IL NUOVO APPRENDISTATO IN EMILIA ROMAGNA (a cura di Claudio Cattini) Nel corso degli ultimi quattro anni il tasso di disoccupazione in Emilia Romagna è raddoppiato, dal 3,2% al 6,3% dell ultima rilevazione ISTAT. L'origine statistica del tasso di disoccupazione non restituisce però la reale condizione del mercato del lavoro regionale. Se si considerano i lavoratori il cui stato di occupazione è mantenuto solo in virtù della cassa integrazione ed il fenomeno dello "scoraggiamento" alla di lavoro, il tasso di sotto utilizzo della forza lavoro, attualmente, supera addirittura il 9%. C è un area di malessere occupazionale (com è stato definito negli ultimi dati della Regione) stimata in almeno 208.000 persone. I dati relativi alla disoccupazione giovanile sono ancora più allarmanti: dopo anni di stabilità (dal 2004 al 2008 pari a quasi l 11%) dal 2010 la percentuale di disoccupati si è assestata al 22%. Le assunzioni a tempo indeterminato sono solo il 14% del totale degli avviamenti al lavoro, quelle in apprendistato non vanno oltre il 6% del totale, anche queste sono in calo, per il resto si tratta di lavoro a termine o di una diverse tipologie di lavoro precario. L esigenza di interventi per aumentare l occupazione stabile, la qualità e la dignità del lavoro, sia attraverso forme di incentivazione alla stabilizzazione sia attraverso la creazione diretta di nuova occupazione per i giovani, è stata messa al centro dell iniziativa della CGIL nei confronti della Regione, sia nella definizione delle modalità di erogazione delle risorse per l'apprendistato, sia per quanto riguarda l'incentivazione delle assunzioni e delle stabilizzazioni, in applicazione del Patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva sottoscritto il 30/11/2011. Una opportunità in questo senso è stata identificata nella promozione dell apprendistato, che opportunamente valorizzato, può diventare il contratto attraverso il quale i giovani accedono ad un lavoro stabile. Una effettiva valorizzazione passa attraverso la definizione chiara ed esplicita di obiettivi da raggiungere, di risultati da conseguire, sia in termini di aumento della stabilità lavorativa, sia in termini di competenze acquisite attraverso la formazione. La legislazione nazionale (Testo Unico - D. Lgs. 167/2011), anche se contiene previsioni assolutamente non condivisibili (l'accesso al lavoro a 15 anni, già previsto nel collegato lavoro, la previsione dell'apprendistato in somministrazione o in mobilità) lascia aperti alcuni spazi possibili di intervento, sia per la contrattazione collettiva, sia per Regioni. Dal punto di vista dei contenuti formativi la nuova legislazione ha definito due diverse articolazioni dell apprendistato. Da una parte l apprendistato professionalizzante, che prevedendo de una quota molto ridotta di formazione esterna (40 ore) ed affidando la parte restante alla contrattazione collettiva, si configura, sostanzialmente come un contratto di inserimento. Dall altra parte le tipologie di apprendistato finalizzate all acquisizione di una qualifica o di un titolo di studio che hanno tutte le caratteristiche di un contratto a causa mista vero e proprio. La CGIL ha sempre sostenuto la necessità di valorizzare l'apprendistato, sia durante la crisi, attraverso il raddoppio del contributo regionale per la formazione, sia, a legislazione mutata, nel confronto con la Regione per la definizione dell'utilizzo delle risorse per l apprendistato. Recentemente si è concluso il confronto con la Regione che ha portato all approvazione da parte della Giunta, di una delibera che stabilisce la destinazione e le modalità di erogazione di 20 milioni di euro stanziati a livello nazionale per la formazione in apprendistato nella nostra Regione. Nonostante il depotenziamento dell'apprendistato professionalizzante operato a livello Pagina 1
nazionale, si è comunque deciso di predisporre e finanziare un catalogo regionale per l offerta formativa esterna all azienda, per le 40 ore annue previste dalla legge, riproporzionate nel caso dell apprendistato stagionale. E un monte ore esiguo ma resta comunque vero che, coniugando una contrattazione efficace all intervento delle Regione, esigibile per tutti gli apprendisti, con contenuti qualificati, è possibili ottenere risultati significativi sul fronte della stabilizzazione del lavoro. L iniziativa della CGIL si è però focalizzata sull incentivazione all utilizzo delle tipologie a maggior contenuto formativo che terminano con l'acquisizione di un titolo di studio: l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per la fascia di giovani