LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA



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LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA secondo ciclo d istruzione Lo sfondo comune e il quadro normativo Il PEI come strumento di progettazione e di valutazione Isp. Luciano Rondanini

I.I.S. ROMAGNOSI SCHEDA PROGRAMMAZIONE PER ALUNNI L. 104 (da compilare a cura dei docenti curricolari per l elaborazione della PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALIZZATA) ALUNNO/A CLASSE MATERIA DOCENTE CROCETTARE LE VOCI INTERESSATE OSSERVAZIONE/ANALISI L alunno/a si relaziona con i compagni privilegiando queste modalità: Comune Non si relaziona Ha necessità di mediazione da parte dell adulto Privilegia alcuni compagni Con modalità inadeguate talvolta infantili o aggressive Altro Con l insegnante curricolare si relaziona in modo Corretto e adeguato Educato ma necessita di essere stimolato Talvolta oppositivo Non si relaziona Altro Nei confronti della materia appare Interessato/a e partecipe Attento/a e interessato finché riesce a comprendere Si applica ma con tempi di concentrazione limitati Si rifiuta di operare/non opera se non sollecitato perchè teme l insuccesso È disinteressato/a di fronte a qualsiasi attività Altro

SULLA BASE DI QUANTO SOPRA RISULTA CHE L ALLIEVO/A E IN GRADO DI SEGUIRE UNA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE DI MATERIA EQUIPOLLENTE ALLA CLASSE SEMPLIFICATA PER OBIETTIVI MINIMI E IN GRADO DI SEGUIRE UNA PROGRAMMAZIONE EQUIPOLLENTE ALLA CLASSE MA CON CONTENUTI RIDOTTI NECESSITA DI UNA PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA Nel caso di PROGRAMMAZIONE EQUIPOLLENTE indicare le modalità di semplificazione L allievo/a necessita di tempi più lunghi; pertanto verranno assegnate verifiche scritte semplificate nella quantità di richieste che comunque avranno lo scopo di verificare la preparazione per obiettivi minimi L allievo/a necessita di tempi più lunghi pertanto sarà cura dei docenti curricolari accordarsi con i colleghi per lo svolgimento delle prove L allievo/a effettuerà verifiche orali nello stesso modo e negli stessi tempi dei compagni L allievo/a effettuerà verifiche orali/scritte solo alla presenza di un insegnante di sostegno o un eventuale altro facilitatore (allievi autistici, tetraplegici ) L allievo/a non effettuerà verifiche orali ma solo scritte perché non verbalizzante Altro

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA Sulla base della programmazione per la classe, della osservazione dell alunno/a e in relazione alle sue potenzialità, indicare i contenuti e gli obiettivi relativi all acquisizione delle competenze specifiche della disciplina. CONTENUTI OBIETTIVI 1. 2. INDICARE LE STRATEGIE DIDATTICO/OPERATIVE ANNOTAZIONI PARTICOLARI DATA FIRMA DOCENTE N.B. RICONSEGNARE AL COORDINATORE E AL DOCENTE DI SOSTEGNO ENTRO IL 30 NOVEMBRE

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA la storia La frequenza di classi comuni non implica il raggiungimento di mete culturali comuni. Lo stesso criterio di valutazione dell esito scolastico deve percio fare riferimento al grado di maturazione dell alunno, sia globalmente sia a livello degli apprendimenti realizzati (Relazione Falcucci, 1975) Capacità e merito degli alunni con disabilità vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di minorazione (Sentenza della Corte Costituzionale 215/1987) I contenuti della Sentenza vengono recepiti dalla C.M. 262/1988, in cui si sottolinea che l effettività del diritto allo studio degli alunni con handicap fisico, psichico o sensoriale si evidenzia con la doverosità delle misure di integrazione e di sostegno idonee a consentire la frequenza degli istituti d istruzione anche superiore

LA VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO art.. 318 del D Lgs 297/1994 (art. 16 della legge 104/1992) 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. 2. Nella scuola dell obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 3. Nell ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l autonomia e la comunicazione.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA DPR 122/2009 art. 9 La valutazione degli alunni con disabilita è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI ed è espressa con voto in decimi. L esame conclusivo del primo ciclo si svolge con prove differenziate, comprensive della prova nazionale, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d istruzione secondo le modalità previste dall articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. All alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.

