LA SCHEDA DI TRASPORTO Caratteristiche, contenuti, compilazione, conservazione, esenzioni e mancanza * Di Franco Medri Con l entrata in vigore del Decreto Legislativo 22 dicembre 2008, n. 214 che ha inserito l articolo 7-bis nel D. Lgs. 286/05, è stato istituito un documento denominato scheda di trasporto, da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore (la scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto di trasporto in forma scritta o da altra idonea documentazione equivalente e tale prescrizione non si applica al trasporto di merci a collettame). Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 a 1.800 (si applica l articolo 16 della Legge 689/81 600); mentre chiunque, durante l effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 a 120 (si applica l articolo 16 della Legge 689/81 40). All atto dell accertamento della mancanza dei documenti prescritti, si applica il Fermo Amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equivalente. Si precisa che la scheda di trasporto o, in alternativa, il contratto di trasporto redatto in forma scritta, od altra documentazione equivalente, deve essere esibita entro il termine di 15 giorni successivi all accertamento della violazione; inoltre, in caso di mancata esibizione, l ufficio dal quale dipende l organo accertatore, provvede ad applicare la sanzione amministrativa di 600, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Le predette sanzioni si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano, o non compilano correttamente, ovvero non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di trasporto. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 giugno 2009 (G.U. n. 153 del 04 luglio 2009) è stata approvata la scheda di trasporto ed il suo contenuto. La scheda di trasporto deve essere compilata dal committente o da soggetto da esso delegato, ferme restando le responsabilità in capo al committente medesimo in riferimento al D. Lgs. 214/08 e la stessa può essere sostituita dalla copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta, ovvero da altra documentazione equivalente, cioè: la lettera di vettura internazionale CMR; i documenti doganali; il documento di cabotaggio di cui al DM 03 aprile 2009; i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa di cui al D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504; il documento di trasporto di cui al DPR 14 agosto 1996, n. 472; ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, si sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale. Sono esentati dalla compilazione della scheda di trasporto, i trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, purché accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia di trasporto effettuato.
Con circolare n. 300/A/8980/09/108/44 del 17 luglio 2009 il Ministero dell Interno in accordo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato le disposizioni operative per la corretta
compilazione della scheda di trasporto e per il suo controllo delle quali se ne riportano i principali contenuti utili per il controllo stradale. CARATTERISTICHE DEL MODELLO DELLA SCHEDA DI TRASPORTO VERIFICA DELLA SCHEDA DI TRASPORTO ISTRUZIONI FORNITE AL VETTORE DOCUMENTI EQUIPOLLENTI ALLA SCHEDA DI TRASPORTO CONTENUTO DEL DOCUMENTO EQUIPOLLENTE Fermo restando il suo contenuto, che ha carattere tassativo perché rappresenta diretta ed immediata attuazione delle disposizioni di cui all art. 7-bis del D. Lgs. 286/05, il modello allegato al decreto interministeriale non ha carattere vincolante quanto ad aspetto, forma e caratteristiche dello stampato che deve contenerlo. Perciò il documento può essere oggetto di elaborazione grafica che ne modifichi l aspetto esteriore o le dimensioni rispetto al modello sopraindicato La verifica della scheda di trasporto non deve configurarsi esaustiva dell accertamento delle responsabilità dei soggetti del trasporto, bensì la prima fase di una più specifica attività di controllo degli agenti preposti, mirata ad individuare solo le generalità dei soggetti medesimi, alla quale deve seguire il normale accertamento delle responsabilità La scheda di trasporto può contenere anche le eventuali istruzioni fornite al vettore dal committente, dal proprietario delle merci o dal caricatore. Quando tali indicazioni sono presenti ed il loro contenuto sia riconducibile alle istruzioni di cui all articolo 7, comma 4, del D. Lgs. 286/05, la scheda di trasporto costituisce, a tutti gli effetti, documento idoneo a valutare il rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale ai sensi dell art. 8 del D. Lgs. 286/05, l Ufficio o Comando da cui dipende l organo accertatore non dovrà richiedere al committente o, in mancanza, al vettore, di produrre idonea documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito all esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione Il contratto di trasporto redatto in forma scritta costituisce documento a tutti gli effetti alternativo alla scheda di trasporto, con la conseguenza che, ove copia del predetto contratto sia portata a bordo del veicolo, si devono intendere soddisfatte tutte le prescrizioni imposte dall art. 7-bis del D. Lgs. 286/05. In assenza di