PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ 2004/2014 DIECI ANNI DI ATTIVITÀ



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PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ 2004/2014 DIECI ANNI DI ATTIVITÀ Sede Legale ed Amministrativa: Via Biagio Di Montluc 2, 53100 Siena (SI) Tel. 0577 48154 Fax 0577 42449 Capitale Sociale 1.691.800,00 interamente versato - Codice Fiscale, P. Iva: 01125210524 - R.E.A.: SI-122413 Sito web: www.sienacasa.net e-mail: segreteria@sienacasa.net

SOMMARIO 1 PROFILO DELLA SOCIETÀ 2 2 QUADRO SOCIETARIO 4 2.1 COMPOSIZIONE SOCIALE 4 2.2 LO STATUTO 6 2.3 IL CONTROLLO ANALOGO 17 2.3.1 NORMA STATUTARIA 17 2.3.2 COMPOSIZIONE 17 2.3.3 NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI COORDINAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO 17 2.4 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED I SINDACI REVISORI 20 2.4.1 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 20 2.4.2 I SINDACI REVISORI DEI CONTI 21 3 CAMPO DI ATTIVITÀ 22 3.1 IL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 22 4 MANAGEMENT E RISORSE UMANE 34 4.1 ORGANIGRAMMA 34 4.2 MANAGEMENT 35 4.3 I DIPENDENTI 36 5 RISORSE MATERIALI 42 5.1 SEDE DI LAVORO 42 5.2 STRUMENTAZIONE DI UFFICIO 42 5.2.1 HARDWARE 42 5.2.2 SOFTWARE 43 5.3 STRUMENTAZIONE DI CANTIERE 44 6 DIECI ANNI DI ATTIVITÀ 45 6.1 AREA NUOVE COSTRUZIONI E RECUPERO EDILIZIO 45 6.1.1 INTERVENTI ULTIMATI 54 6.1.2 INTERVENTI IN FASE DI REALIZZAZIONE 83 6.1.3 INTERVENTI IN FASE DI PROGETTAZIONE 92 6.2 AREA PATRIMONIO E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 98 6.3 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE 139 1

1 PROFILO DELLA SOCIETÀ Siena Casa SpA è una società per azioni a capitale interamente pubblico il cui azionariato è composto da tutti i trentasei Comuni della Provincia di Siena, riunitisi nella conferenza L.O.D.E. (livello ottimale d'esercizio). La Società, costituita il 1 Aprile 2004, persegue uno scopo tipicamente sociale in osservanza al processo di riforma voluto dalla L.R. 3 novembre 1998, n. 77, Riordino delle competenze in materia di Edilizia Residenziale Pubblica, in virtù della quale si è proceduto allo scioglimento delle Aziende Territoriali per l'edilizia Residenziale della Regione (A.T.E.R.) ed al successivo avvio di un nuovo modello di relazioni con le Amministrazioni Comunali, finalizzato alla realizzazione di alloggi popolari destinati all'affitto e non alla vendita. Tra le funzioni assolte per Statuto dalla Società figurano la gestione di tutto il patrimonio di case popolari esistente nonché la promozione di politiche ed interventi rivolti all'incremento di alloggi a canone sociale di Edilizia Residenziale Pubblica rientranti nella disciplina della L.R. 20 dicembre 1996, n. 96, Disciplina per l assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica o, in alternativa, di abitazioni a canone concordato, così come dai recenti indirizzi della Regione Toscana. Tutti gli immobili sono di proprietà dei Comuni, i quali ne affidano la gestione alla Siena Casa SpA tramite appositi contratti di servizio. La Società può agire anche come immobiliare, intervenendo quindi nel mercato (edilizia agevolata, a riscatto, ecc.) con lo scopo di moderarne gli effetti sia sugli affitti che sull'acquisto di case. Tutte le iniziative, comunque finalizzate al sostegno del diritto alla casa per i cittadini meno abbienti, debbono rientrare nella programmazione che l'assemblea dei Sindaci (L.O.D.E.) stabilisce per l'impiego dei fondi pubblici e/o propri della Società. Ai Comuni resta il compito della assegnazione, a seguito dei bandi e delle strategie sociali che le varie Amministrazioni intendono intraprendere, delle abitazioni via via realizzate e ad esse consegnate dalla Società. L'Azienda, in funzione delle politiche abitative pubbliche, opera, infine, sia come stazione appaltante (progettazione e realizzazione di alloggi) sia come Società di Trasformazione Urbanistica. Nel perseguire l'espletamento del proprio scopo può, inoltre, associarsi ad altre Imprese e/o impiegare risorse derivate dal mercato finanziario. Nel complesso dunque, compiti ed obiettivi della Siena Casa SpA possono essere ricondotti allo svolgimento delle seguenti attività: funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'e.r.p. in proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 3, primo comma, della L.R.T. 3 novembre 1998, n. 77, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, secondo i contratti di servizio stipulati con la Conferenza d'ambito ottimale LODE e con i singoli Comuni che sono Soci; 2

