Centro Commerciale CITTA' FIERA



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Centro Commerciale CITTA' FIERA Regolamento Interno DEC

CENTRO COMMERCIALE CITTÀ FIERA DEC Torreano di Martignacco (Udine) Regolamento Interno 15/05/2010

INDICE: Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 15 bis Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 PREMESSE EFFICACIA ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO ORARI DI PERMANENZA DEL PERSONALE NEL CENTRO COMMERCIALE NEGLI ORARI DI CHIUSURA AL PUBBLICO CARICO E SCARICO MERCI PARTI COMUNI ORARI PER LE MANUTENZIONI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARRELLI SONORIZZAZIONE MISURE DI SICUREZZA CHIUSURA ECCEZIONALE GESTIONE DELLE SINGOLE ATTIVITA ESTETICA, INSEGNE ED ALTRI MEZZI INFORMATIVI VISIVI ILLUMINAZIONE RAPPORTO CON IL CONSORZIO DEGLI OPERATORI DEL COMPLESSO COMMERCIALE CITTA FIERA PULIZIA DELLE SINGOLE ATTIVITA CORRETTEZZA COMMERCIALE COMUNICAZIONE DEI DATI SALDI ASSICURAZIONE PUBBLICITA PENALITA CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE

REGOLAMENTO INTERNO Art. 1 - PREMESSE Il presente Regolamento Interno, predisposto dalla S.p.A. D.E.C. e solo dalla stessa modificabile, contiene le norme che regolano i rapporti tra gli imprenditori che svolgono l'attività, a qualunque titolo, nel Centro Commerciale Città Fiera -DEC di Torreano di Martignacco (UD). Costituiscono elemento d interpretazione delle norme del presente Regolamento Interno le seguenti premesse: a) che la Società D.E.C. S.p.A., in seguito denominata "Proprietà/Promotore", é proprietaria del Centro Commerciale di nuova realizzazione fisicamente e, in parte, anche funzionalmente integrato nel Complesso commerciale denominato Città Fiera, sito nel Comune di Martignacco, località Torreano; b) che il progetto complessivo del Centro Commerciale Città Fiera DEC prevede, e potrà ulteriormente prevedere in futuro, la realizzazione in adiacenza al Centro Commerciale di altri edifici a destinazione commerciale e/o di servizi; c) che il Centro Commerciale Città Fiera DEC costituisce, insieme con il Centro Commerciale Città Fiera - CCDF, il Complesso Commerciale Città Fiera e attua la gestione comune dei parcheggi e degli oneri relativi a manutenzione ordinaria, sorveglianza e pulizia del Parco e delle aree pedonali esterne di connessione tra i vari settori; d) che il Centro Commerciale Città Fiera DEC ha stipulato e intende stipulare contratti d affitto/locazione e d affidamento in gestione di reparto riguardanti l'esercizio all'interno del proprio Centro Commerciale di numerose attività, commerciali, paracommerciali, di servizio; e) che la Proprietà/Promotore ha il diritto/dovere di assicurare il miglior funzionamento del Centro Commerciale a tutela dei propri interessi e di quelli degli operatori economici insediati, diritto/dovere che eserciterà, tra l'altro, attraverso la figura e l'opera del Direttore/Gestore del Centro Commerciale, sia egli incaricato dalla Proprietà/Promotore ovvero dalla Società a cui la Proprietà/Promotore affiderà la conduzione del Centro Commerciale stesso; f) che i comportamenti, individuali e collettivi, degli operatori del Centro Commerciale risultano influenti sia sul mantenimento nel tempo dell'immagine e dell'efficacia del Centro Commerciale nonché dell intero Complesso Commerciale Città Fiera e, conseguentemente, del valore degli stessi, sia sul raggiungimento degli obiettivi economici e di immagine delle diverse imprese insediate sia nel Centro Commerciale che nel Complesso Commerciale, da cui l'esigenza imprescindibile di regolamentare puntualmente i principali aspetti di detti comportamenti. Art. 2 - EFFICACIA Le norme del presente Regolamento valgono per tutti gli Imprenditori del Centro Commerciale Città Fiera - DEC ed i loro collaboratori o dipendenti; esse hanno effetto anche per i loro successori a titolo universale e particolare, con l'obbligo di osservarlo e farlo osservare.

