CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BARRAL, RODEGHIERO, ALBORGHETTI, BALOCCHI, LUCIANO DUSSIN, FONTAN, FRIGERIO, STEFANI, STUCCHI, VASCON



Documenti analoghi
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE RUVOLO, GIANNI, PISACANE, ROMANO

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APREA, GELMINI, SACCANI JOTTI, CASCIELLO, MARIN, MARROCCO, PALMIERI

che abbiano conseguito un titolo di studio all esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle

IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA' SEZIONE XLIV SEZIONE II Seduta del 30 Ottobre - 14 Novembre 2001 IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA' SEZIONE Il

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato DE SIMONE. Disciplina della professione di odontotecnico

Decreto legislativo n. 276/03 artt

LEGGE REGIONALE N. 18 DEL REGIONE LIGURIA NORME REGIONALI SULLE DISCIPLINE BIONATURALI PER IL BENESSERE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disciplina della professione di ottico-optometrista N. 399 FOTI, LISI. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati

LEGGE 5 marzo 1990, n. 46 (Gazz. Uff., 12 marzo, n. 59). Norme per la sicurezza degli impianti.

Art. 2. Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici

L 5 marzo 1990, n Norme per la sicurezza degli impianti pubblicata nella Gazz. Uff. 12 marzo 1990, n. 59

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disciplina della medicina omeopatica. d iniziativa del senatore STUCCHI XVII LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori GAMBA, BUTTI, SAIA, TOTARO e AMORUSO

Sicurezza degli impianti

PERCORSI FORMATIVI DI MASSAGGIATORE E DI CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'articolo 4, comma 1;

INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) (L)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato OSVALDO NAPOLI. Disciplina dell attività di riparazione degli elettrodomestici

Allegati A.4. (SPEC) Scuole di specializzazione

FACOLTA DI GIURISPRUDENZA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SCUOLA BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI STATUTO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MARCUCCI, RUSCONI, VITTORIA FRANCO, PROCACCI, VITA DISEGNO DI LEGGE

DECRETA. Art. 1 Oggetto e finalità

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato PECORARO SCANIO. Disciplina dell attività agromeccanica

POSITION PAPER. Confederazione Nazionale dell Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Il profilo professionale dell odontotecnico

RISOLUZIONE N. 14/04/2016

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI DEI PROFESSIONISTI ESERCENTI L'AGOPUNTURA, LA FITOTERAPIA E L'OMEOPATIA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Nuove norme in materia di discipline bionaturali del benessere

ALLEGATO Alla Delibera di giunta regionale n.

DISEGNO DI LEGGE ART. 1. (Definizione)

Convenzione. tra. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze

Relazione della V Commissione permanente SICUREZZA SOCIALE (SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA, ASSISTENZA SOCIALE)

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Ministero della Salute

Regolamento del tirocinio professionale degli spedizionieri doganali. (Ai sensi dell art. 6, del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137)

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA. Corso di laurea in Economia aziendale

OGGETTO COMPUTO DELL ANZIANITÀ DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca DI CONCERTO CON

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CONTE. Istituzione dell albo professionale dei consulenti informatici

Regolamento della Scuola Nazionale Dirigenti

SENATO DELLA REPUBBLICA

Disegno di legge provinciale ISTITUZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DELL OPERATORE DI DISCIPLINE BIONATURALI PER IL BENESSERE PSICOFISICO

Ordinanza esame Dottore Commercialista

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BACCINI

Le sfide di un Professionista Ordinato A.GALUPPINI

Standard dei corsi di Qualificazione Professionale per l attività di Carrozziere e Gommista

Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato TOTARO

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

Consiglio regionale della Toscana

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI di concerto con IL MINISTRO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E L INNOVAZIONE SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE CONSUMATORI

d iniziativa dei senatori COMAROLI, MUNERATO e CONSIGLIO

Pianezza (TO) 20 maggio 2006

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Riconoscimento delle qualifiche professionali PROFESSIONE DOCENTE

2. Agli stessi effetti rientra, fra le funzioni inerenti la materia, la vigilanza sull'attivita' privata di formazione professionale.

Tavolo di concertazione sulle professioni sociali

Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

REGISTRO NAZIONALE ERBORISTI PROFESSIONISTI REGOLAMENTO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

BOZZA di Decreto attuativo del comma 632 dell'art. 1 della L. n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007)

CNA SNO ODONTOTECNICI LEGITTIMO RICONOSCIMENTO TRA LE CATEGORIE TECNICO-SANITARIE Roma, Presidenza 21 novembre

Disposizioni in materia di formazione nell apprendistato. Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

PRATICANTATO FURFARO LUCA

Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica. Art. 1 Procedura di erogazione

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

LEGGE 5 marzo 1990, n. 46 Norme per la sicurezza degli Impianti. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

Atto suddiviso in articoli Stampa. Nuova Ricerca Indietro. LEGGE 8 dicembre 1956, n.1378

