UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA



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T:\Borse di Studio\ATTCULSTUD\REGATTCULTSTUD.DOC Decreto Rettorale n. Prot. n. Classif. z 43 y k / ~ 1 ; del 1/{4 IL RETTORE VISTO lo Statuto dell università di Verona approvato con D.R. n. 6435 del 7/10/1994 e pubblicato sulla G.U. n. 250 del 25.10.1994; VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante Riforma degli ordinamenti didattici universitari, ed in particolare l art. 6, comma 1, lett. c); VISTA la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante Norme sul Diritto agli Studi Universitari, ed in particolare l art. 12, comma 1, lett. d); VISTO il Decreto Rettorale n. 11461 del 27/06/2000 con cui è stato approvato ed emanato il Regolamento per l attribuzione di finanziamenti per attività culturali e sociali degli studenti; VISTO il Verbale del Consiglio degli Studenti del 30/03/2004 con cui sono state proposte alcune modifiche da apportare a questo Regolamento; VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione per l attribuzione dei contributi per attività culturali, sportive e ricreative degli studenti nella riunione del 16/04/2004 ; VISTA la deliberazione del Senato Accademico in composizione allargata del 15/06/2004 con cui tali modifiche sono state approvate; VISTO l art. 43, comma 2, dello Statuto in materia di entrata in vigore dei Regolamenti di Ateneo; DECRETA Per le ragioni addotte in premessa, è approvato e d emanato il Regolamento per l attribuzione di finanziamenti per attività culturali e sociali degli studenti il cui testo, aggiornato con le ultime modifiche approvate viene riportato di seguito. I1 suddetto Regolamento entrerà in vigore il 15 giorno successivo alla sua pubblicazione all Albo Ufficiale.

REGOLAMENTO PER L ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITA CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE DEGLI STUDENTI Art. 1 1. L Università degli Studi di Verona, in conformità a quanto disposto dall articolo 12 della Legge 2.12.1997, n. 390, promuove iniziative ed attività culturali, sportive e ricreative e sostiene le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, di cui all art. 6, comma 1, lettera c, della Legge 19.11.1990, n. 341. Soggetti richiedenti Art. 2 1. Possono partecipare ai bandi per la richiesta di utilizzazione dei contributi le: a) associazioni o cooperative studentesche universitarie le cui richieste siano sostenute da almeno cinquanta (50) studenti iscritti all Università di Verona in corso o fuori corso da non più di due anni, con riferimento al1 A.A. precedente a quello cui si riferisce il bando; b) gruppi di studenti universitari composti da almeno venticinque (25) studenti regolarmente iscritti all università di Verona in corso o fuori corso da non più di due anni, con riferimento al1 A.A. precedente a quello cui si riferisce il bando; 2. Le Associazioni/Cooperative/Gruppi studenteschi devono rispondere alle seguenti caratteristiche: a) attività rivolta prevalentemente agli studenti universitari; b) associati ed organi direttivi composti prevalentemente da studenti universitari in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1; c) attività svolta con il prevalente lavoro volontario di studenti universitari. Art. 3 1. In attuazione delle finalità di cui al precedente articolo 1, il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente, sulla base della disponibilità di bilancio, l entità della spesa da destinare al finanziamento di Associazioni/Cooperative/Gruppi studenteschi universitari per la realizzazione di iniziative ed attività culturali, sportive e ricreative.

Art. 4 1. Una Commissione paritetica, nominata dal Consiglio di Amministrazione e composta da tre docenti e da tre studenti appartenenti al Consiglio degli Studenti, è preposta all istruzione ed all esame delle richieste ed alla formulazione delle proposte per l erogazione dei finanziamenti in favore delle Associazioni/ Cooperative/Gruppi studenteschi universitari per la realizzazione delle iniziative di cui all articolo precedente. La stessa Commissione è altresì preposta all effettuazione degli esami e delle verifiche circa lo svolgimento delle attività e la realizzazione dei programmi finanziati in tale ambito. Art. 5 1. Con riferimento a ciascun anno accademico l università bandisce due concorsi per l attribuzione ad Associazioni/Cooperative/Gruppistudenteschi universitari di contributi per la realizzazione di iniziative ed attività culturali, sportive e ricreative. 2. I bandi di cui al comma precedente si articolano in base alle disposizioni di seguito specificate con riguardo a ciascuna delle tipologie di intervento previste: 1 CATEGORIA: Possono partecipare a questo bando le Associazioni/ Cooperative studentesche universitarie le cui richieste siano sostenute da almeno cinquanta ( 50) studenti iscritti che, i n p ossesso dei requisiti di cui all art. 2, propongono programmi di attività continuative, con riferimento all A.A. nel quale viene emanato il bando; Le firme raccolte dalle Associazioni a sostegno delle loro richieste possono appartenere anche a studenti non iscritti all Associazione stessa. 2 CATEGORIA: Possono partecipare a questo bando le Associazioni/Cooperative/Gruppi studenteschi universitari con almeno venticinque (25) soci studenti iscritti che, in possesso dei requisiti di cui all art. 2, propongono iniziative, anche singole, in ciascuno dei due periodi di seguito indicati: da settembre a febbraio e da marzo a luglio. Art.6 1. La Commissione di cui all art. 4 decide sulle domande considerando come criterio di preferenza, nell assegnazione dei contributi, il valore culturale delle iniziative, il loro grado di fattibilità e la loro accessibilità da parte della popolazione studentesca. I rappresentanti degli studenti presenti in Commissione devono aggiornare in modo dettagliato i membri del Consiglio degli Studenti sulle iniziative finanziate presentando il verbale della Commissione.

