REGOLAMENTO AFFIDAMENTO FAMILIARE SOGGETTI MINORI Allegato alla deliberazione dell Assemblea dei Sindaci n. 8/247 del 16/12/2015.
Art. 1 - Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina l istituzione dell affidamento familiare, erogata da questo Ente al fine di garantire al minore le condizioni migliori per uno sviluppo psicofisico adeguato, nelle situazioni in cui la famiglia d origine non sia in grado di provvedervi in autonomia. L affidamento familiare è disciplinato in Italia dalla legge del 4 maggio 1983 n. 184 Diritto del minore ad una famiglia, modificata e integrata dalla legge del 28 marzo 2001 n. 149. Tale normativa sancisce che il minore ha diritto di crescere e di essere educato nella propria famiglia, che, in caso di indigenza e difficoltà socio-economiche, culturali e/o relazionali, deve essere sostenuta e supportata. Il minore che temporaneamente si trova privo di un ambiente familiare idoneo a garantirgli educazione, istruzione e relazioni affettive stabili e significative, può essere affidato ad una famiglia o a una persona singola in grado di sostenerlo. Caratteristica fondamentale dell affidamento familiare è la temporaneità dell intervento e la necessità per il minore di mantenere i rapporti con la famiglia naturale, in previsione di un rientro presso la stessa. Art. 2 - Finalità e obiettivi dell affidamento familiare 1. L affidamento familiare ha l obiettivo primario di garantire al minore il diritto di crescere all interno di un nucleo familiare in grado di assicurargli uno sviluppo psicofisico adeguato e conforme a quanto prevede la Convenzione ONU di New York del 1989 rispetto al tema dei diritti dei minori, nel caso in cui la famiglia d origine si trovi nell impossibilità/incapacità temporanea a prendersene cura. Proprio perché è un intervento temporaneo, nel contempo, il Servizio si prefigge di recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di prevedere un rientro del minore presso la stessa. Nelle situazioni in cui un recupero della famiglia d origine non sia possibile, l obiettivo dell affidamento familiare diventa il favorire e accompagnare il minore verso un autonomia personale e socioeconomica o al passaggio ad una famiglia avente i requisiti per l adozione, aiutandolo anche a rielaborare la propria esperienza familiare. L affidamento familiare si considera un azione di solidarietà da parte della comunità sociale verso un bambino o un ragazzo il cui nucleo familiare è temporaneamente impossibilitato a garantirgli un ambiente idoneo alla sua corretta crescita. Art. 3 - Destinatari 1. I destinatari del servizio sono: Minori in situazioni di disagio per i quali è necessaria una temporanea separazione dalla famiglia d origine, che si trova in difficoltà nell esercizio delle proprie competenze genitoriali sul piano educativo, socio relazionale, affettivo e materiale; Minori stranieri non accompagnati privi della presenza e del sostegno della propria famiglia d origine e/o di parenti entro il IV grado disponibili a prendersene cura e che abbiano avuto rapporti significativi; Ragazzi oltre il 18 anno di età, che per situazio ni particolari motivate dal Servizio sociale professionale necessitano di proseguire l esperienza nella famiglia affidataria. Art. 4 - Tipologie di affidamento familiare 1. Secondo la normativa vigente, è possibile declinare l affidamento familiare nelle seguenti tipologie: Status Giuridico: Consensuale: viene disposto dall Ente gestore in attuazione dell art. 4 della legge 183/83 modificata dalla legge 149/2001, previo consenso dei genitori o del tutore. Il provvedimento di affido familiare, deve essere ratificato dal giudice tutelare, nei casi
