I contributi IVS 2013 di artigiani e commercianti



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Numero 35/2013 Pagina 1 di 9 I contributi IVS 2013 di artigiani e commercianti Numero : 35/2013 Gruppo : PREVIDENZA Oggetto : CONTRIBUTI 2013 ARTIGIANI E COMMERCIANTI Norme e prassi : CIRCOLARE INPS N. 24 DEL 08.02.2013 Sintesi I soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali devono versare, per ogni periodo d imposta, i contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) propri, nonché a favore dei loro collaboratori. Con Circolare Inps n. 24 del 08.02.2013, l istituto di previdenza ha reso note le misure dei contributi Inps dovute da artigiani e commercianti per l anno 2013. Le aliquote contributive sono aumentate dello 0,45% per effetto di quanto previsto dalla Manovra Monti, giungendo quindi al 21,75%. Sono stati modificati anche il minimale ed il massimale di reddito. La disciplina dei contributi IVS di artigiani e commercianti si caratterizza, infatti, per la previsione di un reddito minimo annuo (c.d. minimale ) sul quale deve essere versato, in ogni caso, un contributo minimo obbligatorio fisso. Nel caso in cui il reddito d impresa superi, poi, tale livello minimo, devono essere versati anche i contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale, fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile. Gli argomenti 1. LE REGOLE GENERALI DEI CONTRIBUTI INPS DI ARTIGIANI E COMMERCIANTI 2. BASE IMPONIBILE 3. I CONTRIBUTI 2013 DI ARTIGIANI E COMMERCIANTI: COSA CAMBIA 4. CONTRIBUTI FISSI SUL MINIMALE DI REDDITO 5. CONTRIBUTI IVS SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE 6. IL CASO: AFFITTACAMERE E AGENTI DI ASSICURAZIONE 7. IL CASO: IMPRESE CON COLLABORATORI 8. TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI IVS 9. NUOVA REPERIBILITÀ DEGLI IMPORTI UTILI PER IL PAGAMENTO 10. VERSAMENTO 4 A RATA CONTRIBUTI IVS 2012 ENTRO IL 18.02.2013

Numero 35/2013 Pagina 2 di 9 Le regole generali dei contributi Inps di Artigiani e Commercianti I soggetti di cui all art. 1, Legge n. 233/1990, cioè: artigiani; commercianti; iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali devono versare, per ogni periodo d imposta, i contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) propri, nonché a favore dei loro collaboratori (coadiuvanti e coadiutori). A questi soggetti si aggiungono altre categorie di soggetti obbligati all iscrizione alla Gestione IVS, tra i quali: i collaboratori e coadiutori familiari, a meno che non siano iscritti all assicurazione obbligatoria come lavoratori dipendenti dell imprenditore; i soci di srl che svolgono attività commerciale; i soci unici di srl; i soci accomandatari di sas che svolgono attività artigiana; i soci di snc avente ad oggetto un attività d impresa di natura commerciale, se sussiste la partecipazione al lavoro aziendale con il carattere dell abitualità e della prevalenza ; i bagnini, le ostetriche, gli affittacamere, nonché gli operatori e le guide turistiche a specifiche condizioni previste per i diversi settori. In base all interpretazione autentica dell art. 1, comma 208, Legge n. 662/1996 fornita dal D.L. n. 78/2010 all art. 12, comma 11, nonchè in base a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 15 del 26.01.2012, il socio di Srl commerciale che svolge all interno della società sia la funzione di lavoratore (in via prevalente e abituale), sia quella di amministratore, ha l obbligo di iscrizione: sia alla Gestione IVS commercianti in qualità di socio lavoratore; sia alla Gestione Separata Inps in qualità di amministratore. Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24898/2010, inoltre, non sussiste l obbligo di iscrizione alla Gestione IVS commercianti per i soci di srl che detengono una partecipazione minima nella società e, anche se svolgono con carattere di abitualità e prevalenza la loro prestazione lavorativa nella società, non hanno alcuna responsabilità d impresa e non rivestono alcuna carica sociale. In tal caso, infatti, l obbligo di versamento alla Gestione IVS sussiste soltanto per il socio amministratore, cioè colui che ha effettivamente un ruolo di gestione nella società. Questi soggetti iscritti alla Gestione IVS Artigiani e Commercianti pagano

