Seminario di formazione per RLS Gli strumenti informativi del medico competente Dr. Davide Ferrari SPSAL Azienda USL Modena Modena, 3 dicembre 2014
GIUDIZIO DI IDONEITA Art. 41 D.Lgs.81/08 Comma 6 Sulla base dei risultati delle visite mediche il MC esprime uno dei seguenti giudizi di idoneità alla mansione specifica: a) idoneità b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni c) inidoneità temporanea d) inidoneità permanente Comma 6-bis Tutti i giudizi di idoneità devono essere espressi dal MC per iscritto e consegnati in copia al lavoratore e al datore di lavoro 2
Allegato 3A D.Lgs.81/08 come modificato dal D.M. 9 luglio 2012 3
Allegato 3A D.Lgs.81/08 come modificato dal D.M. 9 luglio 2012 4
Il Protocollo sanitario (Art. 25 comma 1 D.Lgs.81/08) OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE Il medico competente: b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all art.41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. 5
Il programma di sorveglianza sanitaria deve essere mirato e deve comprendere: accertamenti sanitari (visite ed esami integrativi) mirati a escludere controindicazioni allo svolgimento delle mansioni specifiche, a esprimere un corretto giudizio di idoneità specifica, a rilevare segni precoci di alterazione o di danno, ad accertare eventuali patologie professionali 6
PROGRAMMA DI ACCERTAMENTI SANITARI ESEMPIO DI SCHEMA Reparto / Mansione Principali rischi presenti * Periodicità Visita Medica Esami Integrativi Periodicità Es. Integrativi 7
(Art. 25 comma 1 D.Lgs.81/08) OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE Il medico competente: g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso diesposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopola cessazione della attività che comporta l esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 8
(Art. 25 comma 1 D.Lgs.81/08) OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE Il medico competente: i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al RSPP, ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori 9
COS È LA RELAZIONE SANITARIA? LA RELAZIONE SANITARIA E UNO STRUMENTO INFORMATIVO CON CUI IL MEDICO COMPETENTE INFORMA DATORE DI LAVORO, RSPP E R.L.S. SUI RISULTATI ANONIMI E COLLETTIVI DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI E SUL SIGNIFICATO DI DETTI RISULTATI AI FINI DELLA ATTUAZIONE DELLE MISURE PER LA TUTELA. VA ILLUSTRATA IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE PERIODICA ANNUALE. È REDATTA SPESSO UTILIZZANDO SCHEMI STANDARD. 10
ESEMPIO DI MODELLO DI RELAZIONE SANITARIA (ai sensi dell art. 25 comma 1 lettera D.Lgs. 81/08) 11
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Per la classificazione delle audiometrie è preferibile utilizzare il metodo Merluzzi-Pira-Bosio. 15
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ESAMI DI MONITORAGGIO BIOLOGICO Il Monitoraggio Biologico è definito come la misura, nei tessuti, nei secreti, nell aria espirata del soggetto esposto, degli agenti presenti nel luogo di lavoro o dei loro metaboliti o di indicatori del loro effetto biologico, al fine della valutazione dell esposizione e del rischio per la salute in rapporto ad appropriati riferimenti. I parametri studiati per questo scopo sono definiti Indicatori Biologici (IB). 22
Interpretazione dei risultati su base individuale e di gruppo I risultati del monitoraggio biologico, per consentire la valutazione dell esposizione e del rischio per la salute, devono essere confrontati con appropriati riferimenti, e principalmente con i valori di riferimento e i valori limite biologici. 23
Valori di riferimento e valori limite Valore di riferimento valore di un determinato indicatore ottenuto dalla elaborazione statistica del risultato del suo dosaggio in campioni biologici prelevati da una popolazione o da un gruppo di riferimento non professionalmente esposto, costituito da soggetti non esposti in modo abnorme alla sostanza in esame per ragioni lavorative, ambientali o abitudinarie. Valore Limite Biologico (VLB) il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita o di un indicatore di effetto nell appropriato mezzo biologico (definizione tratta dal D.Lgs. 25/02). 24
Risultati degli Esami del Monitoraggio Biologico (compilare le voci e lo schema sottostante per ogni indicatore biologico utlizzato) Inquinante ambientale: CROMO Indicatore biologico utilizzato: CROMURIA Momento del prelievo: FINE TURNO FINE SETTIMANA Valori di riferimento per la popolazione non esposta (VR) : 2 microgrammi/litro (SIVR) Valore Limite Biologico o BEI:.25 migrogrammi/litro (BEI ACGIH) Laboratorio che ha eseguito l analisi:..lablab.. Reparto / Mansione Periodo di riferimento (semestre, anno) lavoratori esaminati n Valore Medio ottenuto n casi inferiori ai VR n casi tra VR e valore limite n casi superiori ai valori limite SALDATURA SALDATURA GIUGNO 2014 DICEMBRE 2014 6 1,5 5 1 0 6 2,2 3 3 0 25
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Risultati dell esame clinico funzionale del rachide in lavoratori esposti a rischi per il rachide (es. movimentazione manuale di carichi, vibrazioni) Reparto / Mansione nella norma n SAP rachide cervicale SAP rachide dorsale SAP rachide lombosacrale 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Totale N lavoratori con lombalgia acuta negli ultimi 12 mesi Macchine utensili 8 1 2 3 14 4 Legenda (specificare in modo chiaro e comprensibile il significato della classificazione delle spondiloartropatie): SAP 1 = SAP 2 = SAP 3 = Considerazioni complessive sui risultati degli accertamenti relativi al rachide Si segnala che tra gli addetti alle macchine utensili emergono alcuni casi di Lombalgie 27
Risultati dell esame clinico funzionale degli arti superiori in lavoratori potenzialmente esposti al rischio da movimenti o sforzi ripetitivi o da vibrazioni al sistema mano-braccio Reparto / Mansione nella norma n Disturbi o Alterazioni alla spalla n Disturbi o Alterazioni a gomito e braccio n Disturbi o Alterazioni a mano e polso n Totale montaggio 20 0 1 1 22 Considerazioni complessive sui risultati degli accertamenti relativi all arto superiore Tra gli addetti al montaggio 2 lavoratori riferiscono disturbi agli arti superiori. Dagli approfondimenti svolti tali disturbi non risultano correlati all esposizione lavorativa 28
La relazione sanitaria annuale per la ditta (datore di lavoro, RSPP e RLS) e la comunicazione dei dati sanitari aggregati alla ASL (ai sensi dell art. 40 D.Lgs.81/08) sono due relazioni distinte che hanno destinatari e finalità diverse. La relazione sanitaria annuale per la ditta è uno strumento informativo che serve per ritornare ai soggetti aziendali della prevenzione i risultati degli accertamenti sanitari ai fini di una più valida ed efficace valutazione e gestione dei rischi all interno dell azienda. La comunicazione dei dati sanitari alla ASL ha invece essenzialmente finalità statistiche ed epidemiologiche e contiene dati che dovranno essere aggregati ed elaborati da ASL, Regioni ed INAIL. E evidente quindi che la relazione sanitaria per la ditta deve essere un documento in cui i risultati degli accertamenti sanitari sono presentati in modo dettagliato, circostanziato e comprensivo di commenti e suggerimenti del medico competente in ordine alle misure di tutela da implementare, mentre la comunicazione alla ASL si sostanzia nella compilazione di uno schema contenente i dati sanitari e di rischio richiesti dalla norma. 29
Grazie dell attenzione 30