9953 31/10/2013. Identificativo Atto n. 641 DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA



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9953 31/10/2013 Identificativo Atto n. 641 DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA INDIVIDUAZIONE DEI PERIODI DI DIVIETO DI SPANDIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DEI FERTILIZZANTI AZOTATI PER LA STAGIONE AUTUNNO VERNINA 2013/2014 - AI SENSI DEL D.M. 7 APRILE 2006

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA VISTI la Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale ; il D.M. 7 aprile 2006 Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (e.a.), di cui all articolo 38 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 ed, in particolare, gli articoli 4, 5 e 26; la D.G.R 21 novembre 2007 n VIII/5868 e s.m.i. avente ad oggetto: Integrazione con modifica al programma d azione per la tutela e risanamento delle acque dall inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (D.Lgs. n. 152/2006, art. 92 e D.M. 7 aprile 2006) e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla D.G.R. n. 6/17149/1996, approvati con D.G.R n. 8/5215 del 2 agosto 2007 ed, in particolare, il punto 4 del dispositivo in cui si dispone, tra l altro, che è demandata al Direttore Generale all Agricoltura, con propri atti, l applicazione del programma d azione e dei criteri e norme tecniche in Regione Lombardia; la D.G.R 11 ottobre 2006 n. VIII/3297 avente ad oggetto: Nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs. 152/2006: criteri di designazione ed individuazione ; la D.G.R 14 settembre 2011 n. XI/2208 avente ad oggetto Approvazione del programma d azione regionale per la tutela ed il risanamento delle acque dall inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile ; RILEVATO che le DGR 5868/2007 e 2208/2011 demandano al Direttore Generale Agricoltura l'adozione dei provvedimenti attuativi del Programma 1

d'azione nitrati (allegato1 DGR 2208/2011) e dei criteri e delle norme tecniche (DGR 5868/2007); è necessario definire, ai sensi del D.M. 7 aprile 2006 e delle D.G.R. n. 5868/2007 e n. 2208/2011, il periodo di divieto allo spandimento di letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati diversi dagli e.a. e acque reflue utilizzati ai fini agronomici; PRESO ATTO che: il D.M. 7 aprile 2006 all art. 26 stabilisce al comma 1 i periodi minimi di divieto nella stagione autunno-invernale specificando altresì al comma 2 la possibilità che In relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, le regioni possono individuare, anche sulla base dell indirizzo dell Autorità di Bacino, decorrenze di divieto diverse da quella prevista al comma 1 e possono altresì prevedere la sospensione del divieto e al comma 3 che: Le regioni, in presenza di colture che utilizzano l azoto in misura significativa anche nella stagione autunno- invernale, come ad esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo, possono individuare periodi di divieto diversi da quelli indicati al comma 1, anche non continuativi, e relative decorrenze, tenendo conto dei ritmi e periodi di utilizzazione degli elementi nutritivi da parte di dette coltivazioni ; l ambito di applicazione dell art. 26 del D.M. 7 aprile 2006 rientra nel titolo V (utilizzazione agronomica in zone vulnerabili da nitrati) del citato decreto ministeriale; VISTA la relazione tecnica fornita da ERSAF il 21/10/2013 inerente le condizioni pedoclimatiche nella pianura lombarda, redatta ai sensi dell art. 26 comma 4 del D.M. 7 aprile 2006, ove si evidenzia che: in base ai dati climatici del periodo 1990-2012 nel mese di febbraio si verificano: periodi di piovosità molto bassa; temperature che consentono una parziale attività microbiologica nel suolo; 2

