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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 293 11.11.2015 Regime dei minimi: come si applica dal 2016 A cura di Devis Nucibella Categoria: Regimi speciali Sottocategoria: Contribuenti minimi Come noto la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime forfettario, riservato alle persone fisiche esercenti attività d impresa/lavoro autonomo di minori dimensioni. Il Disegno di Legge di Stabilità 2016 prevede una revisione complessiva del nuovo regime forfettario in vigore dal 2015 al fine di venire incontro alle critiche provenienti soprattutto dal mondo delle professioni secondo la bozza della Legge di Stabilità 2016 dall anno prossimo il regime forfettario resterà l unico agevolato e in caso di inizio di una nuova attività si applicherà l aliquota del per i primi 5 anni. Non è prevista una disciplina transitoria per i soggetti che nel 2015 e negli anni precedenti hanno scelto di fruire del regime dei minimi. Si ritiene, pertanto, che i soggetti interessati possano continuare a fruire del regime di vantaggio fino alla sua naturale scadenza, compreso il prolungamento fino al 35 anno di età. Il regime forfettario L articolo 1, nei commi da 54 ad 89, Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime fiscale agevolato, destinato a sostituire i precedenti regimi previsti per soggetti di minori dimensioni. Il regime introdotto, denominato Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi o regime forfettario, prevede una determinazione particolarmente semplificata del reddito, attraverso l applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi; il reddito, così determinato, è assoggettato ad un imposta di IRPEF, addizionali IRPEF ed IRAP, con aliquota del 1; non è riconosciuta la deduzione analitica di costi/spese. 1

Il D.D.L. Stabilità 2016 prevede una serie di modifiche a tale regime che possono essere così riassunte: aumento degli attuali livelli di ricavi di 10.000 euro per tutti, tranne che per i professionisti per i quali l aumento sarà di 15.000 euro. Questi ultimi, dunque, arriveranno a 30.000 euro; ritorno per artigiani e commercianti dei contributi Inps minimi ma sul reddito forfettario determinato la contribuzione dovuta ai fini previdenziali viene ridotta del 35 per cento ; estensione della possibilità di accesso al regime forfettario ai lavoratori dipendenti che hanno anche un attività in proprio a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o da pensione non superi i 30.000 euro; riduzione dell aliquota al per i primi 5 anni di attività per i contribuenti che rispettano i requisiti start up. Start Up Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015 per i contribuenti che rispettano i requisiti per il regime forfettario di cui al comma 54 (requisiti di accesso) e al comma 57 (fattispecie di esclusione) e che intraprendono un attività nuova, il reddito determinato con le regole previste per il regime forfettario è ridotto di 1/3 per l anno di inizio attività e per i due successivi (equivale ad applicare l aliquota del 10%). L attività è considerata nuova, analogamente a quanto previsto per l adozione del regime dei minimi, se rispetta le seguenti condizioni: il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d impresa, anche in forma associata o familiare; l attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell esercizio dell arte/professione; qualora l attività sia il proseguimento di un attività esercitata da un altro soggetto, l ammontare dei ricavi/compensi del periodo d imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfettario. 2