Art. 3 - ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO Il Centro Commerciale dovrà effettuare la massima apertura consentita dall Autorità competente (nei giorni feriali e/o festivi), per l'intero arco dei dodici mesi, senza chiusura annuale per ferie, salvo diverse indicazioni previste dal Direttore/Gestore al quale spetta l applicazione degli orari d apertura al pubblico così come determinati dalla Proprietà/Promotore. Compatibilmente alle norme vigenti sarà possibile in occasione di festività o ricorrenze particolari, modificare temporaneamente gli orari di apertura al pubblico; dette modificazioni saranno decise e comunicate dal Direttore/Gestore agli Imprenditori del Centro Commerciale, tramite lettera, almeno 15 giorni prima della data di attuazione della temporanea modifica o non appena deliberato dall'autorità competente. Art. 4 - ORARI DI PERMANENZA DEL PERSONALE NEL CENTRO COMMERCIALE NEGLI ORARI DI CHIUSURA AL PUBBLICO Gli Imprenditori delle attività insediate nel Centro Commerciale ed il loro personale potranno accedere al Centro Commerciale al mattino nell'orario fissato dal Direttore/Gestore e potranno rimanervi fino ad un'ora successiva alla chiusura al pubblico del proprio esercizio, ad eccezione delle attività che dispongono di un proprio accesso indipendente. Per ragioni di sicurezza viene stabilito che: l'accesso e l'uscita degli Imprenditori e del loro personale deve avvenire dall'ingresso che verrà indicato dal Direttore/Gestore, ad eccezione delle attività che dispongono di un accesso autonomo, per accedere al Centro Commerciale negli orari in cui lo stesso è chiuso al pubblico gli Imprenditori ed il personale dovranno presentare all'addetto responsabile apposita tessera personale di riconoscimento, rilasciata dal Direttore/Gestore. Nel caso si verificassero esigenze particolari che giustifichino deroghe a quanto sopra previsto, l'interessato dovrà essere munito di uno speciale permesso rilasciato dal Direttore/Gestore del Centro Commerciale. Art. 5 - CARICO E SCARICO MERCI I veicoli adibiti a carico e scarico delle merci potranno accedere all'area del Centro Commerciale unicamente dall'entrata indicata dal Direttore/Gestore. Gli orari in cui è possibile effettuare i rifornimenti sono quelli di chiusura al pubblico del Centro Commerciale, ad eccezione delle attività che dispongono di una propria area di carico e scarico. In deroga -e dopo avere ottenuto il consenso del Direttore/Gestore del Centro Commerciale- sarà possibile effettuare operazioni di scarico in orario d apertura, a condizione che queste non costituiscano intralcio per il pubblico. Durante le operazioni di carico e scarico deve essere garantita la libera circolazione pedonale, veicolare e dei carrelli, e non dovranno ingombrarsi le aree in cui sono collocati i sistemi di sicurezza ed antincendio. L'area di carico e scarico dovrà essere ripulita il più velocemente possibile dagli utilizzatori e liberata da eventuali scarti o rifiuti. Le operazioni di carico e scarico dovranno essere effettuate nel pieno rispetto dell'attività del

