CONTRATTI COMMERCIALI



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Capitolo n. 1 I contratti di utilizzo di macchinari (comodato, locazione) Nell'ambito dei rapporti commerciali e di collaborazione tra imprese, sorge spesso la necessità di regolamentare l'utilizzo di macchinari produttivi. Questi rapporti sono sostanzialmente riconducibili ai due contratti tipici disciplinati dal codice civile: la locazione ed il comodato di bene mobile. La differenza fondamentale tra i due contratti è data dalla presenza, nella locazione, di un canone quale corrispettivo dell'utilizzo del macchinario, mentre nel comodato la gratuità (quindi l'assenza di uno specifico canone) nella concessione del macchinario ne costituisce l elemento caratterizzante. A volte (e sopratutto per il comodato) tali contratti sono strumentali ed economicamente connessi ad un rapporto di conto lavorazione sottostante o ad altri rapporti contrattuali che direttamente interessano le medesime parti (es. contratto di appalto nel quale è il committente a concedere in uso all appaltatore un proprio macchinario ai fini esecutivi del rapporto stesso). In questi contratti, oltre agli elementi tipici ed essenziali di ogni contratto (oggetto, durata, obblighi reciproci), assume particolare rilevanza, anche per le eventuali responsabilità penali che possono derivarne, la specifica disciplina concernente la conformità alle norme di sicurezza del macchinario concesso in uso, nonché il rispetto delle disposizioni sulla prevenzione degli infortuni. I modelli di contratto vogliono costituire uno strumento di aiuto per le imprese, fermo restando che solo il concreto intervento di un professionista potr à consentire la predisposizione di un contratto che tenga conto delle effettive esigenze delle parti. In ogni caso, è opportuno, in fase di stesura del contratto, prestare particolare attenzione alle note per approfondire adeguatamente gli aspetti pi ù delicati relativi al contratto stesso. A cura del coordinamento legale triveneto Comodato macchinario - 12-2012.doc Locazione macchinario - 12-2012.doc

Capitolo n. 2 I contratti della proprietà industriale (ricerca, design, licenza di brevetto, marchio e know-how) Vengono di seguito proposti alcuni esempi di contratti in materia di proprietà industriali già presentati, in forma commentata, nel terzo capitolo della guida sulla Tutela contrattuale del know how e dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, anch essa pubblicata nel presente canale Diritto d impresa. I contratti presi in considerazione sono, rispettivamente, i contratti di ricerca, aventi per oggetto lo svolgimento di attività di ricerca ed inventiva affidata, dietro compenso, ad un ricercatore o gruppo di ricercatori organizzati o, ancora, ad un ente privato o pubblico che normalmente svolge tali attività su commessa; i contratti con designer, aventi per oggetto lo svolgimento, da parte di un designer, di attività creative finalizzate al settore industriale della committente, vale a dire alla creazione di disegni e modelli che la committente andrà a sfruttare nell ambito della propria attività, venendo a caratterizzare la propria produzione; i contratti di licenza di brevetto, con i quali il titolare dello stesso brevetto concede ad un terzo (licenziatario) lo sfruttamento dell invenzione ai fini produttivi e di commercializzazione; i contratti di licenza di marchio, aventi invece per oggetto l utilizzo del marchio di altra azienda, da apporre sui propri prodotti, e normalmente connessi anche ad obblighi di fabbricazione specificatamente disciplinati nel medesimo contratto. Infine, viene presentato un esempio di contratto di licenza del know -how, avente per oggetto il trasferimento di particolari conoscenze o nozioni da ritenersi segrete (normalmente, di particolari metodi di fabbricazione di prodotti o di erogazione di servizi - si parla di know-how di prodotto e di know-how di processo) al fine del loro sfruttamento per la ricerca di nuovi prodotti o servizi, o per la produzione dei prodotti medesimi (secondo un rapporto che comprende, quindi, la licenza di produzione e, eventualmente, di marchio). Come già evidenziato nella presentazione dei modelli contenuta nella citata guida, questi sono stati redatti secondo la legge italiana e presuppongono che entrambe le parti siano italiane. Nel caso di contratti fra parti non della stessa nazionalità, si dovrà di conseguenza tener conto degli aspetti di internazionalizzazione che il contratto presenta. I modelli di contratto vogliono costituire uno strumento di aiuto per le imprese, fermo restando che solo il concreto intervento di un professionista potr à consentire la predisposizione di un contratto che tenga conto delle effettive esigenze delle parti. In ogni caso, è opportuno, in fase di stesura del contratto, prestare particolare attenzione alle note per approfondire adeguatamente gli aspetti pi ù delicati relativi al contratto stesso. A cura del Coordinamento Legale Triveneto