parte delle funzioni individuate dall'art. 4, primo comma, della L.R.T. 3 novembre 1998 n. 77, così come di seguito elencate: gestione del nuovo patrimonio edilizio (abitativo e non) proprio della Società ovvero dei Comuni associati e di altri soggetti, pubblici e privati, secondo appositi contratti di servizio o negoziati di natura privatistica, compreso le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie allo stesso; progettazione, finanziamento, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione di immobili destinati ad edilizia residenziale e non, anche convenzionata, per conto della Conferenza LODE e dei Comuni associati, di altri soggetti pubblici e privati, di cooperative edilizie ed anche in proprio; rilevamento, secondo le procedure stabilite dalla Regione, del fabbisogno abitativo; attuazione degli interventi idonei a soddisfare i fabbisogni rilevati; individuazione degli operatori incaricati della realizzazione degli interventi e ripartizione dei finanziamenti; accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti dell'e.r.p.; accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi; vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici; autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa; fornitura di servizi agli utenti degli immobili secondo appositi contratti di servizi o negozi di natura privatistica; attività di servizio strumentali o connesse alla realizzazione dei compiti di cui ai precedenti punti, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, raccolta, elaborazione e gestione di dati inerenti la domanda e l'offerta di immobili di edilizia residenziale e non, sia per conto della Conferenza LODE che per conto dei Comuni Soci o per conto di terzi, secondo appositi contratti di servizio o negoziati di natura privatistica e nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati, compresa la formazione del personale in relazione alle materie necessarie ed utili all'efficiente svolgimento delle attività sopra elencate. L'organo decisionale della Società è rappresentato dal Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato, che rimangono in carica fino all'approvazione del loro terzo esercizio annuale. Un apposito Collegio Sindacale, formato da tre membri effettivi e due supplenti, tutti revisori contabili iscritti nell'apposito Registro del Ministero della Giustizia, esercita le funzioni di vigilanza previste dalla legge nonché il relativo controllo contabile (art. 2409 ter del Codice Civile). 3

2 QUADRO SOCIETARIO Anno di nascita 2004 Ragione Sociale SIENA CASA S.p.A. Capitale Sociale Versato 1.691.800,00 R.E.A. Siena SI-122413 C.F. e Partita IVA 01125210524 Sede Legale e Amministrativa via Biagio Di Montluc 2-53100 Siena Telefono 0577 48154 Fax 0577 42449 E-mail segreteria@sienacasa.net Url htpp//: www.sienacasa.net 2.1 COMPOSIZIONE SOCIALE La composizione sociale e le relative quote di partecipazione, come deliberato dall assemblea straordinaria dei soci in data 15 dicembre 2008, risultano come di seguito indicato. SOCIO COMUNE DI: CAPITALE SOCIALE ( ) PERCENTUALE Abbadia San Salvatore 33.836,00 2 % Asciano 16.918,00 1 % Buonconvento 16.918,00 1 % Casole d'elsa 8.459,00 0,5 % Castellina in Chianti 16.918,00 1 % Castelnuovo Berardenga 50.754,00 3 % Castiglione d'orcia 16.918,00 1 % Cetona 16.918,00 1 % Chianciano Terme 16.918,00 1 % Chiusdino 16.918,00 1 % Chiusi 50.754,00 3 % Colle di Val d'elsa 101.508,00 6 % 4

Gaiole in Chianti 16.918,00 1 % Montalcino 33.836,00 2 % Montepulciano 50.754,00 3 % Monteriggioni 16.918,00 1 % Monteroni d'arbia 16.918,00 1 % Monticiano 16.918,00 1 % Murlo 16.918,00 1 % Piancastagnaio 33.836,00 2 % Pienza 33.836,00 2 % Poggibonsi 186.098,00 11 % Radda in Chianti 16.918,00 1 % Radicofani 16.918,00 1 % Radicondoli 16.918,00 1 % Rapolano Terme 33.836,00 2 % San Casciano dei Bagni 16.918,00 1 % San Gimignano 33.836,00 2 % San Giovanni d'asso 16.918,00 1 % San Quirico d'orcia 8.459,00 0,5 % Sarteano 16.918,00 1 % Siena 575.212,00 34 % Sinalunga 50.754,00 3 % Sovicille 33.836,00 2 % Torrita di Siena 50.754,00 3 % Trequanda 16.918,00 1 % TOTALE 1.691.800,00 100 % 5

2.2 LO STATUTO TITOLO I COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO SOCIALE Articolo 1 Costituzione e Denominazione Tra i Comuni: Abbadia San Salvatore - Asciano - Buonconvento - Casole d'elsa - Castellina in Chianti - Castelnuovo Berardenga - Castiglione d'orcia - Cetona - Chianciano - Chiusdino - Chiusi - Colle di Val d'elsa - Gaiole in Chianti - Montalcino - Montepulciano - Monteriggioni - Monteroni d'arbia - Monticiano - Murlo - Piancastagnaio - Pienza - Poggibonsi - Radda in Chianti - Radicofani - Radicondoli - Rapolano - San Casciano dei Bagni - San Gimignano - San Giovanni d'asso - San Quirico d'orcia - Sarteano - Siena - Sinalunga - Sovicille - Torrita di Siena - Trequanda è costituita una Società per azioni denominata SIENA CASA S.P.A.. La Società è costituita ai sensi della Legge Regionale Toscana 3 novembre 1998, n. 77 al fine di esercitare in forma associata le funzioni di cui all'art. 5 comma primo di tale legge. La Società si configura altresì quale Società di trasformazione urbana ai sensi dell'articolo 120 del T.U. n. 267/2000. Articolo 2 Sede La Società ha sede legale ed amministrativa in SIENA. Per deliberazione dell'organo amministrativo potranno essere istituite agenzie ed uffici in conformità alle disposizioni di legge vigenti e al presente Statuto. Articolo 3 Durata La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata nelle forme di legge, previa deliberazione in apposita assemblea straordinaria. Articolo 4 Oggetto Sociale La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: a) Le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'erp in proprietà dei Comuni Soci e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della L.R.T. 3 novembre 1998, n. 77, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni; 6