Centro Commerciale e delle sue attrezzature; in particolare viene stabilito che qualsiasi movimentazione di merce nelle parti comuni, anche quelle esterne alle aree di ricevimento, deve svolgersi con l'utilizzo di mezzi dotati di ruote di gomma in modo da non arrecare danno alle pavimentazioni. Gli Imprenditori saranno responsabili degli eventuali danni arrecati al Centro Commerciale o agli altri Imprenditori, che derivino dalle operazioni di carico e scarico dei beni da e per l unità immobiliare. Gli Imprenditori sono tenuti a far conoscere e rispettare le norme sopra stabilite a tutti i loro fornitori e addetti alle consegne. Il Direttore/Gestore potrà, altresì, far interrompere le operazioni di qualunque Affittuario e Conduttore, che ostacoli il regolare funzionamento del Centro Commerciale o contravvenga alle norme indicate. Art. 6 - PARTI DI USO COMUNE Sono considerate parti di uso comune (a titolo indicativo e non esaustivo): la galleria, il parcheggio, i servizi igienici pubblici, gli uffici destinati all'attività del Centro Commerciale, i locali tecnici del Centro Commerciale, il parco e le aree pedonali esterne comprensive di impianti, l'impianto di sonorizzazione del Centro Commerciale, l'impianto di climatizzazione del Centro Commerciale, l'impianto antincendio del Centro Commerciale, tutti gli altri impianti e gli spazi disponibili per uso comune, altre successivamente individuate e comunicate dalla Proprietà/Promotore. La Proprietà/Promotore si riserva il diritto di utilizzare a propria discrezione le parti di uso comune e di cambiare la loro destinazione, anche temporaneamente, nei limiti in cui tali diverse destinazioni non compromettano il normale funzionamento del Centro Commerciale. Gli Imprenditori sono tenuti a fare un uso appropriato delle parti comuni, in particolare: a mantenere tutte le eventuali opere comuni in perfetto stato di conservazione; a non utilizzare e fare utilizzare per scopi diversi da quelli indicati dalla Proprietà/Promotore: le vie d'accesso, di servizio, i marciapiedi, la galleria, i parcheggi, il verde; a consentire che i frequentatori della Multisala formino file per l accesso alla Multisala nelle aree comuni. Gli Imprenditori e i loro dipendenti e collaboratori sono tenuti a parcheggiare le proprie autovetture, negli spazi indicati dal Direttore/Gestore del Centro Commerciale. In caso di infrazione verrà applicata una penale di 30,00 (trenta Euro) per ogni giorno di permanenza del veicolo e, qualora l intralcio sia ritenuto grave, si potrà far rimuovere l automezzo a spese del contravventore. Negli spazi comuni gli Imprenditori non potranno, salvo espressa autorizzazione del

Direttore/Gestore del Centro Commerciale: lasciare ingombri e/o collocare cartelli promozionali esporre prodotti o macchinari, effettuare volantinaggio o altre attività promozionali. E' obbligo degli Imprenditori segnalare tempestivamente al Direttore/Gestore eventuali guasti, inconvenienti, anomalie e trasgressioni che si dovessero verificare nelle parti comuni. Art. 7 - ORARI PER LE MANUTENZIONI Nel caso in cui si rendessero necessarie manutenzioni nei singoli locali, nella galleria del Centro Commerciale e/o in altre aree a disposizione del pubblico, i lavori dovranno essere eseguiti nei tempi e modi concordati con il Direttore/Gestore del Centro Commerciale. Art. 8 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Nel caso si rendessero necessari lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione od ammodernamento nelle parti comuni il Direttore/Gestore potrà decidere la chiusura eccezionale del Centro Commerciale informando tutti gli Imprenditori almeno quindici giorni prima, salvo cause di forza maggiore. Art. 9 - CARRELLI I carrelli, di Proprietà di alcuni degli imprenditori del Centro, potranno circolare liberamente in tutte le aree comuni a disposizione del pubblico; essi dovranno essere radunati e custoditi a spese dei proprietari nelle zone allo scopo predisposte. Art. 10 - SONORIZZAZIONE L'uso del sistema di sonorizzazione di cui è dotato il Centro Commerciale è gestito dal Direttore/Gestore per i messaggi quotidiani inerenti all'attività complessiva del Centro Commerciale e per qualsiasi altra comunicazione. E' fatto divieto agli Imprenditori di utilizzare ogni mezzo di diffusione dei suoni che possa essere udito all'esterno dei locali affittati. Art. 11 - MISURE DI SICUREZZA Al fine di assicurare la massima sicurezza alle persone, all'immobile, agli impianti, alle attrezzature ed alle attività insediate nel Centro Commerciale, viene stabilito quanto segue: le uscite di sicurezza, le aree che contengono i sistemi anti-incendio e più in generale tutte le parti comuni dovranno essere sempre tenute libere da qualunque oggetto ingombrante per garantire il pronto intervento in caso di necessità; gli Imprenditori saranno ritenuti responsabili di qualsiasi danno arrecato agli impianti di sicurezza; gli Imprenditori non dovranno gettare prodotti corrosivi o infiammabili nelle tubature.