la normale anticipazione delle semine; durante la primavera 2013 si è verificata una situazione meteo-climatica anomala caratterizzata da: temperature sempre al di sotto della media fino alla terza decade di marzo; precipitazioni diffuse e frequenti su tutta la regione, dalla terza decade di aprile fino alla fine di maggio, con quantitativi compresi tra il 270 e il 300 % rispetto alla media e con, a seconda delle aree, da 40 a 52 giorni di pioggia, corrispondenti a più del doppio rispetto alla media; che solamente con l inizio di giugno è andata normalizzandosi, con condizioni meteo-climatiche complessivamente favorevoli alle attività in campo; RIFERITO dai Dirigenti della U.O. Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari e della Struttura Sviluppo agro-alimentare e compatibilità ambientale competenti, sulla base della relazione sopra richiamata, che: l andamento climatico della primavera 2013 ha avuto ripercussioni sulle pratiche agricole e sul normale sviluppo delle colture estive in quanto: le lavorazioni dei terreni sono state assai difficili, se non impossibili a causa della bassa lavorabilità dei suoli saturi d acqua o prossimi alla saturazione e freddi; di conseguenza le semine della fine di aprile e del mese di maggio sono state assai frazionate, frequentemente interrotte o in molti casi non possibili e solo nella prima parte del mese di giugno è stato possibile completare le operazioni di semina; I cicli colturali sono pertanto stati spostati dal ritardo accumulato in fase di semina da un minimo di 10 fino a 30-40; nel caso del mais, sia da trinciato sia da granella, i ritardi sono stati tali da non consentire la completa maturazione della coltura; I ritardi accumulati nella gestione delle colture primaverili estive hanno 3

influenzato anche le normali operazioni colturali effettuabili nel periodo compreso tra la fine dell estate e l inizio dell autunno, che sono pertanto in ritardo; ciò comporta la necessità di consentire un periodo di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici congruo a completare le operazioni in atto; nella seconda metà del periodo di divieto invernale, in virtù delle ordinarie condizioni pedoclimatiche richiamate nella relazione tecnica sopra citata, l eventuale utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati diversi dagli e.a. e acque reflue dovrebbe avvenire in condizioni agronomiche atte a permetterne l assorbimento di azoto da parte delle colture esistenti e/o la sua stabilizzazione nel terreno agrario. Di conseguenza in tali periodi, tenendo conto dell andamento meteorologico, le possibili dispersioni al suolo di elementi azotati saranno ridotte al minimo; PRESO ATTO che i Dirigenti competenti, sulla base di quanto sopra riportato, propongono: di stabilire i seguenti periodi di divieto di spandimento a fini agronomici validi sia per le zone vulnerabili che per le zone non vulnerabili: dal 15 dicembre 2013 compreso al 15 gennaio 2014 compreso, per il letame proveniente da allevamenti di bovini, bufalini, ovicaprini ed equidi con contenuto di sostanza secca pari ad almeno 20% utilizzato su prati permanenti e/o avvicendati; dal 25 novembre 2013 compreso al 22 febbraio 2014 compreso per il letame e materiale assimilato (diversi dalle casistiche previste al punto precedente), i liquami, i fanghi, i fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e le acque reflue utilizzati in terreni con prati, cereali autunno vernini, colture ortive, arboree con inerbimenti permanenti o con residui colturali ed in preparazione della semina primaverile anticipata; dal 1 novembre 2013 compreso al 28 febbraio 2014 compreso per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%; dal 1 novembre 2013 al 22 febbraio 2014 per le aziende che hanno 4

aderito alla deroga nitrati nel corso del 2013; di stabilire che i divieti di utilizzazione agronomica di cui sopra non si applicano all ammendante compostato verde e all ammendante compostato misto, per i quali è ammessa l applicazione anche nei mesi invernali, in presenza di tenori di azoto totali inferiori al 2,5 % sul secco, di cui non oltre il 15% in forma di azoto ammoniacale; di dare atto che le possibilità di utilizzazione agronomica nei periodi concessi dal calendario di distribuzione della comunicazione nitrati non sono attuabili nei casi di impedimento indicati dalla normativa o al verificarsi di avverse condizioni atmosferiche che non consentano una corretta utilizzazione agronomica; di dare atto che, in riferimento a quanto disposto, ERSAF ed ARPA monitoreranno costantemente l andamento meteorologico predisponendo appositi bollettini agrometeorologici al fine della verifica della sussistenza delle condizioni climatiche previste per l utilizzo agronomico in argomento nel periodo antecedente e successivo ai divieti fissati cioè 1 novembre 2013 al 15 dicembre 2013 e dal 16 gennaio 2014 a fine febbraio 2014; di prevedere, con proprio atto, la possibilità di concedere l'utilizzazione agronomica del letame e materiale assimilato (diverso da quello con contenuto di sostanza secca pari ad almeno 20%), i liquami, i fanghi, i fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e le acque reflue, a partire dal 15 gennaio 2014 e fino al 22 febbraio 2014, solamente nei casi di preparazione del terreno in previsione di semine precoci. In presenza di tale possibilità di utilizzazione agronomica il termine del divieto sarà posticipato di un periodo pari a quello concesso. Tale previsione potrà trovare attuazione nel caso in cui la stagione meteorologica non consenta nel periodo autunnale una normale gestione dell utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e qualora le previsioni meteorologiche lo consentano, anche in relazione a quanto previsto ai sensi della DGR 5868/2007 art. 12 e 13; DATO ATTO che le considerazioni sopra richiamate e le proposte di individuazione dei periodi di divieto dell utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati diversi dagli e.a. e delle acque reflue sono state condivise 5

