CAPITOLO 2. Appello SOMMARIO



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Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre IMPUGNAZIONI: APPELLO 517 CAPITOLO 2 Appello SOMMARIO I. Presupposti... 3614 A. Provvedimenti appellabili... 3618 B. Termini... 3636 II. Giudice competente... 3637 III. Fase introduttiva... 3640 A. Attività dell appellante... 3642 B. Attività dell appellato... 3692 C. Intervento del terzo... 3718 IV. Svolgimento della causa... 3724 A. Verifiche preliminari... 3730 B. Eventuale fase istruttoria... 3742 V. Decisione... 3756 L appello è il mezzo d impugnazione che consente alla parte che è rimasta insoddisfatta dall esito della sentenza di primo grado di ottenere il riesame, anche integrale, del merito della controversia. La legge non indica tassativamente i vizi della sentenza che sono impugnabili, ma ne rimette la determinazione alla parte che impugna (c.d. mezzo a critica libera), la quale può lamentare l ingiustizia anche dell intero provvedimento. La sentenza emessa in sede di appello si va, quindi, a sostituire a quella di primo grado (c.d. effetto sostitutivo dell appello). Le parti nel giudizio d appello sono rispettivamente quella che propone l appello, c.d. appellante, e quella che lo subisce, c.d. appellato. Quest ultimo può a sua volta proporre appello contro la sentenza di primo grado, c.d. appello in via incidentale. 3610 3612 I. Presupposti Lo schema che segue elenca i presupposti per poter proporre il giudizio di appello. Se manca anche solo uno solo di essi, il giudice, anche d ufficio, dichiara inammissibile l appello. 3614

518 IMPUGNAZIONI: APPELLO Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre 3614 (segue) A. Provvedimenti appellabili 3618 In generale, possono essere appellate tutte le sentenze, definitive e non, pronunciate nel giudizio di primo grado avanti il tribunale o il giudice di pace (purché queste ultime di valore superiore ai 1.100 euro), salvo i casi in cui l appello sia escluso dalla legge o dall accordo delle parti (art. 339 c. 1 c.p.c.) o i casi in cui la sentenza di primo grado sia stata pronunciata secondo equità (art. 339 c. 2 c.p.c.). Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità in cause di valore inferiore ai 1.100 euro sono tuttavia appellabili se emesse in violazione delle regole procedimentali, o in violazione di norme costituzionali, comunitarie o regolatrici della materia del contendere (art. 339 c. 3 c.p.c.). Sono inoltre appellabili le sentenze del giudice di pace: in materia di contratti di massa (Cass. 8 giugno 2007 n. 13543); in cause di valore indeterminabile (Cass. 2 settembre 2004 n. 17659, Cass. 15 giugno 2004 n. 11258); quando in forza del cumulo tra domande si superi il valore di 1.100 euro (Cass. 24 luglio 2002 n. 10875); rese in cause di valore superiore ai 1.100 euro, anche se il giudice abbia erroneamente pronunziato secondo equità (Cass. SU 14 dicembre 1998 n. 12542, Cass. 15 ottobre 2009 n. 21926); quando statuisce sulla propria competenza (Cass. 29 maggio 2008 n. 14185). Se sono state proposte al giudice di pace una domanda principale da decidere secondo equità (valore inferiore ai 1.100 euro) e una domanda riconvenzionale da decidere secondo diritto (di valore superiore) e il giudice di pace esclude la connessione tra le domande, le distinte ed autonome statuizioni su di esse sono soggette a diversi mezzi di impugnazione: la pronuncia sulla domanda principale (di equità) è soggetta a ricorso per cassazione e quella sulla domanda riconvenzionale (di diritto) ad appello (Cass. 26 gennaio 2010 n. 1463, Cass. 31 maggio 2005 n. 11490, Cass. 24 marzo 2005 n. 6376).

Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre IMPUGNAZIONI: APPELLO 519 Sentenze definitive È impugnabile qualunque provvedimento emesso dal giudice di primo grado, il cui contenuto sia riconducibile a quello di una sentenza, indipendentemente dall eventuale errata denominazione data dal giudice. Sono di contro inappellabili i provvedimenti che il giudice di primo grado ha erroneamente emesso in forma di sentenza, quando sono invece ordinanze (ad esempio, un provvedimento ordinatorio con forma di sentenza). Ad esempio, sono state ritenute appellabili dalla giurisprudenza, in quanto aventi la natura sostanziale di sentenza, pur presentando una forma diversa: l ordinanza di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione o per morosità, avente la sostanza della sentenza, che sia stata emessa al di fuori dei requisiti di legge e senza il rispetto dei presupposti per la sua emissione (v. n. 6797); la pronuncia di estinzione del processo, emessa in forma di ordinanza, se l organo investito della decisione della causa ha struttura monocratica. Se, invece, è emessa dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, la pronuncia conserva la sua natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio (Cass. 28 aprile 2004 n. 8092); l ordinanza del giudice che dichiara la cessazione della materia del contendere (Cass. 14 luglio 1989 n. 3314); in tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare, il provvedimento con cui il giudice risolve la controversia tra le parti in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all ammissione dell azione esecutiva intrapresa (Cass. 10 aprile 1992 n. 4407). Sentenze non definitive Nel corso del giudizio di primo grado il giudice può pronunciare una sentenza che non definisce l intero giudizio, come accade nei seguenti casi (approfonditi al n. 2846 e s.); condanna generica alla prestazione o al pagamento di una provvisionale; decisione su una o più questioni e definizione parziale del giudizio; decisione su una questione di giurisdizione o competenza o su questioni pregiudiziali o preliminari. In queste ipotesi la parte interessata può scegliere se impugnare la sentenza non definitiva in un momento successivo unitamente a quella definitiva, facendone espressa riserva (appello differito, come analizziamo nel paragrafo successivo), o impugnare immediatamente, nei termini di legge. Impugnazione differita (o riserva facoltativa di appello) (art. 340 c. 1 c.p.c.) Se la parte interessata intende differire la proposizione dell appello in attesa della sentenza definitiva, deve formulare apposita riserva per evitare che sulla questione decisa con la sentenza non definitiva si formi il giudicato. La riserva d appello va fatta entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza (termine breve) o comunque non oltre la prima udienza (se anteriore alla scadenza del termine) davanti al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza, a pena di decadenza. La riserva può essere presentata con le seguenti modalità (art. 129 c. 1 e 2 disp.att. c.p.c.): dichiarazione orale da inserirsi nel processo verbale; dichiarazione scritta su foglio a parte da allegare ad esso; atto notificato ai difensori delle parti costituite o, se queste non sono costituite, alla parte personalmente. In mancanza di una tempestiva dichiarazione di riserva, la parte decade solamente dalla facoltà di impugnazione differita, ma non anche dal potere di impugnazione immediato (Cass. 8 aprile 2004 n. 6951). Qualora invece la parte abbia optato per la riserva, non può più promuovere l appello immediato. Precisazioni 1) Il termine per la riserva non può essere prorogato o differito, per cui è irrilevante che la prima udienza sia stata di mero rinvio o di trattazione (Cass. 9 gennaio 2007 n. 212, Cass. 17 febbraio 2005 n. 3266). 2) La riserva può essere proposta nella prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa solo se non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (Cass. 14 luglio 2004 n. 13085). 3) La riserva manifestata da una parte non giova anche alle altre (Cass. 31 luglio 2008 n. 20892). Se la parte si avvale della riserva facoltativa di appello, questo deve essere proposto unitamente a quello proposto contro la sentenza che definisce il giudizio o contro una successiva ed ulteriore sentenza non definitiva (art. 340 c. 2 c.p.c.). 3620 3622 3624 3626

