INSEGNAMENTO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE I LEZIONE IX FASE INTRODUTTIVA E FASE ISTRUTTORIA DEL PROCESSO DI COGNIZIONE PROF. ROMANO CICCONE
Indice 1 La Costituzione In Giudizio -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 Mancata O Ritardata Costituzione Delle Parti --------------------------------------------------------------------------- 6 3 La Fase Istruttoria Del Processo Di Cognizione -------------------------------------------------------------------------- 8 2 di 10
1 La costituzione in giudizio L'atto di citazione, come più volte rilevato, é un atto doppiamente recettizio, in quanto destinato sia al convenuto che al giudice. Se con la notificazione l'attore porta a conoscenza del convenuto la citazione, procedimento diverso deve seguire per portare il prefato atto a conoscenza del giudice. Ed invero, così come chiaramente statuito dall'art. 165 c.p.c. L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163 bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale. Qualora l'attore non ottempera a tale formalità, il cancelliere ha l'obbligo di non ricevere la costituzione; eventuali irregolarità relative alla costituzione in giudizio possono essere sollevate dalla controparte o di ufficio dal giudice solo nella prima udienza. Obblighi diversi incombono sul convenuto per la sua costituzione in giudizio; l'art. 166 c.p.c. dispone, che il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi previsti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163 bis c.p.c., o venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168 bis quinto comma c.p.c., depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'art. 167 c.p.c. con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione. Il nostro legislatore individua anche il contenuto della comparsa di risposta del convenuto, statuendo nell'art. 167 c.p.c. che in essa questi deve: a) proporre tutte le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento delle proprie richieste; 3 di 10
b) indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione; c) formulare le conclusioni; d) proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Qualora risulta omesso o assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla (restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente all'integrazione); e) chiedere, a pena di decadenza, la chiamata in causa di un terzo con contestuale richiesta di spostamento della prima udienza di comparizione. Ben si comprende come l'atto di costituzione, che determina il passaggio del convenuto da semplice parte del processo a parte attiva del processo, sia omologo e contrapposto all'atto di citazione. Il momento della costituzione delle parti in giudizio assume importanza anche per le notificazioni e le comunicazioni che, di fatto, saranno effettuate presso il procuratore-difensore costituito; nel caso in cui la parte sia costituita personalmente le stesse si faranno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria, o mediante notifica o mediante scambio documentato con il visto del procuratore. Il giudice può autorizzare, per singoli atti, che lo scambio o la comunicazione di cui sopra avvenga anche a mezzo telefax o posta elettronica, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. Altro momento processuale rilevante é l'iscrizione della causa nel ruolo generale eseguita dal cancelliere all'atto della costituzione dell'attore, o se questi non si é costituito, all'atto della costituzione del convenuto su presentazione della nota di iscrizione a ruolo. L'iscrizione avviene in ordine cronologico seguendo una numerazione progressiva, con l'assegnazione a ciascuna causa di un numero di ruolo. La parte che per prima si costituisce in giudizio é tenuta, ex D.P.R. 30/05/2002 n. 115, al pagamento di un contributo, il cd. contributo unificato, il cui importo si determina sul valore della causa; valore che deve essere dichiarato dalla parte nelle conclusioni del proprio atto. 4 di 10
Contemporaneamente, il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio nel quale inserisce la suindicata nota, copia dell'atto di citazione delle comparse o delle memorie su carta non bollata e, successivamente, i processi verbali di udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze. Una volta formato il fascicolo di ufficio, il cancelliere lo presenta al presidente del tribunale che, con decreto posto in calce alla nota di iscrizione a ruolo, designa il giudice istruttore dinanzi al quale le parti dovranno comparire; a meno che non decida egli stesso di istruire la causa. Nei tribunali divisi in più sezioni, il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente della sezione provvederà a designare il giudice istruttore. Qualora nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore non tiene udienza, la comparizione delle parti é rimandata di ufficio all'udienza immediatamente successiva. Particolarmente importante è il potere di differimento della prima udienza, per non più di quarantacinque giorni, riconosciuto al giudice istruttore già designato per esigenza del suo ruolo (ex art. 168 bis comma 5 c.p.c.). Tale facoltà viene riconosciuta per consentire al giudice istruttore di organizzare il proprio ruolo in modo tale da poter giungere alla fase preliminare del processo con una piena conoscenza degli atti di causa e del cd. thema decidendum. Detto differimento riveste una particolare importanza anche perché comporta la facoltà per il convenuto di costituirsi in giudizio venti giorni prima dell'udienza differita. La designazione del giudice istruttore é operante per tutto lo svolgimento del giudizio; soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente (ex art. 174 c.p.c.). 5 di 10
