Circolare N.149 del 25 Ottobre 2012. Certificazione crediti PA. Pronta la piattaforma telematica

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Circolare N.149 del 25 Ottobre 2012 Certificazione crediti PA. Pronta la piattaforma telematica

Certificazione crediti PA: pronta la piattaforma telematica Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con il comunicato stampa datato 18.10.2012 il Ministero dell Economia e delle Finanze ha annunciato l entrata in funzione della piattaforma che le pubbliche amministrazioni e i privati dovranno utilizzare per certificare i crediti dei privati verso la pubblica amministrazione. Come noto, infatti, gli effetti negativi dell attuale congiuntura economica sono stati inacuiti dai (patologici) ritardi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni, che talvolta provvedono alla liquidazione del compenso per la prestazione di servizi o la fornitura di beni anche dopo oltre un anno. Alla luce delle disposizioni di prossima applicazione - della direttiva 2011/7/UE, che in futuro garantirà termini certi e precisi ai pagamenti delle PA, il Governo ha adottato alcuni provvedimenti straordinari per ridurre la massa di crediti accumulata (accertati fino a 90 miliardi di euro), tra cui la possibilità di utilizzare i crediti in compensazione dei tributi da pagare, oppure concedere la possibilità di cedere il credito ad una banca, al fine di evitare il rischio di chiusura di attività per un mero ritardo dei pagamenti. Tra gli altri provvedimenti adottati al fine di smobilitare i crediti dei privati, inoltre, ricordiamo la possibilità di convertire gli stessi in titoli di debito pubblico. Con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio le modalità di certificazione dei crediti telematica (alternativa e semplificata rispetto ai canali ordinari previsti dai decreti attuativi 22.02.2012 e 25.06.2012) a fronte del comunicato del MEF, il quale ha stabilito che nei prossimi giorni (entro 30 giorni dalla data del comunicato) le amministrazioni pubbliche dovranno accreditarsi al sistema, al fine di poter procedere alla certificazione dei crediti richieste dai privati. 1

Premessa Con il comunicato 18.10.2012 il Ministero dell Economia e delle Finanze ha annunciato la disponibilità online della piattaforma che i privati dovranno utilizzare per ottenere la certificazione dei crediti verso la PA, con la quale potranno chiedere od ottenere la cessione totale o parziale del rapporto alle banche, lo sconto del credito oppure la possibilità di utilizzare le somme in compensazione con le imposte. La piattaforma, secondo le indicazioni del ministero, è disponibile presso il seguente indirizzo: http://certificazionecrediti.mef.gov.it/certificazionecredito/home.xhtml Al termine del periodo concesso alle amministrazioni per accreditarsi al sistema, i privati potranno inoltrare le proprie richieste di certificazione: in tal modo potranno sbloccare i pagamenti di appalti, prestazioni di servizi e forniture di beni che non sono ancora stati pagati dall amministrazione pubblica. Con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio le modalità e le condizioni che garantiscono lo sblocco dei crediti. Cos è la certificazione del credito Per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A., i decreti certificazione ( 1 ) attuano l obbligo per lo Stato, gli enti pubblici nazionali, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale di certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. L istanza di certificazione può essere presentata da chiunque, società, impresa individuale o persona fisica, vanti un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile, scaturente da un contratto avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti nei confronti di una P.A. Ai fini dell ottenimento della certificazione il credito deve essere certo, liquido ed esigibile: il credito è da considerarsi certo quando è determinato nel suo contenuto dal relativo atto negoziale, perfezionatosi, nel caso di specie, secondo le forme e le procedure prescritte dalla vigenti disposizioni contabili ( 2 ); 1 Datati 22.05.2012 e 25.06.2012 2 Ai fini della certificazione, è da ritenersi sussistente il requisito della certezza solo qualora il credito sia afferente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata per la quale sia stato assunto il relativo impegno di spesa, registrato sulle scritture contabili ovvero, per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, 2