Capitolo n. 3 Contratto di concessione di vendita Nell ambito della commercializzazione dei beni attuata per il tramite di intermediari, le figure contrattuali più frequentemente utilizzate dai produttori sono senza dubbio quelle dell agente di commercio e del concessionario di vendita o distributore. La differenza fra le due citate figure è ben evidente: l agente di commercio assume l incarico stabile di promuovere in una zona determinata i contratti che verranno conclusi dal suo preponente con il cliente finale, dietro riconoscimento all agente della provvigione per l attività di intermediazione svolta; il concessionario assume invece l incarico di curare in una determinata zona la distribuzione dei prodotti in veste però di acquirente-rivenditore dei prodotti stessi, non svolgendo infatti attività di intermediazione in senso stretto (se non in quei casi nei quali di regola, per importanza economica dell affare preferisca agire non più come distributore bensì come intermediario, venendosi riconosciuta la sola percentuale sul valore dell affare). Inoltre, mentre il contratto di agenzia è un contratto tipico, regolamentato dal nostro codice civile dagli articoli 1742 e seguenti, il contratto di concessione di vendita, seppur particolarmente diffuso nella pratica commerciale, non riceve alcuna specifica disciplina, cosa che peraltro avviene anche in quasi tutti gli ordinamenti stranieri. Per individuare una normativa di riferimento è quindi necessario, per analogia, ricercare quelle disposizioni normative inerenti i contratti tipici che più si avvicinano al contratto in commento (vedi, in particolare, i contratti estimatori, di agenzia, di commissione e mediazione). Il modello di contratto di seguito riportato è stato comunque predisposto tenendo conto delle normative comunitarie in materia di accordi verticali (fra i quali rientrano chiaramente le concessioni di vendita), con i riflessi che queste comportano sulle disposizioni contrattuali riguardanti, ad esempio, l esclusiva prevista a favore del distributore, il patto di non concorrenza a carico dello stesso, o ancora la determinazione di prezzi di rivendita dei prodotti oggetto della distribuzione. Il modello di contratto vuole costituire uno strumento di aiuto per le imprese, fermo restando che solo il concreto intervento di un professionista potr à consentire la predisposizione di un contratto che tenga conto delle effettive esigenze delle parti. In ogni caso, è opportuno, in fase di stesura del contratto, prestare particolare attenzione alle note per approfondire adeguatamente gli aspetti pi ù delicati relativi al contratto stesso. A cura del coordinamento legale triveneto concessione di vendita vers. sito - 9-2013.doc

