DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) Definizioni e normative di riferimento



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Transcript:

1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) Definizioni e normative di riferimento

2 Definizione: Per D.P.I. si intendono i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l indossi o comunque li porti con sé da rischi per la salute e la sicurezza (Articolo 1 comma 1 del D.Lgs. 475/92)

3 Definizione: Sono anche considerati DPI: a) L insieme costituito da prodotti diversi, collegati ad opera del costruttore, destinato a tutelare la persona da uno o più rischi simultanei, ad esempio: Elmetto (caduta di pesi dall alto) + visiera (oggetti nell occhio) (Articolo 1 comma 1 del D.Lgs. 475/92)

4 Definizione: Sono anche considerati DPI: b) Un DPI collegato, anche se separabile, ad un prodotto non specificatamente destinato alla protezione della persona che lo indossi o lo porti con sé, ad esempio: ginocchiere da applicare a tute da lavoro, per lavori da eseguire in ginocchio (Articolo 1 comma 1 del D.Lgs. 475/92)

5 Definizione: Sono anche considerati DPI: c) I componenti intercambiabili di un DPI, utilizzabili esclusivamente quali parti di quest ultimo e indispensabili per il suo corretto funzionamento, ad esempio: filtri per maschere di protezione respiratoria (Articolo 1 comma 1 del D.Lgs. 475/92)

6 Definizione: Sono anche considerati DPI: d) I sistemi di collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno, commercializzati contemporaneamente al DPI, anche se non destinati ad essere utilizzati per l intero periodo di esposizione al rischio, ad esempio: una linea d aria collegata ad un apparecchio respiratorio di compressione (Articolo 1 comma 1 del D.Lgs. 475/92)

7 Quadro normativo: Normative comunitarie di armonizzazione Normative nazionali di recepimento Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21/12/1989 D.Lgs. 04/12/1992 n. 475 Direttiva 93/68/CEE Direttiva 93/95/CEE Direttiva 95/58/CEE D.Lgs. 02/01/1997 n. 10

Classificazioni: I D.P.I. sono suddivisi in tre categorie: Prima Categoria: quelli di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità; ; rientrano in questa categoria i D.P.I. che hanno la funzione di salvaguardare da: a) Azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici; b) Azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia; c) Rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore a 50 C; d) Ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali; e) Urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente; f) Azione lesiva dei raggi solari; (Articolo 4 comma 1 del D.Lgs. 475/92) 8

Funzione di salvaguardia Esempi: a) Azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici Guanti Esempio 9 b) Azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causati da prodotti per la pulizia Camice per la pulizia Industriale c) Rischi derivati dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore a 50 C Guanti anticalore

Funzione di salvaguardia Esempi: d) Ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali Esempio Indumenti per motociclisti collaudatori e protezioni aggiuntive 10 e) Urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente Ginocchiere imbottite per pallavolo

Funzione di salvaguardia Esempi: f) Azione lesiva dei raggi solari: 1. Occhiali da sole (ad( azione non correttiva); 2. Protettori per occhi e filtri progettati e fabbricati esclusivamente al fine di fornire una protezione contro la luce del sole, per uso privato e professionale; 3. Occhiali per il nuoto; 4. Maschere da sci Esempio Occhiali da sole (1) Occhiali per il nuoto (3) 11 Occhiali da moto (2) Maschere da sci (4)

12 Seconda Categoria: quelli che non rientrano nelle altre due categorie (Articolo 4 comma 1 del D.Lgs. 475/92)

Funzione di salvaguardia a) Protezione dell orecchio (sia indossati che inseribili nell orecchio) Esempi: b) Protezione dell occhio e i filtri ad eccezione di quelli in prima categoria e di quelli in terza (radiazioni e rischi di folgorazione) Cuffie antirumore Esempio Occhiali di protezione contro raggi X e laser, radiazioni UV, IR e visibili 13 Tappi antirumore

Funzione di salvaguardia Esempi: c) Protezione del capo: : tutti gli elmetti, inclusi quelli sportivi ad eccezione di quelli in prima categoria e di quelli in terza (elmetti progettati e costruiti per l uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell aria di 100 C C e più in cui possono o meno essere presenti radiazioni infrarosse, fiamme o proiezioni di grandi quantità di materiali fusi, elmetti progettati e costruiti per la protezione contro rischi elettrici Esempio Dispositivi destinati alla protezione contro i rischi elettrici 14