Art. 12 - CHIUSURA ECCEZIONALE Il Direttore/Gestore può decidere la chiusura immediata del Centro Commerciale nel caso si dovessero verificare situazioni di necessità che mettano in pericolo la clientela, gli operatori, gli impianti e le attrezzature del Centro Commerciale stesso (ad esempio: risse, tumulti e simili). Peraltro, rimane espressamente esclusa la possibilità per gli imprenditori di richiedere, a qualunque titolo, ogni e qualsivoglia forma di risarcimento che possa essere connesso alla suddetta chiusura. ART. 13 - GESTIONE DELLE SINGOLE ATTIVITA' Poiché il Centro Commerciale costituisce una aggregazione organizzata di attività, dove l'organizzazione dell'insieme serve a garantire il buon funzionamento dello stesso e la sua integrazione nel Complesso Commerciale Città Fiera, si rende indispensabile che ogni singola attività sia sempre, nell'insieme delle sue parti, in buone condizioni di manutenzione, funzionamento e pulizia. Perciò il comportamento degli Imprenditori e del loro personale non dovrà essere in contrasto con le norme del presente regolamento e non dovrà dar luogo a reclami da parte di nessuno. Il Direttore/Gestore direttamente o tramite terzi dallo stesso autorizzati, può con preavviso accedere in qualsiasi momento ai locali d ogni singolo operatore allo scopo di effettuare misurazioni, riparazioni ed ogni altro controllo ritenuto utile. Il Direttore/Gestore, previa diffida scritta e ferma restando ogni responsabilità in capo all Imprenditore per le conseguenze dannose, può sostituirsi allo stesso per l esecuzione degli interventi necessari ed addebitandone il costo relativo all Imprenditore. Ciascun Imprenditore è tenuto ad attivare l impianto di riscaldamento e climatizzazione nei locali in cui svolge la propria attività. La regolazione di detto impianto deve essere tale da assicurare un adeguato e gradevole ambiente alla clientela, non superando le temperature minime e massime comunicate dal Direttore/Gestore, che ne cura la verifica. Gli operatori non possono effettuare nella loro unità immobiliare alcun cambiamento nella distribuzione dei locali, demolizioni, perforazioni di muri o di volte, costruzioni, addizioni e migliorie in genere, salvo quanto preventivamente concordato ed autorizzato dalla Proprietà/Promotore. Art. 14 - ESTETICA, INSEGNE ED ALTRI MEZZI INFORMATIVI VISIVI In ogni caso tutto quello che è suscettibile di influire sull'estetica del Centro Commerciale dovrà essere sottoposto all'approvazione della Proprietà/Promotore. Inoltre gli Imprenditori del Centro Commerciale potranno apporre nomi commerciali, insegne e cartelli indicatori sulle vetrine, sulle facciate o sulle parti comuni ed installare sistemi audio, video, computerizzati (compresi terminal) all interno delle vetrine, soltanto dopo aver ottenuto preventivamente l'autorizzazione scritta della Proprietà/Promotore promotore o del Direttore/Gestore del Centro Commerciale; detta autorizzazione, salvo il caso di durata determinata con precisione, conserverà un carattere precario e revocabile. Tutte le attività commerciali e di servizio insediate nel Centro Commerciale devono essere segnalate da un insegna.

