DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Num. rep. A0301B/43/2015 Data: 21 aprile 2015 Direzione: A0301B



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REGIONE PIEMONTE BU20 21/05/2015 Consiglio Regionale DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Num. rep. A0301B/43/2015 Data: 21 aprile 2015 Direzione: A0301B Approvazione dei modelli della disciplina e della convezione dell istituto della delegazione per i dipendenti del Consiglio regionale. (omissis) DETERMINA 1. - Di procedere all approvazione dei modelli della disciplina e della convezione dell istituto della delegazione per i dipendenti del Consiglio regionale così come agli Allegati 1 e 2 che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente determina. Il Direttore Carla Melis

ALLEGATO 1 DISCIPLINA per l effettuazione di ritenute sullo stipendio del dipendente a favore di istituti di credito, assicurativi, bancari, previdenziali e similari, con successivo versamento delle somme medesime. 1. DEFINIZIONE Il Consiglio regionale, ai sensi dell art. 58 del D.P.R. n. 180 del 05/01/1950 ( Approvazione del T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni ), consente l effettuazione di ritenute sullo stipendio del dipendente, mediante delegazione, a favore di istituti assicurativi, bancari, previdenziali e similari, con successivo versamento delle somme medesime, per le motivazioni e secondo le modalità indicate negli articoli successivi, oltre alle cessioni previste dall art. 5 dello stesso testo unico. Le cessioni di cui alla presente disciplina costituiscono prestazioni non rientranti tra quelle espletate a garanzia di diritti fondamentali, per cui, a norma dell art. 43, comma 4, della L. 27.12.1997 n. 449, così come modificato dall art. 45, comma 12, della L.23.12.1998 n. 448, deve essere richiesto il pagamento di un contributo da parte dell utente. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE La delegazione è possibile per: 1) pagare i premi delle assicurazioni sulla vita o per la copertura di rischi professionali o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell assicurazione generale obbligatoria; 2) pagare le rate dei prestiti ottenuti in virtù di un contratto di finanziamento; 3) pagamenti relativi a attività ricreative, culturali e sportive del Circolo ricreativo interno (C.R.A.L.). 3. VINCOLI E LIMITI ALL APPLICAZIONE DELLA DELEGAZIONE L Istituto della delegazione viene attivato nel rispetto dei vincoli previsti dalla circolare del Ministero del Tesoro n.46 dell 08/08/1995, dalla circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze n.37 del 05.09.2003 e dalle circolari n.1 del 17/01/2011 e n.30 del 20/10/2011 emanate dal Ministero del Tesoro Ragioneria Generale dello Stato, dalla circolare n. 2 del 15 gennaio 2015 del Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. In particolare: 1. le deleghe possono essere rilasciate esclusivamente a favore di società di assicurazione, di società esercenti il credito o di enti di previdenza;