Funzione di salvaguardia Esempi: d) Protezione totale o parziale del viso (cioè dispositivi progettati e costruiti per l uso l in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell aria di 100 C C e più in cui possono o meno essere presenti radiazioni infrarosse, fiamme o proiezioni di grandi quantità di materiali fusi, e quelli progettati e costruiti per la protezione in ambienti a bassa temperatura i cui effetti sono comparabili a temperature dell aria di 50 C C o meno e dispositivi destinati alla protezione contro rischi elettrici Esempio Dispositivi destinati alla protezione contro i rischi elettrici 15

Funzione di salvaguardia e) Indumenti protettivi intesi come tutti gli indumenti e/o accessori (fissi o staccabili) progettati e costruiti per fornire protezione contro i rischi specificati. Esempi: Esempio Mute da sub 16 Questa categoria include anche: indumenti sportivi quali mute da sub, mute da sci d acqua, d giubbetti antiproiettile usati da guardie private (escluse le forze armate o di sicurezza) o indumenti per la protezione contro le infezioni diverse da quelli destinati alle forze armate

Funzione di salvaguardia Esempi: f) Protezione delle gambe e/o dei piedi e protezione anti scivolamento: : tutti i dispositivi e loro accessori fissi o smontabili destinati a tale protezione. Esempio Scarpe antiscivolamento 17 In tale categoria sono inclusi anche i dispositivi di protezione contro l elettricitl elettricità statica dato che tali dispositivi possono essere utilizzati in ambiente ATEX

Funzione di salvaguardia Esempi: g) Protezione di mani e braccia: tutti i dispositivi e loro accessori fissi o smontabili destinati a tale protezione. Esempio Guanti spalmatura poliuretano 18 In tale categoria sono inclusi tutti gli indumenti protettivi della mano o di parte della mano, quindi guanti, manopole, guanti per la protezione delle sole dita o del solo palmo, guanti per sub

Funzione di salvaguardia Esempi: h) Prevenzione di annegamenti o per l uso come ausili di galleggiamento: tutti i dispositivi progettati e costruiti per prevenire l annegamento l o per l uso come ausili di galleggiamento inclusi corsetti galleggianti, coadiuvanti per il nuoto, galleggianti gonfiabili che non sono considerati giocattoli e destinati all uso in acque profonde. Esempio Zattera autogonfiabile 19 In tale categoria sono inclusi i ramponi per ghiaccio, corde ed altri dispositivi utilizzati per uscire dall acqua acqua dopo cadute attraverso il ghiaccio, incluse le tenute da nuoto incorporanti galleggianti e giubbotti salvagente.

Funzione di salvaguardia Esempi: i) Protezione contro i rischi elettrici: : tutti i dispositivi di protezione (quali scarpe, indumenti, ecc.) contro l elettricità statica. Tute antistatiche Esempio 20 Tali dispositivi sono utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive

Funzione di salvaguardia Esempi: j) Protezione contro i rischi meccanici: tutti i dispositivi progettati e costruiti per proteggere chi li indossa da: Vibrazioni; Rischi rilevanti derivanti dall impatto con altre persone o durante la caduta durante la pratica di attività sportive (es. protezioni posteriori per mountainbikers, protezioni varie per football e hockey su ghiaccio, ecc.); Effetti della forza di gravità (es. collari per kart e altre protezioni per l attivitl attività di corse in auto e simili) Esempio Protezioni per hockey sul ghiacci 21

Funzione di salvaguardia l) Indumenti ad alta visibilità ed accessori: : indumenti ad alta visibilità ed accessori ad alta visibilità (es: bande riflettenti, giubbotti con bande rifrangenti) Esempi: k) Equipaggiamenti per motociclisti: : indumenti per motociclisti e protezioni aggiuntive (es: airbag, protezioni anti impatto contro le cadute, protettori di gomiti e braccia, protettori contro abrasioni o tagli) Airbag per motociclisti Giubbotto ad alta visibilità Esempio 22

23 Terza Categoria: quelli di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. (Articolo 4 comma 1 del D.Lgs. 475/92)

