COMUNE di VERUCCHIO PROVINCIA DI RIMINI REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI SOCIALI NON E.R.P.



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REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI SOCIALI NON E.R.P. Approvato con delibera C.C. n. 73 del 04/11/2011 Esecutivo dal 01/01/2012 Pagina 1 di 7

REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI SOCIALI NON E.R.P. Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali per l assegnazione e la gestione degli alloggi facenti parte del patrimonio disponibile del Comune di Verucchio (di seguito denominati alloggi ), destinati a finalità sociali, quale prestazione di aiuto ai nuclei familiari che si trovano situazioni di particolare bisogno e difficoltà, privi anche della disponibilità di un alloggio, finalizzata a favorire, ove possibile, lo sviluppo o il ripristino delle proprie capacità e potenzialità. 2. Le presenti disposizioni non si applicano al patrimonio comunale degli alloggi di ERP per i quali si applica la specifica disciplina normativa. 3. Fermi restando i vincoli stabiliti per legge o regolamento, il Comune di Verucchio può destinare gli alloggi a specifiche categorie sociali. Al momento dell approvazione del presente regolamento quattro alloggi sono vincolati alla destinazione per madri sole con figli minori, come stabilito dal progetto approvato e finanziato dalla Regione Emilia Romagna. Art. 2 Definizioni 1. Per nucleo familiare si intende il nucleo anagrafico del richiedente, fatta salva la possibilità di assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta esclusivamente nei seguenti casi: a) allontanamento della madre e/o del minore disposto da provvedimento del servizio sociale o dell Autorità Giudiziaria; b) casi di maltrattamento o allontanamento in genere disposti dalle Autorità competenti; 2. Per madre sola con figli minori si intende il caso concreto in cui la madre sia di fatto sola ad affrontare il mantenimento del figlio, a titolo esemplificativo la nozione si riferisce ad uno dei seguenti casi: a) il figlio/i figli non siano stati riconosciuti dal padre; b) vedove; c) il padre tenuto agli alimenti non provveda. Tale condizione è valida solo se la madre ha preventivamente presentato istanza all Autorità Giudiziaria finalizzata ad ottenere gli alimenti; d) per altre ragioni (ricovero del padre di lungo periodo in struttura sanitaria o socio sanitaria, reclusione di lungo periodo, irreperibilità accertata, ecc.). Art. 3. Bando e Requisiti soggettivi per l inserimento nelle graduatorie 1. Per la concessione degli alloggi si attinge esclusivamente alle graduatorie formate con apposito bando, quest ultimo redatto sulla base delle norme del presente regolamento. 2. A seconda della destinazione degli alloggi e del loro stato di occupazione si procede col bando per una sola o più graduatorie. Le graduatorie hanno validità annuale dal momento della loro approvazione. Le graduatorie resteranno comunque valide fino all approvazione di quelle successive. 3. I requisiti soggettivi ed oggettivi sono: Pagina 2 di 7

