Provincia della Spezia



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Regolamento Consulta provinciale delle elette Il Consiglio Comunale adotta la deliberazione n. 40 del 13.05.2004 ad oggetto: Presa d atto dell istituzione delle Elette della Provincia di La Spezia esecutiva ai sensi di legge. 1

Art.1 Istituzione Presso l Amministrazione provinciale della Spezia è istituita la Consulta provinciale delle elette. Art.2 Finalità La Consulta delle elette visto l art.3 e l art.51 della Cost. nonché l art.3 comma 3 dello Statuto provinciale, promuove e programma politiche rivolte al conseguimento dei principi di uguaglianza e di parità fra uomini e donne e individua nel riequilibrio della rappresentanza un utile strumento per l attuazione delle politiche di parità. Art.3 Competenza I Comuni della Provincia riconoscono la Consulta delle elette aderendo al loro interno al contenuto del presente regolamento nelle forme ritenute idonee e manifestando espressamente alla Provincia tale adesione. L adesione comporta la condivisione degli obiettivi e finalità della Consulta stessa. I Comuni si impegnano a integrare nei propri programmi amministrativi le indicazioni che vengono dalla Consulta delle elette. Art.4 Compiti La Consulta delle elette si occupa di : diffondere le conoscenze dei principi di parità fra i sessi, in un ottica di differenza di genere; 2

promuovere programmi strategici in materia di parità fra uomini e donne, su cui far convergere le adesioni; sollecitare la creazione di progetti innovativi per poter accedere ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo; rendere le elette un punto di riferimento per la popolazione femminile; accrescere e consolidare il contributo delle donne nella definizione degli strumenti giuridici che regolano le politiche all interno del territorio provinciale; contribuire attraverso iniziative alla crescita del numero delle elette; offrire informazioni e collaborazioni all interno e all esterno della Consulta stessa e realizzare iniziative per favorire l informazione sul ruolo della donna nella società e nelle istituzioni; creare occasioni permanenti di formazione e di aggiornamento sull amministrazione della cosa pubblica rivolte a tutte le donne, elette e non, per promuovere la preparazione e la presenza femminile nell Amministrazione e nella vita politica; promuovere la presenza femminile negli organismi in cui le nomine sono determinate dalle Assemblee elettive; agevolare i contatti con le istituzioni; valorizzare il ruolo e le iniziative delle elette; sviluppare sempre più in tutte le donne il senso della loro responsabilità verso il proprio paese e verso la società attraverso una partecipazione attiva alla vita politica ed amministrativa. Art.5 Funzione di proposta La Consulta può esprimere e/o proporre alle Amministrazioni e ai Consigli degli Enti locali del territorio: strategie, indirizzi ed interventi per la redazione di tutti gli atti che abbiano rilevanza sulla condizione femminile; pareri sugli atti di programmazione generale e settoriale e sulle deliberazioni che abbiano una ricaduta diretta o indiretta sul tema delle pari opportunità; il riesame degli atti deliberativi se contrari alle pari opportunità. 3

Art.6 Composizione La Consulta delle elette è composta dalle Consigliere provinciali, comunali e circoscrizionali di tutto il territorio della Provincia. Ai lavori della Consulta provinciale delle elette partecipa l Assessore alle Pari Opportunità della Provincia nonché possono partecipare gli Assessori alle Pari Opportunità dei Comuni. Art.7 Mandato La Consulta delle elette resta in carica per il periodo coincidente con la durata in carica degli organi elettivi della Provincia. Art.8 Funzionamento Nella prima seduta, convocata dal Presidente della Provincia, la Consulta delle elette elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta dei voti, la Presidente e la Vice Presidente. Per la validità delle sedute della Consulta è necessaria la presenza della metà delle sue componenti di diritto. Art.9 Compiti della Presidente La Presidente deve: convocare almeno tre giorni prima di quello stabilito per l adunanza le componenti della Consulta delle elette; 4

predisporre l ordine del giorno delle riunioni e le relative proposte da sottoporre all esame della Consulta delle elette; presiedere alle riunioni della Consulta; promuovere l attuazione delle iniziative approvate dalla Consulta delle elette; illustrare al Consiglio Provinciale la relazione annuale sull attività svolta. La Vice Presidente sostituisce la Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Art.10 Finanziamento La Consulta provinciale delle elette per la realizzazione delle proprie iniziative utilizza i fondi di bilancio imputati al settore delle pari opportunità. 5

REGOLAMENTO CONSULTA PROVINCIALE DELLE ELETTE INDICE Art. 1 Istituzione... pag. 2 Art. 2 Finalità... pag. 2 Art. 3 Competenza... pag. 2 Art. 4 Compiti... pag. 2 Art. 5 Funzione di proposta... pag. 3 Art. 6 Composizione... pag. 4 Art. 7 Mandato... pag. 4 Art. 8 Funzionamento... pag. 4 Art. 9 Compiti... pag. 4 Art. 10 Finanziamento... pag. 5 6