Di seguito si segnalano i paragrafi di maggiore interesse notarile. Paragrafo 3.1 ordinante del bonifico diverso dal beneficiario



Documenti analoghi
NELLA CIRCOLARE 12/E I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE SULLE RECENTI MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL LEASING IMMOBILIARE

Credito di imposta ex art. 7 L. n. 448/1998. Domande Frequenti

Bonus fiscale per le ristrutturazioni: una guida per gli ultimi dubbi

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

Detrazione ristrutturazioni: le Faq dell Agenzia delle Entrate

Dubbi, incertezze, interrogativi. A ogni domanda la sua risposta

Un ripasso sugli oneri deducibili e detraibili in UNICO 2015

LA MANOVRA ANTICRISI LA MINI DEDUZIONE DELL IRAP: ulteriori chiarimenti

Con l interpello in esame, concernente l interpretazione dell articolo 8 della legge n. 590 del 1965, è stato esposto il seguente: Quesito

Circolare N. 21 del 10 Febbraio 2015

730, Unico 2014 e Studi di settore

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Prassi

a) alla quota di canone corrisposta per il godimento dell immobile; b) alla quota di canone corrisposta a titolo di anticipazione del corrispettivo;

OGGETTO: Credito d imposta riacquisto prima casa

RISOLUZIONE N. 74/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto una misura per la promozione dell acquisto di abitazioni

OGGETTO: Agevolazione prima casa credito d imposta - pertinenza.

730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l applicabilità del regime agevolativo prima casa, è stato esposto il seguente

Risposta n. 313 QUESITO

Rent to buy come soluzione alla crisi

News per i Clienti dello studio

GLI INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

CIRCOLARE N.4/E. Alle Direzioni regionali e provinciali

RISOLUZIONE N. 46 /E

RISOLUZIONE N. 370/E

CREDITO D IMPOSTA PRIMA CASA CORRETTA INDICAZIONE DATI IN ATTO ERRORE MATERIALE NEL MODULO DI LIQUIDAZIONE RECUPERO D IMPOSTA - LEGITTIMITÀ

Le imposte da pagare all acquisto della casa: compravendita da privato o da costruttore; l imposta di registro, ipotecaria e catastale.

RISOLUZIONE N. 90/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 17/E. Roma, 16 febbraio 2015

La donazione non fa perdere l agevolazione prima casa. Nota a Corte di Cassazione n del 26 giugno 2013.

Segnalazioni Novità Prassi Interpretative

I CHIARIMENTI DELL AGENZIA IN TEMA DI ONERI DETRAIBILI IRPEF Circolare n. 17/E del 24 aprile 2015

La novità è già stata esaminata dall Area scientifica - Studi Tributari, ed in particolare dallo Studio n /T del 12 febbraio 2016.

Segnalazioni Novità Prassi Interpretative

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Le spese relative all'acquisto dell'abitazione principale

CASI OPERATIVI IN MATERIA DI DETRAZIONE 36% - 55% PREVISTE DAL DECRETO CRESCITA

Comprare casa pagando l affitto: il regime fiscale del rent to buy

INCENTIVI FISCALI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE AGEVOLAZIONI FISCALI IN TERMINI DI DETRAZIONI IRPEF DEL 50%

Immobili ristrutturati: nuovo termine di vendita

CIRCOLARE N. 43/E OGGETTO

Risposta n Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

OGGETTO: Interpello Agevolazioni prima casa Art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Tasse per acquisto seconda casa. Autore : Redazione. Data: 11/04/2018

La tassazione immobiliare alla luce della Finanziaria 2007

Roma, 10 marzo 2008 CIRCOLARE N. 2 / 2008

SECONDO ACCONTO d IMPOSTA 2010 IRPEF, IRES e IRAP

RISOLUZIONE N.143/E. Roma, 21 giugno 2007

REGIME DEI MINIMI: VIETATO IL PRESTITO DI PERSONALE Risoluzione n. 275/E del 3 luglio 2008

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo

730, Unico 2015 e Studi di settore

Circolare Ministeriale n. 16/E del 14 aprile 2009 Il quadro normativo Soggetti ammessi

RISOLUZIONE N. 132/E

Risposta n. 46. Roma, 22 ottobre 2018

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 (Estratto) (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del )

Termini di effettuazione del conguaglio:

Circolare n.20/e. Roma, 18/05/2016

NOVITA GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Ritenuta del 10% sui bonifici

RISOLUZIONE - Agenzia Entrate - 22 giugno 2009, n. 163/E

L AGEVOLAZIONE PRIMA CASA SPETTA ANCHE PER GLI ACQUISTI IN USUCAPIONE

730, Unico 2016 e Studi di settore

LE IMPOSTE INDIRETTE: IMPOSTA DI REGISTRO (artt.1 e 2 D.P.R. 131/86) Dott. Antonio Musso

RISOLUZIONE N. 13/E QUESITO

Risoluzione del 03/04/2008 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 98/2013 LUGLIO/8/2013 (*) 12 Luglio 2013

PREMESSA. Oggetto: Prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione IRPEF del 50% dell IVA pagata sugli acquisti di immobili di classe A e B

STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/ Informativa per la clientela di studio

OGGETTO: Istanza di Interpello Parrocchia Alfa. Erogazioni liberali. Art. 15, comma 1, lettera h) e art. 100, comma 2, lettera f) del TUIR.

