Circolare n.8 del 25 febbraio 2008 Operazioni soggette a reverse charge. Nuovi obblighi e sanzioni Settore immobiliare Applicazione del reverse charge dal 1 ottobre 2007 Come noto il 1 ottobre 2007 è entrata in vigore l applicazione del reverse charge nelle compravendite di immobili strumentali imponibili IVA su opzione del cedente, nel relativo atto di vendita, ai sensi dell art. 10, n. 8 ter, lett d), del DPR 633/1972. A partire da tale data, pertanto, nelle cessioni di immobili strumentali soggette ad IVA per opzione il cedente emette fattura senza applicazione dell IVA; il cessionario integra la fattura con l indicazione dell aliquota e dell imposta, provvedendo alla contestuale annotazione sul registro Iva acquisti e sul registro Iva vendite (per le modalità operative si rinvia al paragrafo successivo). Restavano invece escluse dal reverse charge e, quindi, soggette ad IVA ordinaria, le cessioni di immobili abitativi e le cessioni di immobili strumentali effettuate da: 1) imprese costruttrici o di ristrutturazione entro 4 anni dall ultimazione dei lavori; 2) nei confronti di acquirenti privati; 3) nei confronti di imprese con un pro-rata non superiore al 25%. Occorre evidenziare che nel caso in cui la cessione era effettuata nei confronti di un impresa con un pro rata provvisorio superiore al 25%, si rientrava nei casi suscettibili di applicazione dell Iva per opzione e, quindi, soggetti al reverse charge. Tuttavia, poteva verificarsi che, successivamente alla stipula dell atto, la percentuale di pro rata provvisoria dichiarata dall acquirente scendesse al di sotto del 25%, con la conseguente obbligatoria applicazione dell Iva secondo le regole ordinarie.
Novità dal 1 marzo 2008 Con la Finanziaria 2008 il regime del reverse charge è stato esteso anche alle cessioni indicate sub 3), ovvero alle cessioni di fabbricati strumentali poste in essere nei confronti di cessionari, soggetti passivi, con pro rata di detrazione non superiore al 25%. Tale estensione ha eliminato il rischio citato supra, ovvero che, nelle cessioni effettuate nei confronti di cessionari con pro-rata superiore al 25% (soggette a reverse charge), il cedente dovesse rettificare la fattura emessa senza Iva allorché la percentuale definitiva di pro-rata dell acquirente scendava al di sotto del 25%. In sintesi, attualmente il regime del reverse charge nel settore immobiliare viene applicato nelle seguenti ipotesi: - cessione di fabbricati strumentali imponibili IVA su opzione del cedente; - cessione di fabbricati strumentali poste in essere nei confronti di cessionari con un pro rata di detrazione non superiore al 25%. Modalità applicative del reverse charge: La fattura non deve recare l addebito di imposta e deve contenere: - il numero di partita IVA del cessionario, effettivo debitore dell imposta in luogo del cedente; - la dicitura IVA esclusa ai sensi dell art. 17, co. 6, lett. a bis), del DPR 633/ 1972 Il cessionario, una volta ricevuta la fattura, deve: - integrarla con l indicazione dell aliquota e della relativa imposta; - annotarla nel registro delle fatture emesse, entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente ma, comunque, entro 15 gg. dal ricevimento (art. 23 del DPR 633/1972); - annotarla nel registro degli acquisti, ai fini dell esercizio del diritto di detrazione (art. 25 del DPR 633/1972)
Applicazione del reverse charge nel settore edile Sub-appalto (art. 35 co. 5, Legge 248/2006 Manovra Prodi ) Dal 1 gennaio 2007 il meccanismo del reverse charge si applica alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti sub-appaltatori nei confronti di: - imprese che svolgono l attività di costruzione o ristrutturazione di immobili; - l appaltatore principale; - altro sub-appaltatore. L inversione contabile si applica alle prestazioni di servizi rese in base ad un contratto di sub-appalto; La prestazione di servizi deve rientrare in un attività riconducibile alla sezione F (Categoria Costruzioni) delle tabelle di classificazione delle attività economiche Atecofin (2004). Tuttavia la Circolare 148/E del 28.06.2007, nonché autorevole dottrina (cfr. Gigliotti, Pratica fiscale e professionale n. 14 del 9.04.2007 pag. 26), hanno precisato, che per l applicazione dell inversione contabile occorre avere riguardo all effettiva prestazione svolta e non al codice dell attività utilizzato. In genere, rientrano nel reverse charge edile : - i lavori generali di costruzione; - i lavori speciali di costruzione per edifici e opere di ingegneria civile; - i lavori di installazione dei servizi; - i lavori di completamento di un fabbricato; - le prestazioni di installazione e manutenzione di impianti di allarme (Risoluzione 164 dell 11.07.2007). Tuttavia, se l attività di installazione è eseguita nei confronti dell impresa produttrice che fornisce l impianto al cliente, nell ambito di un rapporto di vendita -e non di appalto-, l Iva si applica nei modi ordinari; Sono inoltre incluse le riparazioni, i rinnovi e i restauri, la costruzione di edifici prefabbricati e anche le strutture temporanee.
