamento dovuto alla differenza tra i quantitativi stimati in fase di progettazione e quanto effettivamente conferito. Dovrà inoltre accettare solo la tipologia di rifiuti inerti, conformi all autorizzazione regionale, e dovrà segnalare all ente il rigetto di rifiuti non conformi all autorizzazione. ART. 16 ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI O DI PUBBLICA UTILITA Nella progettazione di lavori pubblici, devono essere stimate le tipologie e quantità di rifiuti derivanti dalle demolizioni, nonché le quantità di terre e rocce presumibilmente presenti e l eventuale presenza di rifiuti pericolosi. Nel caso di lavori a rete, nella progettazione dovrà esserci l indicazione del sito indicato come cantiere a cui fare riferimento per il deposito temporaneo e per il deposito delle terre e rocce ai fini della valutazione tecnica necessaria per l immediato utilizzo. La valutazione tecnica dovrà essere effettuata dal direttore dei lavori e avvallata dal Responsabile Unico del Procedimento. Nella fase di ultimazione dei lavori, o per stati di avanzamento degli stessi, il responsabile del procedimento dovrà acquisire dalla D.L. la quarta copia del formulario dei rifiuti controfirmata per accettazione dall impianto di destinazione,. Il D.L. nella relazione sul conto finale dovrà dare notizia sulla destinazione dei rifiuti. ART. 17 SANZIONI Chiunque abbandona rifiuti inerti non contaminati, sostanze pericolose o terre e rocce non contaminate sul suolo o nel suolo o immette rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee è punito con la sanzione da 50,00 a 155,00; Se i rifiuti inerti contengono sostanze pericolose o le terre o le rocce provengono da siti contaminati ovvero sono sostanze pericolose (eternit etc), la sanzione va da 105,00 a 620,00; Chiunque effettua il trasporto dei rifiuti in assenza di formulario o con dati incompleti, è punito con la sanzione amministrativa da 1.600,00 a 9.300,00; Nel caso di rifiuti pericolosi si applica la pena dell art. 483 del C.P.; Chiunque viola i principi di deposito temporaneo (art. 6), senza arrecare danno alle matrici ambientali è punito con la sanzione da 50,00 a 500,00 (art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000); A chiunque supera i quantitativi previsti per il deposito temporaneo è ascrivibile il reato di stoccaggio senza autorizzazione o discarica abusiva, a seconda dell arco temporale in cui vengono accumulati i rifiuti, ai sensi dell art. 256 del D. Lgs. 152/2006, essendo tenuto contemporaneamente al ripristino dello stato dei luoghi o alla bonifica del sito; Pagina 8

Chiunque viola il disposto di cui all art. 5 del presente regolamento è punito come definito nel presente articolo; Chiunque violi l art. 8 del presente regolamento è punito con una sanzione da 50,00 a 500,00 (art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000). Le sanzioni possono essere incamerate dall Ente Comune nell ipotesi in cui siano erogate da funzionari di vigilanza appartenenti al Corpo di Polizia Municipale. Nell ipotesi in cui le sanzioni siano erogate da funzionari di altri Enti, sono incamerate dalla Provincia competente per territorio. Pagina 9