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE. Corso di laurea magistrale in Banca e Finanza

TITOLO ABILITANTI/NON ABILITANTI ALLA PROFESSIONE DEL TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO

Riconoscimento delle qualifiche professionali PROFESSIONE DOCENTE

Testo estratto dagli archivi del sistema ItalgiureWeb del CED della Corte di Cassazione

PROTOCOLLO D INTESA. Alternanza Scuola lavoro

MAGGIOLI EDITORE Ufficio Commercio. Legge 4/1/1990 n. 1 (G.U. 5/1/1990 n. 4) Disciplina dell'attività di estetista

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA. Corso di laurea in Matematica. Classe di laurea n. L-35 Scienze Matematiche

SCHEDA SINTETICA DEL CORSO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione della figura professionale del medico stomatologo

CONTINUA. VISTO l art. 23, comma 1, lett. c) della legge 11 gennaio 1979 n. 12, che attribuisce al Consiglio nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Ordinanza Ministeriale per Esami di Stato 2018 Dottore Commercialista ed Esperto Contabile

PROGETTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI

SCHEMA DI RAFFRONTO SIND.IN.AR.3 E C.U.P.3 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DLG 163/06

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA

VISTA la Legge 196/97 e successivo D.M. n. 142/98; la Circolare n. 24 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12/09/2011;

Guida accompagnata: decreto ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 123.

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA. Corso di laurea in Mediazione culturale. Classe di laurea n.

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2331 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BARRAL, RODEGHIERO, ALBORGHETTI, BALOCCHI, LUCIANO DUSSIN, FONTAN, FRIGERIO, STEFANI, STUCCHI, VASCON Disciplina della professione di odontotecnico Presentata il 26 settembre 1996 ONOREVOLI COLLEGHI! La modifica dell attuale ordinamento risalente al 1928 che interessa la categoria odontotecnica è questione riconosciuta da tutte le forze politiche come primaria per l ulteriore raggiungimento di qualità professionale a beneficio dell utenza e per lo sviluppo delle aziende del settore nella prospettiva dell unificazione economica e normativa europea. Sulla base di queste premesse vengono individuati perciò i capisaldi sui quali deve essere costruita una futura regolamentazione normativa, che costituisca il contributo aperto alla riflessione degli organi legislativi al fine di aprire la strada alla soluzione del problema sopra menzionato. Il quadro di riferimento vede una costante e forte presenza dell odontotecnico. Di fatto questa figura professionale vede il suo significato nella necessità riconosciuta di una compartecipazione nella progettazione tecnica, che supera il concetto di ausiliarità concretizzandosi in complementarietà in relazione al ristabilimento attraverso la protesi delle funzioni dell apparato interessato e del raggiungimento degli obiettivi preventivi con idonei strumenti ortodontici. La figura dell odontotecnico costituisce una presenza e un contributo professionale a seguito delle scelte terapeutiche, dopo l anamnesi e diagnosi compiute dal medico odontoiatrico o dell odontoiatra abilitato a norma di legge, con la sua presenza e sotto la sua responsabilità, al fine di raggiungere il miglior risultato conseguibile. Appare ovvio che il superamento dell anacronistica normativa deve confrontarsi su un ipotesi di soluzione che tenga