in cui il minore non sia affidato a parenti entro il IV grado, o per un periodo superiore ai sei mesi; Giudiziale: viene disposto con provvedimento dal Tribunale per i Minorenni che si avvale dell Ente gestore per l attuazione e la vigilanza; Preadottivo e/o a rischio giuridico: viene disposto con provvedimento dal Tribunale per i Minorenni nelle situazioni in cui è aperta una procedura di adottabilità. Tipologie di collocazione: Eterofamiliare: quando la famiglia affidataria non ha legami di parentela entro il IV grado con la famiglia d origine; Parafamiliare: quando il minore viene collocato presso parenti entro il IV grado. Tempo e durata: Residenziale: il minore si trasferisce stabilmente presso la famiglia affidataria; A tempo parziale: quando il minore trascorre parte della giornata, o periodi di qualche giorno a settimana, presso la famiglia affidataria; Di emergenza: quando il minore viene collocato in via d urgenza e per un breve tempo presso la famiglia affidataria (es. ricovero o arresto del genitore). La legge prevede che l affidamento familiare abbia una durata di 24 mesi prorogabili in caso di necessità, segnalandolo alla competente Autorità Giudiziaria. Art. 5 - Diritti e doveri delle famiglie d origine e affidatarie 1. Nel progetto di affidamento familiare sia la famiglia d origine che quella affidataria hanno diritti e doveri da assolvere. 2. Famiglia d origine Diritti 1. conoscere le finalità generali dell affido familiare, le informazioni essenziali relative alla famiglia affidataria, le modalità di mantenimento del rapporto con il figlio oltre che, laddove sia ritenuto opportuno, essere disponibili a conoscere la famiglia affidataria: 2. mantenere significativi rapporti con il bambino; 3. usufruire del sostegno e degli interventi del Servizi Sociali istituzionalmente competenti e di altri Servizi specialistici; 4. essere informati sull andamento scolastico e lo stato di salute del figlio. Doveri 1. rispettare gli accordi, in caso di affidamento consensuale, e/o le prescrizioni dettate dal Tribunale per i Minorenni, in caso di affidamento giudiziale; 2. realizzare il programma stabilito dagli operatori per favorire il superamento degli elementi di pregiudizio e di disagio e favorire il ricongiungimento con i propri figli nei tempi concordati; 3. contribuire, in base alle proprie possibilità, alle spese del figlio; 4. non condizionare il proprio figlio rispetto all opportunità di vivere una situazione di tutela presso la famiglia affidataria; 5. rispettare la privacy e la riservatezza della famiglia affidataria. 3. Famiglia affidataria Diritti 1. essere informati circa la situazione del minore che accoglieranno e il progetto che lo riguarda; 2. condividere con gli operatori il progetto socio educativo del minore; 3. usufruire del sostegno psico-sociale degli operatori socio sanitari;
4. mantenere gli ordinari rapporti con l istituzione scolastica e l autorità sanitaria anche, se necessario, con il supporto per le procedure istituzionali e/o burocratiche, dei servizi istituzionalmente competenti; 5. essere tutelati nella propria sfera di riservatezza e nel rispetto della propria privacy; 6. ricevere un contributo economico mensile, come previsto dal medesimo regolamento; 7. beneficiare della normativa a favore dei lavoratori dipendenti. La finanziaria 2008 ha modificato gli artt. nn. 26 e 36 del testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151: l articolo 26 disponendo che nel caso di affido di un minore, il congedo di maternità può essere usufruito entro 5 mesi dall affidamento per un periodo massimo di 3 mesi; l articolo 36 disponendo che: 1. II congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. 2. II congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. 3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia. 8. ai sensi della L. 104/92 e s.m.i. i genitori, anche affidatari, possono fruire dei seguenti permessi: a) in caso di figli disabili in situazione di gravità con età inferiore ai tre anni, possono fruire, anche quando l altro genitore non ha diritto (perché ad esempio è casalingo/a, lavoratrice/lavoratore autonomo), alternativamente di: 1. un prolungamento del congedo parentale (tale prolungamento può essere fruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito - msg. n. 22578/2007); i giorni fruiti, fino all ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni; 2. riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell orario di lavoro; 3. tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore), sia nel caso in cui l altro genitore non lavori, sia nel caso in cui siano presenti altri familiari, anche lavoratori, che possono prestare assistenza. b) in caso di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra tre e otto anni possono fruire, anche quando