CIRCOLARE N. 65 Roma, 29 ottobre 2007 Irpef - Soggetti non residenti e cittadini extracomunitari - Detrazioni per carichi di famiglia PROVVEDIMENTI COMMENTATI Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze 2 agosto 2007, n. 149
Irpef - Soggetti non residenti e cittadini extracomunitari - Detrazioni per carichi di famiglia PAG. 2 ALLE ASSOCIATE Con il decreto ministeriale 2 agosto 2007, n. 149 (in Gazzetta ufficiale n. 210 del 10 settembre 2007) hanno trovato attuazione le disposizioni transitorie introdotte, in tema di riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia ai soggetti non residenti in Italia, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007). Come noto, fino al 2006, il beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia (e rappresentato, a seconda degli anni interessati, dalla detrazione dall imposta lorda ovvero dalla deduzione dal reddito complessivo) competeva esclusivamente ai soggetti - fossero essi cittadini italiani o stranieri - fiscalmente residenti in Italia. Per gli extracomunitari fiscalmente residenti in Italia, il riconoscimento del beneficio fiscale era peraltro subordinato alla consegna al sostituto d imposta (ovvero alla conservazione, in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi), dello stato di famiglia, relativamente ai figli residenti in Italia, ovvero di un equivalente documentazione validamente formata nel Paese di origine, tradotta in italiano e asseverata come conforme all originale dal Consolato italiano nel Paese di origine, relativamente ai figli a carico non residenti in Italia. La legge n. 296 del 2006 ha modificato, in termini generali, la struttura dei benefici fiscali per i familiari a carico, ripristinando, a partire dal 2007, un sistema di detrazioni dall imposta lorda in luogo delle deduzioni dal reddito complessivo vigenti per gli anni 2005 e 2006 e ridefinendo, in modo decrescente al crescere del reddito complessivo, distinte detrazioni per figli, coniuge non legalmente ed effettivamente separato ed altri familiari. Con particolare riferimento ai soggetti non residenti, la legge n. 296 ha confermato in linea di principio la precedente impostazione del nostro ordinamento - cioè il principio per cui le detrazioni per carichi di famiglia non competono ai soggetti non residenti in Italia - ma ha previsto una deroga transitoria per il triennio 2007-2009; triennio nel quale, ai sensi del comma 1324 dell articolo unico della legge n. 296, i soggetti di qualunque nazionalità non residenti in Italia ma che in Italia producono redditi, sono ammessi a godere delle detrazioni per carichi di famiglia alla duplice condizione di dimostrare che i familiari cui tali detrazioni si riferiscono possiedono, singolarmente, un reddito complessivo - compresivo dei redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato - non superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di euro 2.840,51, e di non godere, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. Ai suddetti fini, il comma 1324 dell articolo unico della legge n. 296 ha previsto che la documentazione necessaria a dimostrare la presenza e lo status di familiari a carico dovesse essere individuata con apposito decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze da emanarsi entro 30 giorni dall entrata in vigore della citata legge n. 296, sentito il Ministro degli affari esteri in ordine appunto alla tipologia di documentazione che lo Stato italiano può richiedere ai soggetti non residenti. La legge n. 296 ha dettato anche indicazioni specifiche per quel che riguarda la fruizione del beneficio da parte dei cittadini extracomunitari fiscalmente residenti in Italia. I commi da 1325 a 1327 dell articolo unico hanno stabilito, al riguardo, che nei confronti dei cittadini extracomunitari le detrazioni per carichi di famiglia di cui all art. 12 del TUIR, possano essere riconosciute solo in presenza di una documentazione attestante lo status di familiare a carico, che può essere alternativamente formata da: a) documentazione originale rilasciata dall autorità consolare del Paese d origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio; ASSONIME- vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo CIRC. N. 65
Irpef - Soggetti non residenti e cittadini extracomunitari - Detrazioni per carichi di famiglia PAG. 3 b) documentazione con apposizione dell Apostille ( 1 ), per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell Aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata nel Paese d origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all originale dal Consolato italiano nel paese di origine. Per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui al comma 1325, la richiesta di detrazione deve essere accompagnata da apposita dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione nel caso in cui i dati certificati necessitino di un aggiornamento. In conseguenza dell entrata in vigore della nuova disciplina in esame, il comma 1327 dell articolo unico della legge n. 296 ha infine disposto l abrogazione del comma 6-bis dell articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale aveva previsto una specifica documentazione che i cittadini extracomunitari dovevano possedere per fruire delle agevolazioni per i figli a carico. Con il decreto 2 agosto 2007, n. 149 si è finalmente proceduto ad individuare la documentazione che il soggetto non residente deve produrre, ai fini dell attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia per il triennio 2007-2009, per dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari. In particolare, l art. 1 del decreto dispone che i soggetti residenti in uno Stato membro dell Unione europea o in uno Stato aderente all Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 ( 2 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.220 del 19 settembre 1996, hanno diritto, per il triennio 2007-2009, alle detrazioni per carichi di famiglia previste dall art. 12 del TUIR a condizione che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio: a) il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione e il mese dell anno nel quale le condizioni richieste si sono verificate o sono venute a cessare; b) che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all intero periodo d imposta, non superiore a 2.840, 51 euro; c) di non godere nel Paese di residenza o in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia. Il successivo art. 2 del decreto dispone che per i soggetti residenti in uno Stato diverso da quelli indicati nell art. 1, l attestazione necessaria, ai fini della richiesta di attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia, debba essere resa mediante: a) documentazione originale prodotta dall autorità consolare del paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell Apostille, per i soggetti provenienti da paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell Aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal paese di origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all originale, dal consolato italiano nel paese di origine. In sostanza, per i soggetti non residenti cittadini comunitari, tenuto conto del principio comunitario di non discriminazione, il decreto ha previsto una modalità di attestazione semplificata della sussistenza dei requisiti per la fruizione del beneficio fiscale, basata su 1 ) L Apostille, come noto, è un annotazione che consente allo straniero che debba far valere in Italia un documento formato all estero, di legalizzarlo presso l autorità interna del Paese di residenza, sostituendo così la legalizzazione presso il consolato o l ambasciata italiana. 2 ) Si tratta, dunque, dei soggetti residenti negli altri Stati appartenenti all Unione europea ovvero in Norvegia. ASSONIME- vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo CIRC. N. 65