a) la residenza anagrafica nel Comune di Verucchio del richiedente: a) per gli alloggi di finalità sociale da almeno tre anni rispetto alla data di presentazione della domanda; b) per gli alloggi destinati alle madri sole con figli minori da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda; b) nessun componente del nucleo familiare deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nell'ambito provinciale della Provincia di Rimini, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 classe I, calcolata nel Comune di Verucchio, considerando la zona censuaria più bassa; altresì nessun componente del nucleo familiare deve essere titolare, anche pro quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune di Verucchio, considerando la zona censuaria più bassa. c) per il richiedente e le persone incluse nel suo nucleo familiare, la cittadinanza italiana, ovvero la regolarità di soggiorno per i cittadini comunitari e stranieri sulla base delle rispettive discipline; d) per il nucleo familiare del richiedente avere un reddito complessivo fiscalmente imponibile non inferiore ad 5.000,00 (cinquemila) e non superiore ad 20.000,00 (ventimila). Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta dall ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente il nucleo familiare anagrafico prima della data di presentazione della domanda di assegnazione; e) per l accesso agli alloggi destinati a madri sole con figli minori, la richiedente oltre ai requisiti di cui alle precedenti lett. a), b), c), d), deve ricadere in una delle categorie di cui all art. 2, comma 2, essere formalmente in carico al servizio minori e trovarsi in una condizione di particolare difficoltà economica e sociale attestata dalla competente assistente sociale. Art.4. Criteri di valutazione delle domande 1. Ad ogni domanda ammessa viene attribuito il punteggio spettante sulla base delle condizioni dichiarate e dei punteggi previsti nei seguenti schemi: CONDIZIONI OGGETTIVE VALIDE PER TUTTI GLI ALLOGGI Cod. Descrizione Punti A Alloggio che debba essere rilasciato a seguito di: ordinanza di 45 sgombero, sentenza o provvedimento del Tribunale, (non cumulabile con B e C) provvedimento esecutivo di sfratto (il provvedimento di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale), procedimento di esproprio o calamità naturale. B C SOLO PER GLI ALLOGGI DESTINATI ALLE MADRI SOLE: a seguito di dimissione da strutture sociali o socio sanitarie della madre e del bambino anche provenienti da strutture diverse. Dimora abituale in un alloggio non destinato ad uso abitativo quale roulotte, garage, cantina, magazzino, ecc Alloggio igienicamente insalubre da certificarsi da parte dell Autorità competente 20 (cumulabile con C) 20 (cumulabile con B) CONDIZIONI SOGGETTIVE ALLOGGI GENERICI Cod. Descrizione Punti D Nucleo familiare composto esclusivamente da persona che 20 Pagina 3 di 7

E abbia superato i 75 anni privo di rete familiare (per persona priva di rete familiare si intende l anziano i cui figli risiedano all'esterno di un area di 50 Km dalla sua residenza) Presenza nel nucleo familiare richiedente di uno o più persone invalide superiore ai 2/3 (superiore al 66%). Il richiedente dichiarato non autosufficiente dal competente (non cumulabile con G) Max 15 0,34 per ogni punto di invalidità per ogni componente invalido o non autosufficiente servizio assistenza anziani è equiparato all invalido al 100%. F Nucleo con minori a carico 10 per ogni figlio minore G Presenza di ultrasettantacinquenni nel nucleo 10 per ogni anziano H Residenza nel Comune di Verucchio 1 per ogni anno intero I Onerosità del canone di locazione annuo che incide sul reddito fiscalmente imponibile del nucleo familiare anagrafico Max 40 - Sino ad un incidenza pari al 20% non si riconosce alcun punteggio; - dal 21% al 30% 10 punti - dal 31% al 40% 20 punti - dal 41% al 50% 30 punti - oltre il 50% 40 punti CONDIZIONI SOGGETTIVE ALLOGGI PER MADRI CON FIGLI MINORI Cod. Descrizione Punti L Esistenza (emanazione non antecedente a 48 mesi prima dalla data della domanda) di un Provvedimento emanato dal Tribunale o dal servizio sociale reso esecutivo dal Giudice Tutelare di affidamento del minore o del minore e della madre. Per l assegnazione del punteggio l affidamento deve essere concluso con apposito provvedimento o dichiarato in fase conclusiva dal servizio minori. M N O Donne con bambini in situazione di protezione sociale a seguito di maltrattamenti o violenze, anche nella fase successiva alla dimissione dalla Casa rifugio Madri che hanno completato un percorso in struttura residenziale per la cura da sostanze d abuso o per la cura da patologie mentali Presenza nel nucleo familiare richiedente di uno o più persone invalide superiore ai 2/3 (superiore al 66%). Il richiedente dichiarato non autosufficiente dal competente servizio assistenza anziani è equiparato all invalido al 100%. 40 cumulabile con M e N; M e N sono cumulabili fra loro 15 15 Max 15 0,34 per ogni punto di invalidità per ogni componente invalido o non autosufficiente P Residenza nel Comune di Verucchio 1 per ogni anno intero Q Onerosità del canone di locazione annuo che incide sul reddito fiscalmente imponibile del nucleo familiare anagrafico Max 40 - Sino ad un incidenza pari al 20% non si riconosce alcun punteggio; - dal 21% al 30% 10 punti - dal 31% al 40% 20 punti - dal 41% al 50% 30 punti Pagina 4 di 7