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 2331 conto dell attualità del ruolo dell odontotecnico, che preveda una nuova normativa nel riconoscimento giuridico-legislativo con una misura adeguata. D altro canto, affermandosi l attività dell odontotecnico altamente qualificato sotto l aspetto delle conoscenze sia scientifiche che tecnologiche e tecnico-pratiche che hanno consentito il raggiungimento degli alti livelli di qualità dell odontotecnica italiana, si pone in tutta la sua evidenza la disarmonia nella vigente normativa. Ferma restando l esclusività della costruzione delle protesi ed ortesi, si richiama l attenzione sulla definizione di un profilo professionale che riconosca senza contraddizione: competenze nell ambito della progettazione tecnica della protesi od ortesi da realizzare; competenze di complemento nelle fasi di ottimizzazioni e prove tecniche delle protesi ed ortesi a contatto diretto del portatore delle stesse nell ambito del ristabilimento delle funzioni interessate. Inoltre, in relazione alla direttiva europea 93/42/CEE recepita dalla legislazione italiana, sulla responsabilità civile del produttore concernente i dispositivi medici, non potrà che affermarsi un riconoscimento di competenza anche di carattere merceologico, in quanto l odontotecnico (impresa-laboratorio) è diventato soggetto responsabile in qualità di produttore-fornitore. Tali considerazioni non possono che portare all indicazione di un itinerario scolastico che superi l attuale ordinamento (cinque anni di scuola professionale), che affronti adeguatamente la preparazione sia in termini culturali che professionali per l abilitazione all esercizio dell attività professionale dell odontotecnico. Resta valido un curriculum scolastico che veda dopo il biennio propedeutico dato dall innalzamento della scuola dell obbligo, un triennio per la formazione di un professionista specializzato in odontotecnica ed un successivo biennio post-scuola secondaria superiore per l abilitazione all attività professionale odontotecnica. Si ritiene opportuno legare la programmazione dell accesso alla formazione dell odontotecnico in riferimento al numero chiuso per la formazione odontoiatrica. L attività professionale dell odontotecnico esprime l esigenza che interventi precisi siano posti in essere a salvaguardia dell utenza e dell attività stessa attraverso la costituzione di un collegio nazionale con articolazioni territoriali, che potrà consentire l autogoverno della categoria che regolamenti la certificazione ed il controllo dei requisiti di qualità in base ad uno standard definito da norme precise in grado di disciplinare l attività.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 2331 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Profilo professionale degli odontotecnici). 1. L odontotecnico è abilitato in via esclusiva allo svolgimento delle seguenti attività: a) partecipazione alla progettazione tecnica delle protesi odontoiatriche e degli apparecchi ortodontici su prescrizione del medico odontoiatra o dell odontoiatra; b) realizzazione delle protesi dentarie e degli apparecchi ortodontici esclusivamente all interno dell impresa odontotecnica. 2. È esclusiva competenza dell odontotecnico la produzione protesica ed ortesica, nonché la progettazione tecnica accessoria alla produzione del manufatto ed alla prestazione dei relativi servizi. Egli esercita la sua attività sia in forma autonoma sia all interno di una struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata. L odontotecnico ha competenza in ordine all attività legata alla realizzazione delle protesi dentarie ove richiesto e sotto la responsabilità del medico odontoiatra o dell odontoiatra per interventi di carattere tecnico a diretto contatto con il portatore della protesi od ortesi al fine di migliorare il manufatto protesico ed odontoiatrico con esclusione di qualsiasi intervento cruento. 3. Le competenze complementari dell odontotecnico che prevedono un rapporto diretto con il portatore di protesi od ortesi devono essere espletate nell ambito di strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate e sotto la responsabilità ed alla presenza del medico odontoiatra o dell odontoiatra. 4. L odontotecnico svolge altresì attività didattica nei confronti degli odontotecnici e di consulenza professionale nei confronti delle imprese odontotecniche e dei medici

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 2331 odontoiatri e su richiesta del perito medico legale esprime pareri tecnici sulle protesi dentarie e sugli apparecchi ortodontici. ART. 2. (Collegio nazionale degli odototecnici). 1. Per il governo e la disciplina dell attività professionale di cui alla presente legge è istituito il collegio nazionale degli odontotecnici. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, approva con proprio decreto la disciplina concernente le competenze deontologiche, tariffarie e disciplinari del collegio. 2. L attività odontotecnica può essere esercitata da professionisti odontotecnici, singoli od associati. 3. L impresa odontotecnica progetta e realizza esclusivamente protesi dentarie ed apparecchi ortodontici. 4. L odontotecnico responsabile dell impresa odontotecnica deve rilasciare un certificato di qualità e garanzia per ogni protesi dentaria ed ogni apparecchio ortodontico prodotto destinato al portatore della stessa. La garanzia si intende riferita al rispetto della documentata prescrizione del medico odontoiatra o dell odontoiatra, all utilizzazione dei materiali idonei ed alla corretta costruzione dei manufatti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia in ambito nazionale e comunitario. 5. L impresa odontotecnica deve essere iscritta nell apposito albo delle imprese odontotecniche presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. ART. 3. (Formazione professionale). 1. Il Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, con proprio decreto, un corso biennale successivo alla scuola media superiore e provvede alla

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 2331 definizione del piano formativo del biennio medesimo ed alla disciplina dell esame finale di abilitazione all attività odontotecnica. 2. L accesso al corso biennale di cui al comma 1 è subordinato al possesso del titolo di maturità professionale conseguito a seguito della frequenza di corsi disciplinati dal decreto del Ministro della sanità 23 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992. ART. 4. (Norme transitorie). 1. Al collegio nazionale degli odontotecnici possono chiedere l iscrizione coloro che siano in possesso di un diploma di odontotecnico e siano iscritti all albo delle imprese artigiane di cui all articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ovvero al registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1943, n. 2011. 2. Possono altresì chiedere l iscrizione al collegio nazionale degli odontotecnici i soggetti in possesso di diploma universitario di odontotecnico i quali siano stati per almeno dieci anni alle dipendenze di un impresa odontotecnica, o siano titolari di impresa da meno di cinque anni. Tali soggetti, ai fini dell iscrizione al collegio, devono sostenere un apposito esame di abilitazione. 3. Il Ministro della sanità ed il Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative degli odontoiatri e degli odontotecnici, con decreto, stabiliscono il termine entro il quale è possibile chiedere l iscrizione all esame abilitante di cui al comma 2.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-2331 Lire 500