2 Mancata o ritardata costituzione delle parti Nel paragrafo precedente sono stati evidenziati i termini entro i quali attore e convenuto devono costituirsi; ma cosa accade se ambedue le parti o una di esse non si costituisce o si costituisce tardivamente? La parte che non si è costituita nei termini, può farlo fino alla prima udienza, sempre che l'altra parte si sia costituita nel proprio termine e abbia iscritto ritualmente la causa a ruolo; restano ferme, naturalmente, le preclusioni a carico del convenuto che non si é costituito in tempo in merito alla proposizione di domande riconvenzionali, alla chiamata del terzo in causa e alla proposizione delle eccezioni non rilevabili di ufficio. La parte che non si costituisce neanche alla prima udienza é dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore. di Conseguenze diverse si hanno in caso di mancata costituzione di entrambe le parti o tardiva costituzione delle stesse. In base all'art. 171 c.p.c. se nessuna della parti si é costituita, neanche tardivamente, la causa non é iscritta a ruolo e pertanto si avvia all'estinzione. Se vi é stata iscrizione a ruolo della causa con costituzione tardiva della parte, a cui non é seguita la costituzione dell'altra parte, il giudice designato terrà la prima udienza soltanto per ordinare la cancellazione della causa dal ruolo. In entrambi i casi, tuttavia, non si ha un'immediata estinzione della causa, ma si compie semplicemente un passo verso la fine del processo. Il giudizio, invero, entra in uno stato di quiescenza che dura un anno, decorrente dalla data di scadenza del termine per la costituzione del convenuto o dalla data del provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo. Entro questo termine il processo può essere riattivato da una delle parti che vi ha interesse, con la notificazione all'altra parte di un atto, cd. comparsa in riassunzione, che pur avendo i caratteri di una nuova citazione non introduce un nuovo giudizio ma che fa riprendere il procedimento quiescente. 6 di 10
In tal caso si avranno nuovi termini per la costituzione, il cui mancato rispetto da entrambe le parti determinerà l'estinzione immediata della causa; estinzione che si avrà anche in caso di mancata riassunzione della causa nel summenzionato termine di un anno. 7 di 10
3 La fase istruttoria del processo di cognizione Avvenuta la costituzione delle parti o di una parte sia ha per conclusa la fase introduttiva del processo di cognizione, nella quale si é avuto il contatto giuridico tra attore, convenuto e giudice. Si giunge, così, alla seconda fase, quella dell'istruzione della causa, nella quale si svolgono tutte quelle attività volte a rendere la causa matura per la decisione, mediante l'acquisizione degli elementi di fatto e il controllo e l'analisi degli aspetti giuridici rilevanti. Tale fase si articola in tre sottofasi, precisamente: trattazione della causa, ove si individuano e si discutono le questioni che si reputano rilevanti. In tale fase, si distinguono ulteriori due momenti, un primo, preparatorio, in cui il giudice istruttore verifica la regolarità della costituzione delle parti, e un secondo, di trattazione vera e propria (o trattazione in senso stretto), in cui le parti svolgono e precisano le rispettive domande e eccezioni; istruzione probatoria, ove vengo raccolte tutte le prove necessarie alle decisione; rimessione o riserva in decisione, in cui si ha il passaggio alla fase di decisione del processo. Protagonista principale della fase istruttoria é sicuramente il giudice istruttore, vero organo propulsore e coordinatore del processo di cognizione, la cui attività porta la causa ad essere matura per la decisione. Al giudice istruttore si riconoscono essenzialmente due categorie di poteri: il potere di direzione del procedimento e il potere di istruzione della causa. Per quel che concerne la direzione del procedimento, l'art. 175 comma 1 e 2 c.p.c. statuisce espressamente che Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento. Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali. Tra i suddetti poteri rientrano anche la cd. rimessione in termine di una parte o del contumace; sta di fatto che la parte che dimostra di essere incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile, può chiedere al giudice di essere rimessa nei termini. 8 di 10
Egualmente, anche il contumace che si costituisce in giudizio può chiedere al giudice di essere ammesso al compimento di attività ormai a lui precluse, laddove dimostri che la nullità della citazione o della notificazione gli ha impedito di avere conoscenza dell'instaurazione del processo o che la sua costituzione sia stata resa impossibile per causa a lui non imputabile. Su tali richieste il giudice valutati fatti e, ove occorre, valutate le prove provvede con ordinanza. In merito al potere di istruzione della causa, il legislatore dispone, ex art. 186 c.p.c. che sulle domande e sulle eccezioni delle parti il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni o può riservarsi di pronunciarli entro cinque giorni successivi; con la statuizione contenuta nell'art. 188 c.p.c., vieppiù, il giudice istruttore provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, terminata l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione. Resta inteso che il giudice istruttore é un organo autonomo e non un delegato del collegio, ovvero un soggetto titolare di poteri e attribuzioni riconosciutegli direttamente dalla legge. I provvedimenti con i quali il giudice istruttore assolve alle proprie funzioni e consente lo svolgimento e l'istruzione della causa assumono la forma dell'ordinanza, atto, come già in precedenza rilevato, che assolve proprio ad una funzione ordinatoria del processo. Al giudice istruttore, comunque, vengono riconosciuti anche altri poteri tra i quali é opportuno ricordare: 1. il potere di pronunciare con ordinanza le condanne a pene pecuniarie, ex art. 179 c.p.c. Tale ordinanza pronunciata in udienza in presenza dell'interessato e previa contestazione dell'addebito,m non é impugnabile; altrimenti il cancelliere la notifica al condannato, il quale, nel termine perentorio di tre giorni può proporre reclamo con ricorso allo stesso giudice che l'ha pronunciata. Il giudice valutate le giustificazioni addotte, pronuncia sul reclamo con ordinanza non impugnabile. Le ordinanze di condanna di cui sopra costituiscono titolo esecutivo. 2. il potere di porre una cauzione a carico di una parte, ex art. 119 c.p.c., ove si statuisce che il giudice nel provvedimento con il quale impone una cauzione, deve indicare l'oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire; 9 di 10
3. il potere di autorizzare provvedimenti cautelari in corso di causa; 4. potere di emettere provvedimenti anticipatori di condanna; così come disposto ad esempio dall'art. 186 bis c.p.c. ordinanza di pagamento di somme non contestate o dall'art. 186 ter c.p.c. istanza di ingiunzione. 10 di 10