dai 18 ai 25 anni e dell'apprendistato di alta formazione e per i giovani dai 18 ai 29 anni, nelle quali sono possibili percorsi che consentano effettivamente di connotare lo strumento come un effettivo contratto a causa mista finalizzato all'acquisizione di un titolo, in analogia con le migliori esperienze europee. Infine, è prevista, in aggiunta al finanziamento della formazione, l erogazione di incentivi a sostegno della scelta delle tipologie a più forte contenuto formativo, quelle cioè finalizzate all' acquisizione di un titolo di studio. Sono inoltre previsti incentivi per la trasformazione di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato. REGOLAMENTAZIONE DEI PROFILI FORMATIVI AFFIDATA ALLE REGIONI AI SENSI D.LVO 167/2011 Nell accordo regionale sottoscritto da tutte le parti sociali e la Regione il 30/11/2011 Patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva si afferma che il contratto di apprendistato, nelle sue varie forme, merita la concentrazione di risorse regionali a sostegno della dimensione formativa. In particolare: Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: la Regione finanzia le azioni formative mirate all acquisizione di una qualifica inoltre riconosce all impresa un incentivo legato alla formazione valorizzato in base alla durata del percorso formativo per il segmento 18/25. - Apprendistato di alta formazione e : la Regione finanzia le azioni formative per offrire l opportunità di aumentare la presenza di personale altamente professionalizzato nelle aziende e di valorizzare il circuito virtuoso fra e produzione inoltre riconosce all impresa un incentivo legato alla formazione valorizzato in funzione della durata prevista del percorso formativo. - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: la Regione finanzia le azioni formative finalizzate all acquisizione di competenze che integrano la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere svolta sotto la responsabilità della azienda. L aver messo l apprendistato al centro delle politiche dello sviluppo e stato determinato, oltre che dalla rilevanza quantitativa della tipologia contrattuale, anche dalla particolare situazione degli apprendisti in formazione. Dati relativi agli apprendisti attivi per età di assunzione e titolo di studio al 3 aprile 2012 in Emilia Romagna: Nessun titolo 295 0,6%; Qualifica professionale 6.092 12,9% Licenza elementare 6.132 13,0% Diploma di scuola secondaria sup. 13.661 28,9% Licenza media 17.160 36,2% Laurea o altro titolo terziario 4.009 8,5% Totale senza obbligo istruzione 23.587 49,8% Totale con obbligo istruzione 23.762 50,2% Pagina 2
Totale complessivo 47.349 100% Conseguentemente alle decisioni condivise nel citato Patto la Regione Emilia Romagna ha dato applicazione al nuovo apprendistato con la Delibera di giunta n.775 del 11 giugno 2012, discussa ed approvata preventivamente in Commissione Regionale Tripartita composta dalle Parti sociali sindacali, datoriali e dalla Regione stessa, che assume il documento L apprendistato dell Emilia Romagna. APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA PROFESSIONALE E IL DIPLOMA PROFESSIONALE - ART. 3/167 Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l assolvimento degli obblighi scolastici e di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del 25 anno di età. In questo particolare tipo di apprendistato, ricordiamo, ci sono delle pre-condizioni di legge per avviare al lavoro i minorenni che spesso vengono dimenticate : Obbligo scolastico: art. 1 comma 622 legge 296 del 27/12/2006 L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria Diritto/dovere: con l articolo 68 della Legge n. 144 del 17.5.1999 i giovani hanno l obbligo di proseguire la propria formazione fino al 18 anno di età. Gli studenti possono assolvere tale obbligo proseguendo nel sistema d istruzione, sia in quello della formazione professionale di competenza regionale, sia nell apprendistato. Il diploma di scuola media: un percorso formativo che deve produrre una qualifica o un diploma professionale, ai sensi decreto legislativo 17/10/2005, n. 226, necessita di tale pre-requisito. Conseguentemente a questi obblighi di legge si e proceduto a suddividere tale tipologia in due fasce di eta : 15-18 e 18 25. APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE (15-18 anni) Le qualifiche da conseguire sono le stesse qualifiche regionali correlate alle figure nazionali definite dal sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) già regolamentato dalla Regione con propria Legge n. 5 del 2011. Nella formazione vengono sviluppate le