Prescrizioni particolari IL DM 18/09/02 Il DM 18/09/02 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private" si applica a tutte le strutture sanitarie di nuova costruzione o esistenti anche se non soggette al controllo dei Vigili del Fuoco in base al DM 16/02/82: - strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno (ospedali); - strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno (case di cura); - strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio (ambulatori medici) Relativamente agli impianti elettrici il DM 18/09/02, ai titoli II e III, formula le seguenti prescrizioni: Quadro generale e quadri principali di distribuzione di piano Il quadro elettrico generale e quelli di piano devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio. il quadro di piano può essere installato in un locale compartimentato al fuoco o in un vano con pareti e porte resistenti al fuoco, in accordo con l'articolo 3.1 dello stesso DM, (REI 90 per edifici di altezza fino a 24 m e REI 120 per piani interrati e per edifici con altezza oltre 24 m).
Impianti elettrici Devono essere eseguiti a regola d'arte secondo i dettami della legge 186/68 ed alla legge 46/90 e devono possedere i seguenti requisiti: o non devono essere causa primaria di incendio o di esplosione e non devono costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento degli incendi; o devono presentare adeguate caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione e possibilità di intervento individuate nel piano di gestione delle emergenze; o non devono alimentare o costituire una via privilegiata di propagazione degli incendi (le condutture elettriche devono garantire un comportamento al fuoco compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali); o devono essere suddivisi in circuiti tra loro selettivi; o devono disporre di apparecchi di manovra installati in quadri elettrici ubicati in posizione protetta, con chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono. Alimentazione di sicurezza L'alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle parti di impianto indispensabili per la sicurezza delle persone deve essere garantita da un sistema di alimentazione si sicurezza. L'alimentazione di sicurezza, in funzione del tempo di intervento, può essere così classificata: classe 0 - Senza interruzione - Disponibile entro zero secondi (UPS); classe 0,15 - Interruzione brevissima - Disponibile entro 0,15 secondi (UPS); classe 0,5 - Interruzione breve - Disponibile entro 0,5 secondi (UPS); classe 15 - Interruzione media - Disponibile entro 15secondi (Gruppo elettrogeno); classe >15 - Interruzione lunga - Disponibile entro più di 15 secondi (Gruppo elettrogeno).
Servizi di sicurezza da alimentare - esempi di sorgenti adatte - autonomia richiesta - tipo di commutazione Secondo la Norma 64-8/7 V2 o tempi ad interruzione breve (non superiore a 0,5 s) o apparecchi elettromedicali specificati dal responsabile sanitario, illuminazione tavolo operatorio (lampade scialitiche o batterie - UPS o autonomia di 3 ore oppure di 1ora se commutabile su gruppo elettrogeno o commutazione automatica o tempi di interruzione media (non superiore a 15 s) (intervento se su quadro elettrico si verifica una diminuzione di tensione maggiore del 12% per tempi superiori ai 3 s) o illuminazione di sicurezza (vedi anche DM 18/09/02), locali con servizi essenziali o batterie - UPS - gruppo elettrogeno o autonomia maggiore o uguale a 24 ore oppure maggiore o uguale a 1 ora se i trattamenti e l'evacuazione sono completabili entro un ora o commutazione automatica o tempi di interruzione lunga (tempi superiori a 15 s ) o servizi ritenuti necessari dal progettista sentito il parere del direttore sanitario o gruppo elettrogeno o autonomia maggiore o uguale a 24 ore o commutazione automatica o manuale Secondo il DM 18/09/02 Se i locali ad uso medico sono considerati a maggior rischio in caso d'incendio devono poter disporre dei seguenti impianti di sicurezza: o allarme; o illuminazione; o rivelazione; o ascensori antincendio;
o impianti di estinzione incendi; o impianto di diffusione sonora. I tempi di interruzione e l'autonomia dell'alimentazione di sicurezza devono consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima e i tempi di interruzione sono stabiliti per ogni impianto come segue: o impianti di rilevazione e allarme antincendio automatica ad interruzione breve (interruzione <0,5 s; autonomia >30 minuti primi) o illuminazione di sicurezza automatica ad interruzione breve (interruzione <0,5 s; autonomia >2 ore) o ascensori antincendio ad interruzione media (interruzione <15 s; autonomia >2 ore) o impianti idrici antincendio ad interruzione media (interruzione <15 s; autonomia >2 ore) o impianto di diffusione sonora ad interruzione media (interruzione <15 s; autonomia >2 ore) I circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza, per evitare che un guasto elettrico ne possa compromettere il regolare funzionamento, devono essere separati ed indipendenti dagli altri circuiti non di sicurezza. Può rendersi necessario l'impiego di cavi multipolari distinti, canalizzazioni distinte, cassette di derivazione distinte o con setti separatori, materiali resistenti al fuoco, circuiti con percorsi diversi. Filtri a prova di fumo Per le strutture nuove o per quelle esistenti ma completamente rifatte devono essere provvisti dispositivi di intercettazione a comando manuale degli impianti elettrici, degli impianti di condizionamento e ventilazione e degli impianti di distribuzione dei gas medicali che interessano i compartimenti attigui al filtro. Si rende quindi necessaria l'installazione, in un quadro posizionato nel filtro stesso, di uno o più sezionatori per i circuiti elettrici. Un pannello di segnalazione dovrà inoltre indicare lo stato di funzionamento degli impianti elettrici, di distribuzione dei gas medicali, di allarme e spegnimento incendi installati nei compartimenti adiacenti.