Numero 35/2013 Pagina 3 di 9 all'inps un contributo minimo obbligatorio fino ad un reddito minimo annuo (c.d. minimale ). Nel caso in cui il reddito d impresa superi il livello minimo, devono essere versati anche i contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale, fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile. L'importo dei contributi IVS da versare si calcola in base al reddito d impresa (relativo ad ogni singolo soggetto operante nell impresa) denunciato per l'anno al quale i contributi si riferiscono (es: 2013). Naturalmente, dato che non è possibile conoscere in anticipo quali saranno i redditi prodotti in corso d'anno, ci sarà un versamento in acconto (es: per l anno 2013) che va effettuato sulla base dei redditi d'impresa dichiarati nell'anno precedente (nel nostro caso, il 2012). Nell'anno successivo a quello a cui i contributi sono riferiti (nel nostro caso, il 2014) andrà effettuato un versamento a conguaglio da indicare in sede di dichiarazione dei redditi nel quadro RR (di UNICO 2014). Ovviamente, si dovrà tenere conto degli importi già versati in acconto nel corso del 2013. Il contributo è parametrato al reddito, ma risulta dovuto entro determinati limiti minimi e limiti massimi, come si vedrà meglio più avanti. Base imponibile Ai sensi della Legge n. 438/1992, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti: è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza); è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2013, ai redditi 2013, da dichiarare con UNICO 2014). I contributi 2013 di artigiani e commercianti: cosa cambia (Circolare Inps n. 24 del 08.02.2013) Con la Circolare Inps n. 24 del 08.02.2012, l Istituto di previdenza ha reso note le misure dei contributi Inps dovute da artigiani e commercianti per l anno 2013. A tal proposito, si precisa che, per effetto della Manovra Monti (art. 24, comma 22, D.L. n. 201/2011), le aliquote contributive sono state incrementate di 1,3 punti percentuali nel 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere l aliquota del 24% nel 2018. Per il 2013, quindi, le aliquote contributive sono aumentate dello 0,45% rispetto al 2012 (anno per il quale l'aliquota era pari a 21,30%), raggiungendo quota 21,75%. In particolare, le nuove aliquote 2013 sono pari a: 21,75% per gli artigiani; 21,84% per i commercianti (per questi soggetti è, infatti, prevista una maggiorazione dello 0,09% ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva

Numero 35/2013 Pagina 4 di 9 dell'attività commerciale). Per i collaboratori di età inferiore a 21 anni che lavorano prevalentemente all interno dell impresa artigiana o commerciante, continua ad applicarsi l agevolazione consistente nella riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote contributive, valida fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni. Per essi, quest anno le aliquote sono pari a: 18,75% per gli artigiani; 18,84% per i commercianti. Per gli artigiani e commercianti di età superiore a 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell Inps, resta valida anche quest anno la riduzione del 50% dei contributi dovuti 1. Tipologia di contribuenti ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2013 ARTIGIANI E COMMERCIANTI Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori > 21 anni Coadiuvanti/coadiutori 21 anni Artigiani 21,75% 18,75% Commercianti 21,84% 18,84% Riduzione 50% se il contribuente ha un età > 65 anni E dovuto, in ogni caso, un ulteriore contributo per le prestazioni di maternità nella misura di 0,62 mensili (= 7,44 annui). Sono, inoltre, stati modificati: il minimale di reddito, cioè il limite minimo di reddito (se il reddito è inferiore a tale limite, i contributi da versare devono essere comunque calcolati sul minimale); la retribuzione annua pensionabile massima; il massimale di reddito, cioè il limite massimo di reddito oltre il quale non è più dovuto il contributo. Si riportano qui di seguito le nuove misure fissate per il 2013, messe a confronto con quelle dello scorso anno: Nel 2013 Nel 2012 Minimale di reddito 15.357 14.930 Retribuzione annua pensionabile massima Massimale di reddito per i soggetti iscritti alla Gestione Inps con decorrenza anteriore al 01.01.1996 o con anzianità contributiva al 31.12.1995 45.530 44.204 75.883 (rapportato ai mesi di attività) 73.673 (rapportato ai mesi di attività) 1 V. art. 59, comma 15, Legge n. 449/1997.

