I REGIMI CONTABILI E FISCALI Dopo la panoramica sugli adempimenti e le scelte da effettuare in fase di avvio di una nuova impresa, analizziamo ora, sempre in maniera molto pratica, quali sono le strade che l impresa appena avviata si trova di fronte per quanto riguarda il regime contabile e fiscale da adottare. Il regime contabile/fiscale di un impresa può essere definito come l insieme di documenti da tenere e formalità da osservare per essere in regola con il fisco (e con il Codice Civile, non dimentichiamolo) e per il calcolo esatto del risultato d esercizio, anche ai fini della compilazione del Bilancio e della dichiarazione dei redditi. I regimi sono abbastanza numerosi ed estremamente diversi tra loro, sia per i documenti da redigere, sia per le regole da rispettare. Si tenga presente preliminarmente che è necessario, per legge, applicare all impresa almeno uno di questi regimi, ma non vogliamo che la scelta e la conseguente adozione di uno di essi siano considerati semplicemente come l adempimento forzato di un obbligo di legge. L ottimizzazione nella decisione di optare per un regime contabile, che tenga conto delle caratteristiche dell impresa, così come la successiva familiarità con le funzionalità del regime prescelto, permettono all imprenditore di conoscere tutti gli aspetti della sua azienda, i suoi punti di forza ed i suoi punti deboli, nonché di verificare, in ogni momento, l andamento dei risultati di gestione. I libri di testo e i manuali tecnici contengono un infinità di definizioni sulle finalità dei regimi e dei libri contabili relativi, ma la migliore definizione in assoluto ce l ha fornita un mercante egiziano nel villaggio di Hurgada, il quale, intento ad annotare su un quadernaccio le vendite eseguite, pur non avendo l obbligo di farlo, rispose alla domanda perché registri i fatti del tuo negozio?, dicendo: Voglio sapere se vinco o perdo! Di ciascun regime trattato evidenzieremo: L eventuale obbligatorietà I libri e registri conseguenti alla sua adozione I requisiti per beneficiarne Le caratteristiche principali Le prescrizioni e convenzioni da seguire Le problematiche connesse I vantaggi derivanti all imprenditore dal suo utilizzo Precisiamo che quanto diremo con riferimento alle imprese vale, in linea di massima, anche per i lavoratori autonomi (professionisti), tenendo conto delle seguenti precisazioni: il loro regime contabile naturale (a prescindere dal volume d affari conseguito) è quello semplificato, ma hanno facoltà di optare per quello ordinario. Inoltre, il loro regime semplificato prevede la tenuta, oltre che dei registri IVA, anche di un registro IRPEF degli incassi e pagamenti (o di sezioni così denominate all interno dei registri IVA), mentre il loro regime ordinario prevede la tenuta di un registro cronologico dei componenti di reddito e dei movimenti finanziari in luogo del libro giornale e la facoltà di non tenere il libro degli inventari e quello mastro. In particolare, analizzeremo i seguenti regimi contabili e fiscali: Ordinario Semplificato (per imprese minori) Della franchigia per contribuenti minimi Per ulteriori approfondimenti ed informazioni riguardanti l argomento trattato in questa sede, così come per qualsiasi altro argomento di natura contabile, tributaria e del lavoro, potete tranquillamente far riferimento al sito web, dove troverete i recapiti per proporre domande e richieste di spiegazioni che saremo lieti di soddisfare.
Regime contabile ordinario Obbligatorio per le società di capitali: S.r.l. società a responsabilità limitata S.p.A. società per azioni S.a.p.a. società in accomandita per azioni Soc. coop.ve società cooperative Obbligatorio anche per le altre imprese (comprese quelle individuali) quando i ricavi dell anno precedente o quelli previsti per le imprese di nuova costituzione superano: 309.874,14 in caso l attività consista in prestazioni di servizi 516.456,90 in caso di altre attività Facoltativo per tutte le imprese che non rientrano nei casi precedenti. Se si vuole adottare questo regime è necessario effettuare fiscalmente un opzione, consistente nel tenere il comportamento concludente, cioè nell applicare materialmente il regime e comunicare la scelta eseguita, contrassegnando la relativa casella, nella successiva dichiarazione IVA inerente l anno per il quale si è utilizzato il regime ordinario Bilancio d esercizio Obbligatorio, secondo le disposizioni UE, per le sole società di capitali: S.r.l. società a responsabilità limitata S.p.A. società per azioni S.a.p.a. società in accomandita per azioni Soc. coop.ve società cooperative Libri e registri conseguenti al regime Contabili o giornale o inventari o mastro Societari (solo per le soc. di capitali) o soci o assemblee o consiglio d amministrazione o sindaci (se esistono) o obbligazioni (se emesse) IVA o fatture emesse o corrispettivi o fatture acquisti Dipendenti (se esistono) o libro paga o libro matricola o libro infortuni I vantaggi di questo regime sono: Le registrazioni sui libri contabili vanno eseguite con il metodo della partita doppia, che permette anche la redazione del Bilancio secondo lo schema UE I fatti di gestione vanno registrati sia sui libri contabili, sia sui registri IVA. Tuttavia è possibile omettere la tenuta dei registri IVA se i dati ivi contenuti sono registrati sui libri contabili (giornale) Miglior dettaglio informativo possibile sull andamento aziendale Possibilità di redigere i Bilanci d esercizio e infrannuali con tutte le relative informazioni economiche, finanziarie e patrimoniali Maggiore elasticità con riguardo all accertamento presuntivo del reddito (sulla base di parametri e studi di settore) Necessità di conoscenze contabili Numerosi adempimenti formali Maggior costo per la tenuta Il reddito d esercizio è calcolato come da Codice Civile: differenza tra Costi e Ricavi (saldo del conto economico). Il reddito imponibile è calcolato, in applicazione dei criteri fiscali, partendo dal conto economico: Reddito d esercizio + costi fiscalmente indeducibili ricavi non imponibili costi non dedotti (nei limiti fiscalmente ammessi)