con i rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole, degli Ordini Professionali Agricoli, delle Amministrazioni Provinciali, dei Comuni, con Ersaf, con Università di Milano nella riunione tenutasi presso Regione Lombardia il giorno 17 ottobre 2013; CONDIVISE le considerazioni e le proposte sopra esposte e ritenuto pertanto di disporre, in ordine al divieto di spandimento, quanto sopra specificato; VISTO l art 16 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura; DECRETA 1. di stabilire i seguenti periodi di divieto di spandimento a fini agronomici validi sia per le zone vulnerabili che per le zone non vulnerabili: a b c d dal 15 dicembre 2013 compreso al 15 gennaio 2014 compreso, per il letame proveniente da allevamenti di bovini, bufalini, ovicaprini ed equidi con contenuto di sostanza secca pari ad almeno 20% utilizzato su prati permanenti e/o avvicendati; dal 25 novembre 2013 compreso al 22 febbraio 2014 compreso per il letame e materiale assimilato (diversi dalle casistiche previste al punto precedente), i liquami, i fanghi, i fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e le acque reflue utilizzati in terreni con prati, cereali autunno vernini, colture ortive, arboree con inerbimenti permanenti o con residui colturali ed in preparazione della semina primaverile anticipata; dal 1 novembre 2013 compreso al 28 febbraio 2014 compreso per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%; dal 1 novembre 2013 al 22 febbraio 2014 per le aziende che hanno aderito alla deroga nitrati nel corso del 2013; 2. di stabilire che i divieti di utilizzazione agronomica di cui sopra non si applicano all ammendante compostato verde e all ammendante compostato misto, per i quali è ammessa l applicazione anche nei mesi invernali, in presenza di tenori di azoto totali inferiori al 2,5 % sul secco, di cui non oltre il 15% in forma di azoto ammoniacale; 6

3. di dare atto che le possibilità di utilizzazione agronomica nei periodi concessi dal calendario di distribuzione della comunicazione nitrati non sono attuabili nei casi di impedimento indicati dalla normativa o al verificarsi di avverse condizioni atmosferiche che non consentano una corretta utilizzazione agronomica; 4. di dare atto che, in riferimento a quanto disposto, ERSAF ed ARPA monitoreranno costantemente l andamento meteorologico predisponendo appositi bollettini agrometeorologici al fine della verifica della sussistenza delle condizioni climatiche previste per l utilizzo agronomico in argomento nel periodo antecedente e successivo ai divieti fissati cioè 1 novembre 2013 al 15 dicembre 2013 e dal 16 gennaio 2014 a fine febbraio 2014; 5. di prevedere, con proprio atto, la possibilità di concedere l'utilizzazione agronomica dei materiali di cui al precedente punto 1b, a partire dal 15 gennaio 2014 e fino al 22 febbraio 2014, solamente nei casi di preparazione del terreno in previsione di semine precoci. In presenza di tale possibilità di utilizzazione agronomica il termine del divieto sarà posticipato di un periodo pari a quello concesso. Tale previsione potrà trovare attuazione nel caso in cui la stagione meteorologica non consenta nel periodo autunnale una normale gestione dell utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e qualora le previsioni meteorologiche lo consentano, anche in relazione a quanto previsto ai sensi della DGR 5868/2007 art. 12 e 13; 6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura. Il Direttore Generale all'agricoltura Franco Picco 7