ORIENTAMENTO PREVIDENZIALE FORENSE PER I GIOVANI E I NEO ISCRITTI AGLI ALBI E ALLA CASSA (aggiornato alla riforma entrata in vigore il 01.01.



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ORIENTAMENTO PREVIDENZIALE FORENSE PER I GIOVANI E I NEO ISCRITTI AGLI ALBI E ALLA CASSA (aggiornato alla riforma entrata in vigore il 01.01.10) OBBLIGO DICHIARATIVO: IL MODELLO/5 L invio del c.d. modello 5 (ossia dell apposito modulo con cui si comunicano alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense il reddito professionale netto ed il volume d affari Iva prodotti nell anno precedente) è obbligatorio: 1) per tutti gli avvocati (iscritti e non alla Cassa) che risultino iscritti all Albo nell anno (o frazione di anno) anteriore a quello della comunicazione (per gli avvocati iscritti all Albo nel 2009 l obbligo andrà adempiuto, per la prima volta, entro il 30 settembre 2010); 2) per i praticanti abilitati al patrocinio che risultino iscritti alla Cassa nell anno anteriore a quello della comunicazione (per i praticanti abilitati iscritti alla Cassa nel 2009 l obbligo andrà adempiuto, per la prima volta, entro il 30 settembre 2010). Detta comunicazione va inviata anche se l avvocato o praticante abilitato non sia titolare di partita IVA, non abbia presentato alcuna dichiarazione fiscale ed anche in caso di reddito professionale e volume di affari pari a zero oppure negativi. L iscrizione al solo Albo dei cassazionisti non esonera il professionista dall obbligo di invio del mod./5. Gli avvocati iscritti anche in altri Albi professionali devono assolvere agli obblighi dichiarativi e contributivi nei confronti della Cassa, salvo che non abbiano esercitato il diritto di opzione ovvero abbiano scelto di iscriversi a fini previdenziali ad altro Ente ove la legge lo consenta (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc). Tale diritto va esercitato e comunicato alla Cassa entro sei mesi dalla data di iscrizione all Albo degli avvocati. Anche gli avvocati che esercitano la professione all estero, se conservano l iscrizione in un Albo italiano, hanno l obbligo di inviare la comunicazione (indicando solo la parte di reddito e/o di volume di affare soggetta a tassazione in Italia). Sono altresì obbligati: i docenti universitari che abbiano mantenuto l iscrizione all Albo e optato per l insegnamento a tempo definito; i Giudici Onorari iscritti in un Albo professionale (anche se non iscritti alla Cassa); gli eredi di avvocati deceduti (qualora il decesso sia avvenuto in una data compresa tra il 1 marzo ed il 30 settembre il termine per l invio ed i versamenti connessi è prorogato di 6 mesi). Gli avvocati che si cancellino dagli Albi ed i praticanti abilitati che si cancellino dalla Cassa hanno l obbligo di inviare la prescritta comunicazione anche l anno successivo a quello della cancellazione. A decorrere dal 2009, al fine di incentivare l invio in via telematica del Mod./5 (dal sito www.cassaforense.it - area accesso riservata alla posizione previdenziale personale), la Cassa non ha più provveduto ad inviare il Mod./5 pre-compilato (con il nominativo ed i dati dell iscritto), limitandosi ad inviare ai Consigli dell Ordine ampie scorte di moduli cartacei non pre-compilati. Pertanto, chi non ha inteso procedere alla compilazione ed all invio telematico, peraltro semplicissimo ed esente da costi, avrà provveduto, previo ritiro del modulo cartaceo presso il Consiglio dell Ordine, a compilarlo interamente ed inviarlo a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento (entro il 30 settembre). Ai sensi dell art. 5 del Regolamento delle Sanzioni l omissione o l invio di una dichiarazione non conforme al vero comporta, per questo solo fatto, l obbligo di versare alla Cassa una sanzione pari ad euro 380,00; sanzioni ridotte sono invece previste in caso di ritardato invio o rettifica dei 1