Potrà inoltre essere stabilito un momento in cui le Associazioni/Cooperative/Gruppi assegnatarie di finanziamenti possano incontrare la Commissione per aggiornarla sull andamento delle iniziative (fine febbraio). In questa occasione potrà essere eventualmente concesso alle Associazioni/Cooperative/ Gruppi che lo richiedono(con seria giustificazione) di usare in modo parzialmente diverso i fondi loro concessi. La Commissione dovrà in tal caso indicare la data precisa entro cui poter effettuare questa operazione o concedere un eventuale proroga sull utilizzo dei fondi. Art. 7 1. A ll atto della richiesta di finanziamento 1e A ssociazionikooperative s tudentesche universitarie d evono accreditarsi mediante deposito dello Statuto o atto costitutivo, redatto davanti a notaio o pubblico ufficiale. Tale atto dovrà essere presentato solo la prima volta che l Associazione partecipa al bando di concorso, salvo modifiche intervenute dopo questa. 2. I Gruppi studenteschi universitari devono presentare un documento illustrativo degli scopi e delle caratteristiche dell aggregazione. 3. I Gruppi studenteschi e le Associazioni/ Cooperative universitarie, queste ultime solo qualora non sia già indicato a Statuto o nell atto costitutivo il legale rappresentante delle stesse, dovranno designare il Responsabile o un suo delegato che, mediante apposita dichiarazione, accetterà la nomina assumendosi personalmente la responsabilità nei confronti dell università stessa e di terzi per tutto quanto attiene alla regolare esecuzione ed attuazione delle iniziative finanziate. Art. 8 1. Ogni studente potrà essere firmatario per una sola Associazione/Gruppo studentesco. 2. Nel caso in cui venga accertato che uno studente abbia sottoscritto domande relative a diverse Associazioni/Gruppi studenteschi, si procederà alla cancellazione della firma da tutte le domande coinvolte. Art. 9 1. Ciascuna Associazione, per ogni singola iniziativa proposta, potrà partecipare al bando relativo a una sola delle due categorie, pena l esclusione. 2. Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate entro le scadenze previste da ciascun bando e dovranno contenere tutte le indicazioni previste dalla specifica tipologia del programma, al fine di permettere alla Commissione incaricata di decidere circa la distribuzione dei finanziamenti, di effettuare le opportune valutazioni e di proporre di conseguenza i relativi contributi.

Art. 10 1. Le Associazioni/Cooperative/Gruppi studenteschi universitari assegnatari di finanziamento sono tenute a presentare alla Commissione una relazione illustrativa delle iniziative svolte e delle forme di pubblicità adottate. 2. Negli stessi bandi verranno individuate le modalità con le quali saranno trasferiti e/o liquidati i finanziamenti assegnati a ciascuna Associazione/ Cooperativa/Gruppo studentesco universitario. Art. 11 1. Le proposte formulate dalla Commissione di cui al precedente art. 3, riguardanti l assegnazione di finanziamenti in favore d i A ssociazioni/cooperative/ Gruppi studenteschi universitari richiedenti, s aranno sottoposte all approvazione del Consiglio di Amministrazione. 2. Le eventuali disponibilità residue a seguito delle assegnazioni dei contributi alle associazioni partecipanti al bando di una categoria, saranno utilizzate per incrementare l ammontare dei contributi destinati ad Associazioni/Cooperative/ Gruppi studenteschi universitari che partecipano al bando previsto per l altra categoria. 3. I finanziamenti eventualmente non utilizzati o revocati per parti di iniziative ed attività non espletate incrementano le disponibilità dell apposito capitolo di bilancio nell esercizio successivo. 4. Al fine di una migliore fattibilità delle iniziative è prevista la possibilità per le Associazioni/ Cooperative/Gruppi di richiedere un anticipo del 30% del finanziamento assegnato; Tuttavia, in caso di mancata realizzazione di queste, l anticipo ricevuto dovrà essere interamente restituito all università Art. 12 1. Le varie forme di pubblicità delle iniziative ed attività finanziate dovranno recare la dicitura Con il contributo dell università degli Studi di Verona. 2. Ogni iniziativa dovrà inoltre essere pubblicizzata presso l ufficio Comunicazione e le aule delle rappresentanze studentesche almeno una settimana prima dell awio dell iniziativa stessa. Art. 13 1. Al provvedimento con il quale è indetto il concorso dovrà essere data pubblicità mediante affissione all Albo Ufficiale dell Ateneo ed agli Albi di Facoltà. Dovranno inoltre essere utilizzati ulteriori mezzi di informazione atti a favorire la maggior conoscenza dell iniziativa da parte di Associazioni/ Cooperative/Gruppi studenteschi universitari.

Art. 14 Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernenti la distribuzione dei finanziamenti tra le Associazioni/Cooperative/Gruppi studenteschi universitari richiedenti sarà data pubblicità mediante affissione all Albo Ufficiale dell Ateneo ed agli Albi di Facoltà. IL RETTORE rof. Elio Mosele)