Funzione di salvaguardia Esempi: a) Protezione contro i rischi di cadute dall alto alto: : tutti i dispositivi progettati e costruiti per fornire protezione contro le cadute dall alto, alto, per uso privato o professionale (lavori ad altezze elevate, cadute fuori barca, alpinismo, speleologia). Esempio Imbraco 24 In questa categoria sono inclusi i dispositivi per i lavori in quota e con supporto (cinghie, agganci, ecc.) e tutti gli accessori per agganciare una persona alla struttura con l eccezione l dei punti di ancoraggio che formino parte integrante della struttura o roccia

Funzione di salvaguardia Esempi: b) Protezione del capo: : elmetti progettati e costruiti per l uso l in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell aria di 100 e più C C in cui possono o meno essere presenti radiazioni infrarosse, fiamme o proiezioni di grandi quantità di materiale fuso. Esempio Casco per Vigile del Fuoco 25 Elmetti progettati e costruiti per la protezione contro rischi elettrici

Funzione di salvaguardia Esempi: c) Protezione integrale o parziale del viso: : maschere progettate e costruite per l uso l in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell aria di 100 e più C C in cui possono o meno essere presenti radiazioni infrarosse, fiamme o proiezioni di grandi quantità di materiale fuso. Maschere per l uso l in ambienti con basse temperature i cui effetti sono comparabili a temperatura dell aria di 50 C C o meno. Maschere progettate e costruite per la protezione contro rischi elettrici Esempio Occhiali per saldatore 26

Funzione di salvaguardia Esempi: d) Indumenti protettivi: : indumenti protettivi e/o accessori (sia fissi che staccabili) progettati e costruiti: Per l uso l in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell aria di 100 e più C C in cui possono o meno essere presenti radiazioni infrarosse, fiamme o proiezioni di grandi quantità di materiale fuso; per l uso l in ambienti con basse temperature i cui effetti sono comparabili a temperatura dell aria di 50 C C o meno; Per la protezione contro rischi elettrici; Per fornire una limitata protezione contro gli attacchi chimici o le radiazioni ionizzanti (Nota: il fabbricante deve indicare limiti e durata della protezione); Per fornire un completo isolamento dall atmosfera atmosfera Esempio Indumenti protettivi contro il fuoco 27

Funzione di salvaguardia e) Protezione respiratoria: tutti i dispositivi per la protezione respiratoria (comunque descritti) progettati e costruiti per fornire protezione contro aerosol, liquidi e gas. Tutti i dispositivi respiratori progettati e costruiti per fornire un completo isolamento dall atmosfera atmosfera e per l uso l subacqueo Esempi: Esempio Dispositivi per la Protezione respiratoria 28

Esempi: Funzione di salvaguardia f) Protezione delle gambe e/o dei piedi e protezione anti scivolamento: dispositivi e accessori (sia fissi che staccabili) progettati e costruiti: Per l uso l in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell aria di 100 e più C C in cui possono o meno essere presenti radiazioni infrarosse, fiamme o proiezioni di grandi quantità di materiale fuso; per l uso l in ambienti con basse temperature i cui effetti sono comparabili a temperatura dell aria di 50 C C o meno; Per fornire una limitata protezione contro gli attacchi chimici o le radiazioni ionizzanti (Nota: il fabbricante deve indicare limiti e durata della protezione); Per la protezione contro rischi elettrici da lavoro, incluse tensioni pericolose o per fornire isolamento contro le alte tensioni Esempio Alcune tipologie di scarpe antinfortunistica 29

Funzione di salvaguardia Esempi: g) Protezione di mani e braccia: : dispositivi e accessori (sia fissi che staccabili) progettati e costruiti: Per l uso l in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell aria di 100 e più C C in cui possono o meno essere presenti radiazioni infrarosse, fiamme o proiezioni di grandi quantità di materiale fuso; per l uso l in ambienti con basse temperature i cui effetti sono comparabili a temperatura dell aria di 50 C C o meno; Per fornire una limitata protezione contro gli attacchi chimici o le radiazioni ionizzanti (Nota: il fabbricante deve indicare limiti e durata della protezione); Per la protezione contro rischi elettrici da lavoro, incluse tensioni pericolose o per fornire isolamento contro le alte tensioni Esempio Guanti di protezione per il fuoco 30