l altro genitore non ha diritto (perché ad esempio è casalingo/a, lavoratrice/lavoratore autonomo), alternativamente di: 1. un prolungamento del congedo parentale (tale prolungamento può essere fruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito - msg. n. 22578/2007); i giorni fruiti, fino all ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni; 2. tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore), sia nel caso in cui l altro genitore non lavori, sia nel caso in cui siano presenti altri familiari, anche lavoratori, che possono prestare assistenza. c) in caso di figli disabili in situazione di gravità, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il 2 grado di persone in situazione di disab ilità grave possono usufruire di: 1. tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore). A titolo esemplificativo sono parenti di primo grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli/sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; sono affini di primo grado: suoceri, nuora, genero; sono affini di secondo grado: fratelli/sorelle del coniuge e nonni del coniuge. I genitori adottivi o affidatari possono fruire del prolungamento del congedo parentale per un periodo fino a tre anni, comprensivo del periodo di congedo parentale
ordinario, nei primi otto anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto disabile in situazione di gravità, indipendentemente dall età del bambino all atto dell adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso. Doveri 1. provvedere alla cura, al mantenimento, all educazione e all istruzione del minore affidato nel rispetto della sua identità culturale, sociale e religiosa attraverso un atteggiamento flessibile e accogliente; 2. aiutare il bambino a riconoscere, rielaborare ed accettare i limiti e le difficoltà della propria famiglia d origine; 3. mantenere, in collaborazione con gli operatori dell Ente Locale, significativi rapporti con la famiglia d origine del minore, tenendo conto di eventuali prescrizioni dei Servizi o dell Autorità Giudiziaria; 4. collaborare con gli operatori di riferimento e contribuire alla costruzione del progetto a favore del minore; 5. assicurare un attenta osservazione dell evoluzione del minore in affido, con particolare riguardo alle condizioni affettive, fisiche ed intellettive, favorendo la socializzazione ed i rapporti con i suoi contesti di vita; 6. assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore in affido e della sua famiglia. Art. 6 - Come si diventa famiglia affidataria 1. Le famiglie o i singoli interessati a diventare famiglia affidataria possono rivolgersi ai componenti del Gruppo Affidi che fisserà un primo colloquio di informazione. Qualora i richiedenti ritenessero di voler proseguire il percorso di conoscenza dovranno partecipare ad una serie di colloqui di approfondimento con un assistente sociale e uno psicologo. Al termine di tale percorso verranno inseriti in una banca dati di famiglie affidatarie disponibili, da cui il Gruppo Affido attinge in caso di abbinamenti con minori in stato di temporanea difficoltà familiare. Per informazioni ci si può rivolgere agli operatori del gruppo affido o tramite il centralino ad albero o tramite email del CISSACA. Art. 7 Regole generali 1. Il CISSACA provvede a formalizzare l'affido attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e provvede alla liquidazione del contributo mensilmente se dovuto. 2. L affidatario ha la possibilità di rifiutare l erogazione totale o parziale del contributo mensile. Art. 8 - Affidamenti residenziali - Modalità di calcolo dei contributi 1. Al fine di riconoscere la natura di servizio dell opera svolta dagli affidatari, il CISSACA eroga alla famiglia/persona affidataria, i seguenti contributi, aggiornabili annualmente dal Consiglio di Amministrazione. 2. Nel caso di affidamenti residenziali, un contributo spese mensile così calcolato: TIPOLOGIA CONTRIBUTO Parafamiliare 300,00 Eterofamiliare 500,00 3. Il contributo mensile è previsto esclusivamente per progetti di affidamento familiare proposti dall Autorità Giudiziaria o dal servizio sociale professionale. Sono esclusi dall erogazione del contributo mensile gli affidamenti esiti di accordi tra famiglie.