REGOLAMENTO DEGLI ESAMI DI STATO istruzione secondaria superiore ( DPR 323/1998) L esame di stato per allievi in situazione di handicap I passaggi del Regolamento: le finalità dell esame di Stato e i candidati in situazione di handicap la documentazione che il Consiglio di classe deve preparare le prove equipollenti i tempi più lunghi per la effettuazione delle prove la presenza di assistenti per l autonomia e la comunicazione le prove per candidati con percorso didattico differenziato i candidati esterni in situazione di handicap

L ESAME CONCLUSIVO DI STATO O.M. 90 /2001 art. 15 Ove il CdC riscontri che l allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai Programmi Ministeriali o, comunque ad essi globalmente corrispondenti, decide l ammissione o meno all esame (art.13 O.M. 90/2001) Nel caso in cui l alunno abbia seguito un PEI diversificato- differenziato, il CdC valuta i risultati di apprendimento con l attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato PEI e non ai Programmi Ministeriali. In calce alla pagella, deve essere apposta l annotazione secondo la quale la votazione è riferita al PEI. Gli alunni valutati in modo differenziato possono partecipare all esame di qualifica, finalizzato all attestazione delle competenze e delle abilità acquisite

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI DISABILI O.M. 90/2001 art. 15 GLI STUDENTI CON MINORAZIONI FISICHE E SENSORIALI NON VENGONO, DI NORMA, VALUTATI IN MODO DIFFERENZIATO GLI STUDENTI CHE PRESENTANO UN DEFICIT DI NATURA PSICHICA POTRANNO FARE UN PERCORSO SCOLASTICO CHE, SULLA BASE DEL P.E.I., CONSENTA LORO DI : A) raggiungere un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti; ( acquisizione del titolo di studio ) B) raggiungere un livello di preparazione non riconducibile ai programmi ministeriali con una valutazione differenziata riferita al P. E. I. (attestato o certificato di credito formativo)

TIPOLOGIE DELLE PROVE per gli alunni disabili 1 CICLO D ISTRUZIONE 2 CICLO D ISTRUZIONE DIFFERENZIATE secondo PEI DIFFERENZIATE prove d esame corrispondenti che hanno valore equivalente a quelle ordinarie diploma o, in casi di particolare gravità, attestato di credito formativo obiettivi minimi prove d esame equipollenti (diploma) percorso differenziato prove d esame differenziate attestato, certificato di credito formativo

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE IL CdC fornisce alla Commissione d esame: documentazione per i singoli alunni in situazione di handicap riferita ai punti indicati per la classe nel Documento del 15 maggio; prove equipollenti svolte nel corso dell anno allegandole al documento stesso; richiesta motivata di assistenza ( doc. di sostegno, assistenti autonomia e alla comunicazione, collaboratori scolastici ). indicazione di tempi più lunghi per le prove: scritte e/o orali; indicazione di prove per la valutazione secondo PEI ( conseguimento del certificato o dell attestato)...

DOCUMENTO DEL CONS. di CLASSE DEL 15 MAGGIO O.M. 42/2011 Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento dell esame Se il Presidente di Commissione decide in senso contrario a quanto previsto dal CdC, deve motivare la propria decisione RELAZIONE ALUNNO DISABILE (allegato al doc. 15 maggio)

DOCUMENTAZIONE ( DPR 323/1998- o.m. 90/2001 ) La commissione d esame, sulla base della documentazione fornita dal CdC, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all assistenza prevista per l autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle previste per gli altri candidati e che possono consistere: -nell utilizzo di mezzi tecnici ( PC, software, ) o modi diversi (riduzione documenti per il saggio breve, formulari di matematica, informazioni sull autore, diversa struttura grafica, uso di immagini, ) ; -nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. ( DPR 323/1998, art. 6) Le prove equipollenti devono essere omogenee con il percorso svolto e realizzate con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica durante l anno e previste nel PEI ( O.M. 90/ 2001 e regolamento sugli esami di Stato) Nelle prove equipollenti la valutazione è conforme ai programmi ministeriali ( O.M. 90/2001, art. 15 c.3)

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI CHE Raggiungono gli obiettivi previsti per la classe Non raggiungono gli obiettivi previsti per la classe PROVE UGUALI ALLA CLASSE PROVE EQUIPOLLENTI SECONDO PEI PROVE DIFFERENZIATE SECONDO PEI Attestato del Credito Formativo Diploma esame di qualifica Diploma esame di Stato Certificato di Credito Formativo Modelli ai sensi della C.M. 125/2001 Al fine del rilascio del titolo di studio sono importanti le conoscenze, le competenze e le capacità conseguite dall alunno e non il percorso fatto per conseguirle