Al riguardo gli Imprenditori dovranno ottenere l'autorizzazione della Proprietà/Promotore, chiamata a verificare che l'insegna progettata sia compatibile con l'estetica generale ed il livello qualitativo generale del Centro Commerciale e del Complesso Commerciale per quanto riguarda il tipo, la dimensione ed il luogo di installazione; resta convenuto che le insegne o marchi depositati nazionalmente ed internazionalmente non potranno essere modificati, per quanto riguarda l aspetto grafico, da parte della Proprietà/Promotore. E' obbligo degli Imprenditori, in tutti i casi in cui utilizzino direttamente materiali di diffusione pubblicitaria di qualunque tipo, inserire negli stessi il nome il marchio del Centro Commerciale. Art. 15 - ILLUMINAZIONE Gli Imprenditori dovranno tenere illuminate, durante il periodo di apertura al pubblico del Centro Commerciale, ovvero dall apertura mattutina della prima attività alla chiusura serale dell ultima le vetrine, le insegne e tutte le parti del loro esercizio visibili dalla galleria. In casi del tutto eccezionali il Direttore/Gestore può autorizzare deroghe parziali. Art. 15 BIS RAPPORTO CON IL CONSORZIO DEGLI OPERATORI DEL COMPKLESSO COMMERCIALE CITTA FIERA Gli Imprenditori insediati nel complesso commerciale Città Fiera Dec partecipano al Consorzio degli Operatori del Complesso commerciale Città Fiera attraverso il quale essi gestiscono lo smaltimento dei rifiuti e lo scarico degli eventuali reflui prodotti nello svolgimento della loro attività Ciascuna attività insediata nel Centro Commerciale può conferire nello spazio appositamente destinato ed individuato quale deposito temporaneo i seguenti rifiuti: imballaggi di carta e cartone (CER 150101) imballaggi in plastica (CER 150102) imballaggi in legno (CER 150103) imballaggi metallici (CER 150104) imballaggi in materiali misti (CER 150106) imballaggi in vetro (CER 150107) rifiuti urbani non differenziati (CER 200301) Per le altre tipologie di rifiuti ciascun insediato dovrà provvedere in proprio. I rifiuti di cui all elenco sopra citato dovranno essere depositati negli appositi cassoni etichettati con il codice CER e la descrizione del rifiuto. Il trasporto dei rifiuti dalle unità di vendita al luogo di raccolta deve essere effettuato normalmente prima dell apertura e/o dopo la chiusura del Centro Commerciale al pubblico, eventuali trasporti che si rendessero necessari durante gli orari di apertura al pubblico dovranno essere effettuati senza arrecare intralcio allo stesso. E vietato depositare i rifiuti in cassoni diversi da quelli indicati con il codice CER appropriato. E vietato introdurre nei singoli cassoni rifiuti diversi da quelli di cui alla lista sopra. Lo smaltimento dei rifiuti viene effettuato mediante convenzioni e/o contratti con operatori autorizzati, che il Consorzio stipula per gli imprenditori consorziati. Ciascun Imprenditore insediato nel Complesso Commerciale può scaricare i propri reflui industriali nella fognatura gestita dal Consorzio degli Operatori del Complesso Commerciale Città Fiera purchè sia a ciò autorizzato dal Consorzio stesso, mediante stipula di apposita convenzione