RISOLUZIONE N. 136/E QUESITO

Risoluzione del 16/03/2004 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e

UNA NUOVA TASSAZIONE DEL PRELIMINARE: LE RAGIONI DI UNA SCELTA DI TRASPARENZA E NEUTRALITÀ

Agevolazioni fiscali prima casa "strette"

RISOLUZIONE N. 36 /E

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE IMPOSTE INDIRETTE PER I PIÙ FREQUENTI ATTI IMMOBILIARI

Roma, 16 maggio Prot. 2006/53223

Detrazione del 36% per i box pertinenziali

SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

2. Ambito applicativo del credito d imposta

Servizio INFORMATIVA 730

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Detrazione leasing su abitazione principale e detrazione IVA per acquisto abitazioni

RISOLUZIONE N. 1/E. OGGETTO: Istanza di Interpello CAAF Quesiti vari. Con l interpello specificato in oggetto sono stati esposti i seguenti QUESITI

CIRCOLARE N. 11 / 2016.

Il nuovo regime dei leasing immobiliari

CIRCOLARE N. 3/E INDICE 1. LA MAGGIORAZIONE DELL ALIQUOTA IRES PER LE SOCIETÀ DI COMODO : I SOGGETTI PASSIVI...2

News per i Clienti dello studio

Come funziona il bonus prima casa e quali sono le novità a partire dal 2016 per chi ha già acquistato una casa con l agevolazione fiscale.

Angolo dei quesiti di novembre

S T U D I O M O S C A T O T O R A Z Z A P A P O N E

L attività di contrasto all evasione

NOTA TECNICA AL BOLLETTINO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE N (Gennaio 2016)

OGGETTO: Istanza di Interpello - Beneficio del credito d imposta Articolo 7, commi 1 e 2, Legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

MODELLO UNICO-2012: TRE SITUAZIONI COMUNI DA APPROFONDIRE CREDITO IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI

Transcript:

FRA LE QUESTIONI INTERPRETATIVE TRATTATE DALL AGENZIA DELLE ENTRATE NELLA CIRCOLARE 17/E, ALCUNI CHIARIMENTI IN MATERIA DI CREDITO DI IMPOSTA PER RIACQUISTO PRIMA CASA L Agenzia delle Entrate con la circolare n. 17/E del 24 aprile 2015 fornisce alcuni chiarimenti riguardanti questioni interpretative in materia di oneri detraibili, oneri deducibili, redditi di lavoro dipendente e imposte indirette. Di seguito si segnalano i paragrafi di maggiore interesse notarile. Paragrafo 3.1 ordinante del bonifico diverso dal beneficiario Con riguardo all effettuazione del bonifico di pagamento delle spese che l art. 16-bis tuir consen te di detrarre in relazione ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, l Agenzia delle Entrate chiarisce che nell ipotesi in cui «l ordinante sia un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione deve essere fruita da quest ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle disposizioni richiamate». Paragrafo 3.2. limite di spesa e autonomia degli interventi edilizi Con riguardo al limite di spesa per la detrazione di cui all art. 16-bis cit., l Agenzia delle Entrate chiarisce che «se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni 1 / 5

precedenti, sia effettuata una nuova ristrutturazione che non consiste nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente potrà avvalersi della detrazione nei limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento». Ciò nel presupposto che vi sia l autonoma configurabilità dell intervento rispetto a quelli precedenti (subordinata ad elementi di fatto, oltre che all espletamento di eventuali adempimenti amministrativi relativi all attività edilizia), «autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente», senza che a tal fine debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero (sul tema cfr. anche Forte, Il decreto Crescita : le detrazioni delle spese relative al recupero del patrimonio edilizio e il possibile trasferimento del beneficio agli acquirenti degli immobili, studio n. 129-2012/T). Paragrafo 4.9 credito di imposta per riacquisto prima casa Con riguardo al credito di imposta per il riacquisto della cd. prima casa, di cui all art. 7 commi 1 e 2 della l. 23 dicembre 1998, n. 448, l Agenzia delle entrate chiarisce a quanto consta espressamente per la prima volta che qualora lo stesso venga utilizzato solo parzialmente in diminuzione dell imposta di registro dovuta in relazione all atto di acquisto che lo determina, è possibile utilizzare l importo residuo in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche o in compensazione delle somme dovute ai sensi del d.lgs. n. 241/1997. L importo residuo non può invece essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, e dell imposta sulle successioni e donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito, perché il comma 2 dell art. 7 cit., inriferimento a tale modalità di utilizzo, stabilisce che quest ultimo deve avvenire per l intero importo. L Agenzia delle entrate, ad esplicazione di quanto affermato, riporta il seguente esempio: 2 / 5

