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Ferrara, 29 giugno 2015 Salute e sicurezza sul lavoro, elemento determinante per la competitività delle imprese La Prevenzione Incendi: quadro normativo e principali adempimenti del titolare dell'attività dei lavori Ing. Luigi Ferraiuolo Corpo Nazionale Vigili del Fuoco www.vigilfuoco.it

Ferraiuolo 2/31

Interventi 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 INTERVENTI VVF 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Anni Ferraiuolo 3/31

.. nelle attività lavorative, in generale, sussiste sempre, un Rischio Incendio. cioè la possibilità che si inneschi un fuoco, che progredisca e che, se non contrastato, determini danni, più o meno ingenti.. Ferraiuolo 4/31 Prevenzione Incendi

Prevenzione Incendi. è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze (art. 13 del DLgs 139/2006) Ferraiuolo 5/31 Obiettivo: realizzare la sicurezza contro gli incendi insieme delle misure, dei provvedimenti, dell'organizzazione, dei dispositivi, dei mezzi e delle attrezzature adottate

Ferraiuolo 6/31

DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI Generali - Procedurali DM 12 aprile 1996 Impianti Termici a gas DM 22 febbraio 2006 Uffici Regole Tecniche «Verticali».. Ferraiuolo 7/31 DM 9 marzo 2007 Prestazioni REI attività soggette DM 20 dicembre 2012 Impianti Protezione Attiva.. Disposizioni - Regole Tecniche applicabili alle «attività soggette»

. DISPOSIZIONI. UNI 10779 Impianti idrici antincendio UNI 9795 Impianti rilevazione e allarme UNI 9494 Sistemi EFC (N-F) Norme Tecniche. D.Lgs 81/2008 Testo Unico Sicurezza Lavoratori Ferraiuolo 8/31 Direttive Regolamenti Europei

D.Lgs 8 marzo 2006 n. 139 Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco CAPO III- disposizioni di prevenzione incendi art. 14 competenza esclusiva in materia di prevenzione incendi del M.Int. CNVVF art. 16 (*) art. 19 art. 20 CPI attesta il rispetto della normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio funzioni di polizia amministrativa e P.G. del CNVFF sanzioni penali e sospensione dell attività in assenza di CPI (pienamente operativo dal 7 ottobre 2014) (*) modificato dal D.P.R. 151/2011: Ferraiuolo 9/31

In vigore dal 7 ottobre 2011 D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi 13 articoli Allegato I Allegato II è definita la nuova procedura amministrativa di P.I 80 attività equiparazione con vecchie 97 attività elencate dal D.M. 16.02.1982 Ferraiuolo 10/31

D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011 La nuova disciplina dei procedimenti per la prevenzione incendi prevede procedure semplificate e progressività degli adempimenti in relazione alla tipologia e alla gravità del rischio delle attività CATEGORIA A Attività a basso rischio e standardizzate Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi sono state distinte in tre categorie A, B e C, in relazione alla dimensione dell impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. CATEGORIA B Attività a medio rischio CATEGORIA C Ferraiuolo 11/31 Attività a elevato rischio

Allegato I al DPR 151/2011 Categoria A attività dotate di regola tecnica di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente. Locali di esposizione e vendita di superficie lorda, comprensiva dei depositi e servizi, superiore a m 2 400 fino a m 2 600 Alberghi con oltre 25 posti-letto fino a 50 Impianti termici, compreso le cucine, con potenzialità superiore a 116 kw fino a 350 kw Depositi GPL fino a 5 m 3.. Ferraiuolo 12/31

Allegato I al DPR 151/2011 Categoria B attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regola tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità basso.. Locali di esposizione e vendita di superficie lorda, comprensiva dei depositi e servizi, superiore a m 2 600 fino a m 2 1500 Alberghi con oltre 25 posti-letto: oltre 50 fino a 100; Impianti termici, compreso le cucine, con potenzialità superiore a 350 kw fino a 700 kw... Ferraiuolo 13/31 Officine per la riparazione dei veicoli a motore di suberifica coperta superiore a m 2 300 fino a m 2 1000

Allegato I al DPR 151/2011 Categoria C attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della regola tecnica Locali di esposizione e vendita di superficie lorda, comprensiva dei depositi e servizi, superiore a m 2 1500 Alberghi con oltre 25 posti-letto: oltre 50 fino a 100; Impianti termici, compreso le cucine, con potenzialità superiore a 350 kw fino a 700 kw... Ferraiuolo 14/31 Officine per la riparazione dei veicoli a motore di suberifica coperta superiore a m 2 1000. Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, calzaturifici superiori a 25 addetti.

Allegato I - DPR 151/2011 Elenco attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi Attività 53 Officine per la riparazione di: veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m 2 ; Ferraiuolo 15/31 materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m 2 ;

Allegato I - DPR 151/2011 Elenco attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi Attività 55 Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m 2 Ferraiuolo 16/31

Allegato I - DPR 151/2011 Elenco attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi Attività 66 Alberghi, pensioni,., villaggi turistici, alloggi agrituristici,.. oltre 25 posti-letto; Ferraiuolo 17/31 Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Allegato I - DPR 151/2011 Elenco attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi Attività 70 Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m 2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg Ferraiuolo 18/31

Allegato I - DPR 151/2011 Elenco attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi Attività 74 Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kw Ferraiuolo 19/31 Attività 75 Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m 2 ;