Ascensori antincendio E' richiesto un elevatore antincendio (montalettighe) per tutte le strutture che contengono aree di tipo D ( aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale, nonché aree adibite ad unità speciali: terapia intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie, ecc..). Il vano corsa e il locale macchinario devono essere compartimentati almeno REI 120 e separati da quelli degli altri ascensori. e montacarichi. L'elevatore antincendio deve disporre di due alimentazioni elettriche di cui una di sicurezza con sistema di commutazione automatica in caso d'incendio, con intervento minore a 15 s e durata maggiore di due ore. I montanti di alimentazione devono resistere al fuoco per almeno due ore. Nelle strutture esistenti l'elevatore antincendio é richiesto solo se l'edificio ha altezza antincendio superiore a 12 m. Illuminazione di sicurezza L'illuminazione di sicurezza deve essere prevista almeno nei seguenti ambienti: o vie di esodo e uscite di sicurezza, compresa la relativa segnaletica di sicurezza ; o locali di cabine, quadri elettrici, sorgenti di impianti di produzione; o locali con servizi essenziali, quali locali macchinario ascensori, cucine, centrali di climatizzazione, centri di elaborazione dati o locali ad uso medico del gruppo 1 (almeno un apparecchio) e del gruppo 2 (almeno la metà degli apparecchi). L'illuminazione di sicurezza può essere ottenuta tramite gruppi centralizzati o apparecchi autonomi provvisti di batteria di accumulatori purché assicurino, almeno per quanto concerne l'illuminazione di sicurezza ai fini antincendio, il funzionamento per almeno 2 ore con ricarica completa degli accumulatori entro 12 ore.. Il livello di illuminamento minimo (deve essere raggiunto al 50% entro 5 s), il grado di uniformità, il grado di abbagliamento, e l'indice di resa cromatica della fonte luminosa é indicato dalla Norma UNI EN 1838.
Il DM 18/09/02 richiede all'impianto di illuminazione di sicurezza un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio nelle vie di esodo e nelle aree destinate a prestazioni medico sanitarie di tipo ambulatoriale in cui non é previsto il ricovero (aree di tipo C) e nelle aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale nonché nelle aree adibite ad unità speciali (aree di tipo D). Nota: il DM 18/09/02 richiede un'alimentazione automatica dell'illuminazione di sicurezza con tempi non superiori a 0,5 s in contrasto con quanto indicato dalla Norma CEI 64-8/7 che ammette una commutazione entro i 15 s. Per quanto concerne l'illuminazione di sicurezza ai fini antincendio prevale quindi il decreto ministeriale. Le strutture di seguito elencate, se di superficie inferiore a 500 m2, non sono soggette a tali prescrizioni. Per tali strutture sono previste specifiche prescrizioni (impianti elettrici a regola d'arte ed eventuale impianto elettrico d'allarme a comando manuale con dispositivi di segnalazione ottici ed acustici) al titolo IV: o ambulatori in genere o ospedali e case di cura, esistenti o di nuova costruzione, fino a 25 posti letto che erogano solo prestazioni a ciclo diurno (day-ospital) o case di cura esistenti fino a 25 posti letto Segnalazioni di sicurezza Per la segnaletica di sicurezza, con i segnali illuminati internamente o esternamente, la Norma UNI EN 1838 indica i livelli minimi di luminanza e il tempo in cui devono essere raggiunti al fine di consentirne una adeguata individuazione. Per quanto riguarda la segnaletica di sicurezza é in vigore il DLgs 493/96.