uno degli elementi indicati al comma 3, dell articolo 6 del D. Lgs. 286/05, il contratto di trasporto si considera non redatto in forma scritta. Di conseguenza, un contratto privo di uno o più elementi essenziali non può assolutamente intendersi sostitutivo della scheda di trasporto e, dunque, per la legittima effettuazione delle operazioni di autotrasporto, è richiesta la preventiva compilazione della scheda di trasporto. Analoghe considerazioni valgono anche nelle ipotesi in cui il contratto di trasporto, pur risultando stipulato in forma scritta e presentando tutti gli elementi essenziali richiesti, no rechi data certa a norma dell art. 6, comma 1, del D. Lgs. 286/05, così come modificato dal D. Lgs. 214/08. Oltre ai documenti indicati nell art. 3 del DM 554/2009, sono considerati documenti equipollenti alla scheda di trasporto ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali, o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al decreto stesso Nel caso in cui il documento equipollente non contenga alcune delle informazioni richiamate nella scheda di trasporto, dovrà essere integrato prima dell inizio del trasporto. Ove tale integrazione non sia possibile, perché il contenuto del documento non è modificabile in virtù di espresse previsioni normative o fiscali, il documento deve essere accompagnato dalla scheda di trasporto, che potrà contenere le sole indicazioni mancanti
COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO CONSERVAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO LUOGHI DI SCARICO ESENZIONI RELATIVE AI TRASPORTI DI COLLETTAME MANCATA O INCOMPLETA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO MANCANZA DELLA SCHEDA DI TRASPORTO A BORDO DEL VEICOLO La scheda di trasporto, ovvero ogni altro documento considerato ad essa equipollente, deve essere compilata e sottoscritta a cura del committente o di un suo delegato, ad eccezione del vettore, prima dell inizio del trasporto. Se dopo l inizio del trasporto si verifichino variazioni della merce trasportata, del luogo di scarico ovvero qualsiasi altra variazione relativa ai dati contenuti del documento, il vettore p il conducente possono intervenire sul documento di trasporto stesso, avendo cura di annotare tali variazioni nell apposito spazio riservato a osservazioni varie. In nessun caso, invece, potranno essere cancellate o manomesse le indicazioni originariamente apposte sul documento da parte del committente o di un suo delegato. La scheda di trasporto deve essere conservata in originale, a cura del vettore e del conducente, a bordo del veicolo adibito al trasporto di cose in conto terzi per tutta la durata del trasporto. Nei casi in cui siano previsti più luoghi di scarico, potrà essere compilata, a cura del committente, un unica scheda di trasporto recante l indicazione dei diversi luoghi oggetto di scarico, ovvero più schede di trasporto per quanti sono i luoghi di scarico. Tale disposizione è da intendersi riferita ad una operazione effettuata mediante uno stesso veicolo, sul quale sono caricate partite di merci, ciascuna di peso inferiore alle 5 tonnellate, individuabili da idonea documentazione presente sul veicolo medesimo. Le ipotesi di trasporto di collettame sono caratterizzate dalla presenza di più partite di piccole di piccole entità, anche della stessa tipologia merceologica, che sono commissionate da più mittenti e trasportate da un unico vettore. La sanzione amministrativa di cui all art. 7-bis, comma 4, del D. Lgs. 286/05 deve essere applicata in ogni caso al committente, anche quando la scheda di trasporto è compilata da un suo delegato. Alla stessa sanzione sono soggetti anche il vettore o il conducente, qualora, durante l effettuazione del trasporto, al verificarsi di situazioni che impongono variazione del contenuto dei dati riportati nella scheda di trasporto, non annotino, ovvero annotino in maniera incompleta o non veritiera, la variazione stessa. La stessa sanzione si applica, altresì, al vettore o agli altri soggetti della filiera che alterino il contenuto della scheda di trasporto originariamente definita dal committente. La sanzione di cui all art. 7-bis, comma 5, del D. Lgs. 286/05 è applicata al a carico del conducente del veicolo tenuto alla conservazione del documento, mentre il proprietario del veicolo ed il vettore rispondono in solido. Il veicolo sottoposto a Fermo Amministrativo ai sensi dell art. 214 C.d.S. potrà essere riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, entro 15 giorni successivi all accertamento, ovvero altra documentazione alternativa o equipollente. Qualora l esibizione non sia avvenuta entro il predetto termine, l Ufficio dal quale dipende l agente accertatore procede all applicazione della sanzione a carico del committente ai sensi dell art. 7-bis, comma 4, del D. Lgs. 286/05, notificando il relativo verbale entro i 90 giorni successivi alla scadenza del predetto termine. Se l esibizione di un documento di trasporto non sia avvenuta entro i termini prescritti (15 giorni), dopo l applicazione dell ulteriore sanzione di cui all art. 7-bis, comma 4, del D. Lgs. 286/05 a carico del committente, il veicolo deve essere comunque restituito all avente diritto.