D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011. semplificazione e progressività. CATEGORIA A Attività a basso rischio e standardizzate CATEGORIA B Attività a medio rischio CATEGORIA C Attività a elevato rischio Viene eliminato il parere di conformità sul progetto La valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60 giorni Avvio dell attività tramite SCIA Ferraiuolo 20/31 Controlli con sopralluogo a campione (entro 60 giorni) Rilascio, su richiesta, di copia del verbale della visita tecnica Controllo con sopralluogo (entro 60 giorni) Rilascio del Certificato di prevenzione incendi

art. 3 DPR 151/2011 Valutazione dei progetti Responsabili attività Categoria B o C sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l esame dei progetti di nuovi impianti di modifiche da apportare a quelli esistenti che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio Ferraiuolo 21/31

art. 4 DPR 151/2011 Controlli di prevenzione incendi L imprenditore, a lavori ultimati, prima dell esercizio, raccoglie la documentazione attestante la conformità dell attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e inoltra al Comando la richiesta di controllo mediante SCIA Il Comando verifica la completezza formale dell istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta CATEGORIA A CATEGORIA B Controlli a campione Ferraiuolo 22/31 CATEGORIA C Controlli obbligatori

con il rilascio della ricevuta l attività può esercire.. il titolare dell attività, a differenza del passato, non deve attendere il sopralluogo dei VVF e il rilascio del CPI.. Ferraiuolo 23/31. l autorizzazione all esercizio, fatto salvo il riscontro positivo in fase di controllo da parte del CNVVF, è attribuita dal titolare del attività, che si assume le responsabilità, anche penali [SCIA è una dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/200] sulla base di un asseverazione di un tecnico abilitato..

Ferraiuolo 24/31 Il Certificato Prevenzione Incendi, così come inteso nel nuovo regolamento, analogamente al verbale della visita tecnica, non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato

Raccordo con le procedure SUAP.. i procedimenti di prevenzione incendi sono soggetti alle disposizioni generali dettate in materia di procedimenti amministrativi.. in particolare, per le attività produttive i procedimenti di prevenzione incendi sono una parte del procedimento complessivo di competenza dei SUAP Ferraiuolo 25/31 in particolare la richiesta di controllo mediante SCIA integra, per le attività soggette, la dichiarazione di ultimazione dei lavori, redatta dal Direttore dei Lavori, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità [art. 10 DPR 151/2011]

Gestione delle modifiche.. semplificazione e proporzionalità adempimenti prima dell entrata in vigore del DPR 151/2011, in caso di modifica dell attività soggetta al controllo dei CNVVF, il titolare dell attività doveva, obbligatoriamente, ricominciare dalla fase di esame progetto.. oggi il titolare dell attività ha la possibilità, con il supporto di un consulente abilitato, di valutare l entità della modifica, ai fini antincendio, e sulla base di tale valutazione adempiere agli obblighi previsti.. modifica con aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. I responsabili delle attività di cui all'allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti modifica senza aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Ferraiuolo 26/31 modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate I responsabili delle attività di cui all'allegato I, di tutte le categorie, sono tenuti a richiedere nuovamente il controllo mediante l inoltro di una nuova SCIA

art. 5 DPR 151/2011 Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio Prima dell entrata in vigore del DPR 151/2011 il titolare doveva richiedere il rinnovo del CPI e attendere il nuovo certificato. oggi, la richiesta di rinnovo del CPI è stata sostituita da una dichiarazione attestante l assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, Il Comando non redige un nuovo certificato ma rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione. ogni cinque anni per quasi la totalità delle attività ogni dieci anni anni solo per alcune attività: 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell Allegato I, 6. Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili 7. Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi Ferraiuolo 27/31 64. Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti 71. Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti 72. Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22/1/2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archi-vi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi al-tra attività contenuta nel presente Allegato. 77. Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superio-re a 24 m

art. 5 DPR 151/2011 Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio art. 11 - Transitorio Titolari Attività 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 in possesso del CPI presentano la prima attestazione di rinnovo periodico CPI una tantum rilasciato antecedentemente al 1 gennaio 1988 CPI una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1988 e il 31 entro otto anni dicembre 1999 (7 ottobre 2019) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del regolamento (7 ottobre 2017) Ferraiuolo 28/31 CPI una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del regolamento (7 ott 2011) entro dieci anni (7 ottobre 2021)

art. 7 DPR 151/2011 Deroghe procedura attuabile unicamente in presenza di attività dotate di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi (locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi, scuole, ospedali, alberghi, impianti termici a gas o a combustibile liquido, autorimesse, gruppi elettrogeni, ecc.). In caso di impossibilità dell integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti Ferraiuolo 29/31 Possono presentare istanza di deroga anche i titolari di attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi che non rientrano tra quelle riportate all Allegato 1 del DPR 151/2011 (attività non soggette ai controlli VVF)

art. 11 DPR 151/2011 Disposizioni Transitorie 4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all Allegato I (1), esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento (22 settembre 2011), devono espletare i prescritti adempimenti [SCIA] entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento due tre cinque anni 7 ottobre 2016 a condizione che inoltrino la richiesta di Valutazione Progetto, ai sensi dell art. 3 del DPR 151/2011, entro otto mesi [1 novembre 2015] dall entrata in vigore della Legge 27 febbraio 2015, n. 11, di conversione del Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192 (mille proroghe). Ferraiuolo 30/31. ove non si provveda a inoltrare il progetto al Comando Provinciale VVF per la valutazione di competenza entro il 1 novembre 2015 l attività automaticamente è inadempiente all obbligo di richiedere il controllo mediante SCIA [che senza proroga è scaduto il 7 ottobre 2014]. (1) i campeggi, le palestre, demolitori, alcuni edifici pregevoli per arte e storia, asili nido, ecc.

luigi.ferraiuolo@vigilfuoco.it Ferraiuolo 31/31