b) Parte delle funzioni individuate all'articolo 4, primo comma, della L.R.T. 3 novembre 1998 n. 77 di seguito elencate: 1. La gestione, comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, del nuovo patrimonio edilizio, abitativo e non, proprio della Società ovvero dei Comuni associati e di altri Enti Pubblici; 2. La progettazione, il finanziamento, la realizzazione, la ristrutturazione, la manutenzione e la gestione di immobili destinati ad edilizia residenziale e non, anche convenzionata. 3. Il rilevamento, secondo le procedure stabilite dalla Regione, del fabbisogno abitativo; 4. L'attuazione degli interventi idonei a soddisfare i fabbisogni rilevati; 5. L'individuazione degli operatori incaricati della realizzazione degli interventi e la ripartizione dei finanziamenti; 6. L'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti all'erp; 7. L'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi; 8. La vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici; 9. L'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa; 10. Tutte le attività di servizio strumentali o connesse alla realizzazione dei compiti di cui ai precedenti punti, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, raccolta, elaborazione e gestione di dati inerenti la domanda e l'offerta immobili di edilizia residenziale e non, sia per conto della Conferenza LODE che per conto dei Comuni Soci e nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati, compresa la formazione del personale in relazione alle materie necessarie ed utili all'efficiente svolgimento delle attività sopra elencate; la fornitura di servizi agli utenti degli immobili. In ogni caso le attività dovranno essere svolte in modo prevalente in favore dei soci e comunque in modo strettamente strumentale al perseguimento degli interessi dei medesimi. Articolo 5 Interventi - Scopi Per il conseguimento dello scopo sociale, la SIENA CASA S.P.A nell'osservanza dei principi della collaborazione istituzionale, della concertazione con le forze sociali ed, in particolare, con le Organizzazioni degli inquilini, e degli indirizzi della Conferenza LODE e della Regione Toscana: - si impegna a favorire la gestione unitaria ed efficiente del patrimonio immobiliare destinato ad ERP e in generale alla locazione e all'edilizia abitativa e curerà l'ottimizzazione delle risorse finanziarie pubbliche e private disponibili a tal fine, secondo gli indirizzi contenuti nei contratti di servizio e nella convenzione stipulata in forza dell'articolo 30 del T.U. 267/2000 tra gli Enti associati per la costituzione di LODE, con la finalità di corrispondere nel modo più adeguato alle esigenze degli utenti e dei cittadini; 7

- si adopererà inoltre per garantire la massima tutela e lo sviluppo del principio del valore sociale degli alloggi pubblici ed in particolare di quelli destinati a soddisfare la domanda di abitazione delle categorie socialmente deboli; - si adopererà per la salvaguardia dei diritti acquisiti dai cittadini utenti dell'erp nonché delle forme di cogestione già in essere, valorizzando le forme di autogestione degli utenti e di responsabilizzazione diretta degli utenti stessi nella gestione degli immobili; - si ispirerà ai principi dello sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile, in coerenza con le priorità indicate dal LODE in merito al recupero ed alla riqualificazione del territorio e del patrimonio immobiliare dei Comuni associati e in attuazione dei rispettivi strumenti urbanistici; - perseguirà il recupero delle aree dismesse e degradate nei centri storici e nelle periferie con ogni utile azione per la più corretta utilizzazione di tali aree dal punto di vista ambientale, sociale e dell'efficienza ed efficacia economica, in conformità agli strumenti urbanistici dei Comuni associati; - promuoverà, nell'osservanza degli indirizzi della Conferenza LODE, la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento degli scopi sociali con risorse proprie, con le risorse messe a disposizione dai soggetti che vi partecipano, nonché a mezzo della collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati, mediante risorse acquisite secondo quanto previsto dalle normative nazionali comunitarie; potrà inoltre acquisire finanziamenti pubblici e privati, costituire società, acquisire partecipazioni in altre società, anche consortili, emettere obbligazioni, promuovere fondi di rotazione e fondi immobiliari chiusi, assumere prestiti, valersi di fideiussioni, ricorrere a finanziamenti di qualsiasi natura, anche statali, comunitari e regionali; - si adopererà altresì per promuovere, sulla base delle direttive della Conferenza LODE e d'intesa con gli Enti associati, le opportune forme di collaborazione con le altre Società ed Aziende costituite al fine di attuare la normativa di cui alla L.R.T. 3 novembre 1998, n. 77; - predisporrà studi, progetti e piani di fattibilità economico-finanziaria, previe adeguate indagini di mercato, con la collaborazione dei soggetti pubblici e privati interessati, per valutare, definire ed attuare ulteriori iniziative di trasformazione urbana e recupero edilizio nei territori dei Comuni associati; La Società riconosce la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica senza fini di speculazione privata e quale strumento essenziale di solidarietà economica per sovvenire al bisogno abitativo dei soggetti disagiati e opera nel rispetto di questi principi. La Società adegua la sua azione agli obbiettivi della programmazione, del coordinamento territoriale e della gestione democratica dell'edilizia residenziale pubblica; La Società riconosce l'esercizio dei diritti sindacali degli utenti del patrimonio abitativo pubblico ed il loro ricorso alle forme di patronato e assistenza sociale liberamente scelte; attua il metodo della contrattazione quale condizione per un equilibrato assetto dei rapporti economici e giuridici società/utenti, della autogestione quale misura di garanzia, nel precipuo interesse degli utenti, della imparzialità e del buon andamento della gestione/amministrazione del patrimonio abitativo pubblico. Recepisce tutti gli accordi sindacali in essere fra l'ex ATER e le Organizzazioni Sindacali firmatarie di tali accordi. 8