CIRCOLAZIONE SENZA AVERE LA SCHEDA DI TRASPORTO Articolo 7-bis, comma 5, D. Lgs. 286/05 Circolava alla guida del predetto autoarticolato trasportando un carico di merci per conto di terzi costituito da, senza essere munito della scheda di trasporto, ovvero di copia del contratto redatto in forma scritta o di altra documentazione equivalente idonea. Il conducente può condurre il veicolo fino a dove resterà sottoposto a Fermo Amministrativo fino alla presentazione della documentazione prescritta dalla normativa vigente. Sanzione amministrativa: 40,00 Sanzioni accessorie: Fermo Amministrativo del veicolo fino all esibizione della scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta o documentazione equivalente. Articolo 7-bis, comma 4, D. Lgs. 286/05 Quale committente del trasporto di merci per conto di terzi costituito da ed effettuato con il veicolo targato e condotto da ometteva di compilare la scheda di trasporto come prescrive l art. 7-bis del D. Lgs. n. 286/05. Infrazione emersa a seguito di contestazione di cui all art. 7-bis D. Lgs. n. 286/05 effettuata il giorno con verbale n.. Sanzione amministrativa: 600,00 NOTA: L articolo 7-bis, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 prescrive che Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro - Chiunque, durante l effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente, ai sensi del comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120 euro. All atto dell accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equivalente. La scheda di trasporto ovvero, in alternativa, il contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, l ufficio dal quale dipende l organo accertatore, provvede all applicazione della sanzione di cui al comma 4, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214 e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Verbale di fermo amministrativo con affidamento in custodia al proprietario/conducente (Circolare 21/9/2007) OGGETTO: VERBALE DI FERMO AMMINISTRATIVO ED AFFIDAMENTO IN CUSTODIA ai sensi dell art. 214 CDS, per accertata violazione dell art. CDS con il veicolo tipo targato telaio In data alle ore in località Comune di Provincia di Noi sottoscritti appartenenti all Ufficio di cui sopra, abbiamo proceduto al Fermo Amministrativo del veicolo in oggetto indicato in seguito alla violazione dell art. CDS, contestata con verbale n. odierno a carico di nato a in data. Il veicolo in oggetto, ai sensi dell art. 214, comma 1 CDS viene affidato in custodia a nato a e residente in via/piazza in qualità di: CONDUCENTE PROPRIETARIO Il custode si impegna a trasportare, depositare e custodire il veicolo presso posto al di fuori della sede stradale e non soggetto a pubblico passaggio. Si da atto che il custode si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché sia impedito a chiunque l utilizzo o lo spostamento del veicolo, facendo, altresì, tutto il possibile per evitare il danneggiamento o il deterioramento dello stesso Al riguardo il custode si impegna ad asportare le chiavi dal veicolo e a custodirle in luogo sicuro. Il custode consente che gli organo di Polizia possano verificare, in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, anche accedendo alla sua proprietà privata, l osservanza degli obblighi di custodia di cui agli articoli 