Art. 16 - PULIZIE DELLE SINGOLE ATTIVITA' Il trasporto dei rifiuti dalle unità di vendita al luogo di raccolta deve essere effettuato normalmente prima della apertura e/o dopo la chiusura del Centro Commerciale al pubblico; eventuali trasporti che si rendessero necessari durante gli orari di apertura al pubblico dovranno essere effettuati senza arrecare intralcio allo stesso. In un area comune verrà individuato lo spazio destinato allo smaltimento e compattamento dei rifiuti per tutti gli operatori del Centro Commerciale che non sono dotati di autonomi dispositivi di raccolta. Le pulizie delle attrezzature esterne delle attività del Centro Commerciale (vetrine, insegne) dovranno essere effettuate in orario di chiusura al pubblico in modo da non causare nessun disagio alla clientela. E' vietato l'uso di detergenti o prodotti similari di pulizia che emanino odori sgradevoli sulla galleria. Ogni sgocciolamento d'acqua o altri liquidi sulla pavimentazione della galleria dovrà essere tolto immediatamente terminate le operazioni di pulizia; i vetri ed ogni altro componente della vetrina dovranno essere ben asciugati. Per lavori di pulizia interna ed esterna, come per ogni altra attività di manutenzione, gli Imprenditori non potranno usare le parti comuni come deposito di materiali, rifiuti, o simili. In caso di non osservanza di questa norma il Direttore/Gestore procederà allo sgombero a spese e rischio del contravventore. Art. 17 - CORRETTEZZA COMMERCIALE Il comportamento degli Imprenditori non deve generare controversie e reclami sia verso persone esterne che verso colleghi del Centro Commerciale e del Complesso Commerciale Città Fiera. E' obbligo degli Imprenditori non inserire in assortimento merceologie diverse da quelle indicate nel contratto di affitto/locazione o di gestione a qualsiasi titolo. È altresì obbligo degli imprenditori non inserire nelle proprie campagne promozionali, pubblicitarie, informative (e simili), marchi, insegne o comunicazioni relative ad attività analoghe e/o concorrenti con quelle esistenti all interno del Centro Commerciale e del Complesso Commerciale Città Fiera. Nel caso vi siano controversie interne tra gli Imprenditori, il Direttore/Gestore deve esserne informato; egli, sentiti i pareri di tutte le parti in causa, tenderà alla conciliazione amichevole della controversia. Il trasgressore ritenuto responsabile di aver causato danni alle strutture oppure all'immagine dell'attività di altri Imprenditori avrà l'obbligo di risarcire i danni. Art. 18 COMUNICAZIONE DATI Agli Imprenditori è fatto obbligo di fornire mensilmente, i dati giornalieri relativi al numero di scontrini ed al volume di affari della propria attività con indicazione dell imponibile. Si precisa che tali dati vengono utilizzati avendo riguardo alle esigenze di riservatezza di ogni operatore ed hanno l'unico scopo di consentire l ottimizzazione delle attività promozionali e/o delle altre iniziative ritenute utili per il Centro Commerciale e per il Complesso Commerciale Città Fiera. In caso inadempimento a quanto sopra il Direttore/Gestore è autorizzato ad applicare le penalità di cui al successivo art. 22.

Art. 19 - SALDI Gli Imprenditori possono effettuare saldi e vendite promozionali esclusivamente nei tempi e modi previsti dalle norme vigenti e il Direttore/Gestore cercherà, se possibile, una uniformità di comportamento. In ogni caso gli esercizi con marchio commerciale nazionale od internazionale possono partecipare autonomamente alle attività promozionali effettuate dal proprio gruppo. Sono possibili liquidazioni complete solo nel caso in cui vi sia cessazione dell'attività; il Direttore/Gestore dovrà esserne informato preventivamente e con esso dovranno esserne concordate le modalità. Art. 20 - ASSICURAZIONE Gli Affittuari e i Conduttori sono tenuti a sottoscrivere una polizza assicurativa contro rischi vari inerenti l'attività svolta con i criteri e le modalità contenute nel contratto di affitto/locazione o di gestione a qualsiasi titolo sottoscritto ed a partecipare pro-quota alle spese per la stipula di una assicurazione RCT per le parti comuni. E fatto obbligo di utilizzare gli indennizzi assicurativi pagati ai sensi delle polizze di cui al precedente paragrafo per ricostruire le unità danneggiate. Art. 21 - PUBBLICITA Al fine di sviluppare l attività del Centro Commerciale dovranno essere organizzate con sistematicità iniziative di animazione e campagne pubblicitarie comuni. Il Direttore/Gestore del Centro Commerciale predisporrà tali iniziative promo-pubblicitarie e le illustrerà al Comitato per la pubblicità. Il Comitato è nominato dagli operatori del Centro Commerciale ed è composto da cinque membri: a) Uno di diritto nella persona del Direttore/Gestore con funzioni di Presidente. b) Un rappresentante della Proprietà/Promotore. c) Un rappresentante dell impresa esercente l Ipermercato d) Due eletti tra gli operatori che svolgono le restanti attività (uno per le attività con superficie inferiore a 150 mq., uno per le attività con superficie superiore a 150 mq.) I membri di cui al punto d) saranno eletti solamente dagli operatori appartenenti a tale gruppo. Per la nomina del Comitato ogni operatore ha diritto ad un solo voto. Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. Il Comitato resterà in carica per un anno e i membri potranno essere rieletti. Ogni anno, entro il mese di febbraio, il Direttore riunirà il Comitato per la illustrazione del programma pubblicitario per l anno in corso.

