R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA



Documenti analoghi
ha pronunciato la presente

Esame avvocato: va disposta l ammissione con riserva alla prova orale e, nelle more, la nuova correzione degli elaborati del ricorrente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Terza) ORDINANZA

Il Tar accoglie il ricorso dell IAL Sicilia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in epigrafe e, per l'effetto:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Terza) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2016, proposto da:

E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Ter) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 910 del 2013, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, proposto da:

contro nei confronti di e con l'intervento di

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

16/6/2014 N /2014 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA. contro. per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 2726 del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2015, proposto da:

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5196 del 2018, proposto da

Ordinanza TAR Lazio sezione terza, n. 7665_2016

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 746 del 2012, proposto da:

contro nei confronti di per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

sul ricorso numero di registro generale 6769 del 2018, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 630 del 2018, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 8777 del 2016, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 735 del 2014, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 385 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Settima) ORDINANZA. contro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

."r F \ - _. #4I *Ii. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4293 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ORDINANZA

contro nei confronti di ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2019, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 450 del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente sui ricorsi numero di registro generale 187 e 244 del 2017, proposti da:

Lazio. Ok del Tar al Decreto Bondi su riduzione budget sanità privata

Cognome: CARCHEDI Indirizzo, Tel.

sul ricorso numero di registro generale 2652 del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9410 del 2013, proposto da:

contro nei confronti di e con l'intervento di

Sull'impugnazione del provvedimento di revisione della patente sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo

Giovanni Mosa, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 9 del 2019, proposto da

ha pronunciato la presente

Giustizia Amministrativa. Indietro. Pubblicato il 17/01/2019 N /2019 REG.PROV.CAU. N /2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2420 del 2019, proposto da

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale 5910 del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2064 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 7172 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 4653 del 2017, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2015, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da:

contro nei confronti di per l'annullamento,

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 190 del 2017, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale 1353 del 2013, proposto da:

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro per l'annullamento ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 1264 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 21 di A.P. del 2018, proposto dal

sul ricorso numero di registro generale 1178 del 2016, proposto da:

N. 1_ REG.PROV.CAU. N /2015 REG.R1C. (Sezione Prima Bis) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da:

N /2016 REG.PROV.CAU. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 374 del 2011, proposto dal sig.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. Sezione Staccata di Reggio Calabria ORDINANZA

contro nei confronti per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

Transcript:

Page 1 of 5 N. 03966/2011 REG.PROV.CAU. N. 06502/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 6502 del 2011, proposto da: Nerilli Luigi, Club Italiano Griffone Korthals, Lozza Marco, Club Italiano Spinoni;, Pasqualetti Gianluca, Club Italiano Epagneul Breton, Allevamento del Falco Nero, Cupini Andrea, Spinger Spaniel Club D Italia, Allevamento della Banda Alata, Manfroni Giuseppe Colombo, Società Amatori Bracco Italiano, Allevamento delle Crode, Passini Giancarlo, Kurzhaar Club Italiano, Allevamento di Prà Capone, Massimino Luca, Allevamento Ferentum, Fusi Franco, Allevamento di Morghengo, Merlini Romualdo, Allevamento della Valle delle Anatre, Guerrini Nadia, Allevamento del Mucrone, Torniai Mario, Allevamento del Pratomagno, Bertagna Roberto, Allevamento dei Morenici, Barbieri Giuseppe, Allevamento dei Bunarii, Nobile Adriano, Allevamento di San Jacopo, Mori Marco, Allevamento Morinensis, Selmi Marco, Lapi Guido, Allevamento di

Page 2 of 5 San Tommaso, Dinelli Massimo, Allevamento della Notte di San Lorenzo, Aroldi Stefano, Allevamento della Guardiola, Camiolo Francesco, Allevamento della Badia di San Savino, Bandini Riccardo, Capecchi Francesco, Bonanni Serena, Spinelli Giovanni, Chiaramonti Alberto, Selvi Andrea, Barelli Innocenti Luca, Barletti Roberto, Tureddi Andrea, Da Prato Maria Cristina, Antonielli Leonardo, Pacini Fabio, Boschi Stefano, Petri Luigi, rappresentati e difesi dagli avv. ti Maria Grazia Poli e Alberto M. Bruni, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Carducci,4; contro Ministero della Salute, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi dall'avvocatura Generale dello Stato e domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti di Enpa, Enci, n.c.; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, ordinanza del 22.03.11 avente ad oggetto: differimento del termine di efficacia e modificazione dell'ordinanza del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali del 03.03.09 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani; Visti il ricorso e i relativi allegati;

Page 3 of 5 Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che l ordinanza gravata appare motivata in ragione dello scadere dell efficacia delle disposizioni cautelari di cui all ordinanza 3.3.2009 e del permanere delle esigenze poste a presupposto di tale provvedimento; Considerato che, tuttavia, il provvedimento impugnato non si limita a protrarre l efficacia della precedente ordinanza ma interviene con modificazioni; Considerato che l ordinanza predetta incide su una materia che appare disciplinata dalla Convenzione di Strasburgo, nonché dalla legge di ratifica del 2010, peraltro illustrate dalla Circolare del Ministro della Sanità 16.3.2011; Ritenuto che, ad un primo esame, in disparte la questione in ordine alla mancanza della disposizione legittimante l esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente da parte del Sottosegretario in via di

Page 4 of 5 delega, appare sussistere il fumus boni juris dell azionata pretesa cautelare, poiché non è rinvenibile in ogni caso il presupposto della grave necessità pubblica che sostanzi i caratteri dell indifferibilità e dell urgenza a giustificazione dell emanazione del provvedimento impugnato; Ritenuto, peraltro, che prima facie appaiono sussistere i dedotti profili di contraddittorietà del provvedimento per cui è causa sia con la menzionata circolare interpretativa del Ministro della Sanità sia con quanto affermato dal Consiglio superiore di sanità (cfr. documenti depositati in atti) nella seduta del 13.7.2011 (relatore prof. Castagnaro); Ritenuto che sussistono i presupposti per l accoglimento della domanda cautelare anche con riferimento al pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile in relazione in particolare agli aspetti zootecnici evidenziati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell amministrazione; Ritenuto che in ragione della particolarità della fattispecie sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase del giudizio; Ritenuto di dover fissare per la trattazione del merito l udienza pubblica del 30.5.2012; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) Accoglie l istanza cautelare, e per l'effetto:

Page 5 of 5 a) sospende il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell amministrazione; b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 30.5.2012.. Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati: Italo Riggio, Presidente Maria Luisa De Leoni, Consigliere Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 27/10/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)