VALUTAZIONE SECONDO OBIETTIVI MINIMI percorso equipollente RICERCA DEI CONTENUTI ESSENZIALI DELLE DISCIPLINE SOSTITUZIONE PARZIALE DEI CONTENUTI PROGRAMMATICI DI ALCUNE DISCIPLINE CON ALTRI CHE ABBIANO LA STESSA VALENZA FORMATIVA PREDISPOSIZIONE DI PROVE EQUIPOLLENTI NEL CORSO DEGLI ANNI SCOLASTICI E IN OCCASIONE DEGLI ESAMI CONCLUSIVI ( Qualifica e/ o diploma ) ACCERTAMENTO DELLE CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA ACQUISITE DALLO STUDENTE Al fine del rilascio del titolo di studio, si valutano le conoscenze, capacità, competenze conseguite e non il percorso fatto per conseguirle

CRITERI PER LA PROGETTAZIONE DI UNA PROVA EQUIPOLLENTE Rispetto ai contenuti: -ridurre gli apparati concettuali con eventuali sostituzioni - valorizzare gli aspetti operativi dei saperi -mirare all essenzialità e alla fondatività delle conoscenze e delle competenze Rispetto alle forme realizzative : -fornire tracce, schemi, mappe, immagini, sequenze -utilizzare strumenti compensativi ( computer con i programmi di videoscrittura, lettura ad alta voce, ) -programmare le prove ( colloqui orali, ) -sostenere lo studente valorizzando i suoi punti di forza

ESAME DI STATO : prove equipollenti TIPOLOGIE 1^ e 2^ prova in BRAILLE trasmessa dal MIUR su richiesta 1^ e 2^ prova in LIS traduzione dell insegnante di sostegno/ esperti esterni Uso del computer o della dettatura dell assistente (mezzi diversi) 3^ prova predisposta dalla Commissione sulla base delle modalità di verifiche adottate durante l anno (PEI) Colloquio : impostato su prove scritte, test, uso di tecnologie,uso di mediatore della comunicazione ( mezzi tecnici e modi diversi)

VALUTAZIONE DIFFERENZIATA SECONDO PEI I VOTI ATTRIBUITI DAI DOCENTI HANNO VALORE LEGALE PER LA PROSECU ZIONE DEGLI STUDI AL FINE DI PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DEL PEI E NON DEI PROGRAMMI MINISTERIALI. A QUESTO PROPOSITO SI SOTTOLINEA QUANTO SEGUE: -va fatta accurata informazione alla famiglia per acquisire formale assenso; -va apposta in calce alla pagella l annotazione secondo la quale la votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali ( tale annotazione non va inserita nei tabelloni affissi all albo dell istituto - nota MIUR dell 8.7.2002); - la valutazione consentirà di certificare un credito formativo utile per esperienze di tirocinio, stage, inserimento lavorativo, frequenza della f.p,...

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE I.I.S. G.D.ROMAGNOSI I.P.S.C.T. A. CASALI Oggetto: valutazione secondo P.E.I. (classi 1^, 2^, 4^) Il/ la sottoscritto/a Genitore dell alunno/a iscritto/a alla classe dell Istituto. dichiara di accettare la valutazione. nelle seguenti materie La valutazione dell allievo/a sarà conseguentemente riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali...,lì Firma di un genitore

LINEE GUIDA PER L INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA agosto 2009 La valutazione in decimi va rapportata al P. E. I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione dovrà essere riferita ai processi e non solo alla prestazione.

I DOCENTI DI SOSTEGNO I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni disabili,avendo come oggetto del proprio giudizio relativamente agli alunni disabili, i criteri di cui all articolo 314, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. DPR 122- Regolamento 2009 Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano e partecipando a pieno titolo alle operazioni di valutazione perdiodiche e finali degli alunni della classe con diritto al voto, disporranno di registri recanti i nomi di tutti gli alunni della classe di cui sono contitolari Linee- guida, agosto 2009

Riferimenti normativi Legge 5.2.1992, n. 104, legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, art. 16 Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, art. 314 e segg. D.P.R. 23.7.1998, n. 323, regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, art. 6 Ordinanza Ministeriale 20.5.2001, n. 90, Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali d istruzione elementare, media e secondaria superiore, ( art. 15) Circolare Ministeriale 20.7.2001, n. 125, Certificazioni per gli alunni in situazione di handicap D.P.R. 22.6.2009, n. 122, regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, art. 9 Ordinanza Ministeriale 6.5.2011, n. 42, Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato, art. 17