TITOLO II SOCI - CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI Articolo 6 Soci Al fine di realizzare gli scopi sociali con la massima collaborazione e coordinamento dei ruoli dei diversi soggetti partecipanti, sono soci i Comuni di Abbadia San Salvatore - Asciano - Buonconvento - Casole d'elsa - Castellina in Chianti - Castelnuovo Berardenga - Castiglione d'orcia - Cetona - Chianciano - Chiusdino - Chiusi - Colle di Val D'Elsa - Gaiole in Chianti - Montalcino - Montepulciano - Monteriggioni - Monteroni Arbia - Monticiano - Murlo - Piancastagnaio - Pienza - Poggibonsi - Radda in Chianti - Radicofani - Radicondoli - Rapolano - San Casciano dei Bagni - San Gimignano - San Giovanni d'asso - San Quirico d'orcia - Sarteano - Siena - Sinalunga - Sovicille - Torrita di Siena - Trequanda. A tali azionisti è riservato il 100% del capitale sociale. Le azioni saranno ripartite tra i Comuni soci in base alle quote previste dalla tabella A allegata alla Convenzione per la costituzione della Conferenza LODE. Ogni aumento di capitale dovrà essere disposto ed attuato in modo che siano rispettate le norme sulla composizione del capitale sociale previste dal presente articolo. In ogni caso potranno acquisire la qualità di soci esclusivamente enti pubblici. Articolo 7 Capitale Sociali - Azioni Il capitale sociale è stabilito in Euro 1.691.800,00 (un milione seicentonovantunomila ottocento) suddiviso in 1.691.800,00 (un milione seicentonovantunomila ottocento) azioni nominative ordinarie del valore nominale di un Euro ciascuna. Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto. In sede di aumento di capitale, l'assemblea può deliberare, ai sensi dell'articolo 2348 del Codice Civile, l'emissione di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni già emesse. I versamenti sulle azioni sottoscritte dovranno essere effettuati nei modi e nei tempi legalmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Articolo 8 Trasferimento Azioni - Diritto di prelazione Ciascun azionista può trasferire tutte o parte delle proprie azioni. Il socio non può, tuttavia, alienare le proprie azioni senza prima averle offerte in prelazione agli altri azionisti della stessa categoria, in proporzione alle rispettive partecipazioni. 9

Conseguentemente, dell'eventuale vendita, il socio dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione della Società indicando il numero delle azioni offerte in vendita nonché il nominativo del soggetto cui intende vendere. Il Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni, dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci; i soci della stessa categoria, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della notizia, potranno comunicare alla Società il proprio intendimento ad esercitare il diritto di prelazione, precisando il numero delle azioni che intendono acquisire. Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, le azioni dovranno essere offerte, con le stesse modalità di cui sopra e proporzionalmente ai rispettivi possessi azionari, agli eventuali azionisti di altra categoria. Qualora gli azionisti non abbiano esercitato la prelazione o l'abbiano esercitata parzialmente, l'azionista offerente avrà diritto di trasferire tutte le proprie azioni, o quelle residue, al terzo indicato e, comunque, con le forme e nei limiti previsti dal presente Statuto. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge vigenti. Articolo 9 Obbligazioni La Società potrà emettere obbligazioni determinandone le modalità di collocamento, con le forme e nei limiti previsti dall'articolo 2410 del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti. Sono Organi della Società: a - L'Assemblea dei Soci; b - Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.); c - Il Collegio Sindacale. TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA' Articolo 10 Organi della Società 10

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. TITOLO IV ASSEMBLEA Articolo 11 Composizione e Modalità di convocazione L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze inerenti la struttura o l'oggetto della società, detto termine sarà pari a centoottanta (180) giorni. In detta eventualità gli Amministratori dovranno motivare, nella relazione prevista dall'articolo 2428, la dilazione. L'Assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle Leggi e dello Statuto sociale, vincolano tutti soci presenti o non presenti, favorevoli o dissenzienti. L'Assemblea è convocata con avviso, recante l'ordine del Giorno, l'ora ed il luogo dell'assemblea nonché gli altri elementi richiesti dalla legge, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per l'assemblea; lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda eventuale convocazione. In alternativa, e purché vi sia la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'assemblea, gli amministratori possono convocare l'assemblea a mezzo di raccomandata A.R. Qualora tali formalità non venissero adempiute, l'assemblea si considera regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza degli Amministratori in carica e dei Sindaci effettivi. In tale ipotesi, tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci ed aventi diritto di voto. Ogni azione da diritto ad un voto. I soci aventi diritto di intervento possono farsi rappresentare in Assemblea mediante semplice delega scritta con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2372 del Codice Civile. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed il diritto di intervento alla riunione nonché determinare le modalità di votazione. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 11

Articolo 12 Presidenza e Segretario L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente. In assenza od in caso di impedimento anche di quest'ultimo l'assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli azionisti intervenuti e presenti. L'Assemblea nomina un Segretario scelto fra persone estranee alla stessa. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un Notaio. Articolo 13 Costituzione dell'assemblea - Validità delle Deliberazioni L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i 3/4 (tre quarti) del capitale sociale; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita se è presente almeno la metà del capitale sociale. L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la metà del capitale sociale. L'Assemblea straordinaria si intende validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, se sono presenti tanti soci che rappresentino almeno più della metà del capitale sociale e delibera, comunque ed in ogni caso, con il voto favorevole di tanti soci che costituiscano più della metà del capitale sociale. Le maggioranze di cui al presente articolo sono stabilite fatte salve le eccezioni previste dalla legge. TITOLO V AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' Art. 14 Consiglio di Amministrazione - Composizione e poteri La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero non superiore a tre (3) o a cinque (5) membri, secondo le limitazioni delle leggi speciali. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. La cessazione dall'ufficio degli amministratori, la decadenza e la loro sostituzione sono regolate a norma di legge e di Statuto; la ingiustificata assenza per tre volte consecutive alle adunanze comporta l'automatica decadenza e la sostituzione. 12