Numero 35/2013 Pagina 5 di 9 Massimale di reddito per i soggetti iscritti alla Gestione Inps con decorrenza dal 01.01.1996, privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 99.034 (non frazionabile in ragione mensile) 96.149 (non frazionabile in ragione mensile) Contributi fissi sul minimale di reddito Per i redditi (la totalità dei redditi d impresa prodotti nel 2012) fino al minimale di 15.357, il contributo si calcola applicando a tale minimale le aliquote contributive sopra indicate. Il contributo fisso sarà, così, pari alle seguenti misure: CONTRIBUTI IVS FISSI DOVUTI SUL MINIMALE (rapportati ad anno) Tipologia di contribuenti Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori > 21 anni Coadiuvanti/coadiutori 21 anni Artigiani 3.340,15 2.879,44 Commercianti 3.353,97 2.893,26 + 7,44 contributo maternità Nel caso di periodi d imposta inferiori all anno, il contributo dovuto sul minimale ed il contributo maternità devono essere rapportati ai mesi effettivi. Per ciascun mese, pertanto, dovranno essere versati i seguenti importi: CONTRIBUTI IVS FISSI DOVUTI SUL MINIMALE e rapportati a 1 mese Tipologia di contribuenti Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori > 21 anni Coadiuvanti/coadiutori 21 anni Artigiani 278,35 239,95 Commercianti 279,50 241,10 + 0,62 contributo maternità Contributi IVS sul reddito eccedente il minimale Per quanto concerne i redditi che superano il minimale di 15.357, sulla quota di reddito eccedente il minimale e fino al limite di retribuzione annua pensionabile di 45.530, si applicano le aliquote contributive prima indicate. Sulla quota eccedente il limite di retribuzione annua pensionabile di 45.530 e fino al massimale di reddito annuo imponibile pari a 75.883, le aliquote contributive sono innalzate anche quest anno di un punto percentuale:

Numero 35/2013 Pagina 6 di 9 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2013 ARTIGIANI E COMMERCIANTI SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE Titolari di qualunque Coadiuvanti Tipologia di età e Fascia di reddito /coadiutori contribuenti coadiuvanti 21 anni / coadiutori > 21 anni 15.357,00 < Reddito 45.530,00 21,75% 18,75% Artigiani 45.530,01 Reddito 75.883,00 22,75% 19,75% 15.357,00 < Reddito 45.530,00 21,84% 18,84% Commercianti 45.530,01 Reddito 75.883,00 22,84% 19,84% Si ricorda ancora una volta che il massimale di reddito, per i soggetti iscritti alla Gestione Inps con decorrenza dal 01.01.1996, privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, non è pari a 75.883, ma a 99.034 e tale massimale non è frazionabile mensilmente. L importo derivante dalla somma del contributo calcolato sul minimale di reddito e del contributo calcolato sul reddito eccedente il minimale (quest ultimo anche detto contributo a conguaglio ) costituisce l acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d impresa prodotti nel 2013 (non solo sul reddito derivante dall attività che dà titolo all iscrizione nella gestione di appartenenza) sulla base del dato storico del 2012. CONTRIBUTO CALCOLATO SUL MINIMALE + CONTRIBUTO RELATIVO AL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE = ACCONTO CONTRIBUTI IVS 2013 ARTIGIANI E COMMERCIANTI Il caso: affittacamere e agenti di assicurazione I soggetti che esercitano attività di affittacamere e gli agenti di assicurazione inquadrati nel contratto collettivo di categoria come produttori di 3 e 4 gruppo, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito, come chiarito nella circolare Inps n. 12 del 22 gennaio 2004. Essi, quindi, sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sul reddito effettivamente conseguito, maggiorati comunque dell'importo di 0,62 mensili a titolo di contributo per le prestazioni di maternità.

