Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2331 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BARRAL, RODEGHIERO, ALBORGHETTI, BALOCCHI, LUCIANO DUSSIN, FONTAN, FRIGERIO, STEFANI, STUCCHI, VASCON Disciplina della professione di odontotecnico Presentata il 26 settembre 1996 ONOREVOLI COLLEGHI! La modifica dell attuale ordinamento risalente al 1928 che interessa la categoria odontotecnica è questione riconosciuta da tutte le forze politiche come primaria per l ulteriore raggiungimento di qualità professionale a beneficio dell utenza e per lo sviluppo delle aziende del settore nella prospettiva dell unificazione economica e normativa europea. Sulla base di queste premesse vengono individuati perciò i capisaldi sui quali deve essere costruita una futura regolamentazione normativa, che costituisca il contributo aperto alla riflessione degli organi legislativi al fine di aprire la strada alla soluzione del problema sopra menzionato. Il quadro di riferimento vede una costante e forte presenza dell odontotecnico. Di fatto questa figura professionale vede il suo significato nella necessità riconosciuta di una compartecipazione nella progettazione tecnica, che supera il concetto di ausiliarità concretizzandosi in complementarietà in relazione al ristabilimento attraverso la protesi delle funzioni dell apparato interessato e del raggiungimento degli obiettivi preventivi con idonei strumenti ortodontici. La figura dell odontotecnico costituisce una presenza e un contributo professionale a seguito delle scelte terapeutiche, dopo l anamnesi e diagnosi compiute dal medico odontoiatrico o dell odontoiatra abilitato a norma di legge, con la sua presenza e sotto la sua responsabilità, al fine di raggiungere il miglior risultato conseguibile. Appare ovvio che il superamento dell anacronistica normativa deve confrontarsi su un ipotesi di soluzione che tenga
Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 2331 conto dell attualità del ruolo dell odontotecnico, che preveda una nuova normativa nel riconoscimento giuridico-legislativo con una misura adeguata. D altro canto, affermandosi l attività dell odontotecnico altamente qualificato sotto l aspetto delle conoscenze sia scientifiche che tecnologiche e tecnico-pratiche che hanno consentito il raggiungimento degli alti livelli di qualità dell odontotecnica italiana, si pone in tutta la sua evidenza la disarmonia nella vigente normativa. Ferma restando l esclusività della costruzione delle protesi ed ortesi, si richiama l attenzione sulla definizione di un profilo professionale che riconosca senza contraddizione: competenze nell ambito della progettazione tecnica della protesi od ortesi da realizzare; competenze di complemento nelle fasi di ottimizzazioni e prove tecniche delle protesi ed ortesi a contatto diretto del portatore delle stesse nell ambito del ristabilimento delle funzioni interessate. Inoltre, in relazione alla direttiva europea 93/42/CEE recepita dalla legislazione italiana, sulla responsabilità civile del produttore concernente i dispositivi medici, non potrà che affermarsi un riconoscimento di competenza anche di carattere merceologico, in quanto l odontotecnico (impresa-laboratorio) è diventato soggetto responsabile in qualità di produttore-fornitore. Tali considerazioni non possono che portare all indicazione di un itinerario scolastico che superi l attuale ordinamento (cinque anni di scuola professionale), che affronti adeguatamente la preparazione sia in termini culturali che professionali per l abilitazione all esercizio dell attività professionale dell odontotecnico. Resta valido un curriculum scolastico che veda dopo il biennio propedeutico dato dall innalzamento della scuola dell obbligo, un triennio per la formazione di un professionista specializzato in odontotecnica ed un successivo biennio post-scuola secondaria superiore per l abilitazione all attività professionale odontotecnica. Si ritiene opportuno legare la programmazione dell accesso alla formazione dell odontotecnico in riferimento al numero chiuso per la formazione odontoiatrica. L attività professionale dell odontotecnico esprime l esigenza che interventi precisi siano posti in essere a salvaguardia dell utenza e dell attività stessa attraverso la costituzione di un collegio nazionale con articolazioni territoriali, che potrà consentire l autogoverno della categoria che regolamenti la certificazione ed il controllo dei requisiti di qualità in base ad uno standard definito da norme precise in grado di disciplinare l attività.
Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 2331 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Profilo professionale degli odontotecnici). 1. L odontotecnico è abilitato in via esclusiva allo svolgimento delle seguenti attività: a) partecipazione alla progettazione tecnica delle protesi odontoiatriche e degli apparecchi ortodontici su prescrizione del medico odontoiatra o dell odontoiatra; b) realizzazione delle protesi dentarie e degli apparecchi ortodontici esclusivamente all interno dell impresa odontotecnica. 2. È esclusiva competenza dell odontotecnico la produzione protesica ed ortesica, nonché la progettazione tecnica accessoria alla produzione del manufatto ed alla prestazione dei relativi servizi. Egli esercita la sua attività sia in forma autonoma sia all interno di una struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata. L odontotecnico ha competenza in ordine all attività legata alla realizzazione delle protesi dentarie ove richiesto e sotto la responsabilità del medico odontoiatra o dell odontoiatra per interventi di carattere tecnico a diretto contatto con il portatore della protesi od ortesi al fine di migliorare il manufatto protesico ed odontoiatrico con esclusione di qualsiasi intervento cruento. 3. Le competenze complementari dell odontotecnico che prevedono un rapporto diretto con il portatore di protesi od ortesi devono essere espletate nell ambito di strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate e sotto la responsabilità ed alla presenza del medico odontoiatra o dell odontoiatra. 4. L odontotecnico svolge altresì attività didattica nei confronti degli odontotecnici e di consulenza professionale nei confronti delle imprese odontotecniche e dei medici
Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 2331 odontoiatri e su richiesta del perito medico legale esprime pareri tecnici sulle protesi dentarie e sugli apparecchi ortodontici. ART. 2. (Collegio nazionale degli odototecnici). 1. Per il governo e la disciplina dell attività professionale di cui alla presente legge è istituito il collegio nazionale degli odontotecnici. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, approva con proprio decreto la disciplina concernente le competenze deontologiche, tariffarie e disciplinari del collegio. 2. L attività odontotecnica può essere esercitata da professionisti odontotecnici, singoli od associati. 3. L impresa odontotecnica progetta e realizza esclusivamente protesi dentarie ed apparecchi ortodontici. 4. L odontotecnico responsabile dell impresa odontotecnica deve rilasciare un certificato di qualità e garanzia per ogni protesi dentaria ed ogni apparecchio ortodontico prodotto destinato al portatore della stessa. La garanzia si intende riferita al rispetto della documentata prescrizione del medico odontoiatra o dell odontoiatra, all utilizzazione dei materiali idonei ed alla corretta costruzione dei manufatti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia in ambito nazionale e comunitario. 5. L impresa odontotecnica deve essere iscritta nell apposito albo delle imprese odontotecniche presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. ART. 3. (Formazione professionale). 1. Il Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, con proprio decreto, un corso biennale successivo alla scuola media superiore e provvede alla
Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 2331 definizione del piano formativo del biennio medesimo ed alla disciplina dell esame finale di abilitazione all attività odontotecnica. 2. L accesso al corso biennale di cui al comma 1 è subordinato al possesso del titolo di maturità professionale conseguito a seguito della frequenza di corsi disciplinati dal decreto del Ministro della sanità 23 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992. ART. 4. (Norme transitorie). 1. Al collegio nazionale degli odontotecnici possono chiedere l iscrizione coloro che siano in possesso di un diploma di odontotecnico e siano iscritti all albo delle imprese artigiane di cui all articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ovvero al registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1943, n. 2011. 2. Possono altresì chiedere l iscrizione al collegio nazionale degli odontotecnici i soggetti in possesso di diploma universitario di odontotecnico i quali siano stati per almeno dieci anni alle dipendenze di un impresa odontotecnica, o siano titolari di impresa da meno di cinque anni. Tali soggetti, ai fini dell iscrizione al collegio, devono sostenere un apposito esame di abilitazione. 3. Il Ministro della sanità ed il Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative degli odontoiatri e degli odontotecnici, con decreto, stabiliscono il termine entro il quale è possibile chiedere l iscrizione all esame abilitante di cui al comma 2.
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DDL13-2331 Lire 500