VIA e VAS strumenti di valutazione di piani e progetti. Giordana Castelli



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VIA e VAS strumenti di valutazione di piani e progetti Giordana Castelli 1

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 2

La Valutazione d Impatto Ambientale è nata negli Stati Uniti nel 1969 con il National Environment Policy Act (NEPA) anticipando di quasi 10 anni il principio fondatore del concetto di Sviluppo Sostenibile definito come uno sviluppo che soddisfi le nostre esigenze d oggi senza privare le generazioni future della possibilità di soddisfare le proprie, enunciato dalla World Commission on Environment and Development, Our Common Future, nel 1987. 3

In Europa tale procedura è stata introdotta dalla Direttiva Comunitaria 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, Valutazione dell impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati) quale strumento fondamentale di politica ambientale. l Atto Unico Europeo del 1986 che, insieme al trattato di Maastricht del 1992, ha introdotto i più importanti principi della politica ambientale europea, rendendoli un tema centrale delle politiche comunitarie in tutti i settori. 4

5

La procedura di VIA viene strutturata sul principio dell azione preventiva: in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti. 6

La struttura della procedura viene concepita per dare informazioni sulle conseguenze ambientali di un azione, prima che la decisione venga adottata. Uno strumento cerca di introdurre a monte della progettazione un nuovo approccio che possa influenzare il processo decisionale Una procedura che possa guidare il processo stesso in maniera partecipata con la popolazione dei territori interessati 7

La VIA nasce quindi come strumento per individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sulla salute umana e su alcune componenti ambientali quali la fauna, la flora, il suolo, le acque, l aria, il clima, il paesaggio e il patrimonio culturale e sull interazione fra questi fattori e componenti. 8

Obiettivo del processo di VIA è proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie conservare la capacità di riproduzione dell ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. 9

Requisiti della procedura di VIA definiti dalla direttiva 97/11/CE (Secondo l Art. 2 della Direttiva 85/335/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE) gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto 10

Rispetto alla direttiva del 1985, le modifiche introdotte nel 1997 prevedono esplicitamente: necessità di definire criteri di selezione dei progetti da avviare a VIA (screening) la possibilità di attivare una fase preliminare finalizzata all orientamento dello Studio di Impatto Ambientale (scoping). I 11

scoping INQUADRAMENTO DEL CASO IN ESAME IDENTIFICAZIONE DEI MACROVINCOLI AMBIENTALI IDENTIFICAZIONE ED ESAME DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI E LOCALIZZATIVE IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPATTI PIÙ SIGNIFICATIVI L articolo 6 della direttiva, inoltre, prevede che la pubblicazione degli studi e la possibilità di intervento da parte del pubblico nella procedura, debbano essere estesi alla fase di scoping: 12

Per quanto concerne infine i contenuti generali dello Studio di Impatto Ambientale, questi sono definiti dall allegato IV della direttiva, che così li elenca: 1. Descrizione del progetto, comprese in particolare: una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento; una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati; una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera), risultanti dall'attività del progetto proposto. 13

2. Una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale. 3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento: alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio 14

4. Una descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente: dovuti all'esistenza del progetto dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali, dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti, la descrizione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente. 15

5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente. 6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti. 7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti. 16

17

18

La riforma dei Lavori Pubblici definisce tre livelli successivi di progettazione caratterizzati da livelli crescenti di approfondimento tecnico: progetto preliminare, definitivo, esecutivo il progetto preliminare accompagnato da uno studio di prefattibilità ambientale. Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione alla tipologia, categoria e all entità dell intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale comprende: 19

a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità dell intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale; b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini; c) la illustrazione, in funzione della minimizzazione dell impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche; d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori; e) l indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché l indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto. [Art. 21, c.1, DPR 554/1999]. 20

Progetto definitivo e studio di impatto ambientale: Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente. Esso comprende: relazione descrittiva; relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica; elazioni tecniche specialistiche; rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico; elaborati grafici; 21

Progetto definitivo e studio di impatto ambientale: studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale; calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; piano particellare di esproprio; computo metrico estimativo; quadro economico. [Art. 25, c. 1-2, DPR 554/1999] 22