2. le deleghe non possono superare il limite del quinto stipendiale netto calcolato sullo stipendio base e sulle voci fisse continuative con esclusione di tutte le indennità correlate a funzioni revocabili; per i contratti di diritto privato il calcolo viene effettuato sullo stipendio virtuale spettante secondo le norme contrattuali per il personale a tempo indeterminato; 3. nel caso in cui siano in corso altre cessioni stipendiali a qualsiasi titolo (cessioni del quinto ex T.U. n. 180/50, piccolo prestito INPDAP), il totale delle quote cedute non può superare il 50% dello stipendio netto; resta, in ogni caso, preclusa la possibilità di coesistenza di più delegazioni; quando preesistano sequestri o pignoramenti, la delegazione sullo stipendio, salario o pensione a norma dell art. 58 e la ritenuta a norma dell art. 60 del D.P.R. n. 180 del 05/01/1950 sono consentite soltanto sulla differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e le somme precedentemente vincolate; 4. in caso di modificazione continuativa del rapporto di lavoro (per esempio, trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale), che comporti una riduzione dello stipendio netto superiore al 15%, la quota delegata continua ad essere trattenuta a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà del nuovo stipendio netto; 5. l Amministrazione non risponde in alcun modo nel caso di inadempienza nei confronti del delegatario o del delegante per cause non imputabili all Amministrazione stessa; 6. nel caso di cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro la delegazione è da intendersi interrotta e non viene disposta alcuna rivalsa per le quote residue sulle eventuali spettanze a titolo di pensione, trattamento di fine rapporto e simili. L esistenza di una garanzia assicurativa per la restituzione del finanziamento idonea alla copertura dei rischi indicati all art. 32 del D.P.R. n. n. 180 del 05/01/1950, obbligatoria nel caso della cessione, trova fondamento nell esigenza di tutelare il debitore, o i suoi aventi causa, dal rischio derivante dal verificarsi di eventi sfavorevoli. Pur tuttavia, si reputa che, qualora entrambe le parti contraenti mostrino espressamente di essere consapevoli delle conseguenze giuridiche sul contratto di finanziamento conseguenti dal verificarsi di uno degli eventi indicati dall art. 32 del D.P.R. n. 180 del 05/01/1950, l accettazione della istanza di delegazione convenzionale possa essere concessa anche in assenza della cennata garanzia assicurativa, mediante apposita dichiarazione. L Amministrazione regionale si riserva la facoltà di non dare corso, a suo insindacabile giudizio, a richieste di delegazione. 4. ONERI A CARICO DEGLI ISTITUTI DELEGATARI Per quanto riguarda l onere annuo a carico degli istituti delegatari, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dal MEF (Ragioneria Generale dello Stato). In particolare, l Istituto si obbliga a corrispondere l onere nella misura di 18,00 (diciotto/00) una tantum per ogni delega di nuova attivazione e 2,05 (due/05) mensili, per ogni delega attiva. In considerazione delle finalità assistenziali, il Circolo ricreativo interno (C.R.A.L.) è

esonerato dal versamento dal contributo di cui sopra in relazione alle deleghe poste in essere per le attività ricreative, culturali e sportive direttamente gestite. Gli oneri amministrativi dovuti, a seguito dell attivazione delle delegazioni convenzionali di pagamento, sono trattenuti direttamente dall Amministrazione pertanto, una volta operata la trattenuta sulle competenze mensili del dipendente, dalla stessa saranno scomputati gli oneri amministrativi. Per quanto concerne le modalità di assegnazione degli incentivi al personale, si fa riferimento al protocollo d intesa tra Amministrazione e OO.SS. siglato in data 27/07/2004, approvato con deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 122 del 05/08/2004. 5. DECORRENZA La presente disciplina si applica a decorrere da fino al 31/12/2016.

ALLEGATO 2 CONVENZIONE TRA Il Consiglio Regionale del Piemonte con sede in Via Alfieri, 15-10121 TORINO, nella persona del Direttore pro-tempore della Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi E Con sede in nella persona del rappresentante legale PREMESSO Che la società concede prestiti ai dipendenti di Amministrazioni pubbliche e dello Stato da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delegazione da essi rilasciata al proprio datore di lavoro; che detti prestiti non sono garantiti dall Ente datore di lavoro nell ipotesi in cui lo stipendio del mutuatario venisse gravato da pignoramenti o da altri provvedimenti giudiziali a seguito di iniziativa di terzi creditori dello stesso. VISTE le circolari n. 46 (prot.n 164511), n. 63 (prot.n 193711) rispettivamente dell 08/08/1995 e del 16/10/1996, le circolari n. 1 (prot. n 3186) e n. 30 (prot.n 107109) rispettivamente del 17/01/2011 e del 20/10/2011 emanate dal Ministero del Tesoro e la circolare n. 2 del 15/01/2015 del Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in materia di prestiti/polizze assicurative da estinguersi mediante l istituto di delegazione, tutto ciò premesso - richiamata la DUP n. del - in particolare l allegata disciplina di cui la società dichiara di aver preso visione e di accettarne integralmente il contenuto, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Il Consiglio Regionale del Piemonte, come sopra indicato e rappresentato, si impegna ad operare le ritenute sulle competenze mensili di tutti i dipendenti che rilasciano apposita