Sulla base del testo del Disegno di Legge di Stabilità 2016 dal 2016, si applicherà, invece, l aliquota del per i primi 5 anni di attività. È stata, quindi, riprodotta la stessa disciplina del regime dei minimi, eliminando, però, la precedente previsione del prolungamento dell applicazione dello stesso fino al compimento del 35 anno di età. Sarà, naturalmente, possibile continuare a fruire del regime forfettario anche negli anni successivi, applicando, però, l aliquota del 15 per cento. Regime dei minimi Nella Legge di Stabilità per il 2015 è stata sancita (art. 1, comma 85, della Legge n. 190/2014) l abrogazione dei regimi di favore precedenti, cioè di: regime fiscale di vantaggio (c.d. dei minimi); nuove iniziative produttive ex art. 13 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388; regime contabile agevolato ex art. 27, comma 3, del D.L. n. 98/2011 (c.d. ex minimi). Le attività già intraprese fruendo del regime dei minimi sono state, però, salvaguardate. Era stato, infatti, stabilito che i contribuenti i quali, nel periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2014, si erano avvalsi del regime dei minimi avrebbero potuto continuare a fruirne per il periodo che residuava al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. In sede di conversione in legge del D.L. n. 192/2014 (D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11, c.d. Decreto Milleproroghe.) è stata poi introdotta, con l art. 10, comma 12- undecies, la proroga del regime dei minimi per le persone fisiche che esercitano attività d impresa e arti e professioni in possesso dei requisiti previsti, consentendone la relativa scelta nel corso dell anno 2015. Era stata, inoltre, preannunciata la revisione complessiva del nuovo regime forfettario in vigore dal 2015 da realizzare in sede di attuazione della Legge Delega Fiscale, al fine di venire incontro alle critiche provenienti soprattutto dal mondo delle professioni. Era stata, quindi, adottata una soluzioneponte, in attesa di una riforma organica della materia. 3

Bozza Legge di Stabilità 2016 La detta Legge Delega è ormai scaduta senza che tale riforma sia stata attuata e l intervento è stato effettuato nel Disegno di Legge di Stabilità 2016, che, come sopraesposto, ha previsto l applicazione dell aliquota del anziché del 1 per l anno di inizio dell attività e per i quattro successivi. È stata, quindi, inserita nell ambito dei criteri di determinazione forfettaria del reddito la stessa disciplina del regime dei minimi, eliminando, però, la precedente previsione del prolungamento dell applicazione dello stesso fino al compimento del 35 anno di età. Nel comma 3 dell art. 8 del DDL di Stabilità 2016 è stato espressamente stabilito che: i contribuenti che hanno intrapreso una nuova attività nel 2015 avvalendosi della riduzione di un terzo del reddito (stabilita dall art. 1, comma 65, della Legge n. 190/2014): possono applicare la nuova aliquota del nei successivi 4 anni, cioè dal 2016 al 2019. FORFETTARI START UP 2015 2015 2016 2017 2018 2019 Imponibile ridotto di 1/3 Si pone, al riguardo, il problema di quale disciplina debbano applicare i soggetti che nel 2015 e negli anni precedenti hanno scelto invece di fruire, ricorrendone i presupposti, del regime dei minimi. Non è stata prevista, infatti, una disciplina transitoria per tali soggetti. Nella Legge n. 190/2014 era stato stabilito, come già detto, che i contribuenti che nel 2014 si erano avvalsi di tale regime avrebbero potuto continuare a fruirne fino alla scadenza del quinquennio e al compimento del 35 anno di età. Al riguardo si fa presente che nel Disegno di Legge di Stabilità 2016 non vige alcuna norma contraria e pertanto si ritiene che tale disposizione legislativa rimanga in vigore, consentendo conseguentemente ai contribuenti interessati di fruire del regime dei minimi fino alla sua naturale scadenza e cioè fino al 5 anno o eventualmente fino al 35 anno di età. 4