Funzione di salvaguardia Esempi: i) Protezione contro i rischi elettrici: : tutti i dispositivi per la protezione contro i rischi elettrici. Nota: : per tensioni pericolose si intendono tensioni maggiori o uguali a 50 V c.a. (corrente alternata) e maggiori o uguali a 75 V c.c. (corrente continua) Esempio Dispositivi contro i rischi elettrici 31

Funzione di salvaguardia DPI progettati e fabbricati specificamente per le forze armate o quelle per il mantenimento dell ordine (caschi, scudi, ecc.) Esclusioni: DPI di autodifesa in caso di aggressioni (generatori aerosol, armi individuali deterrenti, ecc.) DPI progettati e fabbricati per uso privato contro le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.); l umidità,, l acqua l (guanti per rigovernare, ecc.); il calore (guanti, ecc.) Esempio Scudi antisommossa Aerosol antiaggressione Ombrelli 32

Funzione di salvaguardia DPI destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che non siano portati ininterrottamente Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote Esclusioni: Casco da motociclista Esempio Salvagente 33

34 Requisiti essenziali di sicurezza I D.P.I. non possono essere immessi sul mercato ed in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza specificati nell Allegato II del D.Lgs. 475/92. Articolo 3 del D.Lgs. 475/92

35 Requisiti essenziali di sicurezza 1. Requisiti di carattere generale applicabili a tutti i DPI 1. Principi di progettazione: Ergonomia; Livelli e classi di protezione; 1. Innocuità dei DPI: Assenza di rischi e altri fattori di disturbo autogeni ; 1. Fattori di confort e di efficacia: Adeguamento dei DPI alla morfologia dell utilizzatore; Leggerezza e solidità di costruzione; Compatibilità necessaria tra i DPI destinati ad essere indossati simultaneamente dall utilizzatore; 1. Nota informativa Allegato II del D.Lgs. 475/92

36 Requisiti essenziali di sicurezza 2. Requisiti supplementari comuni a diverse categorie o tipi di DPI 1. DPI dotati di sistemi di regolazione; 2. DPI che avvolgono le parti del corpo da proteggere; 3. DPI del viso, degli occhi o delle vie respiratorie; 4. DPI soggetti ad invecchiamento; 5. DPI suscettibili di restare impigliati durante l impiego; Allegato II del D.Lgs. 475/92

37 Requisiti essenziali di sicurezza 2. Requisiti supplementari comuni a diverse categorie o tipi di DPI 6. DPI destinati ad un impiego in atmosfere esplosive; 7. DPI destinati ad interventi rapidi o che devono essere indossati e/o tolti rapidamente; 8. DPI d intervento d in situazioni estremamente pericolose; 9. DPI dotati di componenti regolabili o amovibili da parte dell utilizzatore; 10. DPI raccordabili a un altro dispositivo complementare esterno al DPI; Allegato II del D.Lgs. 475/92

38 Requisiti essenziali di sicurezza 2. Requisiti supplementari comuni a diverse categorie o tipi di DPI 11. DPI con un sistema di circolazione di fluido; 12. DPI con una o più indicazioni di localizzazione o di segnalazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza; 13. Indumenti DPI dotati di adeguati elementi di segnalazione visiva; 14. DPI multirischio. Allegato II del D.Lgs. 475/92

39 Requisiti essenziali di sicurezza 3. Requisiti supplementari specifici per i rischi da prevenire 1. Protezione contro gli urti meccanici: Urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti e dall impatto di una parte del corpo contro un ostacolo; Cadute di persone; Vibrazioni meccaniche 2. Protezione contro la compressione (statica) di una parte del corpo; 3. Protezione contro le aggressioni meccaniche superficiali (sfregamento, punture, tagli, morsicature); 4. Prevenzione di annegamenti (gilè di sicurezza, giubbe e tute di salvataggio); Sostegni alla galleggiabilità; 5. Protezione contro gli effetti nefasti del rumore Allegato II del D.Lgs. 475/92

40 Requisiti essenziali di sicurezza 3. Requisiti supplementari specifici per i rischi da prevenire 6. Protezione contro il calore e (o) il fuoco: Materiali costitutivi e altri componenti dei DPI; DPI completi, pronti per l uso; l 7. Protezione contro il freddo: Materiali costitutivi e altri componenti dei DPI; DPI completi, pronti per l uso; l 8. Protezione contro gli shock elettrici; Allegato II del D.Lgs. 475/92