Obbligo di denuncia all'asl, all'arpa, o all'ispesl: Devono essere denunciati i seguenti impianti, mediante invio della dichiarazione di conformità (senza allegati) da parte del datore di lavoro, se sono presenti lavoratori subordinati o ad essi equiparati (attività soggetta alla Legge n. 547/55) e se: Impianto di terra o non si tratta di cabine e centrali di produttori o distributori di energia elettrica. Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche o si tratta di un edificio non autoprotetto e l'attività rientra fra quelle previste nella tabella A o B del DPR 689/59 o si tratta di un camino o di una struttura metallica all'aperto non autoprotetti Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri o la sostanza pericolosa rientra nella tabella B, colonna 1 del DM 22/12/58 ed é soggetta a una delle lavorazioni previste nella tabella B, colonna 2 del DM 22/12/58 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas o vapori o la sostanza pericolosa rientra nella tabella A, colonna 1 del DM 22/12/58, la sostanza é in lavorazione, il tipo di lavorazione rientra fra quelli previsti nella tabella A, colonna 2 del DM 22/12/58, la quantità in lavorazione é uguale o superiore a quella indicata nella tabella A, colonna 2 del DM 22/12/58 o La sostanza é in deposito e la quantità é uguale o superiore a quella indicata nella tabella A, colonna 3 del DM 22/12/58
Verifiche Verifiche iniziali Sull'impianto ultimato, prima della messa in servizio, si devono eseguire le verifiche iniziali di cui al Cap.61 della Norma CEI 64-8, per le quali si possono seguire le indicazioni fornite dalla Guida alle verifiche CEI - ISPESL 64-14. Inoltre, per i soli locali di gruppo 1 e 2, si devono effettuare le verifiche iniziali previste nella Sezione 710 art. 710.61 della Norma CEI 64-8. In seguito, ad intervalli prestabiliti, si devono effettuare verifiche periodiche. Le verifiche iniziali da effettuare nei locali ad uso medico, in aggiunta a quelle richieste dal Cap. 61 della Norma CEI 64-8 sono le seguenti: - prova funzionale dei dispositivi di controllo dell'isolamento di sistemi IT-M e dei sistemi di allarme ottico e acustico: questa prova consiste nell'accertare l'intervento dell'allarme ottico e acustico simulando che la resistenza verso terra scenda al di sotto di 50 kohm; - misure per verificare il collegamento equipotenziale supplementare (Norme CEI 710.413.1.6.2); - misure delle correnti di dispersione dell'avvolgimento secondario a vuoto e sull'involucro dei trasformatori per uso medicale: questa prova non é necessaria se é già stata eseguita dal costruttore del trasformatore per uso medicale, pur non essendo richiesta dalla Norma IEC 61558-2-15; - esame a vista per controllare che siano state rispettate le altre prescrizioni della sezione 710 della Norma CEI 64-8. Verifiche periodiche Di seguito sono indicate le verifiche periodiche e le relative scadenze da eseguire nei locali ad uso medico del gruppo 1 e 2.
Tipo di verifica Periodicità - Prova funzionale dei dispositivi di controllo dell'isolamento (sistemi IT-M) Semestrale - Controllo, mediante esame a vista, delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili Annuale - Esame delle misure per verificare il collegamento equipotenziale supplementare Triennale - Prova funzionale a vuoto dell'alimentazione dei servizi di sicurezza con motori a combustione Mensile - Prova funzionale a carico (minimo 30 minuti) dell'alimentazione dei servizi di sicurezza con motori a combustione Quadrimestrale - Prova funzionale dell'alimentazione dei servizi di sicurezza a batteria secondo le istruzioni del costruttore Semestrale - Prova dell'intervento, con I dn, degli interruttori differenziali - Annuale Verifiche di legge Ogni due anni o Luoghi a maggior rischio d'incendio Impianti di terra Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche o Luoghi ad uso medico Impianti di terra Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche o Luoghi con pericolo di esplosione Impianti elettrici Impianti di terra Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche Ogni cinque anni o Negli altri casi Impianti di terra Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
Nota: Il decreto 462/01, che richiede verifiche ogni due o cinque anni, si sovrappone alle Norme CEI 11-1 che richiedono per gli impianti di terra in alta tensione verifiche con una periodicità di tre anni mentre le Norme 64-8 per gli impianti di terra in bassa tensione non forniscono alcuna indicazione (la tendenza, in sede internazionale, é di assumere un periodo di tre anni anche per le verifiche periodiche degli impianti in bassa tensione). La Norma 81-4 per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche richiede visite periodiche ogni dieci anni ad esclusione dei casi ad elevata corrosione.