- oltre il 50% 40 punti R Numero figli presenti nel nucleo del richiedente 10 per ogni figlio successivo al primo 2 Il Comune di Verucchio procede all istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità. Provvede all attribuzione dei punteggi di ciascuna domanda, sulla base delle situazioni dichiarate e documentate dall interessato e accertate d ufficio. 3. Il Comune di Verucchio procede alla formazione ed approvazione della graduatoria secondo l ordine di attribuzione dei punteggi. In calce alla graduatoria sono indicate le domande dichiarato inammissibili. La graduatoria viene pubblicata nell Albo pretorio on line per trenta giorni consecutivi e diventa esecutiva al termine della pubblicazione. 4. A parità di punteggio la priorità è riconosciuta al più anziano di età. Art. 5. Assegnazione, Contratto di Locazione e Canone 1. Gli alloggi disponibili per la locazione vengono assegnati all avente diritto rispettando l ordine stabilito dalle graduatorie e nel rispetto dello standard abitativo contemplato all art. 6, comma 1, previo accertamento della sussistenza dei requisiti e del permanere delle condizioni oggettive e soggettive che hanno portato, rispettivamente, all ammissione ed alla collocazione in graduatoria. 2. Il Comune di Verucchio, in sede di assegnazione degli alloggi, provvede a verificare nei confronti dei concorrenti che si trovano collocati in posizione utile nella graduatoria definitiva, l esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio, previo acquisizione d ufficio o direttamente dall interessato della documentazione necessaria. 3. Al momento dell assegnazione, qualora si accerti una mutazione delle condizioni soggettive e oggettive tale da determinare uno scostamento rispetto al punteggio conseguito in graduatoria superiore a 25 punti, si provvederà all aggiornamento del punteggio indicato nella graduatoria medesima. 4. All assegnazione degli alloggi effettuata in conformità ai precedenti articoli, si procede con la stipula del contratto di locazione previsto dall art. 2, comma 1 della Legge n. 431/1998 della durata di anni 4 (quattro); 5. Fatti salvi i canoni previsti dai contratti vigenti al momento dell approvazione del presente regolamento e fino alla naturale scadenza dei medesimi, agli alloggi è applicato il canone di locazione c.d. calmierato per la durata pari a 18 (diciotto) mensilità, calcolato su di una percentuale del 4,00% (quattro per cento) del valore dell'alloggio, in analogia al programma regionale denominato "20.000 alloggi in locazione permanente"; detto canone non dovrà comunque superare la soglia massima prevista per i canoni concordati, come previsto dall'accordo territoriale per il territorio comunale di Verucchio del 22/06/2005 (legge n. 431/'98 art. 2 comma 3), dovuto dai soggetti locatari. 6. Il canone di locazione c.d. calmierato, così come al comma precedente, viene applicato per i primi 18 (diciotto) mesi del contratto di locazione stipulato con l assegnatario dell alloggio. A Partire dal 19 (diciannovesimo) mese di locazione sarà applicato un canone di locazione c.d. di libero mercato il cui importo è stabilito dall Ente proprietario, ai sensi della Legge n. 431/1998. Il canone di locazione calmierato potrà essere prorogato di un ulteriore periodo fino ad un massimo di 18 (diciotto) mensilità esclusivamente previo motivato e specifico progetto dell assistente sociale corredato di relazione esplicativa comprovante le condizioni che hanno condotto alla necessità di procrastinare il percorso assistenziale. Pagina 5 di 7