41 Requisiti essenziali di sicurezza 3. Requisiti supplementari specifici per i rischi da prevenire 9. Protezione contro le radiazioni: Radiazioni non ionizzanti; Radiazioni ionizzanti; 10.Protezione dalle sostanze pericolose e gli agenti infettivi: Protezione respiratoria; Protezione dai contatti epidermici o oculari; 11.Dispositivi di sicurezza delle attrezzature per l immersione. Allegato II del D.Lgs. 475/92

42 Requisiti essenziali di sicurezza I D.P.I. si considerano conformi ai requisiti essenziali: 1. se muniti della marcatura CE; Articolo 3 del D.Lgs. 475/92

43 Requisiti essenziali di sicurezza 2. se il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta: la dichiarazione CE di conformità,, nonché, relativamente ai D.P.I. di seconda e terza categoria, l attestato di certificazione CE. Articolo 3 del D.Lgs. 475/92

44 Obblighi del fabbricante o del suo rappresentante sul territorio nazionale Prima di commercializzare un DPI: Per i DPI di 1^ categoria deve preparare la documentazione tecnica di costruzione, contenente: I dati utili sui mezzi impiegati per ottenere la sua conformità ai pertinenti requisiti essenziali Allegato III del D.Lgs. 475/92

45 Obblighi del fabbricante o del suo rappresentante sul territorio nazionale Prima di commercializzare un DPI: Per i DPI di 2^ e 3^ categoria deve preparare la documentazione tecnica di costruzione, contenente: 1. Un fascicolo tecnico di fabbricazione costituito da: Allegato III del D.Lgs. 475/92

46 Obblighi del fabbricante o del suo rappresentante sul territorio nazionale a) I progetti generali e dettagliati del DPI, accompagnati eventualmente dalle note di calcolo e dai risultati delle prove di prototipi entro i limiti del necessario alla verifica dell osservanza dei requisiti essenziali; a) L elenco esaustivo dei requisiti essenziali per la sicurezza e la salute, nonché delle norme armonizzate o altre specifiche tecniche, tenuti presenti al momento della progettazione del modello; Allegato III del D.Lgs. 475/92

47 Obblighi del fabbricante o del suo rappresentante sul territorio nazionale 2. La descrizione dei mezzi di controllo e di prova applicati nello stabilimento; 3. Una copia della Nota informativa Allegato III del D.Lgs. 475/92

48 Obblighi del fabbricante o del suo rappresentante sul territorio nazionale Prima di procedere alla produzione di DPI di 2^ e 3^ categoria: Deve chiedere il rilascio dell Attestato di certificazione CE. Allegato III del D.Lgs. 475/92

49 Obblighi del fabbricante o del suo rappresentante sul territorio nazionale Per ottenere il rilascio dell Attestato deve presentare domanda ad un Organismo Notificato, contenente: Denominazione sociale e sede legale; Luogo di produzione del DPI; Documentazione tecnica di costruzione, così come definita precedentemente. La domanda deve essere corredata da sufficienti esemplari del modello di cui si chiede la certificazione. Allegato III del D.Lgs. 475/92

50 Obblighi del fabbricante o del suo rappresentante sul territorio nazionale I DPI della 3^ categoria devono essere sottoposti, a scelta del costruttore, ad uno dei due sistemi di controllo seguenti: Controllo del prodotto finito; Controllo del sistema della qualità. Articolo 8 del D.Lgs. 475/92

51 Dichiarazione di conformità La Dichiarazione di conformità, deve contenere: Ragione sociale ed indirizzo completo del fabbricante e del suo mandatario nella Comunità Europea, se presente; Descrizione del D.P.I. (marchio, tipo, numero di serie, ecc.); La conformità alle disposizioni della Direttiva 89/686/CEE e del D.Lgs. 475/92 di recepimento di detta normativa; Numero dell Attestato di Certificazione CE rilasciato; Allegato IV del D.Lgs. 475/92

52 Dichiarazione di conformità La Dichiarazione di conformità, deve contenere: Nome ed indirizzo dell Organismo Notificato designato; Nome e funzione del firmatario abilitato a impegnare il fabbricante o il mandatario di quest ultimo; Allegato IV del D.Lgs. 475/92