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. Restano escluse dalla sua competenza le materie che, per legge o per Statuto, sono riservate all'assemblea. Articolo 15 Presidente del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente. Il Presidente rimane in carica un triennio ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società e la rappresenta in giudizio, con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative e di nominare avvocati e procuratori. Convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede. In caso di assenza od impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente, individuato dal Consiglio di Amministrazione, ferme restando le competenze del Comitato di Coordinamento di cui all'articolo 18 del presente statuto. La firma del Vice-Presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Articolo 16 Consiglio di Amministrazione Convocazione Costituzione e validità delle deliberazioni Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o, in caso di assenza o impedimento dello stesso, dal Vice-Presidente, tutte le volte che lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno la metà dei componenti il consesso. In caso di impedimento del Presidente e del Vice-Presidente, alla convocazione del Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere il consigliere più anziano. Il Consiglio di Amministrazione deve comunque riunirsi almeno una volta ogni tre (3) mesi. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta nella sede sociale o in altro luogo, purché nell'ambito territoriale del LODE dei comuni della Provincia di Siena, con lettera raccomandata contenente anche l'ordine del Giorno, spedita almeno otto (8) giorni prima della data fissata per la riunione. In casi di urgenza è ammessa la convocazione per mezzo di telegramma, contenente, comunque, l'ordine del Giorno, inviato almeno ventiquattro (24) ore prima della seduta. 13

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide qualora sia presente la maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve redigersi processo verbale. Articolo 17 Consiglio di Amministrazione - Compensi Amministratore Delegato I compensi, i rimborsi spese e le eventuali indennità di missione spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'assemblea dei Soci nel rispetto delle leggi speciali che regolano le società partecipate totalmente da enti locali. Il Consiglio di Amministrazione, determinandone poteri e limiti, può delegare le proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri (Amministratore Delegato), fatte salve le funzioni non delegabili per legge. L'Amministratore Delegato ha la rappresentanza legale della società nello svolgimento delle funzioni delegate, disgiuntamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore Delegato può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione, che può provvedere alla sostituzione con altro Amministratore. Spetta, infine al Consiglio di Amministrazione nominare, se ritenuto opportuno, un Direttore Generale stabilendone poteri, emolumenti e durata in carica. Articolo 18 Controllo Analogo degli Enti Pubblici Soci I soci Enti Pubblici esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'assemblea dei Soci, la nomina degli organi sociali come stabilita dal presente statuto nonchè attraverso un apposito Comitato di Coordinamento eletto dalla stessa Assemblea dei Soci che ne determina la composizione e le norme di funzionamento. Ai membri del Comitato non spetterà alcun compenso. Il Comitato di Coordinamento dei soci è sede di informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la società ed i soci stessi, nonchè di controllo sulla società stessa circa l'andamento dell'amministrazione. A tal fine gli organi della società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a trasmettere al Comitato di Coordinamento: a) il budget annuale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico; b) i bilanci d'esercizio con la nota integrativa e le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; c) la relazione di cui all'articolo 2049 ter, secondo comma, appena depositata nella sede della società; 14

d) la versione preliminare di ogni atto del Consiglio di Amministrazione relativa a: acquisizione partecipazione in altre società o costituzione di nuova società; cessione di partecipazione in altre società; e) gli ulteriori atti eventualmente richiesti dal Comitato di Coordinamento dei Soci. La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali anche al fine di consentire ai soci di assumere consapevolmente le relative determinazioni in ordine all'attività degli organi sociali: ciò al fine di consentire il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo in precedenza approvati dallo stesso Comitato e dagli organi sociali, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società. In ogni caso gli atti del Consiglio di Amministrazione di cui alla precedente lettera d) non possono essere perfezionati prima dell'acquisizione del consenso del Comitato di Coordinamento dei Soci. Per l'esercizio del controllo, il coordinamento ha accesso, con le modalità di legge, agli atti della società e può altresì disporre l'audizione dei consiglieri di amministrazione e delle figure apicali della società. La società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di contratti di servizio aventi contenuti determinati preventivamente dai soci tramite il Comitato di Coordinamento. A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti è consentito a ciascun socio il diritto di domandare informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla società anche mediante richiesta formulata al Comitato di Coordinamento. Gli Amministratori ed il Collegio Sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione di dati che vengano loro richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo Ente Pubblico su ciascun servizio da esso affidato alla società. TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE Articolo 19 Composizione - Nomina - Funzionamento Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, tutti revisori legali iscritti nell'apposito Registro. Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di vigilanza previste dalla legge e la revisione legale dei conti, ai sensi della previsione di cui all'articolo 2409 bis stesso codice. I doveri ed i poteri del Collegio sono quelli di legge. I Sindaci sono nominati dall'assemblea, salvo la prima volta che sono nominati nell'atto costitutivo. I Sindaci restano in carica per tre esercizi, non possono essere revocati se non per giusta causa e sono rieleggibili. 15

