La copertura assicurativa della Suva La preghiamo di esporre le presenti informazioni in un luogo ben visibile a tutti i dipendenti della Sua azienda.
Le cose importanti da sapere Copertura assicura tiva I dipendenti di un azienda sono automaticamente assicurati alla Suva contro gli infortuni e le malattie professionali. Per i cittadini dell UE o per i cittadini svizzeri domiciliati in un paese dell UE vi possono essere disposizioni particolari. Per eventuali chiarimenti consigliamo di rivolgersi all Ufficio del personale. Sicurezza sul lavoro I lavoratori sono tenuti per legge ad assecondare il datore di lavoro nell attuazione delle disposizioni antinfortunistiche. In particolare, devono ado perare i dispositivi di protezione individuale e usare correttamente i dispositivi di sicurezza; questi ultimi non vanno rimossi o mo di ficati senza l autorizzazione del datore di lavoro. Il datore di lavoro deve inoltre informare, consultare e coinvolgere i lavoratori prima di prendere una decisione in merito alla sicurezza sul lavoro. Notificare quanto prima possibile gli infortuni Gli infortuni sul lavoro, gli infortuni non professionali e le malattie professionali vanno notificati al superiore diretto o alla direzione aziendale e questo anche se non comportano l interruzione del lavoro. Il ritardo della notifica potrà comportare la riduzione parziale delle prestazioni assicurative. Premi Il datore di lavoro paga i premi per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Egli può comunque dedurre dal salario del lavoratore i premi per l assicurazione contro gli infortuni non professionali. Per conoscere l attuale importo della detrazione dal salario, potrà rivolgersi al Suo datore di lavoro o all Ufficio del personale. Effetti della copertura assicurativa Infortuni sul lavoro e malattie professionali I lavoratori, gli apprendisti e i praticanti sono assicurati d obbligo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali durante l esercizio della loro attività lavorativa. Infortuni non professionali I dipendenti che lavorano presso un datore di lavoro per almeno 8 ore la settimana sono assicurati d obbligo anche contro gli infortuni non professionali. I dipendenti occupati a tempo parzi a le, la cui durata di lavoro presso uno stesso datore di lavoro è inferiore alle 8 ore settimanali, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro, le ma lattie professionali e gli infortuni mentre ci si reca o si ritorna dal lavo ro; non sono assicurati, invece, contro gli infortuni non professionali. Durata della copertura assicurativa Per il lavoratore assicurato contro gli infortuni professionali e non profes - sio nali, l assicurazione inizia il giorno in cui comincia o avrebbe dovuto cominciare l attività lavorativa. Se deve intraprendere il tragitto per recarsi al lavoro già il giorno precedente, l assicurazione inizia nel momento in cui egli si avvia al lavoro; termina allo spirare del 30º giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto ad almeno la metà del salario o alle prestazioni sostitutive del salario (indennità giornaliera in caso di infortunio, malattia ecc.). Le indennità giornaliere per malattia versate da un assicurazione indennità giornaliera collettiva o individuale non sono più considerate come salario sostitutivo dopo l avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
Per il lavoratore assicurato soltanto contro gli infortuni sul lavoro e le ma - lat tie professionali, l assicurazione inizia nel momento in cui egli si avvia al lavoro e termina nel momento in cui l assicurato, cessato il lavoro, ha concluso il tragitto che deve compiere per tornare a casa. Prestazioni assicurative In caso di malattia professionale o di infortunio, i lavoratori assicurati alla Suva hanno diritto alle seguenti pre - stazioni: Prestazioni sanitarie e rimborso delle spese cura medica ambulatoriale o in o- spedale (sala comune), con libera scelta del medico, del dentista ecc. mezzi o apparecchi idonei a compensare un pregiudizio fisico o funzio nale (per es. protesi) risarcimento del danno alle cose che sostituiscono una parte del corpo o una sua funzione (per es. protesi) spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio illimitate in Svizzera e, con alcune restrizioni, anche all estero se necessarie dal punto di vista medico. Riabilitazione globale La persona vittima di un grave infortunio che, dopo la dimissione dall ospedale per casi acuti necessita di riabilitazione globale, potrà usufruire della necessaria assistenza nelle Cliniche di riabilitazione della Suva a Bellikon e Sion. L obiettivo è quello di recuperare quanto più possibile lo stato di salute dell infortunato e di favorirne il reinserimento sociale e professionale. Prestazioni in