Capitolo n. 4 Contratto di locazione ad uso non abitativo La locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo è regolata dagli articoli 27 e ss. della Legge 27 luglio 1978, n. 392. Tale disciplina è applicabile ai contratti di locazione di immobili destinati ad attività industriale, commerciale ed artigianale, ad attività di interesse turistico comprese tra quelle di cui all art. 2 della Legga 12 marzo 1968, n. 326, nonché all esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo. Non è previsto un criterio legale di determinazione del canone, che è rimesso alla libera determinazione delle parti. La legge prevede, invece, una durata minima del contratto fissata in almeno sei anni (se nell immobile locato viene svolta un attività alberghiera il termine minimo viene elevato a nove anni). Il contratto si intende tacitamente rinnovato, salvo disdetta da comunicarsi all altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 12 mesi prima della scadenza (18 mesi nel caso di locazione alberghiera). Peraltro, al fine di garantire una certa stabilità del rapporto la legge ha altresì disposto che, alla prima scadenza contrattuale, il locatore possa negare il rinnovo solo nei casi tassativamente indicati all art. 29 della Legge 392/78. Nelle locazioni di immobili ad uso commerciale sono ammesse sia la cessione del contratto che la sublocazione, salvo la diversa volontà delle parti. Tratti salienti della disciplina normativa sono altresì, nelle locazioni commerciali il cui svolgimento comporta contatto diretto con il pubblico, il riconoscimento del diritto del conduttore a ricevere un indennità per la perdita dell avviamento, nonché il riconoscimento del diritto di prelazione a favore dell attuale conduttore nel caso in cui il locatore voglia trasferire a titolo oneroso l immobile locato o intenda (alla seconda scadenza) locare a terzi l immobile. Completano la disciplina legale della fattispecie gli art. 7, 8, 9, 10 e 11, contenuti nel capo I della Legge 392/78, relativo alla locazione di immobili destinati ad uso abitativo, espressamente richiamati dall art. 41, comma I, del medesimo testo di legge. Il modello di contratto sotto riportato è stato elaborato sulla base delle norme sopra succintamente descritte, integrate con le previsioni di cui alla Legge 7.12.1984, n. 818 e d.p.r. n. 37/1998 in tema di prevenzione degli incendi, alla Legge 5.03.1990, n. 46 Norme per la sicurezza degli impianti, al relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 447/91) e successive norme ( D.M. 37/2008) relativamente ai certificati di conformità degli impianti, ed al d.lgs n. 192/2005, e successive modifiche, relativamente alla certificazione energetica degli edifici. Il modello di contratto vuole costituire uno strumento di aiuto per le imprese, fermo restando che solo il concreto intervento di un professionista potr à consentire la predisposizione di un contratto che tenga conto delle effettive esigenze delle parti. In ogni caso, è opportuno, in fase di stesura del contratto, prestare particolare attenzione alle note per approfondire adeguatamente gli aspetti pi ù delicati relativi al contratto stesso. A cura del coordinamento legale triveneto Locazione commerciale 11-2014 - liberalizzazione grandi locazioni.doc