Il loro compenso è stabilito dall'assemblea degli Azionisti. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. Le deliberazioni del Collegio Sindacale debbono essere assunte a maggioranza assoluta. Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi processo verbale. I Sindaci debbono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee dei soci. TITOLO VII BILANCI - UTILI - NORME VARIE Articolo 20 Bilancio Sociale L'esercizio sociale inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, con la procedura e le modalità previste dalla normativa in vigore, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio, che, unitamente alla relazione degli Amministratori e del Collegio Sindacale, deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea. Articolo 21 Utili L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione dell'utile netto di esercizio, tenendo conto: a) - una quota, che viene fissata dal Consiglio di Amministrazione e che, comunque, non può essere inferiore alla misura prescritta dalla legge, viene assegnata al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; b) - l'utile residuo viene distribuito ai soci in proporzione alle azioni possedute. Articolo 22 Scioglimento e liquidazione della Società Dovendosi procedere in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilirà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone poteri e remunerazione. 16

Articolo 23 Controversie sociali - Collegio Arbitrale Per tutte le controversie che dovessero sorgere nei rapporti fra Società, soci e componenti degli Organi sociali, il Foro esclusivo competente è quello di Siena. Le controversie che possono per legge formare oggetto di compromesso, saranno comunque, devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre (3) membri nominati dal Presidente del Tribunale di Siena su istanza della parte più diligente. Articolo 24 Norme di rinvio Per quanto non previsto e disposto dal presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia. Firmato: Sandra Scali - Dott. Roberto Ceni (Notaio) 2.3 IL CONTROLLO ANALOGO 2.3.1 NORMA STATUTARIA La norma statutaria relativa al Controllo Analogo è inserita nell art. 18 dello statuto. 2.3.2 COMPOSIZIONE L assemblea dei soci, con deliberazione in data 1 febbraio 2011, ha nominato membri del Comitato di Coordinamento per il Controllo Analogo i Sindaci pro-tempore, o loro delegati, dei Comuni di Siena, Poggibonsi, Colle di Val d Elsa, Castelnuovo Berardenga, Montepulciano e Sovicille. 2.3.3 NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI COORDINAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO L assemblea dei soci, con deliberazione in data 1 febbraio 2011, ha approvato le seguenti norme di funzionamento del Comitato di Coordinamento per il Controllo Analogo: 1. Al fine di esercitare su Siena Casa spa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Comuni della Provincia di Siena, Soci di Siena Casa spa, istituiscono un apposito Comitato di Coordinamento, così come disposto dall art. 18 dello Statuto. 2. Il Comitato di Coordinamento è composto da sei membri nominati dall Assemblea Ordinaria della Società tra i rappresentanti dei Comuni Soci. I membri nominati restano in carica per tutto il periodo del mandato conferito al Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili. 17

3. Il Comitato nella prima riunione nomina, fra i suoi membri, un Presidente. 4. Il Comitato delibera a maggioranza dei suoi componenti. Il voto del Presidente, in caso di parità, vale doppio. 5. Ai membri del Comitato di Coordinamento non spetterà alcun compenso; lo stesso Comitato fissa l ammontare del rimborso spese da riconoscere ai membri partecipanti alle riunioni del Comitato stesso. 6. Le riunioni del Comitato si terranno presso la sede sociale di Siena Casa spa in Siena via Biagio di Montluc, 2. E possibile, per motivazioni contingenti, tenere le riunioni in luogo diverso, purché situato in uno dei territori dei Comuni Soci, dandone apposita comunicazione ai componenti del Comitato. 7. Il Comitato viene convocato dal Presidente almeno due volte all anno, per il controllo qualitativo e quantitativo dei dati trasmessi da Siena Casa e comunque ogni qual volta lo stesso Presidente o la maggioranza dei componenti il Comitato lo ritengano opportuno. 8. La convocazione viene effettuata, tramite la Presidenza di Siena Casa spa, con avviso da spedirsi, anche tramite telefax o posta elettronica, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. 9. Così come previsto dall art. 18 dello Statuto di Siena Casa il Comitato di Coordinamento ha funzioni consultive, informative e di discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci stessi. Ha altresì funzioni di controllo sull andamento dell amministrazione di Siena Casa spa. 10. Il Comitato è chiamato ad esaminare: a. Il budget annuale e gli altri documenti di tipo programmatico. b. Il bilancio di esercizio, la relazione del Consiglio di Amministrazione e la relazione del Collegio Sindacale completa di relazione redatta dai Sindaci in qualità di Revisori legali dei conti ai sensi dell art. 14 D.Lgs. 27.1.2010, n.39. c. La bozza di ogni atto o delibera del Consiglio di Amministrazione relativa ad acquisizione e cessazione di partecipazioni, costituzione di nuova società. d. Altri atti che lo stesso Comitato ritenga opportuno richiedere al Consiglio di Amministrazione. 11. E fatto obbligo agli Amministratori di trasmettere tutti gli atti sopracitati al Comitato di Coordinamento prima della loro definitiva approvazione da parte degli organi societari per consentire ai Soci di assumere con maggiore consapevolezza le relative determinazioni in ordine all attività della Società e per consentire il controllo sullo stato di attuazione degli obbiettivi risultanti da budget e dai piani strategici, economico-patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo. Gli atti del Consiglio di Amministrazione di cui alla predetta lettera d) non possono perfezionarsi prima dell acquisizione del consenso del Comitato di Coordinamento. 12. I sevizi pubblici rientranti nell oggetto sociale di Siena Casa spa sono da questa svolti sulla base di contratti aventi contenuti determinati preventivamente dai Soci tramite il Comitato di Coordinamento. 18

