CONVENZIONE TRA AIAS Associazione professionale italiana Ambiente e Sicurezza, con Sede Operativa Via del Vecchio Politecnico, 7 20121 - Milano (Mi) Partita IVA 11534520157 rappresentata da Ing. Giancarlo Bianchi- presidente AIAS che comprende come socio Unico AIAS ACADEMY srl e ICPrev Srl E l Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane Universitas Mercatorum, istituita con D.M. 10 maggio 2006, pubblicato sulla G.U. n. 134 del 12 giugno 2006, di seguito denominata Università, rappresentata dal Presidente, Dott. Pierfrancesco Pacini, domiciliato per la carica di Presidente dell Università, presso la sede legale della medesima, in Roma, Via Appia Pignatelli 62, P. IVA e C.F. 09106101000; PREMESSO CHE - L Università svolge attività didattica e formazione utilizzando innovative metodologie tecnologiche e-learning; - Il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3.11.1999, n. 509 del Ministro dell Università e della ricerca scientifica e tecnologica, prevede il riordino degli studi universitari e, in particolare, l istituzione di lauree triennali e magistrali rientranti in apposite classi; - Il Decreto MIUR 14 giugno 2013, ha accreditato la nuova Offerta Formativa di Universitas Mercatorum consistente in: o Un corso di Laurea Triennale Gestione di Impresa afferente alla Classe delle Lauree L-18; o Un corso di Laurea Triennale Scienze del Turismo afferente alla Classe delle Lauree L-15; o Un corso di Laurea Magistrale Lauree LM-77; Management afferente alla Classe delle - L art. 5 d, comma 7 del suddetto D.M. prevede che Le Università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia ; - In data 29 gennaio 2011 - con l entrata in vigore della Legge n. 240/2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 1
universitario" - i CFU che possono essere riconosciuti per esperienze professionali e certificate sono fino ad un massimo di 12; - Il Sistema Camerale Italiano ha tra le proprie priorità lo sviluppo del Territorio e la delle imprese; - La legge 14 gennaio 2013 n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non regolamentate) all art. 2 prevede quanto segue: Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti ; - La legge 29 giugno n. 92 (Riforma Fornero) all art. 68 stabilisce la validazione degli apprendimenti svolta in contesti formali e informali ; - Il Decreto Legislativo 13/2013 ha approvato il Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze. - È interesse di AIAS di consentire ai suoi circa 5000 soci una preparazione di livello universitario ed offrire loro l opportunità di valorizzare i percorsi formativi realizzati CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE Art. 1 Valore delle premesse e considerazioni Le premesse e le considerazioni costituiscono parte integrante della presente Convenzione. Art.2 Oggetto e finalità della Convenzione La presente Convenzione è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi: A) attivazione di utili sinergie tra le iniziative formative e universitarie di Universitas Mercatorum ivi compreso l utilizzo della piattaforma e-learning - e AIAS nel rispetto della normativa vigente; B) progettazione e realizzazione di iniziative comuni di ricerca volte a diffondere la cultura della salute, sicurezza e ambiente anche in coerenza con le politiche comunitarie e nazionali in tema di standard formativi e certificazione delle competenze; C) garantire ai soci di AIAS un accesso agevolato ai servizi e alle attività istituzionali dei Corsi di Studio e delle altre iniziative formative aventi valore legale attivate da Universitas Mercatorum; D) promuovere, all interno dei propri sistemi lo sviluppo di progetti di valorizzazione e diffusione di buone prassi in tema di salute, sicurezza e ambiente. 2
