Attività di vendita Commercio in forma itinerante Descrizione In questa tipologia sono comprese tutte le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante (senza concessione di posteggio). L esercizio di questa tipologia di attività è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune e su qualsiasi area pubblica appositamente individuata e autorizzata dal Comune, nonché su aree private adeguatamente attrezzate, concesse in uso pubblico o a tal fine espressamente autorizzate, secondo le modalità stabilite dal Comune. L autorizzazione alla vendita sulle aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione di alimenti e bevande, qualora l'operatore sia in possesso dei necessari requisiti. Requisiti Per svolgere l attività sopra descritta occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: Requisiti morali: assenza di cause ostative elencate nell art. 71 del D.LGS. 59/2010 assenza cause ostative elencate nell art. 67 del D.LGS. 159/2011 Requisiti professionali (solo in caso di commercio dei prodotti alimentari) - possesso di uno dei seguenti requisiti professionali per il commercio dei prodotti alimentari 1 - aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano. 2 - aver prestato la propria opera, per almeno 2 anni, anche non continuativi, nel quinquennio
precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande: quale dipendente qualificato addetto alla vendita, o all amministrazione o alla preparazione degli alimenti, comprovata dall iscrizione all'inps - quale socio lavoratore, comprovata dall iscrizione all'inps - quale coadiutore familiare, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il 3 grado dell imprenditore, comprovata dall iscrizione all'inps - quale dipendente qualificato addetto alla vendita, o all amministrazione o alla preparazione degli alimenti, comprovata dall iscrizione all'inps - quale socio lavoratore, comprovata dall iscrizione all'inps - quale coadiutore familiare, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il 3 grado dell imprenditore, comprovata dall iscrizione all'inps 3 - essere in possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore o di Laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti: 4 - aver esercitato in proprio per almeno 2 anni, anche se non continuativi, nel quinquennio precedente, l attività di vendita nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande: 5 - essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la Cciaa per l attività di commercio delle ex tabelle merceologiche oggi corrispondenti al settore alimentare o per l attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti; (oppure) - aver superato l esame di idoneità (oppure) - frequentato con esito positivo il corso per l iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (REC), anche se non seguito dall iscrizione al registro. Adempimenti L esercizio dell attività in forma itinerante è soggetta a SCIA, trasmessa al Comune in cui il richiedente, persona fisica o persona giuridica, intende avviare l attività. L attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dall articolo 71, commi 6 e 6-bis del d.lgs. 59/2010 e dalle disposizioni in materia igienico-sanitaria vigenti.
La SCIA abilita anche: a) all esercizio dell attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago; b) all esercizio dell attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato; c) alla partecipazione alle fiere. Ogni abilitazione all esercizio dell attività in forma itinerante è riferita alla singola persona fisica ovvero, in caso di società, al soggetto legale rappresentante o ai soci amministratori o prestatori di lavoro. Il medesimo soggetto non può richiedere più di un autorizzazione all esercizio dell attività in forma itinerante. L esercizio del commercio in forma itinerante si effettua al di fuori dei posteggi eventualmente assegnati, con soste nel medesimo punto aventi durata non superiore ad un ora, senza porre a terra la merce in vendita, con obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri decorso detto periodo e con divieto di tornare nel medesimo punto nell arco della stessa giornata. I limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore. Per iniziare attività di commercio itinerante trasmettere: Allegato A - Dichiarazioni dei soci ed amministratori e del preposto (soltanto in caso di titolare non persona fisica); Notifica/comunicazione ai sensi CE 852/04 (soltanto per settore alimentare); Allegato B - Dichiarazione persona in possesso requisiti professionali (soltanto per settore alimentare); Copia dell atto comprovante il possesso del requisito professionale dichiarato (soltanto per settore alimentare); Copia della ricevuta di versamento dei diritti; Per il subingresso nell attività di commercio su aree pubbliche in forme itinerante occorre presentare: Allegato A - Dichiarazioni dei soci ed amministratori e del preposto (soltanto in caso di titolare non persona fisica); Notifica/comunicazione ai sensi CE 852/04 (soltanto per settore alimentare); Allegato B - Dichiarazione persona in possesso requisiti professionali (soltanto per settore alimentare); Copia dell atto comprovante il possesso del requisito professionale dichiarato (soltanto per settore alimentare); Copia della SCIA originaria; Atto di trasferimento/cessione o certificazione notarile;
Copia della ricevuta di versamento dei diritti; Il subentrante può iniziare l attività solo a seguito di comunicazione di subingresso al Comune che ha ricevuto la SCIA. Per la cessazione dell attività sono necessari: Copia della ricevuta di versamento dei diritti; Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari. Il titolo abilitativo all esercizio dell attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività. L abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo. L attività di somministrazione dei prodotti alimentari, anche se esercitata da imprenditori agricoli o artigiani abilitati all esercizio della propria attività su aree e suolo pubblico, è soggetta al rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di somministrazione di alimenti e bevande e delle disposizioni in materia igienico-sanitaria. L abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria. PAGAMENTO DIRITTI, IMPOSTE E ONERI: L importo da pagare ammonta a: euro xxx,xx per imposte; euro xxx,xx per tasse ; euro xxx,xx per diritti di segreteria. Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità: XXXXXXXXXXXXXX Normativa L.R. 10/2013 - Art. 4-bis c.1: L esercizio dell attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, se effettuato su posteggio dato in concessione, ed a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), se effettuato in forma
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) itinerante. L'istanza può essere presentata tramite la procedura guidata presente nella sezione Servizi On-Line del portale del SUAP oppure tramite l'invio per posta elettronica certificata (PEC) come da specifiche indicate nell' art. 5 dell'allegato tecnico al DPR 07 settembre 2010, n. 160. DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228: Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57. LEGGE REGIONALE 6 maggio 2013, n. 10: Disposizioni in materia di commercio per l attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Ulteriori modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 3 agosto 1999, n. 24, 20 gennaio 2000, n. 6 e 23 luglio 2003, n. 13.