CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato DI STANISLAO. Istituzione del servizio di psicologia scolastica



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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2839 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato DI STANISLAO Istituzione del servizio di psicologia scolastica Presentata il 20 ottobre 2009 ONOREVOLI COLLEGHI! Il nostro Paese si trova in grave ritardo rispetto all istituzione di un servizio strutturato di psicologia scolastica nel sistema educativo; infatti l Italia è l unico Paese in Europa a non avere una normativa che preveda la presenza obbligatoria della figura dello psicologo all interno degli istituti scolastici, nonostante nel 1969 la laurea in psicologia sia stata istituita proprio in funzione dell utilità dello psicologo nella scuola. Solo due regioni hanno approvato una legge che prevede l istituzione del servizio di psicologia scolastica, mentre nelle altre regioni la presenza dello psicologo nelle scuole è limitata a consulenze sporadiche e brevi. La prima regione è stata l Abruzzo, con la proposta di legge di mia iniziativa, divenuta la legge regionale 23 gennaio 2004, n. 3. Nel resto d Europa è prevista la presenza continuativa dello psicologo al servizio degli insegnanti e degli studenti, nonché della scuola in generale. L ambiente scolastico, dopo quello familiare, aiuta a formare e segna profondamente la vita dei ragazzi, che trascorrono nella scuola gran parte della loro giornata ed è lì che instaurano i primi rapporti con i coetanei e con gli adulti che ricoprono un ruolo di autorità e proprio a scuola possono insorgere disagi, incomprensioni e difficoltà relazionali e nell apprendimento. È necessario adeguare la presenza dello psicologo nella scuola agli standard europei attraverso l istituzione di un servizio di psicologia scolastica che operi nell ambito del sistema scolastico al fine di dare un contributo per innalzarne la qualità, l efficacia dell apprendimento e dell orientamento, la prevenzione del disagio e così accrescere l efficienza di tutta l organizzazione scolastica. Secondo gli ultimi dati raccolti dall Ordine nazionale degli psicologi, in collaborazione con i nuclei regionali dell Agenzia nazionale per lo sviluppo dell autonomia scolastica, le

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 2839 problematiche scolastiche più rilevanti riguardano principalmente lo scarso impegno nello studio e la mancanza di attenzione durante le lezioni, le difficoltà di relazione, le necessità didattiche particolari, le difficoltà di tipo organizzativo provocate dalle continue innovazioni e riforme e, per concludere, il fenomeno più grave, ovvero i comportamenti aggressivi e violenti degli alunni. Nel nostro Paese, alla fine del 2008, il 41 per cento degli alunni delle scuole primarie aveva dichiarato di aver subìto atti di prepotenza a scuola. Sono sempre di più in Italia i casi di giovani studenti, apparentemente senza problemi, che hanno in realtà serie difficoltà relazionali e di comprensione che li portano ad atti di violenza verso loro stessi o verso gli altri; un dato che deve allarmare e che dobbiamo necessariamente arrestare ed evitare è la presenza di studenti che tentano il suicidio a causa di una condotta scolastica non brillante o della difficoltà a esternare i propri disagi. Il servizio di psicologia scolastica è la strada principale per la prevenzione e per la comprensione del disagio giovanile, delle problematiche e delle patologie, oltre che degli stili di vita, dei giovani. Questo servizio è uno strumento di aiuto e di supporto anche alla famiglia, che ha così la possibilità di conoscere meglio e di capire il mondo dei propri figli, nonché di sostenerli e di facilitarli durante la loro crescita umana e professionale. Spesso il contesto familiare, infatti, non è in grado di prendere in carico gravi problematiche e in questo caso le conseguenze della mancanza di un supporto psicologico nella scuola sono ancora più gravi e causano disagi ancora più evidenti. In una formulazione asciutta, oserei dire essenziale, questa proposta di legge si pone in linea con gli orientamenti europei che «spingono» all adozione di leggi quadro nelle diverse materie. Non vi è dubbio di quanto un mancato recepimento dei bisogni psicologici all interno della scuola possa determinare un insuccesso nel percorso scolastico, e quanto, invece, una buona organizzazione scolastica possa corrispondere, viceversa, a un successo. La presente proposta di legge afferma un principio che da oltre quindici anni aspetta di essere affermato e di essere riconosciuto attraverso un apposita e non più rinviabile legge. Il principio è quello di istituire il servizio di psicologia scolastica all interno della scuola non limitando, come oggi, la presenza dello psicologo a un intervento solo ed esclusivamente «riparatorio», bensì prevedendo e definendo un azione di tipo preventivo dei disagi giovanili nonché di promozione generale dello sviluppo degli studenti. Questa proposta di legge ha l obiettivo di istituire un servizio strutturato e permanente di psicologia scolastica all interno degli istituti scolastici di ogni grado, un insieme coerente delle attività integrate relative all intera gamma delle dinamiche e delle problematiche presenti tra gli operatori e nelle organizzazioni scolastiche. Gli elementi distintivi di tale servizio sono, tra l altro, la pluralità di competenze che vanno dalla ricerca sul campo, alla progettazione e all esecuzione degli interventi; la varietà di competenze messe in atto da più professionisti che lavorano in gruppo; rapporti professionali diretti con le scuole e con le reti di scuole. In conclusione, la presente proposta di legge coglie un bisogno da sempre presente nella comunità scolastica e al quale bisogna dare una risposta in termini di qualità, integrazione e programmazione, passando, ed è questo il cambiamento vero e forte, da un concetto di consulenza individuale e centrata sul disagio, all allestimento di una struttura dinamica e diretta che opera in maniera coordinata e integrata con il mondo della scuola.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 2839 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Istituzione e finalità del servizio di psicologia scolastica). 1. Il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca provvede all istituzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, del servizio di psicologia scolastica configurato come l insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative alle tematiche e alle problematiche proprie del mondo della scuola. 2. Il servizio di psicologia scolastica è finalizzato a: a) contribuire al miglioramento della vita scolastica; b) supportare le istituzioni scolastiche e le famiglie; c) migliorare la qualità dei servizi offerti alle istituzioni scolastiche; d) fronteggiare e prevenire i fenomeni di insuccesso formativo, di abbandono, di dispersione scolastica, di bullismo, di vandalismo e di disagio giovanile. ART. 2. (Compiti e attività del servizio di psicologia scolastica). 1. Il servizio di psicologia scolastica svolge le seguenti attività: a) consulenza e sostegno ai docenti, agli alunni e ai loro genitori, sia in forma collegiale che individuale. Gli interventi di consulenza individuale sono effettuati con il consenso dei genitori; b) partecipazione alla progettazione e alla valutazione di iniziative, sperimentazioni e ricerche riguardanti l organizzazione del servizio scolastico nel suo complesso o nei suoi settori organici;