Art. 22 - SANZIONI Nel caso di inosservanza da parte degli Imprenditori (e loro incaricati, dipendenti o fornitori) delle norme del presente Regolamento, il Direttore/Gestore è autorizzato ad applicare i seguenti provvedimenti sanzionatori: 1 - richiamo verbale, 2 - diffida scritta e contemporanea applicazione delle contravvenzioni sotto indicate, 3 - interruzione immediata delle attività non regolamentari, richiesta di risarcimento dei danni e/o ripristino della situazione pre-esistente. La recidiva nell'inosservanza delle norme, riscontrabile qualora esistano almeno tre diffide scritte nel termine di due anni, può costituire motivo di revoca del contratto di affitto/locazione o di gestione a qualsiasi titolo. Ogni infrazione al presente Regolamento comporterà un ammenda forfettaria e irriducibile di 200,00 (Duecento Euro). Nel caso in cui l'imprenditore non garantisca per qualunque causa l'apertura della propria attività per l'intero orario di apertura del Centro Commerciale, o per ogni giorno di apertura non rispettata, verrà applicata un'ammenda pari a 500,00 (Cinquecento Euro) per ogni giorno o frazione di giorno di infrazione, vista la gravità delle trasgressioni che danneggiano l'immagine complessiva del Centro Commerciale. Le ammende suddette sono espresse a valori riferiti al 31.10.2007; esse verranno indicizzate nella misura del 100% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di impiegati ed operai verificatosi nell'anno precedente, verranno riscosse dal Direttore/Gestore e andranno in diminuzione delle spese pubblicitarie del Centro Commerciale. Il controllo sull'applicazione ed il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è affidato al Direttore/Gestore del Centro Commerciale, al quale è anche demandato il potere di comminare provvedimenti disciplinari e pecuniari irrevocabili ed incontestabili. Oltre alle penalità di cui sopra sono fatti salvi i diritti per ulteriori maggiori danni. Art. 23 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE DEL COMPLESSO COMMERCIALE CITTA FIERA I criteri per la determinazione delle tabelle millesimali per il riparto delle spese sono i seguenti: TABELLA A (spese riguardanti l intero Complesso Commerciale Città Fiera ) Sarà relativa alle spese:. pulizie parcheggi. personale per assistenza parcheggio clienti. illuminazione parcheggi. manutenzioni ordinarie parcheggi. Amministrazione/Gestione. spese telefoniche. cancelleria. assicurazione RCT. pulizie galleria e parti comuni. illuminazione galleria e parti comuni