dati reddituali (euro 95,00 se la comunicazione o la rettifica avviene entro trenta giorni dalla scadenza del termine; euro 190,00 se avviene dopo i trenta giorni ma entro il 31 dicembre dell anno in cui andava fatta; euro 250,00 se avviene dopo il 31 dicembre dell anno in cui andava fatta ma prima del ricevimento di una formale contestazione da parte della Cassa). L importo delle sanzioni è rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Inoltre, il ritardo oltre i 90 giorni o la non conformità al vero non seguita da rettifica entro 90 giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla Cassa al competente Consiglio dell Ordine per la valutazione disciplinare del comportamento dell iscritto. In ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata dalla Cassa a mezzo di raccomandata a.r., vanno segnalate al Consiglio dell Ordine ai fini della sospensione a tempo indeterminato dell iscritto dall esercizio professionale, da deliberarsi dal Consiglio dell Ordine con le forme del procedimento disciplinare. La sospensione è revocata quando l interessato dimostra di aver provveduto all invio della comunicazione dovuta. IL MODELLO/5-BIS Gli studi legali associati e le società tra professionisti sono tenuti ad inviare, entro il 30 settembre di ogni anno, il Mod. 5/bis nel quale viene comunicato il dato reddituale complessivo dell anno solare precedente e le quote di partecipazione di ogni singolo socio o associato. Il mancato invio non comporta sanzioni; l invio non esonera però l avvocato dall obbligo di invio del mod./5 individuale. La copia del Modello 5/bis può essere ritirata presso il Consiglio dell Ordine e, una volta compilato, dovrà essere spedito alla Cassa esclusivamente a mezzo raccomandata. L ISCRIZIONE OBBLIGATORIA L Iscrizione alla Cassa Forense è obbligatoria per gli iscritti all Albo degli avvocati che, indipendentemente dall età anagrafica, raggiungano e/o superino uno dei due limiti reddituali (IRPEF o IVA) fissati dal Comitato dei Delegati per l accertamento dell esercizio continuativo della professione; in tal caso l iscritto all Albo dovrà inviare la domanda di iscrizione alla Cassa entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello di raggiungimento dei minimi di cui sopra. Qualora un avvocato abbia raggiunto o superato anche uno solo dei minimi reddituali del 2009, fissati in euro 9.000,00 di reddito professionale netto ed euro 13.500,00 di volume d'affari, la domanda dovrà essere inviata entro il 31.12.2010. I minimi reddituali per il 2010 sono stati invece fissati: 10.000,00 reddito irpef netto e 15.000,00 volume affari iva.. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto la Giunta Esecutiva della Cassa provvederà all iscrizione d ufficio ed, in tale ipotesi, il professionista sarà tenuto a pagare, in aggiunta ai contributi arretrati, anche una penalità (pari al 50% dei contributi evasi), una sanzione e gli interessi di mora. Gli effetti dell iscrizione decorreranno, in ogni caso, dal 1 gennaio dell anno solare in cui si è raggiunto o superato il minimo di reddito IRPEF o del volume d affari IVA. L ISCRIZIONE FACOLTATIVA 2

L iscrizione alla Cassa è facoltativa per gli avvocati che non abbiano l obbligo di iscrizione (per non aver raggiunto i limiti reddituali previsti) e per i praticanti abilitati al patrocinio (che non hanno mai l obbligo di iscrizione, neanche in caso di superamento dei limiti reddituali). I praticanti abilitati iscritti alla Cassa sono esonerati dalla prova dell esercizio continuativo della professione per tutto il periodo della pratica forense e, dall anno successivo a quello di iscrizione alla Cassa, sono tenuti all invio del Mod./5. Non è ammessa l iscrizione alla Cassa per gli avvocati che risultino iscritti agli elenchi speciali e che, pertanto, esercitano la professione nell ambito di un rapporto di impiego. I praticanti senza patrocinio non possono iscriversi alla Cassa. INDICAZIONI PER L ISCRIZIONE L Avvocato o il Praticante Abilitato che intenda iscriversi alla Cassa dovrà: a) compilare l apposito modulo di domanda (diverso a seconda se il professionista sia Avvocato o Praticante abilitato), che è scaricabile dal sito internet www.cassaforense.it (area modulistica assistenziale) o reperibile presso il Consiglio dell Ordine; b) portare il modulo già compilato presso il Consiglio dell Ordine di appartenenza per l apposita certificazione in calce da parte del Consigliere Segretario; c) trasmettere la domanda a mezzo raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense Servizio Iscrizioni e Prestazioni Via E. Quirino Visconti n.8 00193 Roma LA