In sede di conversione del D.L. n. 192/2014 era stato poi previsto che lo stesso regime potesse essere scelto dai soggetti la cui attività fosse iniziata nel 2015. Il Disegno di Legge di Stabilità non ha abolito neanche tale previsione e si ritiene, pertanto, che anche tali soggetti possano continuare a fruire del regime di vantaggio fino alla sua naturale scadenza. Alla naturale scadenza del regime agevolato: i contribuenti minimi (5 anno o 35 anno di età); i forfettari start up (termine del quinquennio); potranno: passare, al regime forfettario, applicando l ordinaria aliquota del 1, senza limiti di tempo, qualora continuino a sussistere i relativi presupposti; optare per il regime ordinario. Durata del regime dei minimi Come anticipato, in linea generale il regime agevolato dei minimi ha una durata massima di cinque anni (periodo d imposta di inizio attività e quattro successivi). I soggetti che cessano di applicare il regime agevolato (per opzione o per mancato rispetto dei requisiti) non possono più avvalersene, anche se nel corso del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del 35 anno di età, tornino in possesso dei requisiti. Un soggetto inizia l attività nel 2012 aderendo al regime dei minimi. In questo caso, il quinquennio potenzialmente agevolabile si conclude con il 2016 (quarto anno successivo al periodo d imposta di inizio attività). Nel corso del 2014 il soggetto percepisce ricavi per 35.000, superando il limite previsto dalla norma ( 30.000); di conseguenza esce dal regime a partire dall anno successivo (2015). Anche se, per ipotesi, nel 2015 i ricavi scendessero a 28.000 (inferiori al limite previsto), il contribuente non può rientrare nel regime agevolato dall anno successivo (2016). L articolo 27, comma 1, D.L. n. 98/2011, prevede un deroga al limite ordinario dei cinque anni. 5

Se il contribuente ha meno di 35 anni, infatti, il regime agevolato continua ad applicarsi fino al periodo d imposta di compimento del 35 anno di età, anche se il quinquennio di cui sopra è decorso. Dalla lettura della norma, si evince che anche l anno in cui il contribuente compie i 35 anni fruisce del regime agevolato, a prescindere dal mese o giorno in cui l evento accade. In sostanza, un soggetto che compie i 35 anni il 1 gennaio, beneficia dell agevolazione per l intero anno. Viceversa, i soggetti che compiono gli anni, ad esempio, a fine dicembre, non potranno adottare il regime in esame per l anno successivo. Da questo punto di vista la norma non si presta ad interpretazioni equivoche, come diversamente successo, ad esempio, in riferimento al maggiore abbattimento forfettario (40% in luogo del 2) previsto per i compensi relativi alla cessione dei diritti d autore da parte dei soggetti con età inferiore ai 35 anni. Nel caso specifico, infatti, l Amministrazione finanziaria ha previsto che il periodo d imposta di compimento dei 35 anni deve essere escluso dall agevolazione. SOGGETTI GIOVANI Deroga al limite di 5 anni Regime agevolato fino al periodo d imposta di compimento dei 35 anni Si prescinde dal mese o giorno in cui sono compiuti i 35 anni Un soggetto minimo ha iniziato l attività nel 2010, all età di 28 anni. In questo caso, il periodo in cui può essere fatto valere il nuovo regime si conclude con il 2017 (anno in cui il soggetto compie 35 anni) per un totale di 8 anni potenzialmente agevolabili. Come accennato precedentemente, per beneficiare del regime agevolato per un periodo maggiore rispetto ai 5 anni ordinari, un soggetto deve iniziare l attività in un periodo d imposta precedente a quello di compimento dei 31 anni. Ad esempio, un contribuente che nel 2012, all età di 26 anni, inizia un attività d impresa poteva fruire del regime, verificandosi 6

le altre condizioni previste, per 10 anni, ossia fino al 2021 (anno in cui compie il 35 anno di età); se lo stesso contribuente nel 2012 avesse avuto 31 anni, avrebbe fruito del regime per 5 anni, ossia fino al 2016, esattamente come se si fosse applicato il limite ordinario quinquennale. LIMITE MAGGIORATO PER I GIOVANI Fino al compimento 35 anni Convenienza se si inizia attività prima di aver compiuto 31 anni Chiaramente, le considerazioni fatte per il limite quinquennale in merito alla fuoriuscita dal regime valgono anche ai fini del limite temporale in commento. In pratica, i soggetti che cessano di applicare il regime agevolato non possono più avvalersene, anche se tornano in possesso dei requisiti entro il periodo di imposta di compimento del 35 anno di età. - Riproduzione riservata - 7