Regime contabile semplificato E il regime naturale (non c è bisogno di opzione) per le imprese individuali e le società di persone quando i ricavi riferiti all anno precedente o quelli previsti per le nuove imprese non superano: 309.874,14 in caso l attività consista in prestazioni di servizi 516.456,90 in caso di altre attività Quindi, il regime semplificato è applicabile a: ditte individuali lavoratori autonomi (è il loro regime naturale a prescindere dai compensi) S.n.c. società in nome collettivo S.a.s. società in accomandita semplice Libri e registri conseguenti al regime IVA o o fatture emesse o corrispettivi (integrato con i ricavi estranei all IVA) fatture acquisti (integrato con le spese estranee all IVA) Dipendenti (se esistono) o libro paga o libro matricola o libro infortuni Con il regime semplificato è possibile tenere solo i registri ai fini IVA (oltre ovviamente quelli dei dipendenti, se esistenti) integrati con le informazioni estranee all IVA, ma necessarie per il calcolo del risultato fiscale d esercizio E sui registri IVA che vanno registrati i fatti di gestione I vantaggi di questo regime sono: Semplificazioni nella registrazione delle operazioni Minor costo per la tenuta Non richiede particolari conoscenze contabili Il reddito d esercizio è calcolato come da Codice Civile: differenza tra Costi e Ricavi (ma non c è il conto economico) Scarsi elementi informativi per il controllo di gestione Difficoltà nella predisposizione di bilanci periodici Assoggettamento all accertamento presuntivo del reddito (sulla base di parametri e studi di settore) Il reddito imponibile è calcolato, in applicazione dei criteri fiscali, partendo dal reddito d esercizio: Reddito d esercizio + costi fiscalmente indeducibili ricavi non imponibili costi non dedotti (nei limiti fiscalmente ammessi)
Regime contabile della franchigia per contribuenti minimi E' il regime naturale (non c'è bisogno di opzione) per le persone fisiche quando sussistono i seguenti requisiti, riferiti all'anno precedente oppure, mediante previsione, a quello in corso (quindi per le nuove imprese): volume d'affari non superiore a 30.000,00 non effettuazione di esportazioni assenza di dipendenti o collaboratori acquisti di beni strumentali non superiori a 15.000,00 negli ultimi 3 anni Essendo un regime naturale, salvo opzione per altro regime, esso è obbligatorio per i contribuenti aventi i suddetti requisiti. E' comunque possibile optare per l'applicazione ordinaria delle imposte, comunicando tale decisione in occasione della prima dichiarazione annuale; l'opzione per un regime diverso dal quello dei "minimi" è vincolante per almeno 3 anni, trascorsi i quali essa rimane comunque valida, fino a quando si continua ad applicare concretamente il relativo regime contabile Nel regime della franchigia gli adempimenti si riducono ai seguenti: numerazione e conservazione di fatture d'acquisto e bollette doganali emissione di fatture e scontrini (privi dell'iva) La grande semplificazione contabile di questo regime riguarda non solo la registrazione dei documenti d'acquisto e di vendita, che può essere omessa, ma anche la possibilità di non tenere più gli stessi registri. Il regime della franchigia è quindi applicabile a: ditte individuali (imprenditori persone fisiche) lavoratori autonomi (professionisti) Sono escluse le persone fisiche soggette a regimi IVA speciali (p.es. agricoltori, editori, ecc.), quelle non residenti ed i soggetti che effettuano cessioni di fabbricati, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi. Sono esclusi anche gli imprenditori o professionisti che hanno partecipazioni in società di persone, associazioni o S.r.l. Il vantaggio di questo regime è la semplificazione negli adempimenti. Infatti c'è l'esonero dagli obblighi di: liquidazione e versamento dell'iva periodica ed annuale registrazione delle fatture emesse e dei corrispettivi registrazione degli acquisti dichiarazione e comunicazione annuale (ai fini IVA) compilazione ed invio del ripristinato elenco dei clienti e fornitori tenuta e conservazione dei registri Altro grande vantaggio è il risparmio nel pagamento delle imposte. Infatti si ha diritto: all'esclusione dall'irap all'esclusione dalla applicazione degli studi di settore alla tassazione con un'imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali, pari al 20% del reddito indetraibilità dell'iva sugli acquisti, che diventa però un costo deducibile inesistenza di fatto di elementi informativi (ad eccezione della documentazione conservata) per il controllo di gestione e la predisposizione di bilanci periodici perdita delle normali deduzioni (tranne i contributi previdenziali obbligatori versati) e detrazioni IRPEF, cui si continua ad avere diritto solo nel caso di presenza di altri redditi, diversi da quello d'impresa o professionale
Il reddito d'esercizio è calcolato come differenza tra Ricavi e Costi annuali (ma non c'è il conto economico), considerando anche le plusvalenze e minusvalenze Tuttavia i Ricavi (o Compensi per i professionisti) ed i Costi sono identificati con criterio di cassa e non per competenza, cioè sono rilevati in base alle rispettive entrate e uscite monetarie Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento in merito. Data aggiornamento: 12.02.2010