Art.3 Attività ed impegni specifici delle Parti Per ciascuno degli obiettivi precedentemente indicati ovvero per l attivazione di singole iniziative saranno realizzate delle specifiche intese operative. Articolo 4 Prime attività di collaborazione Universitas e AIAS progetteranno un Master per gli iscritti AIAS. Il Master avrà i moduli specialistici su sicurezza, salute e ambiente e i moduli di general management che già sono negli insegnamenti di Ateneo. Gli Studenti già laureati alla fine del percorso avranno il titolo di Master, sono considerati studenti universitari a tutti gli effetti e devono adeguarsi alle disposizioni che regolano gli studenti universitari. Gli Studenti non laureati alla fine del percorso avranno l attestato di frequenza e potranno conferire gli esami sostenuti ai fini della immatricolazione a uno dei Corsi di Laurea attivati da Universitas Mercatorum. In base alla presente Convenzione sarà consentita ai soci AIAS, ai dipendenti dei Soci AIAS ed ai rispettivi familiari (fino al I ) l iscrizione ai Corsi di Laurea attivati in Ateneo con lo sconto del 35% sul costo dell immatricolazione ai corsi di laurea presenti nell offerta formativa dell Ateneo. L intesa operativa relativa alle attività di cui al presente articolo sarà sottoscritta entro due mesi dalla stipula della presente Convenzione. Art. 5 Gruppo di Lavoro Al fine di procedere alla progettazione e realizzazione delle attività di cui al precedente art. 2 sarà designato da ciascuna delle parti interessate un gruppo di lavoro composto da almeno due persone. Il gruppo di lavoro definirà i tempi, i modi e il dettaglio delle attività da svolgere dandone comunicazione alle parti. Il Gruppo di Lavoro di cui all articolo definirà l impianto delle attività e ne darà comunicazione alle Parti. 3
Art. 6 Responsabile Scientifico Per tutte le attività previste dalla presente Convenzione il Direttore Scientifico è il Prof. Michele Lepore. Art. 7 Iniziative di promozione AIAS si impegna a pubblicizzare presso i propri soci la presente Convenzione. Art. 8 Tutela della riservatezza E fatto divieto espresso alle Parti di utilizzare le informazioni acquisite in esecuzione della presente Convenzione per fini diversi da quelli previsti dall art. 1, ovvero di cederli o consentirne la consultazione a terzi diversi dalle società affidatarie di servizi. Il trattamento delle informazioni elaborate nell'ambito della presente Convenzione è vincolato al rispetto delle disposizioni dettate in materia di protezione dei dati personali dal d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione ai profili della sicurezza di cui all allegato B di detto decreto, dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell ambito del Sistema statistico nazionale, ad esso allegato, nonché della disciplina in materia di tutela del segreto statistico e di accesso ai dati statistici di cui al d. lgs. 6 settembre 1989, n. 322. Art. 9 Aspetti finanziari Le parti convengono quanto segue, impegnandosi reciprocamente a sviluppare e definire, con singole intese operative, modalità e forme di attuazione del presente accordo. Pertanto il presente accordo non comporta di per sé impegni finanziari prima della definizione delle singole intese. Art. 10 Durata La presente Convenzione, redatta in n. due copie, è efficace a decorrere dalla data della stipulazione e avrà una durata biennale. 4
Art. 11 Eventuale registrazione e relativi oneri La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d uso e a spese della Parte che intende avvalersene. Art. 12 Risoluzione La presente Convenzione può essere risolta, in seguito a grave inadempienza degli impegni assunti in base alla Convenzione stessa. In tal caso, la parte interessata notificherà alle altre parti la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, invitando quella inadempiente a provvedere all adempimento entro un congruo termine che sarà indicato nella medesima comunicazione. Decorso il predetto termine, se la parte inadempiente non avrà provveduto, la risoluzione della Convenzione avverrà di pieno diritto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, qualora ne ricorrano gli estremi. La presente Convenzione può essere risolta per impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile all obbligato, secondo le disposizioni del codice civile. Alla Convenzione si applicano le disposizioni di cui all art. 21-sexies e 21-quinqies della legge 241/90. Roma, 28 ottobre 2013 per l Universitas Mercatorum IL PRESIDENTE Pierfrancesco Pacini per AIAS IL PRESIDENTE Ing. Giancarlo Bianchi 5