Numero 35/2013 Pagina 7 di 9 Il caso: imprese con collaboratori Nel caso di un impresa in cui il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale sono così determinati: imprese familiari legalmente costituite: i contributi per il titolare e quelli per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali; aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi. Termini e modalità di versamento dei contributi IVS Il pagamento dei contributi 2013 dovuti sul minimale di reddito deve essere effettuato, tramite modello F24, in quattro rate aventi le seguenti scadenze: 1 a rata: 16 maggio 2013; 2 a rata: 20 agosto 2013 (la proroga di Ferragosto è ora a regime); 3 a rata: 18 novembre 2013 (il 16 cade di sabato); 4 a rata: 17 febbraio 2014 (il 16 cade di domenica). L acconto dei contributi 2013 eventualmente dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale deve essere, invece, versato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, cioè: entro il 17 giugno 2013 (o 17 luglio 2013 con maggiorazione dello 0,40%) a titolo di 1 a rata di acconto 2013 (50% dell acconto totale); entro il 2 dicembre 2013 (il 30.11 cade di sabato), a titolo di 2 a rata di acconto 2013 (restante 50% dell acconto totale). Se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sulla base del dato storico 2012 risulterà poi, in sede di UNICO 2014 (redditi 2013), inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa effettivamente realizzati nel 2013, sarà dovuto un ulteriore contributo a saldo 2013 da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche derivanti da UNICO 2014 e, quindi, entro il 16 giugno 2014 (o 16 luglio 2014 con maggiorazione dello 0,40%). Riepilogando, quindi, il versamento dei contributi IVS di artigiani e commercianti per il 2013 dovrà essere effettuato alle seguenti scadenze:

Numero 35/2013 Pagina 8 di 9 4 QUOTE FISSE, sulla base del reddito minimale ( 15.357), entro il: 16.05.2013 20.08.2013 18.11.2013 17.02.2014 ACCONTI 2 QUOTE VARIABILI (a % di reddito) sul reddito eccedente il minimale entro il: 17.06.2013 (ovvero 17.07.2013 con la maggiorazione dello 0,40%), a titolo di 1 a rata di acconto 2013); 02.12.2013, a titolo di 2 a rata di acconto 2013. SALDO 16.06.2014 (ovvero 16.07.2014 con la maggiorazione dello 0,40%), a titolo di saldo 2013. Nella compilazione del mod. F24, all'interno della "Sezione INPS", vanno riportati i seguenti dati: codice della competente sede INPS; numero di matricola del contribuente; periodo di riferimento; causale contributo utilizzando uno dei seguenti codici: SOGGETTI ARTIGIANI COMMERCIANTI CAUSALE CONTRIBUTO AF AP APR API CF CP CPR CPI DESCRIZIONE Contributi dovuti sul reddito minimale Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate Interessi su rate o per differimento Contributi dovuti sul reddito minimale Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate Interessi su rate o per differimento Nuova reperibilità degli importi utili per il pagamento L'Inps, nella Circolare n. 24/2013, precisa che a partire dall anno 2013, l'istituto non invierà più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, in quanto le medesime informazioni potranno essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l opzione contenuta nel Cassetto previdenziale artigiani e

Numero 35/2013 Pagina 9 di 9 commercianti, sezione Dati del mod. F24. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare, in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento. L Istituto ha, infatti, ormai privilegiato il canale telematico nei collegamenti con la propria utenza, per semplificare l accesso alle informazioni, predisponendo anche l applicazione Cassetto previdenziale artigiani e commercianti, al quale si accede, muniti di PIN rilasciato dall INPS, attraverso i Servizi on line del sito www.inps.it. Versamento 4 a rata contributi IVS 2012 entro il 18.02.2013 Si ritiene utile ricordare, da ultimo, che il prossimo 18.02.2013 scadrà il termine utile per il versamento della 4 a e ultima rata dei contributi IVS 2012 dovuta da artigiani e commercianti sul minimale di reddito in base alle aliquote contributive ed al minimale e massimale previsti per il 2012 dalla Circolare Inps n. 14 del 03.02.2012.