CONVENZIONE PER L EFFETTUAZIONE DI TIROCINIO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA



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CONVENZIONE PER L EFFETTUAZIONE DI TIROCINIO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA TRA L Azienda Ospedaliera di Padova ( soggetto ospitante ), con sede legale in Padova, Via Giustiniani n 1, (codice fiscale 003349040287) rappresentata dalla Dott.ssa Caterina Dalla Zuanna, Direttore della S.C. Amministrazione e Affari Generali, che interviene nel presente atto giusta delega del Direttore Generale conferita con deliberazione n. del E La Scuola... ( Scuola di Specializzazione ), con sede legale a..., via... n..., (codice fiscale...), rappresentata dal... PREMESSO CHE - al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento, presso datori di lavoro privato e pubblici, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859; - la Legge n. 56 del 18.02.1989, n. 56, la Legge n. 127 del 15.05.1997, la Legge n. 196 del 24.06.1997, il D.M. n. 142 25.3.1998, il Decreto n. 509 dell 11.12.1998 disciplinano l attivazione e lo svolgimento di tirocini formativi, stages pratici, tirocini di specializzazione; - l art. 3, comma 1, della Legge 18.02.1989, n. 56, prevede che l esercizio dell attività psicoterapeutica sia subordinato ad un specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in Psicologia od in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all art. 3 del citato Decreto del Presidente della Repubblica presso Scuole di specializzazione universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti dal Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; - l art. 8 del Decreto del Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 509 dell 11.12.1998, richiede che gli allievi dei corsi di specializzazione in psicoterapia debbano effettuare un tirocinio di almeno 100 ore annue presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati, durante il quale l allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell utenza ad acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; - che la Scuola..., riconosciuta dal M.U.R.S.T. con D.M. del... ed abilitato, ai sensi dell art. 3 della Legge 18.02.1989, n. 56 ad attivare corsi di specializzazione in Psicoterapia, ha chiesto la disponibilità dell Azienda Ospedaliera a stipulare una convenzione finalizzata al accogliere presso le Strutture ospedaliere i propri allievi per effettuare il tirocinio pratico-clinico;

- che il Responsabile dell Unità Operativa Semplice Dipartimentale Psicologia Ospedaliera ha espresso parere favorevole all instaurazione del rapporto convenzionale con il predetto Istituto SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione dei tirocini di cui in premessa che saranno svolti da studenti della Scuola... presso le Strutture dell Azienda Ospedaliera di Padova. ART. 2 Il tirocinio pratico-clinico dovrà avere una durata di almeno 300 ore/anno, sarà seguito e verificato da un tutor, dipendente dell Azienda Ospedaliera e designato dal Referente aziendale dell area. Le ore potranno essere aumentate sulla base del piano formativo concordato con il tutor aziendale ed in accordo con il Referente aziendale dell area. ll tirocinio formativo avrà una durata minima di un anno al termine del quale è prevista una verifica tra tutor e referente della Scuola di specializzazione in ordine all effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal piano di studio. ART. 3 Il tirocinio che sarà svolto presso le Strutture dell Azienda Ospedaliera si configura come completamento del percorso formativo degli studenti, ai sensi dell art. 18, comma 1, lettera d) della Legge n. 196 del 24.06.1997, non costituisce rapporto di lavoro nè premessa per un rapporto di lavoro tra l Azienda Ospedaliera e gli studenti e dovrà perseguire soltanto obiettivi didattici, di acquisizione e di conoscenze pratiche-cliniche. Le parti danno atto che il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra il tirocinante e l Azienda Ospedaliera. ART. 4 I tirocinanti durante lo svolgimento del tirocinio sono tenuti a svolgere le attività previste dal progetto formativo, a rispettare tutte le norme, i limiti e divieti posti dalla vigente normativa in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni (D.Lgs. 81/08) ed a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai pazienti. Gli stessi, ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 30.03.2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono designati, ai sensi dell art. 30 del D. Lgs. n. 196/2003, quali incaricati del trattamento dei dati personali effettuato nell ambito delle attività oggetto del tirocinio e pertanto, dovranno attenersi alle istruzioni impartite dal Direttore della Struttura ospitante nella sua qualità di Responsabile del trattamento.

ART. 5 Considerata la natura e le condizioni del tirocinio, le parti concordano che dalla presente convenzione non deriva alcun obbligo od onere retributivo e previdenziale per l Azienda Ospedaliera. Le parti, inoltre, danno atto che il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra il tirocinante e l Azienda Ospedaliera e che i tirocinanti non potranno essere utilizzati in sostituzione del personale dipendente. ART. 6 L Azienda Ospedaliera, in relazione alla necessità di regolamentare la presenza di personale non dipendente presso le proprie Strutture, considerata la necessità di prevedere che lo svolgimento del tirocinio formativo sia compatibile con la sostenibilità organizzativa e le esigenze di servizio della struttura ospitante, al fine di garantire un adeguato percorso formativo può, discrezionalmente, stabilire un numero massimo di specializzandi della Scuola di Specializzazione da accogliere. ART. 7 Le modalità di svolgimento dell attività di tirocinio, il calendario della stessa e la sede verranno stabiliti dal Direttore della Struttura ospitante dell Azienda Ospedaliera che provvederà a comunicarli al Responsabile dei tirocini della Scuola. Le attività di tirocinio verranno svolte sotto la supervisione del personale sanitario iscritto all Albo degli Psicoterapeuti, nel rispetto delle indicazioni ricevute del Direttore della Struttura ospitante dell Azienda Ospedaliera. Al termine di ciascun anno di tirocinio il Direttore della Struttura ospitante dell Azienda Ospedaliera rilascerà la certificazione di avvenuta frequenza. Lo staff didattico della Scuola collaborerà per il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio fornendo, su richiesta del Direttore della Struttura ospitante dell Azienda Ospedaliera, ogni necessario collegamento e supervisione. La scuola è disponibile, altresì, sia a collaborare con gli psicoterapeuti della Struttura ospitante dell Azienda Ospedaliera ad attività di ricerca di comune interesse con le modalità che verranno di volta in volta concordate, sia ad invitare gli stessi a giornate di studio e convegni organizzati dalla Scuola. ART. 8 In applicazione della deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 30.03.2006 e successive modificazioni e integrazioni, gli allievi accolti in tirocinio sono designati, ai sensi dell art. 30 del D. Lgs. N. 196/2003, quali incaricati del trattamento dei dati personali effettuato nell ambito delle attività oggetto del tirocinio. Gli stessi, pertanto, dovranno attenersi alle istruzioni impartite dal Direttore della Struttura ospitante, nella sua qualità di Responsabile del trattamento.