4. Il contributo economico mensile può essere aumentato del 20%, previa valutazione, in sede di formulazione del progetto individuale, nei seguenti casi: a) bimbi nel primo anno di vita; b) adolescenti ultraquattordicenni. 5. Il contributo è maggiorato ad 800,00 mensili per minori stranieri non accompagnati in ragione della complessità della situazione dovuta all assenza del nucleo familiare d origine sul territorio nonché agli aspetti di integrazione e socializzazione nel paese ospitante del minore stesso. 6. Nel caso di minori gravemente disabili, non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di handicap fisici o psichici, riconosciuti invalidi al 100% dalle apposite Commissioni sanitarie e aventi diritto all indennità o assegno di accompagnamento, il contributo economico di base viene maggiorato del 100% e se valutato di competenza, compartecipato dall ASL. Il CISSACA si rivarrà sulla famiglia di origine o sul tutore per il rimborso dell indennità o assegno di accompagnamento, in quanto misura riconosciuta esclusivamente al fine di sostenere le spese relative alla crescita del minore con disabilità. Il Consorzio, in accordo con l ASL e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, può rimborsare le spese non riconosciute dal Servizio Sanitario, che gli affidatari sostengono per visite mediche, ausili e protesi e per trattamenti specialistici in Italia e all estero, purché preventivamente autorizzate e opportunamente documentate. 7. In relazione a specifiche esigenze personali del minore affidato, purché preliminarmente autorizzate e opportunamente documentate, è possibile il rimborso di significative spese per il soddisfacimento di bisogni sanitari, scolastici, aggregativi, relazionali ecc. nella misura massima di 1.500,00 annuali, e non sia possibile usufruire di altri contributi pubblici. 8. A favore di adolescenti e di giovani già collocati in affidamento familiare in età minorile può essere valutata, in presenza di particolari situazioni di vita (ultimo anno di scuola superiore, prossimità al conseguimento dell autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia ecc.) e con il consenso dell interessato, la prosecuzione dell affidamento anche oltre la maggiore età e fino al compimento del ventunesimo anno, con erogazione del relativo contributo economico diminuito di 1/3, salvo esigenze specifiche verificate nel progetto individuale. 9. Nei casi in cui il progetto viene condiviso dall Ente Gestore con l ASL di riferimento, attraverso la valutazione in UMVD (unità multidisciplinare di valutazione della disabilità) il contributo previsto può variare dagli importi indicati nel presente regolamento. Art. 9 - Affidamenti a rischio giuridico e sostegno alle adozioni difficili - Modalità di calcolo dei contributi. 1. Agli affidatari, individuati dal Tribunale per i Minorenni, che accolgono minori definiti a rischio giuridico nei confronti dei quali è aperta la procedura di adottabilità e la cui tutela è affidata al Consorzio, viene erogato il contributo economico di 400,00. 2. In attuazione delle disposizioni della L. 149/01 art. 6 comma 8 e in un ottica di sostegno alle adozioni difficili, questo Consorzio, in presenza di un provvedimento di affidamento preadottivo o di una sentenza definitiva di adozione, eroga, indipendentemente dal reddito e fino al raggiungimento della maggiore età dell adottato, il contributo economico pari a quello corrisposto alle famiglie affidatarie, ai genitori che adottano minori italiani o stranieri che abbiano le seguenti caratteristiche: a) età superiore a 12 anni; b) handicap accertato ai sensi dell art. 4 della L. 104/92, che assuma connotazione di gravità. 3. Il contributo economico, di cui al comma precedente, deve essere vincolato all elaborazione di un progetto di sostegno al minore e alla famiglia, frutto della collaborazione tra servizi sociali, sanitari e famiglia stessa. Il massimale è pari al contributo
erogato alle famiglie affidatarie, comprensivo delle eventuali maggiorazioni previste per le differenti tipologie. Art. 10 - Affidamenti a tempo parziale - Modalità di calcolo dei contributi 1. Nel caso di affidamenti a tempo parziale, a nuclei o persone non appartenenti alla famiglia, un contributo spese mensile così calcolato: TIPOLOGIA CONTRIBUTO DA CONTRIBUTO A Tutti i pomeriggi (almeno 5) 250,00 300,00 Fine settimana o meno di 5 gg 150,00 200,00 2. Il contributo economico mensile per gli affidamenti a tempo parziale può essere aumentato del 10%, in sede di formulazione del progetto individuale da parte dell assistente sociale, per spese extra preventivamente concordate e giustificate Art. 11 - Rispetto delle norme vigenti ed abrogazioni 1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti normative, allo Statuto ed agli altri Regolamenti del Consorzio. Art. 12 - Pubblicità del Regolamento 1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito del Consorzio. Art. 13 - Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento - emanato ai sensi dell art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2016.