contanti Indennità giornaliera: 80 % dell ultimo salario percepito prima dell infortunio a partire dal 3 giorno susseguente l infortunio e scalata in funzione del grado dell inabilità lavorativa. Rendita d invalidità: fino a massimo l 80 % del guadagno assicurato, scalata in funzione del grado dell incapacità di guadagno. Se sono soddisfatti i relativi requisiti di legge si versano inoltre gli assegni per grandi invalidi. Indennità per menomazione dell integrità: prestazione unica in contanti per una menomazione impor - tante e durevole all integrità fisica o mentale conseguente ad in fortunio o a malattia professionale. L indennità non deve superare l ammontare massimo del guadagno annuo assicurato il giorno dell infortunio ed è scalata secondo la gravità della menomazione. Rendita per i superstiti: le vedove e i vedovi hanno diritto al 40 % del guadagno assicurato; gli orfani di un genitore al 15 % e gli orfani di entrambi i genitori al 25 % del guadagno assicurato; ai coniugi divorziati aventi diritto al sostentamento spetta sino al 20 % del guadagno assicurato. L ammon tare globale di tali rendite non può su perare il 70 % (ovvero il 90 % nel caso di coniugi divorziati aventi diritto al sostentamento) del guadagno assicurato. Indennità di rincaro: chi beneficia di una rendita d invalidità, di una ren - dita vedovile o di una rendita per orfani ha diritto all indennità di rincaro. Per il calcolo dell indennità giornaliera è considerato guadagno assicurato l ultimo salario percepito prima dell infortunio; per il calcolo delle rendite fa stato il guadagno realizzato durante l anno precedente l infortunio. Il Consiglio federale fissa l importo massimo del guadagno assicurato. Riduzione delle prestazioni assicurative Per gli infortuni professionali e gli infor tuni non professionali si possono ridurre o rifiutare le prestazioni: eccetto il contributo alle spese funerarie fissato per legge in caso di decesso, non vi è diritto a prestazioni assicurative per le lesioni che l assicurato si è procurato intenzionalmente;
le prestazioni in contanti possono essere ridotte o rifiutate nei casi particolarmente gravi se l assicurato si infortuna commettendo un crimine o un delitto. Nel caso di infortuni non professionali vale inoltre: se l assicurato ha provocato l infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere sono ridotte per legge durante i primi due anni successivi all infortunio; se l assicurato si infortuna perché si è esposto a un pericolo straordinario o in seguito a un atto temerario, vi potrà essere a seconda della fattispecie o il rifiuto totale delle prestazioni assicurative o la ri du zione di almeno il 50 % delle pres tazioni in contanti. Assicurazione mediante convenzione Il lavoratore assicurato d'obbligo contro gli infortuni non professionali può prolungare l assicurazione mediante convenzione fino a un massimo di sei mesi consecutivi. Ciò permette di evitare delle lacune assicurativa che potrebbero verificarsi per esempio in caso di congedo non pagato oppure se, alla presenza di un incapacità lavorativa completa o parziale, il salario o le prestazioni sostitutive del salario (indennità giornaliera in caso di infortunio, malattia ecc.) non raggiungono insieme il 50 percento dell ultimo salario percepito. L'assicurazione deve essere stipulata al più tardi il 30 giorno successivo a quello in cui cessa il diritto ad almeno la metà del salario. Il premio ammonta attualmente a 45 franchi mensili. Può stipularla in modo rapido e semplice all indirizzo Internet www.suva.ch/assicurazione-convenzionale. Se desidera maggiori informazioni può rivolgersi alla più vicina agenzia Suva. L assicurazione mediante convenzione accorda le medesime prestazioni garantite dall assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali. L'assicurazione convenzionale non copre il rischio d infortunio professionale durante l esercizio di un attività lucrativa dipendente o indipendente. Assicurazione facoltativa per imprenditori Chi svolge attività lucrativa indipendente nella sfera di competenza della Suva può stipulare l assicurazione per imprenditori (assicura zione facoltativa se con do LAINF). www.suva.ch/afi Assicurazione infortuni per disoccupati La persona disoccupata che ha diritto all indennità per disoccupazione è assicurata d obbligo alla Suva contro gli infortuni. Assistance Per notifiche di casi o per emergenze al di fuori degli orari d ufficio ci si potrà rivolgere ad Assistance SuvaCare, tel. 0848 724 144. Informazioni Se desidera maggiori informazioni, potrà rivolgersi al Suo datore di lavoro oppure alla più vicina agenzia Suva (tel. 0848 820 820).
Suva Casella postale, 6002 Lucerna Telefono 041 419 58 51 www.suva.ch Codice 1807.i Edizione: febbraio 2014