7. Il canone di locazione sarà aggiornato con cadenza annuale applicando l indice ISTAT relativo al costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati. 8. L assegnatario dell alloggio, prima di riceverlo in assegnazione, dovrà produrre apposita garanzia fideiussoria pari ad un minimo di tre mensilità, ovvero versare la corrispondente somma a garanzia dei propri oneri. Art. 6. Standard abitativo 1. L assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto in base all ordine di graduatoria è effettuata dal Comune di Verucchio, secondo quanto di seguito specificato: a) gli alloggi con superficie ricompresa entro i 58,5 mq. sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 1 e 2 persone; b) gli alloggi con superficie ricompresa tra i 58,6 mq. e 78 mq. sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 3 e 4 persone; c) gli alloggi con superficie ricompresa tra i 78,1 mq. e 90 mq. sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 5 persone; d) gli alloggi con superficie oltre i 90 mq. sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 6 persone ed oltre. 2. In caso di assegnazione a nucleo familiare in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, attestato da certificato medico, lo standard abitativo è individuato tenendo conto di una persona in più. Tale criterio è esteso ai nuclei familiari in cui si siano verificati accrescimenti per effetto di nascita, di adozioni o di affidi. 3. Il Comune di Verucchio può effettuare di volta in volta, con provvedimenti motivati, assegnazioni in deroga agli standard abitativi sopra citati, qualora le caratteristiche dei nuclei familiari aventi diritto all assegnazione nonché le caratteristiche degli alloggi disponibili non consentano una valida soluzione del problema abitativo del nucleo interessato. 4. Il Comune inoltre qualora ravvisi nella tipologia dell alloggio una situazione tale da non soddisfare le necessità del nucleo familiare la cui composizione è idonea alla metratura di quell alloggio, secondo lo standard indicato, può anche in questo caso effettuare motivate assegnazioni in deroga agli standard abitativi sopra citati. Art. 7. Subentro, ampliamento e ospitalità temporanea 1. In caso di decesso, di irreperibilità accertata anagraficamente o di allontanamento volontario o giudiziale dell assegnatario subentrano nell assegnazione dell alloggio gli altri componenti del nucleo familiare anagrafico che sono stati identificati all atto dell assegnazione dell alloggio e le persone entrate successivamente nel nucleo familiare a seguito del matrimonio dell assegnatario, della nascita e dell adozione e riconoscimento di figli minori. 2. L ampliamento del nucleo familiare a favore di altre persone, escluse quelle elencate al comma precedente, deve essere richiesto e può essere autorizzato dal Comune solo se compatibile con lo standard abitativo. Le persone autorizzate ad entrare nel nucleo familiare dell assegnatario sono escluse dal diritto di subentro nell assegnazione. Pagina 6 di 7

3. L ospitalità temporanea può essere autorizzata dal Comune di Verucchio per periodi inferiori a quattro mesi, se non comporta il trasferimento della residenza anagrafica nell alloggio e se non causa una situazione di sovraffollamento, secondo la definizione stabilita nel comma precedente. Art. 8. Altre disposizioni 1. Entro 24 (ventiquattro) mesi dalla permanenza nell alloggio sono accertate la situazione reddituale e la permanenza dei requisiti di assegnazione anche attraverso la richiesta all assegnatario delle informazioni o della documentazione non in possesso del Comune di Verucchio e che non possono essere acquisite d ufficio presso altre amministrazioni. 2. Qualora l assegnatario non produca senza giustificato motivo la documentazione richiesta ovvero produca una documentazione parziale o palesemente inattendibile, il Comune di Verucchio procede con la formale diffida ad adempiere. 3. Nel caso in cui l assegnatario venga meno agli obblighi contrattuali stabiliti per legge, dal presente regolamento e dal bando, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell art. 1456 del Codice Civile. Pagina 7 di 7