C.D. ISCRIZIONE CON EFFETTO RETROATTIVO L iscrizione con effetto retroattivo può essere richiesta dall Avvocato o dal Praticante abilitato, a pena di decadenza, contestualmente alla domanda di iscrizione e solamente quando ricorrano le seguenti condizioni: 1) che per l interessato si tratti di prima iscrizione alla Cassa; 2) che l interessato non abbia compiuto il 40 anno di età alla data da cui decorre l iscrizione; 3) che l interessato sia in regola con l'invio delle comunicazioni obbligatorie; 4) che l interessato non abbia commesso l'infrazione all'obbligo di presentazione della domanda di iscrizione entro il termine del 31 dicembre dell anno successivo a quello di superamento di uno dei due minimi reddituali (IRPEF o IVA). L'iscrizione con effetto retroattivo può essere richiesta per un massimo di 9 anni e precisamente: a) per i primi tre anni di iscrizione all'albo; b) per gli anni di iscrizione al Registro dei Praticanti Abilitati (massimo sei). Per gli anni relativi alla pratica forense con abilitazione al patrocinio la domanda deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla comunicazione relativa al proprio reddito professionale netto ed al volume d affari, anche se pari a zero, per ogni anno di praticantato con abilitazione, nella tabella contenuta nel prospetto iniziale della domanda. 3

Per beneficiare degli effetti della retrodatazione l'interessato dovrà provvedere, a pena di decadenza del diritto, entro sei mesi dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda, al pagamento in unica soluzione dei contributi dovuti per gli anni compresi nell'iscrizione retroattiva e dei relativi interessi, come precisati nella comunicazione di accoglimento della domanda. Su richiesta dell'interessato, che in tal caso dovrà barrare l apposita casella predisposta sul modulo di iscrizione, la Giunta Esecutiva può concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualità, con l'aggiunta degli ulteriori interessi. L iscrizione alla Cassa relativamente al periodo retroattivo può venire rettificata, su domanda dell interessato e con apposita delibera della Giunta Esecutiva, per un numero inferiore o superiore di anni rispetto a quelli indicati in sede di prima istanza, purchè la richiesta di rettifica pervenga prima della delibera di iscrizione alla Cassa oppure entro 6 mesi dalla stessa. Il periodo relativo alla retroattività dell iscrizione alla Cassa può essere revocato d ufficio (a seguito del mancato pagamento dei contributi dovuti per il periodo retroattivo) oppure a domanda del professionista. IL RISCATTO Sono legittimati ad avvalersi dell istituto del riscatto: - gli avvocati ed i praticanti abilitati iscritti alla Cassa; - i cancellati dalla Cassa che abbiano conservato il diritto a pensione di vecchiaia ai sensi art. 2 della L. 576/80; - i titolari di pensione di inabilità; - i superstiti che, usufruendo di tale istituto, possano conseguire il diritto a pensione indiretta. Sono riscattabili i seguenti periodi: a) il periodo di corso legale della laurea in giurisprudenza; b) il periodo di servizio militare obbligatorio, per un massimo di due anni; c) i periodi di servizio civile sostitutivo e di servizio equiparato al servizio militare obbligatorio, per un massimo di due anni; d) il periodo di servizio militare prestato in guerra; e) il periodo di praticantato, con o senza abilitazione, anche se svolto all estero purchè ritenuto efficace ai fini del compimento della pratica, per un massimo di tre anni. Per esercitare il riscatto si dovrà compilare ed inviare per raccomandata alla Cassa l apposito modulo di domanda, scaricabile dal sito internet (area modulistica) o reperibile presso il Consiglio dell Ordine. Successivamente la Cassa comunicherà l avvenuto provvedimento di ammissione al riscatto indicando l importo da corrispondere; il pagamento potrà avvenire in unica soluzione (entro 6 mesi dal ricevimento della comunicazione di ammissione) oppure ratealmente in 5 anni (con gli interessi di mora). 4 Va evidenziato: a) che gli anni di riscatto vengono considerati come un periodo di maggiore anzianità e maggiore contribuzione solo ai fini pensionistici ma non anticipano la decorrenza di iscrizione alla Cassa; b) l onere di pagamento è proporzionato all età anagrafica ed ai redditi professionali (per cui conviene richiederlo prima possibile). AGEVOLAZIONI PER I GIOVANI, I PRATICANTI ED I NEO ISCRITTI ALL ALBO