. manutenzioni ordinarie galleria e parti comuni. quota riscaldamento aree comuni (da Tab. C). quota condizionamento aree comuni (da Tab. D). vigilanza e portineria superficie superf. utilizzata per il calcolo dei mill.mi. fino a 100 mq occupati Gla X 1,2. da 101 a 250 mq occupati Gla X 1. da 251 a 400 mq occupati Gla X 0,70. da 401 a 1000 mq occupati Gla X 0,40. da 1001 a 2000 mq occupati Gla X 0,35. oltre 2000 mq occupati Gla X 0,30 TABELLA B (spese riguardanti l intero Complesso Commerciale Città Fiera ) Sarà relativa alle spese:. pubblicità superficie superf. utilizzata per il calcolo dei mill.mi. fino a 100 mq occupati Gla X 1,5. da 101 a 250 mq occupati Gla X 1,2. da 251 a 400 mq occupati Gla X 0,70. da 401 a 1000 mq occupati Gla X 0,40. da 1001 a 2000 mq occupati Gla X 0,35. oltre 2000 mq occupati Gla X 0,30 TABELLA C1 (spese riguardanti la sola parte del Centro Commerciale Città Fiera CCDF realizzata nel 1992) Sarà relativa alle spese:. olio combustibile. energia elettrica centrale termica. manutenzioni centrale termica tipologia esercizio superf. utilizzata per il calcolo dei mill.mi. tutte le attività mq Gla riscaldata. attività autonome 0 TABELLA C2 (spese riguardanti l intero Complesso Commerciale Città Fiera ad eccezione della parte indicata nella Tabella C1) Sarà relativa alle spese:. olio combustibile. energia elettrica centrale termica. manutenzioni centrale termica tipologia esercizio superf. utilizzata per il calcolo dei mill.mi. tutte le attività mq Gla riscaldata. attività autonome 0

TABELLA D1 (spese riguardanti la sola parte del Centro Commerciale Città Fiera CCDF realizzata nel 1992) Sarà relativa alle spese:. energia elettrica centrale condizionamento e ricambio aria. manutenzione e spese centrale condizionamento tipologia esercizio superf. utilizzata per il calcolo dei mill.mi. tutte le attività mq Gla condizionata. attività autonome 0 TABELLA D2 (spese riguardanti l intero Complesso Commerciale Città Fiera ad eccezione della parte indicata nella Tabella D1) Sarà relativa alle spese:. energia elettrica centrale condizionamento e ricambio aria. manutenzione e spese centrale condizionamento tipologia esercizio superf. utilizzata per il calcolo dei mill.mi. tutte le attività mq Gla condizionata. attività autonome 0 TABELLA E (spese riguardanti l intero Complesso Commerciale Città Fiera ) Sarà relativa alle spese:. prelievo e smaltimento rifiuti tipologia esercizio superf. utilizzata per il calcolo dei mill.mi. tutte le attività mq Gla. ipermercato 0 Attività escluse dall applicazione delle suddette tabelle:. chioschi in galleria. attività di servizi per il tempo libero. attività artigianali e di servizio. uffici. tavolini in galleria. attività con finalità solidaristiche e di pubblica utilità ed interesse. magazzini distaccati. attività esterne al centro. nuove attività aggiuntive rispetto ai volumi attuali. nuove tipologie di attività non attualmente presenti Tali attività contribuiranno nella misura concordata con la Proprietà/Promotore. Si precisa che l importo determinato per le attività a forfait verrà ogni anno incrementato della stessa percentuale di incremento del budget del Centro Commerciale. Si precisa che i consumi individuali (quali ad es. acqua) nonché quelli eventuali per servizi a beneficio solo di alcune attività (ad. es. per smaltimento cartoni) verranno ripartiti solo fra queste ultime.

Si precisa inoltre che con riferimento a locali privi di operatori stabili, saranno a carico della Proprietà/Promotore i contributi dovuti per le spese di cui alla Tabella A, saranno inoltre a carico della Proprietà/Promotore i contributi dovuti da operatori morosi e diventati inesigibili. In caso di insolvenza e/o inadempimento del versamento di quanto dovuto, la Proprietà/Promotore sarà autorizzata a rivalersi sulla fidejussione a titolo di penale per il ritardo, oltre all eventuale ulteriore richiesta di risarcimento del maggior danno. La Proprietà/Promotore ha facoltà di modificare, per singoli operatori, le tabelle risultanti dai criteri sopra esposti, per situazioni particolari determinate dall ubicazione dei locali e dalla attività esercitata.