520 IMPUGNAZIONI: APPELLO Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Se la parte che ha formulato la riserva risulta soccombente anche alla sentenza definitiva, le due impugnazioni vanno proposte con lo stesso atto. Se invece risulta vittoriosa alla fine del processo, l impugnazione alla sentenza non definitiva può essere promossa in via incidentale. La riserva non può, invece, essere fatta e, se venga già formulata, rimane priva di effetto, qualora contro la sentenza non definitiva sia proposto appello immediato da una delle parti (art. 340 u.c. c.p.c.). Se il processo si estingue in primo grado, la sentenza di merito contro cui la parte ha fatto riserva d appello acquista efficacia di sentenza definitiva dal giorno in cui diventa irrevocabile la sentenza o l ordinanza che pronuncia l estinzione del processo. Da questa data decorre il termine breve di 30 giorni dalla notificazione della sentenza o, in assenza di notifica, il termine di 1 anno dalla pubblicazione (art. 129 c. 3 disp.att. c.p.c.) per poter proporre appello. La riserva formulata fuori dall udienza, deve essere notificata al procuratore costituito delle altre parti; se invece è fatta in udienza, può essere espressa verbalmente, deve essere inserita nel verbale di udienza o con dichiarazione scritta su foglio a parte (Cass. 14 luglio 2004 n. 13085). 3628 Impugnazione immediata Se la parte interessata sceglie di proporre immediatamente appello contro la sentenza non definitiva, deve farlo nei termini e con i modi ordinari. L impugnazione immediata non preclude ovviamente la possibilità di impugnare, una volta emessa, la sentenza definitiva né impedisce la prosecuzione del giudizio di primo grado. L appello immediato deve riguardare solo la questione affrontata dalla relativa sentenza non definitiva: il giudice di secondo grado investito dell appello ha, infatti, il potere di cognizione limitatamente alla questione decisa dalla sentenza appellata e non può procedere all esame di altre questioni, dato che la sentenza di riforma resa dallo stesso giudice si inserisce immediatamente nel processo eventualmente sospeso o ancora pendente davanti al giudice di primo grado (Cass. 8 aprile 2003 n. 5456). 3630 Sentenze non appellabili per accordo delle parti (art. 360 c. 2 c.p.c.) Le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado avanti il tribunale possono discrezionalmente ed espressamente decidere di omettere il giudizio di secondo grado, ammettendo solamente il ricorso immediato per cassazione. In tali casi, però, il ricorso per cassazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto e dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro (v. n. 4022 e s.). 3632 Sentenze non appellabili per legge La legge esclude espressamente l appellabilità delle seguenti sentenze, contro le quali è necessario ricorrere direttamente in cassazione: le sentenze che pronunciano solo sulla competenza, senza decidere anche il merito della causa. Esse sono impugnabili solo con regolamento necessario di competenza; le sentenze del giudice di pace nelle cause di valore inferiore a 1.100 euro (v. n. 3120). Tali pronunce possono tuttavia essere appellate nei casi indicati al n. 3618; i provvedimenti resi nel corso del giudizio di opposizione agli atti esecutivi (art. 618 c. 1 e 2 c.p.c.); le sentenze del tribunale pronunciate secondo equità su richiesta delle parti (art. 114 c.p.c.); le sentenze che decidono controversie di lavoro di valore non superiore a 25,82 euro (art. 440 c.p.c.). B. Termini 3636 Per impugnare validamente la sentenza di primo grado, la parte interessata deve proporre l appello entro i termini perentori previsti dalla legge, che variano a seconda che la sentenza di primo grado sia stata o meno notificata; precisamente la parte può avere: a) un termine breve di 30 giorni decorrente dalla notifica della sentenza effettuata dalla parte

Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre IMPUGNAZIONI: APPELLO 521 vittoriosa in primo grado che è interessata al passaggio in giudicato della sentenza (art. 325 c.p.c.); b) in mancanza di notificazione si applica invece il termine lungo per l impugnazione, termine che è stato modificato dalla recente riforma del processo. È quindi necessario distinguere due ipotesi: per i procedimenti instaurati fino al 3 luglio 2009 il termine è di un anno, decorrente dalla pubblicazione della sentenza (art. 327 c. 1 c.p.c. anteriore alle modifiche introdotte dalla Riforma 2009); per i procedimenti instaurati dal 4 luglio 2009 il termine è di 6 mesi, decorrente dalla pubblicazione della sentenza (art. 327 c. 1 c.p.c. come modif. dalla Riforma 2009). Per una trattazione più approfondita del termine per impugnare: v. n. 3512 e s. II. Giudice competente L appello contro le sentenze di primo grado si propone al giudice di grado immediatamente superiore. Più precisamente (art. 341 c.p.c.): per la sentenza emessa dal giudice di pace (nei casi in cui è ammesso l appello) è competente il tribunale, in composizione monocratica per l intero giudizio; per la sentenza di primo grado pronunciata dal tribunale, è competente la corte d appello, in composizione collegiale per l intero giudizio. In entrambi i casi è competente per territorio il giudice nella cui circoscrizione ha sede il giudice di primo grado che ha pronunciato la sentenza appellata. La competenza così determinata è inderogabile dalla volontà delle parti (Cass. 13 maggio 1998 n. 4826). Quando viene accolta l eccezione di incompetenza del giudice adito, il processo deve essere riassunto avanti al giudice competente nel termine e secondo le regole esaminate al n. 498. Qualora sia in causa un amministrazione dello Stato, l appello contro la sentenza del tribunale deve essere proposto alla corte d appello dove ha sede l avvocatura dello Stato nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata (art. 25 c.p.c.). 3637 III. Fase introduttiva Il procedimento di appello si apre per iniziativa della parte interessata (l appellante) che, per il tramite del proprio avvocato, predispone e notifica un atto di citazione in appello alla controparte e si costituisce in giudizio. La controparte convenuta in giudizio (l appellato) si può costituire in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta. Riassumiamo tale fase introduttiva nello schema che segue. Per la notifica dell atto di citazione in appello si rinvia alle regole generali di notifica dell atto di impugnazione: v. n. 3546 e s. Per l intervento del terzo nel processo d appello: v. n. 3718 e s. Quanto alla disciplina dell appello (davanti alla corte o al tribunale) si osservano in generale le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, ed in particolare le regole dettate dal codice per il procedimento d appello (art. 359 c.p.c.). 3640

