COMUNE DI CARNAGO (Provincia di Varese) (Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.04.2004)
Art 1 Il presente Regolamento disciplina l utilizzo dell area comunale ubicata in località Brianzola, attrezzata di strutture dell Amministrazione Comunale per lo svolgimento di attività di carattere ricreativo, sportivo, sociale e culturale, con particolare riferimento a feste normalmente organizzate da soggetti diversi dall Amministrazione Comunale. Art 2 L utilizzo dell area è soggetto a Concessione comunale, previo pagamento di un canone nella misura stabilita annualmente dall Amministrazione Comunale e di una cauzione minima pari al 10% del canone stesso. Il canone potrà essere diverso tenuto conto dei seguenti criteri: Durata dell occupazione Finalità della manifestazione ( a scopo di lucro senza scopo di lucro) Tipo di iniziativa( aperta al pubblico privata ma non aperta al pubblico) Art 3 Potranno disporre dell area i soggetti sotto elencati con il seguente ordine di priorità: 1. Enti Pubblici 2. Associazioni e Società di carattere assistenziale, culturale, ricreativo e sportivo 3. Partiti politici, Associazioni e Gruppi, aventi finalità politiche 4. Privati cittadini, anche a scopo di lucro 5. Titolari di licenza per attività di pubblico spettacolo
Nell ambito delle priorità sopra citate sarà data preferenza alle manifestazioni organizzate da soggetti residenti in Carnago privilegiando le manifestazioni aperte al pubblico rispetto quelle private. Le domande dovranno essere depositate nel periodo: dal 01 30 novembre per le feste programmate dal 1 febbraio al 31 agosto; dal 01 31 maggio per le feste programmate dal 1 settembre al 31 gennaio. Tenuto conto della priorità di cui ai commi precedenti, le richieste saranno considerate secondo l ordine cronologico risultante dalla registrazione di Protocollo generale comunale. Altre feste possono essere organizzate nei periodi liberi, purchè richieste 30 giorni prima del loro inizio. Nel periodo intercorrente l inizio della campagna elettorale e quella delle elezioni, è sospeso l utilizzo dell area, a Partiti politici, Associazioni e Gruppi aventi finalità politiche. Gli organizzatori delle feste eventualmente sospese hanno la possibilità di richiedere un periodo diverso in deroga alle tempistiche sopraelencate. Art 4 Alla fine di garantire un equa disponibilità dell area, la stessa sarà ceduta a ciascun soggetto per periodi non superiori a una settimana, con decorrenza da martedì dalle ore 08:30 con termine lunedì alle ore 18:00, per non più di 2 periodi in un anno solare. Nell ambito di ciascuna settimana la manifestazione non potrà protrarsi per oltre quattro giorni. Nel caso non siano altre richieste, l ufficio competente potrà autorizzare periodi più lunghi, in ogni caso mai superiore alle due settimane consecutive.
Art 5 Il Sindaco stabilisce con propria Ordinanza, l orario massimo di svolgimento delle attività. Art 6 L organizzatore della manifestazione, durante lo svolgimento della festa, dovrà essere reperibile a richiesta degli Ufficiali od Agenti della Pubblica Sicurezza o dagli Operatori dell Azienda Sanitaria Locale. Art 7 Nell ambito delle manifestazioni saranno ammesse attività collaterali gestite da terzi e sotto la loro personale responsabilità. In tal caso dette attività dovranno essere autorizzate dall Amministrazione Comunale, previo parere favorevole e vincolante degli organizzatori della manifestazione interessata. Nessun canone sarà dovuto all Amministrazione Comunale da tali soggetti, salvo i tributi previsti per legge e l ottenimento delle prescritte Autorizzazioni Amministrative e Autorizzazioni Sanitarie o di Pubblica Sicurezza. Art 8 Gli eventuali impianti e attrezzature che gli organizzatori dovessero allestire in loco, dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia. Analogamente i soggetti privati che dovessero essere autorizzati a gestire attività proprio nell ambito della manifestazione dovranno utilizzare impianti e attrezzature conformi alla normativa vigente.
Art.9 Ai fini del rilascio della concessione per l utilizzo dell area, gli organizzatori dovranno presentare all Ufficio di Polizia Amministrativa del Comune, apposita domanda almeno 20 giorni prima della festa, allegando una relazione dettagliata del programma della manifestazione. Nel caso di utilizzo di impianti o attrezzature diverse da quelle avute in concessione, gli stessi, sono soggetti a verifica da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo. Almeno un giorno prima dell ispezione in loco da parte della Commissione, dovranno essere presentati all Ufficio di Polizia Amministrativa del Comune, idonei certificati di conformità degli impianti allestiti, e l attestazione del corretto montaggio. Art 10 L organizzatore non potrà effettuare ne consentire ad altri, attività diverse da quelle per le quali è stata concessa l area. Art 11 Al termine della manifestazione, tutta l area utilizzata, dovrà essere riconsegnata in perfetto ordine sgombra da materiali e da rifiuti di ogni genere. Il Concessionario deve osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte dalla Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo. L utilizzo dell area avviene sotto l esclusiva responsabilità dell utilizzatore, l Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni imputabili a negligenza dell organizzatore.
Eventuali danni arrecati alle strutture o agli impianti saranno addebitati all organizzatore. Art 12 In caso di concessione dell area, e di mancato utilizzo per cause imputabili all organizzazione, qualora ciò abbia pregiudicato l utilizzo ad altri soggetti, a titolo di penale, l Amministrazione Comunale, si rivale sul concessionario, confiscandone il deposito cauzionale. Art 13 Nell area è vietato lo sparo di fuochi pirotecnici ed ogni altra attività che possa arrecare danni a persone e cose. Art 14 L area non è destinata a utilizzi diversi da quanto indicato dagli articoli 1 e 3.