13. Il comitato di Coordinamento ha accesso, per le finalità di controllo sopraccitate e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, a tutti gli atti della Società e può richiedere l audizione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e delle figure apicali della Società. Amministratori e Sindaci sono tenuti a collaborare anche tramite la comunicazione di dati che vengano lori richiesti. 14. La costituzione del Comitato di Coordinamento non fa venir meno il diritto di ciascun Socio a richiedere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla Società, anche mediante richiesta formulata allo stesso Comitato di Coordinamento. 19

2.4 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED I SINDACI REVISORI 2.4.1 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SANDRA SCALI MICHELE POLLARA DUCCIO MEIATTINI Presidente nata a Rapolano Terme il 01/05/1956 Titolo di studio: laurea in Fisioterapia Nominata dall Assemblea dei Soci il 01/02/2011 e-mail: presidente@sienacasa.net Amministratore Delegato nato a Sovicille il 06/12/1958 Titolo di studio: diploma di Ragioniere Nominato dall Assemblea dei Soci il 01/02/2011 e-mail: amministratore@sienacasa.net Vice Presidente nato a Siena il 15/04/1969 Titolo di studio: laurea in Scienze Economiche e Bancarie Nominato dall Assemblea dei Soci il 01/02/2011 e-mail: duccio@meiattini.it 20

2.4.2 I SINDACI REVISORI DEI CONTI FERNANDO MORI Presidente del Collegio Sindacale nato a Castiglione d Orcia il 09/08/1947 Titolo di studio: diploma di Ragioniere Nominato dall Assemblea dei Soci del 01/02/2011 e-mail: fernando.mori@alice.it FRANCO BELLI Membro effettivo nato a Siena il 09/03/1945 Titolo di studio: diploma di laurea Nominato dall Assemblea dei Soci del 01/02/2011 e-mail: francobelli4@virgilio.it FRANCO GUERRI Membro effettivo nato a Siena il 10/01/1965 Titolo di studio: Laurea in Scienze Economiche e Bancarie Nominato dall Assemblea dei Soci del 01/02/2011 e-mail: studioguerri@email.it GIACOMO BROGI Membro supplente nato a Asciano il 09/12/1958 Titolo di studio: diploma di laurea Nominato dall Assemblea dei Soci del 01/02/2011 CESARE CELESTI Membro supplente nato a Siena il 23/09/1972 Titolo di studio: diploma di Ragioniere Nominato dall Assemblea dei Soci del 01/02/2011 21

3 CAMPO DI ATTIVITÀ 3.1 IL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Comuni Associati L.O.D.E. Senese SIENA CASA S.p.A. CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA COMUNALE REPUBBLICA ITALIANA L anno 2005 il giorno ventinove del mese di aprile in Siena, e precisamente in questa sala del palazzo comunale posto nella Piazza Il Campo n. 1 PREMESSO - Che la Legge Regionale Toscana n. 77 del 03/11/1998 (d ora innanzi Legge Regionale) ha riordinato le funzioni di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), prevedendo la suddivisione del territorio regionale in ambiti ottimali di intervento E.R.P.; - che la Legge Regionale ha attribuito gli immobili già di proprietà dell Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale Pubblica di Siena (d ora innanzi Ater Siena) ed ubicati nell ambito territoriale della Provincia di Siena ai Comuni rientranti in tale Ambito ottimale; - che i Comuni associati sono tutti quelli rientranti nell Ambito ottimale; - che i Comuni associati, ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge Regionale, sono titolari di un insieme di funzioni inerenti l Edilizia Residenziale Pubblica nell ambito ottimale; - che, in attuazione dell art. 6 della Legge Regionale, i Comuni associati hanno stipulato il giorno 20/12/2002 una Convenzione per la Costituzione di L.O.D.E. Senese (d ora innanzi Convenzione Lode e Lode in quanto organismo) quale convenzione per l esercizio in forma associata delle funzioni individuate dall art. 4 della Legge Regionale; - che, sempre in attuazione dell art. 6 della Legge Regionale, i Comuni associati, mediante la Convenzione Lode, hanno individuato come modalità di esercizio in forma associata delle funzioni di cui al comma 1 dell art. 5 della Legge Regionale una società per azioni partecipata dagli stessi Comuni associati e denominata SIENA CASA S.p.A.; - che in data 22/03/2004 i Comuni associati hanno costituito la società SIENA CASA S.p.A., quale soggetto gestore dell Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi dell art. 6 della Legge Regionale; - che, fino alla data del 31/03/2004, le funzioni indicate dall art. 5, comma 1, della Legge Regionale sono svolte: dall Ater Siena quanto agli immobili di E.R.P. di proprietà della medesima, nonché agli immobili di proprietà dei Comuni appartenenti all ambito ottimale la cui gestione era stata affidata alla stessa azienda in base ad apposite convenzioni; in economia da altri Comuni appartenenti all Ambito ottimale; - che, in attuazione dell art. 7 della Legge Regionale, con Delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 109 del 26/06/2002 (d ora innanzi Delibera Regionale) e della Delibera di Giunta Regionale n. 249 del 22/03/2004 (d ora innanzi Delibera di Giunta) è stato disposto lo scioglimento del ramo operativo dell Ater Siena corrispondente al Lode Senese, a far data dal 01/04/2004; 22