Capitolo n. 5 Contratto di subfornitura Il contratto di subfornitura viene disciplinato nell ordinamento nazionale dalla Legge 18 giugno 1998 n. 192. L art. 1 della legge definisce il contratto di subfornitura come quel contratto con il quale un imprenditore si assume nei confronti di un impresa committente, attenendosi ai progetti esecutivi, alle conoscenze tecniche e tecnologiche, ai modelli o prototipi forniti dalla stessa committente, uno dei seguenti impegni: 1. effettuare lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dall impresa committente (c.d. subfornitura di lavorazione); 2. fornire all Impresa committente prodotti o servizi destinati ad essere incorporati od utilizzati nell ambito dell attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso (c.d. subfornitura di prodotto o servizio), che possiamo quindi meglio così riassumere: a. fornitura di componenti realizzati ad hoc dal subfornitore e destinati ad essere incorporati in un bene complesso; b. fornitura di prodotti completi destinati ad essere utilizzati nell ambito dell attività economica del committente, purché diversi dalle materie prime o dai beni strumentali non riconducibili ad attrezzature (es. prodotti acquisiti dal committente per essere rivenduti tali e quali sul mercato, i c.d. materiali di consumo, ecc ); c. fornitura di servizi destinati ad essere utilizzati nell ambito dell attività economica del committente (es. servizi accessori alla fornitura di impianti e macchinari, ecc ). I modelli di contratto di subfornitura proposti sono stati redatti nelle due versioni, di lavorazione e di prodotto, considerate dalla definizione sopra ricordata. In ogni caso, l ambito d applicazione della legge sulla subfornitura necessita della presenza di un essenziale elemento: uno stato di soggezione /minorità tecnologica del subfornitore rispetto al committente, nel senso che le prestazioni sopra descritte (sia quelle relative alla subfornitura di lavorazione che alla subfornitura di prodotto o servizio) dovranno essere eseguite in conformità alle conoscenze, ai progetti e/o modelli messi a disposizione dal committente; si può accompagnare a tale elemento anche uno stato di soggezione economica del subfornitore rispetto al committente La legge, incidendo profondamente nell autonomia negoziale delle parti, detta specifiche disposizioni in merito alla forma del contratto, agli elementi minimi che questo deve contenere, ai termini di pagamento. Il contratto di subfornitura deve innanzitutto essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o modifica dei contratti effettuati a mezzo telefax o altra via telematica. L accettazione di una proposta può avvenire anche di fatto qualora il committente trasmetta una proposta scritta di contratto alla quale il subfornitore dia esecuzione senza richiedere la modificazione di alcuno dei suoi elementi; nel qual caso la proposta del committente si considera accettata per iscritto. Gli ordinativi del committente relativi a singole forniture nell ambito di contratti ad esecuzione continuata o periodica devono anch essi essere comunicati in forma scritta. Gli elementi minimi che devono essere specificati nel contratto di subfornitura sono: i requisiti specifici del bene o del servizio da fornire; il prezzo; i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento. Circa i termini di pagamento, decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momento della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, la Legge impone l applicazione di termini non eccedenti i 60 giorni. Il mancato rispetto dei termini potrà comportare l applicazione a favore del subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, di un interesse moratorio determinato secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 231 del 2002 sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorrerà, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell importo in relazione al quale non sono stati rispettati i termini. La mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituirà infine titolo per l'ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva. I modelli di contratto vogliono costituire uno strumento di aiuto per le imprese, fermo restando che solo il concreto intervento di un professionista potr à consentire la predisposizione di un contratto che tenga conto delle effettive esigenze delle parti. In ogni caso, è opportuno, in fase di stesura del contratto, prestare particolare attenzione alle note per approfondire adeguatamente gli aspetti pi ù delicati relativi al contratto stesso.

A cura del Coordinamento Legale Triveneto subfornitura lavorazioni - agg. 3-2013.doc subfornitura prodotti 2006 - agg. 11-2012.doc

