Il contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere tacitamente prorogato? a) No. mai. b) Sì, sempre. c) Sì, ma ciascuna proroga tacita non può avere durata superiore a due anni. La risposta giusta è la a) D.L. n. 179 del 18-10-2012, «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», ARTICOLO 22 - Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo 1. Al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dopo l articolo 170, è inserito il seguente: Articolo 170-bis - Durata del contratto. 1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all articolo 1899, commi1 e 2 del Codice civile. 2. Le disposizioni di cui al comma1 si applicano anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell articolo 170,comma3. 3. Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente articolo sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio dell assicurato.
Chi ha stipulato un'assicurazione individuale sulla vita Index Linked può: a) Revocare la proposta entro 30 giorni dalla conclusione del contratto e non corrispondere il premio b) Recedere dal contratto entro 30 giorni dalla notizia della conclusione del contratto, con diritto alla restituzione del premio c) Ricevere ogni 30 giorni la comunicazione del valore della prestazione assicurata a scadenza La risposta giusta è la b). L' art. 177 del Codice delle Assicurazioni ha introdotto il diritto di recedere dai contratti individuali di assicurazione sulla vita entro 30 giorni dal momento in cui il contraente ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso, comunemente chiamato "diritto al ripensamento". Art. 177. - Diritto di recesso 1. Il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso. 2. L'impresa di assicurazione deve informare il contraente del diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalità per l'esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione. 3. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L'impresa di assicurazione ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.
Il collaboratore di un intermediario iscritto nella sezione A, B o D del RUI viene iscritto nella sezione E del RUI: a) Dall'IVASS, su istanza dello stesso collaboratore. b) Dall'IVASS, su istanza dell'intermediario iscritto nella sezione A, B o D che intende avvalersene. c) Dall'IVASS, su istanza dell'impresa di assicurazione. La risposta giusta è la b). Regolamento ISVAP (IVASS) n. 5-2006 Art. 21 (Requisiti per l iscrizione delle persone fisiche) 1.. 2. Nella domanda di iscrizione al registro, l intermediario che si avvale dei soggetti di cui al comma 1 attesta il conseguimento da parte degli stessi della formazione professionale e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b). Per tali ultimi requisiti, è considerato idoneo l accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all ISVAP della domanda di iscrizione. Art. 22 (Requisiti per l iscrizione delle società) 1. 2. Il possesso dei requisiti da parte delle società di cui al comma 1 è accertato dall intermediario che se ne avvale, il quale provvede a fornirne attestazione nella domanda di iscrizione. E considerata valida l attestazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), effettuata sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all ISVAP della domanda di iscrizione.
Quali obblighi incombono sull'assicurato nel caso di assicurazione plurima nei rami danni? a) L'obbligo di denunciare il sinistro alla prima impresa con cui ha stipulato il contratto b) Nessun particolare obbligo c) L'assicurato deve comunicare a ciascun assicuratore le altre assicurazioni da luì stipulate per il medesimo rischio La risposta giusta è la c). Articolo 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori. I. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore [1911]. II. III. IV. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.