- che ai sensi dell art. 7 della Legge Regionale, della Delibera Regionale e della Delibera di Giunta sono conferiti in SIENA CASA S.p.A., a far data dall 01/04/2004, i beni mobili, crediti, debiti, liquidità, diritti ed obblighi ivi compresi i vincoli di destinazione e di impiego delle disponibilità finanziarie già di Ater Siena; - che, ai sensi dell art. 7, secondo comma, della Legge Regionale, con la Delibera di Giunta sono state disciplinate le modalità di assegnazione a SIENA CASA S.p.A. del personale di Ater Siena; - che SIENA CASA S.p.A. ha per oggetto lo svolgimento, secondo le direttive impartite dalla Conferenza Lode e, nel rispetto dei contratti di servizio, anche delle funzioni indicate nel primo comma dell art. 5 della stessa Legge Regionale; - che, in adempimento degli obblighi sanciti dalla Legge Regionale ed in attuazione dell art. 2.3) della Convenzione Lode, le PARTI intendono disciplinare le modalità di svolgimento da parte di SIENA CASA S.p.A. delle funzioni indicate nel primo comma dell art. 5 della stessa Legge Regionale, fissando gli obblighi reciproci tra SIENA CASA S.p.A. e i Comuni associati - che, ai fini della individuazione delle differenti tipologie di intervento edilizio, nel presente contratto si farà riferimento a quanto disposto dalla Legge 05/08/1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento al D.P.R. 6/6/2001, n. 380; - che, nel presente contratto, per Regolamento d utenza si intende il regolamento emanato in attuazione dell art. 16 della Legge Regionale Toscana 20/12/1996, n. 96 (d ora innanzi definita Legge Regionale ERP) e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque il regolamento richiamato nei contratti di locazione; - che, con delibera n. 5 in data 8 luglio 2004 il Lode ha approvato lo schema dell allegato contratto di servizio da sottoscrivere con la società SIENA CASA S.p.A.; Tutto ciò premesso, precisando che quanto descritto nella su esposta narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, convengono e stipulano: TITOLO I Art. 1) Oggetto del contratto Con le finalità di cui in premessa e nei termini e modalità di cui agli articoli seguenti, tutti i Comuni della Provincia di Siena concedono alla Società, che accetta, la gestione di tutti gli alloggi di ERP passati in proprietà ai Comuni in forza della L.R. 77/1998, nonché tutti gli alloggi già di proprietà comunale precedentemente concessi in gestione all'ater dai singoli Comuni e meglio precisati nell allegato A, da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto. Successivamente saranno concessi in gestione alla Società tutti gli alloggi ERP, già di proprietà comunale, non concessi in precedenza in gestione all ATER dai singoli Comuni. Contestualmente saranno trasferiti invece alla gestione comunale tutti gli immobili, (alloggi ed altro, compreso negozi, cantine, magazzini,ecc) non appartenenti all ERP passati in proprietà ai Comuni in forza della L.R.77/1998. I trasferimenti di gestione in oggetto avranno luogo mediante appositi verbali di consegna sottoscritti dal legale rappresentante della Società e dai responsabili degli uffici competenti. E parimenti affidata in via prioritaria al soggetto gestore la realizzazione e la gestione dei nuovi interventi secondo le modalità previste negli articoli successivi. 23

La disciplina di compiti e funzioni non obbligatorie, ma delegate alla Società con appositi atti deliberativi da parte dei Comuni, potrà essere oggetto di separati contratti di servizio da definire con il singolo Ente, nei quali saranno esplicate le prestazioni richieste, le modalità di esercizio, i parametri di controllo e contabili nonché i costi ed i finanziamenti. Art. 2) Durata e rinnovo del contratto Il presente contratto ha efficacia dal giorno 1 aprile 2004 sino al 31 dicembre 2050 Il contratto è rinnovabile soltanto per iscritto e per espressa pattuizione delle PARTI. Il rinnovo espresso, salve pattuizioni scritte difformi, si intende riferito all intero contenuto del presente contratto e a tutte le sue condizioni. Il rinnovo deve essere sottoscritto almeno sei mesi prima della data della scadenza. In caso di mancato rinnovo del contratto, al fine di evitare interruzioni nello svolgimento delle attività di seguito indicate, le parti concordano che fino all assunzione dell esercizio delle funzioni da parte del nuovo soggetto gestore, SIENA CASA S.p.A., sarà comunque tenuta ad assicurare le prestazioni oggetto del presente contratto alle medesime condizioni concordate e nel rispetto dei medesimi standard. Art. 3) Divieto di cessione del contratto SIENA CASA S.p.A. non potrà, sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il presente contratto, né cedere, affittare o comunque dare in godimento a terzi, a qualunque titolo, neppure parzialmente, l azienda utilizzata per svolgere le funzioni di cui al presente contratto. Art. 4) Oneri fiscali Le eventuali spese per tributi e contributi ordinari che dovessero gravare sugli immobili in forza di specifiche, presenti e future disposizioni di legge, saranno a carico del Comune proprietario degli immobili stessi. Restano a carico della Società le sole tasse o imposte ed in generale i soli tributi connessi e conseguenti ai risultati della gestione aziendale dei servizi e dei beni oggetto del presente contratto. Art. 5) Informazioni e rapporti fra le parti Il contratto di servizio, oltre a regolare i rapporti gestionali, deve assumere la veste di strumento di programmazione, attraverso un articolato flusso informativo ed un costante monitoraggio al fine di pervenire ad un continuo miglioramento del servizio. La Conferenza del Lode, ogni anno, entro 15 giorni precedenti l approvazione del Bilancio di esercizio della Società, effettuerà la verifica sull andamento della gestione. Alla Società è affidata la gestione dei rapporti con le altre istituzioni, nonché con le OO.SS. dell utenza, limitatamente a quelle rappresentative a livello regionale, per tutte le problematiche tecnico-amministrative inerenti il patrimonio gestito, con impegno a comunicare al LODE ogni problema e ogni proposta che comportino situazioni di rilevante contenuto sociale e/o economico. 24