Irpef - Soggetti non residenti e cittadini extracomunitari - Detrazioni per carichi di famiglia PAG. 4 un autocertificazione. Per i soggetti non residenti cittadini di Paesi extraue, invece, la documentazione richiesta ai medesimi fini è analoga a quella che il comma 1325 dell articolo unico della legge n. 296 prevede per i cittadini extracomunitari fiscalmente residenti in Italia che richiedono, attraverso il sostituto d imposta o in sede di dichiarazione dei redditi, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all art. 24 del TUIR. Ricordiamo che le attestazioni rese dai soggetti non residenti costituiscono, come chiarito dall art. 3 del decreto in commento, parte integrante della dichiarazione di spettanza delle detrazioni per carichi familiari da rendere al proprio sostituto d imposta ai sensi dell art. 23, comma 2, lettera a), del d.p.r. n. 600 del 1973. In sede di controllo, l Agenzia delle entrate potrà anche richiedere ai soggetti non residenti che hanno usufruito delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all art. 12 del TUIR, l esibizione della certificazione rilasciata dalle autorità fiscali dei loro Paesi attestante la sussistenza delle condizioni oggetto di dichiarazione sostitutiva. IL DIRETTORE GENERALE Micossi Sede di ROMA - 00187 Piazza Venezia 11 - tel.06695291 - fax 066790487 / 066781254 Ufficio di MILANO - 20123 Milano - Via Santa Maria Segreta 6 - tel. +39 0286997450 - fax +39 0286997009 Ufficio di BRUXELLES - 1040 Bruxelles - Rue Belliard 4-6 - tel. +32 2 2307254 - fax +32 2 2305362 assonime@assonime.it www.assonime.it ASSONIME- vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo CIRC. N. 65
Ministero dell'economia e delle Finanze Decreto del 02/08/2007 n. 149 - Preambolo Titolo del provvedimento: Regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti, di cui all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Titolo del documento: Preambolo Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 25/09/2007 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare il comma 1324, in forza del quale sono riconosciute, ai soggetti non residenti, limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che dimostrino che le persone alle quali le detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al predetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori del territorio dello Stato, e di non godere, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari; Visto il medesimo comma 1324 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, in forza del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' individuata la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti ai fini della detrazione di cui al citato articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, in particolare, l'articolo 12 concernente le detrazioni per carichi di famiglia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in particolare, l'articolo 23, secondo comma, concernente gli adempimenti dei sostituti d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente; Sentito il Ministero degli affari esteri, Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, in ordine alla tipologia di documentazione che lo Stato italiano puo' richiedere ai soggetti non residenti; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del 18 giugno 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, fatta con nota n. 3-12446/UCL del 23 luglio 2007; A d o t t a il seguente regolamento: Pagina 1
Ministero dell'economia e delle Finanze Decreto del 02/08/2007 n. 149 - art. 1 Titolo del provvedimento: Regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti, di cui all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Titolo del documento: Detrazioni per carichi di famiglia Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 25/09/2007 1. Le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spettano alle condizioni ivi previste, per gli anni 2007, 2008 e 2009, ai soggetti residenti in uno Stato membro dell'unione europea o in uno Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, che attestano, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate; b) che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro; c) di non godere nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia. Pagina 1
Ministero dell'economia e delle Finanze Decreto del 02/08/2007 n. 149 - art. 2 Titolo del provvedimento: Regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti, di cui all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Titolo del documento: Riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 25/09/2007 1. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni ivi previste, per i soggetti residenti in uno Stato diverso da quelli indicati nell'articolo 1, l'attestazione di cui al medesimo articolo 1 e' effettuata mediante: a) documentazione originale prodotta dall'autorita' consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese di origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all'originale, dal consolato italiano nel Paese di origine. Pagina 1
Ministero dell'economia e delle Finanze Decreto del 02/08/2007 n. 149 - art. 3 Titolo del provvedimento: Regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti, di cui all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Titolo del documento: Riconoscimento delle detrazioni Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 25/09/2007 1. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per il tramite del sostituto d'imposta l'attestazione di cui agli articoli 1 e 2 e' parte integrante della dichiarazione di spettanza di cui all'articolo 23, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2. In sede di controllo, l'agenzia delle entrate puo', altresi', richiedere ai soggetti di cui all'articolo 1 e 2 l'esibizione della certificazione rilasciata dall'autorita' fiscale del Paese di residenza attestante la sussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Pagina 1