ART. 9 Le parti convengono che i casi clinici trattati nel corso del tirocinio formativo siano soggetti all esclusiva supervisione del tutor aziendale e di altro personale operante anche in regione di convenzione od in formazione. ART. 10 L Azienda Ospedaliera non ha alcun obbligo od onere assicurativo nei confronti dei tirocinanti. La Scuola di Specializzazione è tenuta ad assicurare i tirocinanti presso idonea compagnia assicurativa sia in ordine alla responsabilità civile verso terzi che per gli infortuni, copia di tale assicurazione dev essere inviata all Azienda Ospedaliera. La copertura assicurativa deve riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell Azienda Ospedaliera e rientranti nel progetto formativo. Nessun rapporto intercorre tra l Azienda Ospedaliera e l Assicurazione, l eventuale denuncia di danno è inoltrata direttamente dalla Scuola di Specializzazione. La Scuola dichiara di manlevare l Azienda Ospedaliera da qualsiasi responsabilità che dovesse sorgere per fatti inerenti lo svolgimento del tirocinio. La Scuola, pertanto, si impegna a garantire per ogni allievo inviato in tirocinio adeguate coperture assicurative sia in ordine alla responsabilità civile verso terzi che per gli infortuni. Le parti danno atto, infine, che le attività connesse alla presente convenzione non comportano alcun impegno di spesa a carico dell Azienda Ospedaliera. ART.11 La Scuola si impegna, prima dell inizio del tirocinio, a trasmettere l allegata comunicazione (All. 1) che evidenzi che il tirocinante è coperto da idonea copertura assicurativa e alla quale dovrà allegato un certificato di idoneità alle mansioni previste dagli obiettivi formativi di tirocinio. In tale certificato dovrà essere, altresì, attestato lo stato immunitario per le malattie esantematiche quali morbillo, varicella, rosolia, parotite, valutato attraverso specifiche indagini sierologiche. In caso di non immunità il soggetto dovrà vaccinarsi. Detto certificato dovrà specificare, altresì, che è stato effettuato nel corso degli ultimi tre mesi lo screening per la ricerca di infezione tubercolare latente o attiva con esito negativo per la forma attiva (con test specifici quali Mantoux o test IGRA+Rx torace in caso di positività agli stessi, ed ulteriori indagini se necessario). ART. 12 La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 4 anni. Le parti, comunque, si riservano la facoltà di recedere con preavviso di almeno tre mesi da notificarsi con raccomandata con avviso di ricevimento. Non è previsto il rinnovo automatico alla scadenza. Pertanto, solo su ulteriore specifica richiesta avanzata dalla Scuola di Specializzazione, l Azienda Ospedaliera valuterà l eventualità del rinnovo.

ART. 13 La presente convenzione è soggetta all imposta di bollo con oneri a carico della Scuola di Specializzazione. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d uso, a cura e a spese della parte richiedente. ART. 14 Per qualunque controversia relativa all interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, le parti eleggono, quale Foro competente quello di Padova. Padova lì Letto, confermato, sottoscritto. per l Azienda Ospedaliera di Padova per la Scuola... Il Direttore della S.C. Amministrazione e Affari Generali Dott.ssa Caterina Dalla Zuanna All. 1 Al Direttore del/della (denominazione

Struttura ospitante).. E p.c. Al Dott (nome cognome tutor). Oggetto: richiesta di tirocinio pratico formativo per iscritti a Scuole di Specializzazione in Psicoterapia riconosciute dal MURST. Il sottoscritto.. legale rappresentante della Scuola...avente sede legale a.. Via nell ambito della convenzione stipulata con Codesta Azienda Sanitaria (approvata con deliberazione n...del con validità dal al..) CHIEDE che a decorrere dal presso la Struttura da Lei diretta possa iniziare il tirocinio pratico-clinico, a sensi dell'art. 3 della legge 18.2.1989, n. 56, il proprio allievo/a nome. cognome.data di nascita luogo.., iscritto all Ordine degli Psicologi di numero.. FA PRESENTE CHE Il tirocinio avrà la durata di..per un totale di ore.. Il tirocinante è coperto da polizza - Infortuni posizione n...compagnia - Responsabilità civile posizione n. compagnia Data.. Firma del Legale Rappresentante si allega: certificato medico di cui all art. 11 della convenzione