Per le domande di iscrizione presentate successivamente al 1 gennaio 2009 e che comportano una decorrenza di iscrizione anteriore al compimento del 35 anno di età, il contributo minimo soggettivo di base e quello modulare sono ridotti alla metà per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa. Il contributo integrativo minimo, invece, è escluso per tutti gli anni di iscrizione corrispondenti al periodo di praticantato e per i primi cinque anni di iscrizione all Albo; per tali periodi il contributo integrativo sarà dovuto solo in proporzione all effettivo volume d affari dichiarato. PENALITA PER CHI SI ISCRIVE DOPO I 40 ANNI DI ETA Il praticante abilitato o l avvocato che si iscriva alla Cassa con decorrenza successiva al compimento del 40 anno di età, oltre a non poter usufruire della iscrizione con effetto retroattivo, non potrà beneficiare: a) della pensione di inabilità (liquidata all iscritto che divenga inabile in modo assoluto e permanente all esercizio professionale, a causa di malattia o infortunio, purchè l iscrizione alla Cassa sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40 anno di età e da almeno cinque anni); b) della pensione di invalidità (liquidata all iscritto la cui capacità all esercizio della professione sia ridotta a meno di un terzo, per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti dopo l iscrizione, purchè l iscrizione alla Cassa sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40 anno di età e da almeno cinque anni); c) della pensione indiretta (liquidata al coniuge superstite ed ai figli minorenni ed equiparati dell iscritto deceduto prima di aver raggiunto il diritto a pensione, purchè l iscrizione alla Cassa sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40 anno di età e da almeno dieci anni, anche se al momento del decesso l iscrizione è cessata da non più di tre anni). Chi si iscrive alla Cassa dopo il 40 hanno di età potrà accedere a tali trattamenti richiedendo, all atto dell iscrizione, di usufruire dell art. 14 della Legge 141/92, che prevede il pagamento di una speciale contribuzione, pari al doppio dei contributi minimi (soggettivo e integrativo) dell anno di presentazione della domanda, per ciascuno anno a partire dal compimento del 39esimo anno di età a quello anteriore alla decorrenza dell iscrizione. LA CESSAZIONE DELL ISCRIZIONE E LA REISCRIZIONE L iscrizione cessa d ufficio ed è disposta dalla Cassa: - per il praticante abilitato al patrocinio a decorrere dalla data di scadenza del periodo di abilitazione al patrocinio; - per l avvocato a decorrere dalla data di cancellazione da tutti gli Albi professionali forensi. Può avanzare domanda di cancellazione dalla Cassa: - il praticante abilitato al patrocinio, in qualsiasi momento, a prescindere dall'effettivo esercizio continuativo della professione forense; - l avvocato in caso di chiusura della partita IVA in conseguenza della definitiva cessazione dell'attivitá professionale; 5

- l avvocato che nel triennio anteriore alla presentazione della domanda abbia dichiarato un reddito professionale IRPEF netto e volume di affari IVA inferiori ai minimi stabiliti dal Comitato dei Delegati ai fini della continuità professionale. Il professionista cancellato dalla Cassa potrà in seguito reiscriversi ma non potrà avvalersi delle agevolazioni concesse a chi si iscrive per la prima volta (prima fra tutte l iscrizione con effetto retroattivo). Ulteriori approfondimenti sono facilmente reperibili sul sito www.cassaforense.it alla voce guida previdenziale ed è possibile accedere alla propria posizione nell area accesso riservato. Avv. IDA GRIMALDI (Componente il Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense - per il Distretto di Corte d Appello di Venezia) PER PROBLEMATICHE DEGLI ISCRITTI RELATIVE ALLA CASSA E QUESITI: Si riceve una volta al mese presso la sede dell Ordine a Palazzo Gualdo. Gli appuntamenti potranno essere fissati telefonando alla segreteria dell Ordine (0444 326317) Per quesiti urgenti inviare mail al seguente indirizzo: studio@idagrimaldi.it 6