522 IMPUGNAZIONI: APPELLO Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre 3640 (segue) A. Attività dell appellante 3642 La parte che intende impugnare la sentenza, deve, in primo luogo, individuare il giudice competente per il secondo grado di giudizio, quindi, notificare alla controparte (o alle controparti), entro i termini di legge, un atto avente la forma della citazione. Con tale atto l appellante sottopone all esame del nuovo giudice, che ne acquisisce la piena cognizione (effetto devolutivo), questioni già discusse e trattate in primo grado, non potendo in alcun modo ampliare l oggetto del giudizio, né introdurre nuove domande o eccezioni (questo vale anche per le controparti), salvi i casi esaminati al n. 3654. L appellante può impugnare l intera sentenza o singoli capi della stessa purché siano autonomi e sorretti ciascuno da una propria motivazione (c.d. impugnazione parziale).

Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre IMPUGNAZIONI: APPELLO 523 a. Atto di citazione in appello L appello si propone con atto di citazione, e deve contenere, oltre a tutti gli elementi dell atto di citazione di primo grado (art. 342 c.p.c.): l esposizione sommaria dei fatti; l indicazione dei motivi specifici dell impugnazione, a pena d inammissibilità. Non possono essere proposte domande nuove, in quanto ciò esula dal compito del giudice di secondo grado, costituendo il giudizio d appello una sorta di prosecuzione di quello di primo grado. La tabella che segue elenca le indicazioni richieste dalla legge per l atto di citazione in appello, richiamando il contenuto prescritto per l atto di citazione di primo grado a cui la legge rinvia espressamente (art. 342 c. 1 c.p.c. che richiama art. 163 c.p.c.). La mancanza, l irregolarità o gli altri vizi relativi ad uno dei requisiti di seguito elencati comporta le medesime conseguenze viste in relazione all atto di citazione di primo grado (in applicazione del rinvio generale fatto dall art. 359 c.p.c. alla disciplina del processo di primo grado avanti al tribunale). 3646 3648 Contenuto dell atto di citazione Riferimenti v.n. Indicazione del giudice (corte d appello o tribunale) davanti alla quale la domanda è proposta art. 163 c. 3 n. 1 c.p.c. 3637 Indicazione delle parti art. 163 c. 3 n. 2 c.p.c. 2214 Determinazione della cosa oggetto della domanda art. 163 c. 3 n. 3 c.p.c. 2220 Esposizione sommaria dei fatti di primo grado art. 342 c. 1 c.p.c. 3650 Esposizione degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni art. 163 c. 3 n. 4 c.p.c. 2225 Esposizione dei motivi specifici dell impugnazione art. 342 c. 1 c.p.c. 3652 Indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l attore intende avvalersi nei limiti entro cui sono ammessi in appello artt. 163 c. 3 n. 5 e 345 c. 3 c.p.c. 3664 Nome e cognome del difensore e indicazione della procura art. 163 c. 3 n. 6 c.p.c. 3678 Indicazione del giorno dell udienza di comparizione (1) art. 163 c. 3 n. 7 c.p.c. 2236 Invito al convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell udienza di comparizione (10 giorni in caso di abbreviazione dei termini) e a comparire, nell udienza indicata nell atto, dinanzi al giudice designato, con l avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di legge, tra cui la decadenza dal proporre appello incidentale art. 163 c. 3 n. 7 c.p.c. art. 167 c.p.c. 2251 Dichiarazione del valore della causa, ai fini del pagamento del contributo unificato Eventuale numero di fax o indirizzo e-mail per notificazioni o comunicazioni durante il processo art. 14 c. 2 DPR 115/2002 2262 art. 170 c. 4 c.p.c. Sottoscrizione del difensore art. 163 c. 4 c.p.c. 2264 Relata di notificazione art. 137 c. 1 c.p.c. 2269 Nota: 1) Anche in secondo grado, per i procedimenti instaurati dal 1º marzo 2006, tra il giorno dell udienza di comparizione indicata dall appellante e quello della notifica dell atto al convenuto devono intercorrere almeno 90 giorni liberi se il luogo di notificazione si trova in Italia, e 150, se si trova all estero (art. 342 c. 2 c.p.c. che richiama i termini previsti dall art. 163 bis c.p.c.). Esposizione sommaria dei fatti L appellante deve fornire una sintetica narrazione dei fatti, con riferimento a quanto esposto nel primo grado di giudizio. La mancanza dà luogo a nullità sanabile con la costituzione dell appellato (Cass. 3 gennaio 2005 n. 21), purché in pendenza del termine per appellare (Cass. 1º settembre 1997 n. 8343). 3650