LINEE GUIDA VIA A.N.P.A. Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio 18 Giugno 2001 23

Conferenza dei Servizi La C.d.S. è come noto il procedimento amministrativo che riunisce i diversi soggetti pubblici per l approvazione contestuale di progetti esecutivi di opere da realizzare. Dal punto di vista operativo la Conferenza di Servizi riunisce in un unica sede tutti gli enti portatori dei diversi interessi coinvolti dalla realizzazione dell opera. La Conferenza dei Servizi, è stata introdotta con legge 7agosto 1990 n. 241, e recentemente riformata dalla legge 24 novembre 2000 n. 340 24

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 25

"La valutazione degli effetti di piani e programmi sull ambiente naturale è stata introdotta nella Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE, detta Direttiva VAS, entrata in vigore il 21 luglio 2001, che rappresenta un importante passo avanti nel contesto del diritto ambientale europeo. A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007, modificata e integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 entrato in vigore il 13/02/2008. 26

La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere impatti significativi sull ambiente, secondo quanto stabilito nell art. 4 del Decreto 4/08, ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell ambiente contribuendo all integrazione di considerazioni ambientali all atto dell elaborazione dei piani stessi assicurandone la coerenza nel momento dell adozione per uno sviluppo sostenibile. 27

La VAS si applica ai piani e ai programmi e non a politiche per la valutazione e gestione della qualità dell aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, pesca, energetico, industriale, trasporti, gestione dei rifiuti e delle acque, telecomunicazioni, turismo, pianificazione territoriale o destinazione dei suoli 28

L'ipotesi di piano o di programma può seguire due direzioni: l'obbligatorietà di seguire la procedura di Valutazione Ambientale Strategica se il Piano o programma rientra nell'elenco esplicitato all'art. 3 punto 2; la verifica della necessità di effettuare la VAS. In questa fase viene effettuata la consultazione con le Autorità ambientali e data informazione sugli esiti della verifica. In sede statale, l autorità competente per la VAS è il Ministro dell ambiente di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali In sede regionale, autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. 29

L applicazione del processo VAS la verifica di sostenibilità degli obiettivi di piano, l analisi degli impatti ambientali significativi delle misure di piano, la costruzione e la valutazione delle ragionevoli alternative, la partecipazione al processo dei soggetti interessati il monitoraggio delle performances ambientali del piano. In sostanza la VAS diventa per il piano/programma, elemento costruttivo, valutativo, gestionale e di monitoraggio. 30

La struttura della VAS prevista dalla Direttiva si basa sulle seguenti fasi: Screening, verifica del fatto che un piano o programma ricada nell ambito giuridico per il quale è prevista la VAS Scoping, definizione dell ambito delle indagini necessarie per la valutazione Documentazione dello stato dell ambiente, raccolta della base di conoscenze necessaria alla valutazione Definizione dei probabili impatti ambientali significativi, generalmente espressi in termini tendenziali, piuttosto che in valori attesi Informazione e consultazione del pubblico Interazione con il processo decisionale sulla base della valutazione Monitoraggio degli effetti del piano o programma dopo l adozione. 31

32

Gli elementi innovativi introdotti con la VAS per il modo di pianificare : 1. il criterio ampio di partecipazione, tutela degli interessi legittimi e trasparenza del processo decisionale, che si attua attraverso il coinvolgimento e la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico che in qualche modo risulta interessato dall iter decisionale. 2. L individuazione e la valutazione delle ragionevoli alternative del piano/programma (compresa l alternativa 0 di non intervento) con lo scopo di fornire trasparenza al percorso decisionale. 33

3. La valutazione delle alternative si avvale della costruzione degli scenari previsionali di intervento riguardanti l evoluzione dello stato dell ambiente conseguente l attuazione delle diverse alternative e del confronto con lo scenario di riferimento (evoluzione probabile senza l attuazione del piano). 4. Il monitoraggio che assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi derivanti dall attuazione dei piani, programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti derivanti dall attuazione del piano o programma e adottare le opportune misure correttive. 34

35