competenze di base e tecnico-professionali previste dall Accordo Stato-Regioni del 27/07/2011 e i saperi e le competenze relative all obbligo di istruzione previste dal DM n.139/2007. In prima attuazione si rende disponibile escusivamente l offerta formativa oggi prevista per il sistema di IeFP. Sono previste n. 1.000 ore di formazione formale annue secondo lo standard definito dalla Regione per gli IeFP, di cui n. 650 da realizzarsi all esterno dell azienda. Enti accreditati per la formazione in obbligo formativo, specifica per l obbligo di istruzione. La certificazione al termine del percorso formativo è obbligatoria. Le competenze acquisite dall apprendista vengono certificate secondo modalità che saranno definite sulla base di quanto previsto dalla L.R. 5/2011. Pagina 3
APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE (18-25 anni) Le qualifiche da conseguire sono le stesse qualifiche regionali correlate alle figure nazionali definite dal sistema di Istruzione e Formazione Professionale già regolamentato dalla Regione con propria Legge n. 5 del 2011. Laddove possibile, si favorisce il rientro dell apprendista in un percorso di IeFP così come regolato nell Accordo Regione Ufficio Scolastico Regionale (USR) del 25/01/2012. Sono previste 400 ore di formazione formale annue di cui: almeno 100 da realizzarsi all esterno dell azienda; per i giovani che non sono in grado di raggiungere gli standard di competenze i base e comuni al 3 anno, sono previsti percorsi di riallineamento per ulteriori 100 ore formali da realizzarsi all esterno dell azienda; le restanti ore di formazione formale sono realizzabili in azienda. La formazione è promossa e realizzata da enti di formazione accreditati per la formazione continua e permanente, nell ambito dell apprendistato. La certificazione al termine del percorso formativo è obbligatoria. Le competenze acquisite vengono certificate secondo modalità che saranno definite sulla base di quanto previsto dalla L.R. 5/2011. APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA - ART. 5/167 La regolamentazione e la durata dell apprendistato è rimessa alle regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei datori e dai prestatori di lavoro più rappresentativi, per i profili che attengono alla formazione. Attualmente sono già stati sottoscritti tre accordi che rendono operativo l apprendistato per il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale, del dottorato di, del master di I e II livello. Al fine di presidiare, congiuntamente con le Parti sociali regionali, l andamento ed i risultati conseguiti e apportare eventuali modifiche migliorative, la Regione promuove il monitoraggio e la valutazione degli interventi in materia di apprendistato. Tali azioni saranno realizzate ponendo particolare attenzione alla duplice fisionomia dell istituto e vale a dire il suo profilo formativo (per esaminare ed apprezzare elementi che riguardano, ad esempio, la formazione realizzata e la sua efficacia in riferimento alle attestazioni conseguite) ed il suo profilo lavorativo (per esaminare e apprezzare elementi che riguardano, ad esempio, gli esiti occupazionali e la relazione tra questi e la formazione svolta. Pagina 4
FORMAZIONE IN APPRENDISTATO art. 3 - per la qualifica e per il diploma professionale età 15/18 età 17-18/25 art. 4 - professionalizzante o contratto di mestiere età 17-18/29 art. 5 - alta formazione e di età 17-18/29 formazione annuale non formale CCNL può aggiungere CCNL/accordi cedevoli definiscono formazione formale annuale interna all'azienda formazione annuale formale esterna all'azienda con competenze di base senza competenze di base ordinari stagionali Laurea triennale e laurea magistrale Master di I e II livello ore 350 300 200 ore ore 150 500 Dottore di progetto di ore 650 100 200 ore ore 90 480 almeno 120 formazione annuale totale ore 1.000 400 400 ore ore 240 980 almeno 120 formazione annuale integrativa esterna ore mesi 0-3 ore 10 mesi 3-4 ore 15 mesi 4-6 ore 40 studio individuale ore 520 40 durata in anni max 3-4 3 max 3 / 5 da 1 a 3 da 1 a 2 da 2 a 4 offerta formativa certificazione IeFP esame IeFP Catalogo regionale Sistema regionale certificazione titoli conseguiti Qualifica nazionale correlata SRQ da 12 a 25 CFU Master Dottore di accreditamento enti voucher formazione annuale Obbligo istruzione Apprendistato 1.500 2.600 voucher finale successo formativo 400 800 500 Apprendistato Università 120 ore10 2.500 180 ore15 6.000 annuale 500 ore40 max 7.500 incentivi alla scelta donna 6.000 5.040 5.560 4.320 incentivi alla scelta uomo 5.400 4.440 4.960 3.720 Pagina 5