il requisito della liquidità, soddisfatto dalla quantificazione dell esatto ammontare del credito, è da ricondursi agli elementi del titolo giuridico; l esigibilità, da valutarsi al momento del riscontro da parte delle amministrazioni, sta ad indicare l assenza di fattori impeditivi del pagamento del credito, quali l eccezione di inadempimento, l esistenza di un termine o di una condizione sospensiva. Fermo restando il requisito di non prescrizione del credito, le norme non indicano alcun termine entro il quale inoltrare le istanze di certificazione. Non sono in ogni caso certificabili le somme relative a debiti fuori bilancio delle amministrazioni. Il MEF ha chiarito che l istanza di certificazione può essere presentata solo in riferimento ai crediti vantati nei confronti di alcuni soggetti: RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE L istanza di certificazione può essere presentata per i crediti vantati nei confronti di: Non è possibile richiedere la certificazione per i crediti vantati nei confronti di: Amministrazioni statali, centrali e periferiche. Regioni e province autonome. Enti locali. enti del Servizio Sanitario Nazionale. Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale. Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni. Enti pubblici economici. Enti ed organismi di diritto privato. Società a partecipazione pubblica. In riferimento alle modalità di certificazione, evidenziamo che la nuova procedura telematica non esclude la possibilità di ricorrere alla procedura ordinaria, la quale prevede l utilizzo della modulistica allegata ai decreti attuativi 22.05.2012 e 25.06.2012, dove devono essere indicati dati del richiedente, dell amministrazione pubblica, e del credito (con indicazione di fatture e altra documentazione utile ai fini della certificazione). siano state effettuate le relative registrazioni contabili. Pertanto, in assenza di contratto perfezionato o di impegno di spesa, regolarmente registrato sulle scritture contabili ovvero, per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, delle necessarie registrazioni contabili, gli enti non potranno certificare il credito, riferibile esclusivamente alla sfera giuridica del soggetto che ha ordinato la somministrazione, la fornitura o l appalto al di fuori delle prescritte procedure giuscontabili 3

I soggetti della procedura di certificazione telematica Gli attori principali coinvolti nella certificazione dei crediti sono: il titolare del credito: il creditore (o un suo delegato) dà inizio al processo di certificazione, presentando alla P.A., nei confronti della quale vanta un credito certificabile, un istanza per la certificazione. Il creditore, ottenuta la certificazione, può recarsi presso una banca o un intermediario finanziario abilitato al fine di effettuare una cessione del credito ovvero per ottenere un anticipazione a valere sullo stesso. Può, altresì, recarsi presso una sede dell Agente della riscossione e chiedere la compensazione del credito certificato con le somme dovute per tributi erariali, tributi regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, entrate spettanti alla P.A. che ha rilasciato la certificazione, notificati entro il 30 aprile 2012, nonché oneri accessori, aggi e spese e altre imposte la cui riscossione sia affidata all Agente della riscossione. Se la P.A. non provvede al rilascio della certificazione entro 30 giorni dalla ricezione dell istanza, il creditore può chiedere, all Ufficio Centrale di Bilancio o alla Ragioneria Territoriale dello Stato, la nomina di un commissario ad acta, il quale provvederà al rilascio della suddetta certificazione in luogo della P.A. amministrazione o ente debitore: la P.A. riceve le istanze di certificazione e, dopo aver effettuato gli opportuni riscontri, certifica il credito ovvero ne rileva l inesigibilità o l insussistenza, anche parziale. Prima del rilascio della certificazione, per i crediti di importo superiore ai diecimila euro, la P.A. verifica presso l Agente della riscossione l eventuale presenza di accertate inadempienze all obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento 3. Nel caso in cui la P.A. vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme. Infine la P.A. effettua il pagamento del credito in favore del creditore originario (o di quello subentrato, nel caso di cessione o di compensazione) entro la data indicata sulla certificazione. Tale pagamento è registrato sul sistema telematico, riducendo il valore del credito certificato. 3 In caso si esito positivo di tale accertamento, la certificazione viene resa per l intero credito, ma l importo delle somme dovute all Agente della riscossione viene annotato nella certificazione ed è vincolato al solo utilizzo ai fini della compensazione. 4

La P.A. risponde, inoltre, alle richieste di verifica presentate dall Agente della riscossione o da una banca/intermediario finanziario, garantendo la sussistenza e la validità delle certificazioni. creditori subentranti: a seguito dell utilizzo della certificazione del credito ad opera del creditore originario, i seguenti soggetti possono diventare controparte della P.A.: le banche e gli intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente (nel seguito denominati istituti di credito) possono concedere anticipazioni o subentrare nel credito, in caso di cessione pro solvendo o pro soluto; l Agente della riscossione interviene in caso di compensazione del credito certificato con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. altri soggetti della procedura: ALTRI SOGGETTI Uffici Centrali di Bilancio UCB e le Ragionerie Territoriali dello Stato Commissari ad acta Gli Uffici Centrali di Bilancio - UCB (per le amministrazioni statali centrali e gli enti pubblici nazionali) e le Ragionerie Territoriali dello Stato - RTS (per le amministrazioni statali periferiche, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale) provvedono entro 10 giorni dal ricevimento della relativa istanza alla nomina del commissario ad acta. Effettuano, inoltre, i riscontri previsti dalla normativa ai fini del rilascio della certificazione. I commissari ad acta sono nominati in caso di inerzia della P.A. Dopo aver effettuato le opportune verifiche, provvedono, entro 50 giorni dalla nomina, a certificare il credito o a dichiararne l inesigibilità o l insussistenza, anche parziale. L accreditamento alla piattaforma di certificazione dei crediti Ai fini dell accreditamento sulla piattaforma bisogna precisare che se il creditore è una società o un impresa individuale, può operare in piattaforma direttamente il titolare o un suo rappresentante. Per potersi accreditare alla piattaforma, egli deve: inserire alcune informazioni personali; fornire la scansione di un valido documento d identità; sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità; indicare quali società o imprese individuali rappresenti (alcuni dei dati sono reperiti automaticamente dal sistema mediante un collegamento con il Registro delle Imprese). 5