delegazione in favore della Società come sopra indicata e rappresentata, nel caso in cui sia rilasciato apposito atto di benestare e tranne nei casi n cui si verifichi interruzione o sospensione dello stipendio. Resta pattuito che, nel caso in cui lo stipendio del dipendente richiedente il prestito con delegazione di pagamento sia già gravato da trattenuta per cessione, di cui al D.P.R. n. 180 del 05/01/1950, l ammontare complessivo delle somme che il datore di lavoro sarà tenuto a trattenere non potrà superare il 50% dello stipendio al netto delle ritenute di legge. Resta in ogni caso preclusa la possibilità di coesistenza di più delegazioni. Art. 2 In caso di modificazione continuativa del rapporto di lavoro (per esempio, trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale) che comporti una riduzione dello stipendio netto superiore al 15%, la quota delegata continua ad essere trattenuta a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà del nuovo stipendio netto. Qualora, invece, a seguito della riduzione dello stipendio, le trattenute per cessione e delegazione superino la metà del nuovo stipendio netto, quest ultima potrà subire una riduzione fino alla concorrenza della metà del nuovo stipendio netto. Art. 3 Il Consiglio Regionale del Piemonte si impegna ad effettuare i versamenti delle quote trattenute, mediante emissione di mandati di pagamento con accreditamenti sul c/c bancario IBAN intestato a entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime. L impegno ad effettuare le trattenute decorre dalla data indicata nel contratto di delegazione, sottoscritto dal dipendente, che sarà restituito dall Amministrazione regolarmente timbrato e sottoscritto da persona con poteri all uopo designati, previa verifica delle condizioni e dei limiti previsti dalla presente Convenzione. Art. 4 La Società si impegna, quale corrispettivo per l attività prestata dal Consiglio Regionale del Piemonte, a sostenere gli oneri amministrativi. In particolare, l Istituto si obbliga a corrispondere l onere nella misura di 18,00 (diciotto/00) una tantum per ogni delega di nuova attivazione e 2,05 (due/05) mensili, per ogni delega attiva come dal comma 2 art. 5 della circolare n. 2 del 15/01/2015 del Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Art. 5 Gli oneri amministrativi dovuti a seguito dell attivazione delle delegazioni convenzionali di pagamento sono trattenuti direttamente dall Amministrazione pertanto, una volta operata la trattenuta sulle competenze mensili del dipendente, dalla stessa saranno scomputati gli oneri amministrativi.

Art. 6 Qualora un dipendente che ha sottoscritto un prestito con la Società intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un diverso istituto finanziario o creditizio, dovrà richiedere alla stessa il conto del residuo debito. In tale ipotesi il Consiglio Regionale del Piemonte sarà esonerato dal continuare a trattenere la quota contrattualmente determinata nel contratto di prestito con delegazione solo dopo aver ricevuto dalla Società idonea documentazione atta a dimostrare l intervenuta estinzione del prestito. ART. 7 Ciascuna delle parti può esercitare la facoltà di recesso in forma scritta con preavviso di almeno sessanta giorni, fermo restando l obbligo del Consiglio Regionale del Piemonte di operare le trattenute per tutti i contratti ancora in essere fino alla naturale scadenza. ART. 8 La presente convenzione in vigore dalla data e si intende valida fino al 31/12/2016, salvo recesso di una delle parti da esercitarsi nelle forme e nei modi previsti dal precedente punto 7. ART. 9 Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetta a registrazione in caso d uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione. ART. 10 Per ogni controversia il Foro competente è quello di Torino. Letto, confermato e sottoscritto. Per il Consiglio Regionale del Piemonte Il Direttore della Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi informativi Per la società Presa visione ed accettazione della disciplina. Torino, li