53 Nota informativa del fabbricante La nota informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente, redatta in modo preciso, comprensibile e almeno nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario, dal fabbricante per i D.P.I. immessi sul mercato, deve contenere: Nome ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità; Le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati dal fabbricante non devono avere nell ambito delle loro modalità di uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l utilizzazione; Comma 1.4 dell Allegato II del D.Lgs. 475/92

54 Nota informativa del fabbricante Le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei D.P.I.; Gli accessori utilizzabili con i D.P.I. e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati; Le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione; La data o il termine di scadenza dei D.P.I. o di alcuni dei loro componenti; Comma 1.4 dell Allegato II del D.Lgs. 475/92

55 Nota informativa del fabbricante Il significato della marcatura, se questa esiste (pittogrammi o ideogrammi indicanti localizzazione o segnalazione riguardanti la salute e/o la sicurezza); Se del caso, i riferimenti delle direttive applicate relative ad aspetti diversi ma che prevedano l applicazione della marcatura CE; Nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di certificazione dei DPI. Comma 1.4 dell Allegato II del D.Lgs. 475/92

56 Compiti di vigilanza Il controllo della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è operato dal Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale di Organi ispettivi in coordinamento permanente tra di loro; uno di questi è il Servizio Metrico della Camera di Commercio di Torino Articolo 13 del D.Lgs. 475/92

57 Sanzioni e disposizioni penali 1. Il costruttore o il rappresentante del costruttore che produce o pone in commercio DPI non conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza è punito: Per i DPI di 1^ categoria con la sanzione amministrativa da.. 7.746,00 a. 46.481,00; Per i DPI di 2^ categoria con l arrestol sino a 6 mesi o con l ammendal da.. 9.296,00 a. 15.493,00; Per i DPI di 3^ categoria con l arrestol da 6 mesi a 3 anni Articolo 14 del D.Lgs. 475/92

58 Sanzioni e disposizioni penali 2. Il costruttore che inizi la produzione di DPI di 2^ e 3^ categoria prima che sia stato richiesto o rilasciato l Attestato l di certificazione CE è punito: con la sanzione amministrativa da.. 5.164,00 a. 30.987,00. Articolo 14 del D.Lgs. 475/92

59 Sanzioni e disposizioni penali 3. Il costruttore di DPI di 3^ categoria che ometta di richiedere i controlli della produzione ed il costruttore di DPI di qualsiasi categoria che ometta di effettuare la Dichiarazione di Conformità o di apporre la marcatura CE è punito: con la sanzione amministrativa da.. 5.164,00 a. 30.987,00. Articolo 14 del D.Lgs. 475/92

60 Sanzioni e disposizioni penali 4. Fatto salvo quanto disposto al 1 1 e al 3 3 comma, chiunque pone in commercio DPI privi della marcatura CE è punito: con la sanzione amministrativa da.. 2.582,00 a. 15.493,00. Articolo 14 del D.Lgs. 475/92

61 Sanzioni e disposizioni penali 5. Chi non osserva i provvedimenti di sospensione o di ritiro emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico relativi a DPI risultati difformi è punito: con la sanzione amministrativa da.. 7.746,00 a. 46.481,00. Articolo 14 del D.Lgs. 475/92

62 Sanzioni e disposizioni penali 6. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di sorveglianza è punito: con la sanzione amministrativa da.. 2.500,00 a. 40.000,00. Articolo 14 del D.Lgs. 475/92

63 Programma L attività vigilanza prodotti della Camera di commercio di Torino Paola Pedanti L etichettatura dei prodotti tessili: il Regolamento UE 1007/2011 Paola Biletta, Isolda Basic Le direttive nuovo approccio e la sicurezza prodotti: responsabilità di produttori, importatori e distributori Igor Gallo I giocattoli alla luce della direttiva 2009/48/CE Giorgio Sorrentino I dispositivi di protezione individuale (D. P. I.): la direttiva 89/686/CEE e relativi aggiornamenti Pietro Corcione Il materiale elettrico in bassa tensione: la direttiva LVD 2006/95/CE Igor Gallo Dibattito conclusivo

64 Grazie per l attenzionel