334 e 335 del Codice Penale. Il custode è altresì reso edotto delle conseguenze penali previste per chiunque disperde, distrugge, sottrae o utilizza senza autorizzazione le cose che gli sono state affidate in custodia. Le spese sostenute per la custodia e altre operazioni pertinenti alla stessa, sono a completo ed esclusivo carico del custode che sottoscrive il presente atto. L ufficio di Polizia procedente è ritenuto estraneo ad ogni rapporto con l eventuale incaricato al recupero del veicolo. Il documento di circolazione viene - non viene ritirato ed allegato agli atti dell ufficio. CONDIZIONI GENERALI DEL VEICOLO CARROZZERIA INTERNI PNEUMATICI COND. GENERALI Ottima Buoni Buoni Ottime Normale Macchiati Discreti Buone Strisciata Lacerati Pessimi Discrete Ammaccata Mancanti Mancanti Pessime Con la sottoscrizione del presente atto il proprietario o il conducente nominato custode, è reso edotto della circostanza che, trascorso il periodo di fermo, i sigilli non possono essere rimossi senza l intervento di un organo di polizia stradale. Si autorizza, pertanto, il custode a condurre il veicolo dal luogo di custodia all ufficio di polizia di per la via più breve, dal giorno successivo al termine del periodo di fermo amministrativo. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. al Prefetto-Ufficio Territoriale del Governo di ovvero, in alternativa, al Giudice di pace di. il custode verbalizzanti
Verbale di fermo amministrativo con affidamento in custodia a custode acquirente (Circolare 21/9/2007) OGGETTO: VERBALE DI FERMO AMMINISTRATIVO ED AFFIDAMENTO IN CUSTODIA ai sensi dell art. 214 CDS, per accertata violazione dell art. CDS con il veicolo tipo targato telaio In data alle ore in località Comune di Provincia di Noi sottoscritti appartenenti all Ufficio di cui sopra, abbiamo proceduto al Fermo Amministrativo del veicolo in oggetto indicato in seguito alla violazione dell art. CDS, contestata con verbale n. a carico di nato a in data residente a in via visto che: - il conducente/proprietario ha rifiutato la custodia, - non è stato possibile affidarlo in custodia al conducente/proprietario perché sprovvisti dei prescritti requisiti, il veicolo in oggetto indicato, ai sensi dell art. 214, comma 1 CDS, viene affidato in custodia a: affinché lo custodisca nei propri locali siti in via n. Il custode è tenuto a conservare il veicolo nelle medesime condizioni in cui gli è stato affidato. Si da atto che il custode si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché sia impedito a chiunque l utilizzo o lo spostamento del veicolo, facendo, altresì, tutto il possibile per evitare il danneggiamento o il deterioramento dello stesso Al riguardo il custode si impegna ad asportare le chiavi dal veicolo e a custodirle in luogo sicuro. Il custode consente che gli organo di Polizia possano verificare, in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, anche accedendo alla sua proprietà privata, l osservanza degli obblighi di custodia di cui agli articoli 334 e 335 del Codice Penale. Il custode è altresì reso edotto delle conseguenze penali previste per chiunque disperde, distrugge, sottrae o utilizza senza autorizzazione le cose che gli sono state affidate in custodia. Il documento di circolazione viene - non viene ritirato ed allegato agli atti dell ufficio.