Sono invece escluse dal reverse charge edile : - le prestazioni rese direttamente, in base a contratti di appalto, ad imprese di costruzione o ristrutturazione; - le prestazioni d opera intellettuale rese da professionisti; - i contratti di noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione e la demolizione di fabbricati nonostante siano ricompresse nella sezione F della tabella Atecofin; - l installazione e la manutenzione di giardini o la pulizia di immobili; - le cessioni di beni, all interno di un contratto di sub-appalto, in cui la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene (circolare 37/E/2006).Ciò si verifica, ad esempio, quando il prezzo del bene rappresenta una parte importante del costo totale dell operazione; NOVITA In base ad apposita disposizione contenuta nella Finanziaria 2008 (commi 162 e 163) sono altresì escluse dal reverse charge, a decorrere dal 1 febbraio 2008, le prestazioni rese nei confronti di un general contractor a cui sia stata affidata dal committente la totalità dei lavori. Modalità applicative: Le prestazioni rese dal sub-appaltatore sono fatturate senza addebito dell imposta, con l aggiunta della dicitura IVA esclusa ai sensi dell art. 17, co. 6, lett a), del DPR 63371972. L appaltatore -che diventa così il vero debitore dell Iva- integra la fattura con l indicazione dell aliquota e della relativa imposta dovuta. L appaltatore provvede alla contestuale registrazione della fattura sia nel registro delle fatture emesse sia in quello degli acquisti.
Responsabilità solidale tra appaltatore e sub-appaltatore Esiste responsabilità solidale tra subappaltatore e appaltatore per il corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali del subappaltatore. In particolare l appaltatore risponde in solido dell effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. * Nuovo regime sanzionatorio in caso di irregolare applicazione del reverse charge. Applicabilità ad ogni settore In base al nuovo comma 9 bis dell art. 6 del D.Lgs. 471/1997, introdotto dalla Finanziaria 2008, in caso di irregolare applicazione del reverse charge occorre distinguere a seconda che l IVA relativa all operazione soggetta ad inversione contabile sia stata o meno versata. Mancato assolvimento dell IVA da parte de cessionario/committente Il cessionario/committente, se non assolve l imposta relativa all acquisto di beni/servizi con applicazione del reverse charge, è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell imposta stessa (con un minimo di 258 euro). Irregolare addebito dell IVA da parte del cedente/prestatore ed omesso versamento La sanzione dal 100% al 200% dell imposta (con un minimo di 258 euro) si applica anche nel caso in cui il cedente/prestatore abbia irregolarmente addebitato l imposta in fattura omettendone il versamento.
Responsabilità solidale: Al pagamento della sanzione (dal 100 al 200%) e dell IVA sono solidalmente obbligati entrambi i contraenti (cedente/prestatore e cessionario/committente) Versamento dell IVA all Erario Qualora l imposta sia stata versata, ma con irregolarità nelle modalità di applicazione dell imposta (dal cessionario/committente o dal cedente/prestatore), si applica la sanzione del 3% dell imposta stessa (con un minimo di 258 euro). Per le irregolarità commesse fino a tutto il 2010, l importo della sanzione non può comunque essere superiore a 10.000 euro. Responsabilità solidale: Al pagamento della sanzione del 3% sono solidalmente obbligati entrambi i contraenti (cedente/prestatore e cessionario/committente) Omessa fatturazione In caso di omessa fatturazione da parte del cedente/prestatore si applica la sanzione dal 5 % al 10% del corrispettivo non documentato, con un minimo di 516 euro. Il cessionario/committente è obbligato a regolarizzare l omessa fatturazione applicando, comunque, l inversione contabile.