- Immobile acquistato il 30 dicembre 2012 di valore pari ad euro 150.000 e rivenduto in data 10 gennaio 2015; - Imposta di registro corrisposta pari ad euro 4.500 (150.000 * 3% - aliquota prima casa vigente fino al 31/12/2013); - Altro immobile acquistato il 31 marzo 2015 di valore pari ad euro 160.000; - Imposta di registro dovuta pari ad euro 3.200 (160.000*2% - aliquota prima casa vigente dal 1/1/2014); - Da tale importo deve essere scomputata, ai sensi della nota all articolo 10, della Tariffa, Parte I, allegata al TUR, l imposta di registro versata, pari ad euro 1.800, in sede di registrazione del contratto preliminare, in relazione agli acconti prezzo (acconti pari ad euro 60.000 * 3% = 1.800); - Imposta di registro dovuta per la registrazione del contratto definitivo pari ad euro 1.400; - Credito d imposta spettante (minore importo tra euro 4500 e 3200) euro 3.200; - Credito di imposta utilizzato in diminuzione dall imposta di registro dovuta sull atto di acquisto agevolato che lo determina euro 1.400; - Importo residuo del credito di imposta euro 1800 (che può essere utilizzato in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data di acquisto del nuovo immobile ovvero in compensazione delle somme dovute, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241). Tale importo non può, invece, essere utilizzato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle 3 / 5

successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito. - In ogni caso, il credito di imposta non dà luogo a rimborsi per espressa disposizione normativa. Pertanto, nell esempio formulato nella circolare, si procede prima ad operare lo scomputo dell imposta di registro proporzionale pagata per gli acconti prezzo pattuiti in sede di contratto preliminare dall imposta di registro dovuta per il contratto definitivo di compravendita (acquisto che determina il credito di imposta) e successivamente si utilizza con riguardo all imposta di registro che residua da pagare sull atto di acquisto definitivo il credito di imposta. Ed essendo il suddetto credito eccedente rispetto all imposta da pagare, lo stesso è utilizzato solo parzialmente, mentre il residuo potrà essere utilizzato in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data di acquisto del nuovo immobile ovvero in compensazione delle somme dovute, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In relazione ad una fattispecie analoga a quella dell esempio riportato nella circolare, si ricorda che nello studio n. 13-2007/T (Lomonaco-Mastroiacovo, I profili fiscali dei nuovi obblighi dei mediatori e la disciplina tributaria del contratto preliminare ), ritenendosi che da un interpretazione sistematica delle disposizioni che vengono in rilievo non sembra emergere una gradazione necessaria tra credito di imposta e detrazione ex art. 10 della tariffa, si era prospettata la possibilità di chiedere il rimborso dell eccedenza quale soluzione alternativa, idonea a risolvere il problema dell incapienza dell imposta di registro nella fattispecie prospettata quantomeno nelle ipotesi residuali, cioè qualora il contribuente non possa utilizzare il credito secondo una delle altre modalità previste dalla legge. In altri termini, cioè, non ravvisandosi, come detto, una gradazione necessaria fra gli importi ai fini dell imputazione, nel caso in cuil utilizzazione del credito d imposta, spettante ex art. 7, commi 1 e 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in diminuzione dell imposta di registro dovuta sull atto di acquisto agevolato di un immobile esaurisca la debenza tributaria, verificandosi una situazione di incapienza dell importo da versare in sede di definitivo rispetto a quanto già precedentemente corrisposto in sede di preliminare (per la tassazione di acconti prezzo o di caparre confirmatorie), si dovrebbe poter procedere mediante istanza di rimborso, per ottenere quanto precedentemente versato in sede di contratto preliminare, per evitare una duplicazione di tassazione (per l ammissibilità dell istanza di rimborso qualora l imposta di registro corrisposta per la caparra confirmatoria e per gli acconti prezzo risulti superiore all imposta dovuta per il contratto definitivo, vedi circ. n. 18/E del 29 maggio 2013). 4 / 5

Annarita Lomonaco 5 / 5