Capitolo n. 6 I contratti d'impresa: contratto di appalto, di subappalto e d'opera all interno dell azienda committente Con il contratto di appalto (art. 1655 del Codice civile) una parte, l appaltatore, assume il compimento di un opera o di un servizio, su incarico di un committente ed in cambio di un corrispettivo, organizzando i mezzi necessari e assumendone il rischio della gestione al fine di produrre il risultato concordato. Gli schemi di contratto (quello principale, ma anche il sub contratto, nonché quello d opera) sono in particolare predisposti per attività di appalto da compiersi all'interno dell'azienda committente e può venir utilizzato anche come contratto di appalto privato d'opera e non solo di servizi (es. manutenzioni, facchinaggio, pulizie, etc.). L affidamento del compimento di un opera o di un servizio all'interno dell'azienda ovvero delle unità produttive, quali cantieri o sedi distaccate, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, rappresenta la situazione più complessa e delicata per il committente ; infatti, introduce di fatto obblighi precisi a carico dei datori di lavoro committenti, oltre che dei datori di lavoro delle ditte incaricate della esecuzione dei lavori. Tali contratti sono, infatti, caratterizzati da diverse ipotesi di responsabilità di filiera in capo al committente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di regolarità retributiva e contributiva rispetto ai dipendenti dell appaltatore, oltre che di regolarità fiscale in ordine all IVA ed alle ritenute sul reddito dei dipendenti dell appaltatore. Questi obblighi consistono, ancora, nella verifica da parte del committente dell idoneità tecnico-professionale dell appaltatore attraverso l applicazione di una serie di disposizioni normative volte a garantire la corretta esecuzione del servizio e/o dell opera. Inoltre, l appaltatore è di norma tenuto ad eseguire direttamente il contratto essendo vietato il subappalto, salvo qualora intervenga un espressa autorizzazione da parte del committente. Il rispetto di tali disposizioni introdotte dal Codice civile e approfondite da apposita normativa in materia di sicurezza del lavoro e regolarità contributiva forniscono alle parti contraenti uno strumento di tutela volto al corretto e regolare svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto. In particolare, nel modello di contratto predisposto, assume rilievo la disciplina introdotta in materia dal D. Lgs 276/2003 cd. Legge Biagi che oltre a ridefinire i limiti di liceità del contratto d appalto, introduce un regime di solidarietà tra committente ed appaltatore, per quanto riguarda i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti, oltre che per gli accantonamenti del T.F.R., entro il limite dei due anni successivi alla cessazione dell appalto stesso. Vengono inoltre proposti, considerata l assonanza fra il contratto di appalto ed il contratto di subappalto e quello d opera ex art. 2222 del Codice civile, due ulteriori modelli riferibili appunto a queste due tipologie contrattuali. Al riguardo, ricordiamo, per completezza gli elementi distintivi esistenti fra i vari contratti. Con il contratto di subappalto, l appaltatore affida ad un terzo (subappaltatore) l incarico di eseguire, in tutto o, come di regola avviene, in parte, l opera o il servizio che si è originariamente impegnato ad eseguire nei confronti del committente. Il subappalto potrà aversi (art. 1656 del Codice civile) solo a seguito di espressa autorizzazione del committente; questa potrà essere data già con la stipulazione del contratto di appalto, oppure essere resa successivamente, comunque prima che l appaltatore si serva del subappaltatore per l esecuzione di quella specifica parte di appalto. Come detto, il contratto di appalto si caratterizza per l organizzazione dei mezzi di produzione di cui si avvale l appaltatore, ai fini della realizzazione del risultato finale, opera o servizio, al quale si è obbligato dietro corrispettivo. L appaltatore si impegna, quindi, a compiere una prestazione a favore del committente in una posizione di autonomia rispetto a quest ultimo, mediante un organizzazione ad impresa. L elemento che contraddistingue questa figura contrattuale rispetto al contratto d opera - mediante il quale, ai sensi dell art. 2222 del Codice civile, una parte si obbliga dietro corrispettivo a compiere un opera o un servizio senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente - è dato dal fatto che in questo secondo caso il risultato finale è raggiunto mediante l impiego di lavoro proprio o di quello dei propri familiari o di quello di qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa, in particolar modo dell impresa artigiana. Il carattere distintivo tra questi contratti è rappresentato, pertanto, dal profilo organizzatorio del soggetto che assume l obbligazione nei confronti del committente, fermo restando la possibilità, in entrambi i casi, dell impiego di materiale fornito dallo stesso esecutore dell opera (purché nelle considerazioni delle parti l obbligazione di fare prevalga su quella di dare e il valore attribuito alla prima sia superiore a

quello riconosciuto alla seconda). I modelli di contratto vogliono costituire uno strumento di aiuto per le imprese, fermo restando che solo il concreto intervento di un professionista potr à consentire la predisposizione di un contratto che tenga conto delle effettive esigenze delle parti. In ogni caso, è opportuno, in fase di stesura del contratto, prestare particolare attenzione alle note per approfondire adeguatamente gli aspetti pi ù delicati relativi al contratto stesso. A cura del Coordinamento Legale Triveneto Appalto interno- cooordinamento - rev 9-2013.doc Subappalto - coordinamento rev 9-2013.doc opera - coordinamento rev. 9-2013.doc

Confindustria Vicenza - 2005