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 2839 c) promozione di attività di formazione rivolte al personale scolastico e a tutti gli altri soggetti coinvolti nel sistema scolastico; d) orientamento e collegamento per e con i genitori, finalizzati alla promozione di studi sui fenomeni di abbandono e di insuccesso scolastici; e) promozione di un clima collaborativo all interno della scuola e tra la scuola e le famiglie; f) sviluppo delle relazioni di rete interne al sistema scolastico regionale e tra questo e i soggetti istituzionali e della società civile regionali; g) promozione del benessere psico-sociale dell utenza scolastica e del personale operante nel sistema scolastico regionale; h) coinvolgimento delle agenzie e delle strutture attive presso gli enti locali, regionali, provinciali e comunali, impegnate nel sistema scolastico regionale o comunque attive nel campo della progettazione, realizzazione e valutazione delle politiche rivolte all infanzia e ai giovani. 2. Il servizio di psicologia scolastica opera in collegamento con i servizi sociosanitari territoriali, fatte salve le rispettive competenze. ART. 3. (Regolamento per l organizzazione del servizio di psicologia scolastica). 1. Il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento recante disposizioni per l organizzazione del servizio di psicologia scolastica. 2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede, in particolare: a) l organizzazione del servizio di psicologia scolastica su base regionale e provinciale;

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 2839 b) la realizzazione del servizio di psicologia scolastica tramite convenzioni tra psicologi con specifiche competenze, iscritti al relativo ordine professionale. La durata di ciascuna convenzione non può comunque essere inferiore a un anno scolastico. 3. Le scuole possono richiedere attività ulteriori rispetto a quelle convenzionate ai sensi del comma 2, ponendo a proprio carico i relativi oneri. ART. 4. (Comitato tecnico scientifico regionale per il servizio di psicologia scolastica. Relazioni annuali). 1. Il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca delega le regioni a coordinare e ad assicurare il monitoraggio e la diffusione del servizio di psicologia scolastica nei territori di rispettiva competenza. 2. Ai fini di cui al comma 1 le regioni provvedono all istituzione, presso l ufficio scolastico regionale, di un comitato tecnico scientifico per il servizio di psicologia scolastica regionale, composto da: a) un rappresentante designato dall ufficio scolastico regionale; b) un rappresentante della dirigenza scolastica designato dall ufficio scolastico regionale; c) un rappresentante degli insegnanti designato dall ufficio scolastico regionale; d) un rappresentante designato dal nucleo regionale dell Agenzia nazionale per lo sviluppo dell autonomia scolastica; e) due psicologi designati dalle associazioni scientifiche presenti nella regione; f) tre psicologi iscritti all ordine professionale degli psicologi e designati dal consiglio regionale dell ordine. 3. Le regioni inviano al Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 2839 una relazione annuale sul monitoraggio delle attività del rispettivo servizio di psicologia scolastica. 4. Il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, sulla base delle relazioni di cui al comma 3, invia al Parlamento una relazione annuale sulle attività e sui servizi di psicologia scolastica. ART. 5. (Conferenza nazionale sul servizio di psicologia scolastica). 1. Il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, con cadenza annuale, indice una Conferenza nazionale sul servizio di psicologia scolastica aperta al mondo della scuola, della sanità e delle associazioni delle categorie interessate. ART. 6. (Norma finanziaria). 1. Gli oneri derivanti dall attuazione della presente legge sono posti a carico delle regioni.

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