CONDIZIONI GENERALI DEL VEICOLO SCHEDA DI DESCRIZIONE DELLO STATO DEL VEICOLO N. Voce Sottovoci 1 Targa Numero targa 2 Tipo veicolo (1) Veicolo 2.1 storico/collezionistico 3 Data entrata deposito 3.1 Deposito (Identificazione/località) 4 Motivo del deposito (2) 5 Numero verbale 6 Carrozzeria anteriore Idonea 7 Carrozzeria posteriore Idonea 8 Carrozzeria superiore Idonea 9 Carrozzeria laterale dx Idonea 10 Carrozzeria laterale sn Idonea 10.1 Veicolo bruciato Bruciato 11 Motore Funzionante Distrutto/Mancante 11.1 Chilometri percorsi Dato non disponibile 12 Pneumatici Presente Distrutto/Mancante 13 Ruota di scorta Presente Distrutto/Mancante 14 Faro anteriore dx Presente Distrutto/Mancante 15 Faro anteriore sn Presente Distrutto/Mancante 16 Faro posteriore dx Presente Distrutto/Mancante 17 Faro posteriore sn Presente Distrutto/Mancante 18 Batteria Presente 19 Selleria Idonea 20 Carta di circolazione/certificato d'idoneità tecnica Presente Distrutto/Mancante/Non disponibile 20.1 Telaio Presente N. Dato non disponibile Paese di immatricolazione 20.2 Origine Dato non disponibile Data di prima 20.3 immatricolazione Dato non disponibile 20.4 Casa costruttrice Dato non disponibile 20.5 Modello Dato non disponibile 20.6 Specifica del modello Dato non disponibile (1) Dovranno essere utilizzati solo i seguenti termini: CICLOMOTORE, MOTOCICLO, ALTRO MOTOVEICOLO, AUTOVETTURA, AUTOCARRO, AUTOBUS, TRATTORE STRADALE, CAMPER, ALTRO AUTOVEICOLO, ROULOTTE, MACCHINE AGRICOLE, RIMORCHIO, VEICOLO NON RICICLABILE. (2) Specificare: FERMO, SEQUESTRO, CONFISCA
Con la sottoscrizione del presente atto il custode è reso edotto della circostanza che, trascorso il periodo del fermo amministrativo, i sigilli su di esso apposti non possono essere rimossi senza l intervento di un organo di polizia stradale. Si autorizza, pertanto, a condurre il veicolo presso per la via più breve, dal giorno successivo al termine del periodo di fermo amministrativo per la rimozione dei sigilli. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. al Prefetto-Ufficio Territoriale del Governo di ovvero, in alternativa, al Giudice di pace di il custode verbalizzanti il conducente DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (art. 48 DPR n. 445/2000) Il sottoscritto/a, nato/a il e residente a (tel. ), nella qualità di proprietario/usufruttuario/acquirente con patto di riservato dominio/utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo (tipo marca - modello) targato, sottoposto a: _ fermo amministrativo ai sensi dell art. del Codice della Strada; _ sequestro amministrativo ai sensi dell art. del Codice della Strada; consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, al fine di ottenere l affidamento in custodia giudiziale del predetto veicolo. ---------------------- d i c h i a r a _ di non essere sottoposto a misure di sicurezza detentive né a misure di prevenzione _ di avere disponibilità, a titolo di, di un luogo idoneo, sito in via n., per la custodia del veicolo indicato. Addì firma dell avente diritto ================================================================== La presente dichiarazione, non obbligatoria, è rilasciata al fine di ottenere l affidamento in custodia del veicolo sopra indicato (Rif. verbale nr. ). Le informazioni riportate nell atto sono ad uso esclusivo della Pubblica Amministrazione. La firma è stata apposta alla presenza del sottoscritto Pubblico Ufficiale. Addì Il Pubblico Ufficiale
LA NUOVA LISTA DI CONTROLLO UTILIZZATA DALLA POLIZIA STRADALE Il D.M. 04 dicembre 2008 ha approvato il modello di lista di controllo per agevolare e rendere uniformi le procedure di accertamento, nell ambito degli accertamenti svolti su strada, in attuazione del D. Lgs. 144/08 Il Ministero dell Interno con circolare n. 300/A/1/38594/111/20/3 del 19 gennaio 2009, relativa ai Regolamenti CE n. 561/06 e CEE n. 3821/85, ha disposto che La predetta lista, di cui si allega il modello, dovrà obbligatoriamente essere compilata ogni volta che viene effettuato un controllo su strada di veicoli immatricolati in Italia e all Estero adibiti ai trasporti merci o persone sottoposti alle normative comunitarie sopra richiamate, indipendentemente dall accertamento di violazioni stradali - Il documento non dovrà essere consegnato all utente oggetto del controllo - Qualora siano redatti verbali di contestazione, una copia della lista di controllo dovrà essere allegata ai verbali stessi. Con circolare n. 300/A/6760/09/108/13/8 del 04 giugno 2009 è stata introdotta una nuova versione di modello di lista di controllo e la sezione F1, nella documentazione di trasporto esibita, annovera proprio la <SCHEDA DI TRASPORTO>.