Le credenziali di accesso si compongono di due elementi distinti: il sistema prevede, infatti, l invio separato di tali elementi, rispettivamente, alla persona che ha effettuato l accreditamento e alla casella di posta elettronica certificata (PEC) registrata sul Registro delle imprese della società o impresa individuale rappresentata. Solo l utilizzo congiunto di entrambi gli elementi consente di completare correttamente la registrazione sul sistema. Se il creditore è una persona fisica (ad esempio un libero professionista) deve, preventivamente, effettuare un riconoscimento de visu, presso la P.A. e, con le credenziali di accesso ricevute, completare l accreditamento al sistema telematico. Come funziona la certificazione del credito Il creditore, dopo aver effettuato l accreditamento, inoltra l istanza di certificazione del credito utilizzando l apposita funzionalità messa a disposizione dal sistema. Il sistema presenta all utente un modulo, parzialmente precompilato con le informazioni relative al creditore già inserite in fase di registrazione, che deve essere completato specificando la P.A. nei confronti della quale si intende chiedere la certificazione, il dettaglio delle fatture a cui si riferisce il credito e la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dalla normativa. Al rilascio della certificazione, o della rilevazione dell insussistenza o inesigibilità del credito, il creditore ne riceve notifica all indirizzo specificato di Posta Elettronica Certificata PEC. In ogni caso, il sistema permette di verificare, in ogni momento, lo stato di avanzamento del processo di certificazione e l eventuale decorrenza dei termini per la richiesta di nomina di un commissario ad acta, per ciascuna istanza presentata. Qualora la P.A. non provveda entro 30 giorni al rilascio della certificazione, o della rilevazione dell insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta utilizzando l apposita funzionalità messa a disposizione dalla piattaforma informatica. Il sistema propone un modulo precompilato con tutte le informazioni già inserite nell istanza di certificazione alla quale ci si riferisce. Il creditore riceve notifica: sia dell avvenuta nomina del commissario ad acta; sia del rilascio della certificazione, o della rilevazione dell insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito; 6

all indirizzo PEC specificato. Rilascio della certificazione La P.A. o il commissario ad acta (nel caso sia stata presentata un istanza di nomina a seguito di inerzia della P.A.) provvedono, dopo aver effettuato le opportune verifiche, a certificare che il credito sia certo, liquido ed esigibile o a rilevarne l insussistenza o l inesigibilità, anche parziale, utilizzando le apposite funzionalità del sistema. Il creditore ne riceve notifica all indirizzo PEC specificato. Il creditore, ottenuta la certificazione, può utilizzare il credito in diversi modi. In particolare: può effettuare la cessione, anche parziale, ovvero chiedere un anticipazione a valere sullo stesso presso una banca o un intermediario finanziario abilitato; può chiedere all Agente della riscossione la compensazione di tutto o parte del credito certificato con le somme dovute per i tributi, i contributi e gli altri debiti 4. A tali fini il creditore deve recarsi presso la sede dell istituto finanziario o dell Agente della riscossione. Questi possono accedere al sistema PCC (piattaforma per la certificazione dei crediti) per verificare lo stato e la disponibilità del credito certificato. È cura degli stessi istituti finanziari ovvero dell Agente della riscossione registrare sul sistema PCC l avvenuta operazione di cessione, anticipazione o compensazione effettuata a valere sul credito certificato. Tale registrazione sostituisce gli obblighi di comunicazione previsti nella procedura ordinaria. Il sistema provvede automaticamente all invio delle notifiche in formato elettronico a tutti gli attori interessati, i quali possono, in ogni momento, accedere alla piattaforma informatica per consultare lo stato e la disponibilità residua del credito. In particolare, nel caso di cessione del credito, la comunicazione automatica inviata dal sistema alla P.A. ceduta assolve al requisito di cui all articolo 117, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e all obbligo di notificazione. 4 tributi erariali, tributi regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, entrate spettanti alla P.A. che ha rilasciato la certificazione, notificati entro il 30 aprile 2012, nonché oneri accessori, aggi e spese e altre imposte la cui riscossione sia affidata all Agente della riscossione 7